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I Consorzi tra imprenditori
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Il consorzio è il contratto con il quale più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese E’ dato distinguere due tipi di consorzio, in ragione dell’oggetto: - consorzi anticoncorrenziali, i quali hanno ad oggetto la limitazione della reciproca concorrenza tra i consorziati (modalità di approccio al mercato, individuazione di settori di azione); - consorzi di cooperazione, attraverso i quali i consorziati affidano al consorzio l’esercizio di determinate attività delle rispettive imprese (approvvigionamento di materie prime, reperimento di occasioni di lavoro). La differenza tra i due tipi di consorzio è esclusivamente funzionale al relativo oggetto ma la disciplina resta sostanzialmente uniforme.
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L’attività del consorzio può risolversi interamente nell’ambito dei rapporti tra consorziati ovvero essere rivolta anche ai terzi. A tal fine si distinguono: - consorzi con attività interna; - consorzi con attività esterna. Per i consorzi con attività esterna è prevista una disciplina maggiormente puntuale in ragione delle esigenze di tutela dei terzi.
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Consorzi in generale L’atto costitutivo deve essere redatto in forma scritta e deve contenere: - oggetto; - sede; - obblighi assunti dai consorziati e relativi obblighi; - condizioni di ammissione dei nuovi consorziati; - durata (in mancanza, il consorzio è valido 10 anni)
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Consorzi in generale L’atto costitutivo deve indicare le modalità di elezione e funzionamento degli organi consortili, tra cui: un organo deliberativo; un organo amministrativo. Le delibere concernenti la realizzazione degli scopi consortili sono prese a maggioranza dei consorziati ma lo Statuto può prevedere quorum diversi. Le delibere concernenti, invece, le modificazioni del contratto debbono essere prese all’unanimità, ma il contratto può prevedere quorum ridotti. L’atto costitutivo può prevedere ipotesi di recesso e di esclusione quali forme di scioglimento del rapporto con un singolo consorziato. Il contratto di consorzio si scioglie, nei confronti di tutti i consorziati, per: decorso del termine di durata; conseguimento dell’oggetto consortile; volontà unanime dei consorziati; per provvedimento della autorità governativa; per altre cause previste dal contratto.
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Consorzi con attività esterna
Nel caso in cui il consorzio preveda la possibilità di esercitare attività con i terzi è prescritto che: - un estratto del contratto, contenente le principali informazioni sul consorzio, sia iscritto presso il Registro delle Imprese; - sia indicato il soggetto in persona del quale il consorzio sta in giudizio; - venga redatta, dalle persone che hanno la direzione del consorzio, una situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e questa venga depositata presso il RR. II.
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Consorzi con attività esterna
Il consorzio è munito di un proprio patrimonio (Fondo consortile) autonomo rispetto ai patrimoni dei consorziati e costituito dai contributi e dai beni acquistati. Per le obbligazioni contratte nell’interesse del consorzio, quest’ultimo risponde esclusivamente con il fondo consortile. Per le obbligazioni contratte dal consorzio per conto di un consorziato, risponde sia il consorzio con il fondo consortile, sia il consorziate nel cui interesse è stata contratta l’obbligazione.
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Consorzi e società Il contratto di consorzio si distingue dal contratto di società in quanto: - il primo ha scopo consortile (esercitare una attività per ridurre i costi o aumentare i ricavi delle singole imprese consorziate); - il secondo ha scopo lucrativo (esercitare una attività al fine di dividerne gli utili tra i soci). Il legislatore consente che un contratto di società abbia uno scopo consortile (ad es., società consortile per azioni). In tal caso, l’organizzazione ha solo la forma di una società ma la funzione è consortile e non lucrativa.
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Gruppo Economico di Interesse Europeo (G.E.I.E.)
Il G.E.I.E. è un contratto che può essere utilizzato tra più parti (imprenditori e professionisti) per coordinare le reciproche attività. Ha una funzione analoga a quella svolta dal consorzio. Condizione essenziale per ricorrere al G.E.I.E. è che almeno due aderenti appartengano a diversi Stati Membri. A differenza del consorzio con attività esterna, nel G.E.I.E. per le obbligazioni sociali è sempre prevista la responsabilità solidale del G.E.I.E., con il proprio patrimonio, e delle imprese aderenti.
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