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I SITI INFORMATICI DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE; AUTORITA’ DI VIGILANZA; REGIONE Ferrara, 27 novembre 2007 Avv. Federico Ventura.

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1 I SITI INFORMATICI DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE; AUTORITA’ DI VIGILANZA; REGIONE
Ferrara, 27 novembre 2007 Avv. Federico Ventura

2 Art. 66, c. 7 del Codice sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 informatico presso l'Osservatorio

3 Art Norme transitorie 10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

4 Art. 7 Codice Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. 9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

5 segue 4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme: a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

6 segue c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati; e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

7 segue f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità; h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati; i) gestisce il proprio sito informatico; l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

8 segue 8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a euro: a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007) b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro La sanzione è elevata fino a euro se sono forniti dati non veritieri.

9 Art. 257 Codice Entrata in vigore
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice: a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture

10 Art. 5 Codice Regolamento e capitolati
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

11 COMUNICATO TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI A CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI EURO luglio 2007 VISTO che il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, integra le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con specifico riferimento alle attribuzioni delle Sezioni regionali dell’Osservatorio sui contratti pubblici. CONSIDERATO che occorre fornire chiarimenti ed indicazioni univoche agli operatori del mercato in ordine alla corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 7, comma 8 e 257, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ad appalti di servizi e forniture di importo superiore ad euro , con riguardo sia ai settori ordinari, che a quelli speciali; che gli obblighi informativi di cui all’articolo 7, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono in parte già assolti, al momento della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) da parte delle stazioni appaltanti e dei partecipanti nella fase di pubblicazione della gara, con l’immissione di una quota parte dei dati la cui acquisizione è normativamente prevista; che sussiste l’esigenza di rendere omogeneo l’intero sistema on-line delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel contesto della più generale razionalizzazione/integrazione in corso di tutti i sistemi informativi esistenti.

12 segue COMUNICA che l’invio dei dati relativi agli appalti di lavori afferenti ai settori ordinari di importo superiore ad euro nelle more del complessivo adeguamento del sistema informativo dell’Autorità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e della sua integrazione con il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), dovrà continuare ad essere garantito, da parte delle stazioni appaltanti - con le modalità già in uso - secondo le indicazioni contenute nei pregressi comunicati dell’Autorità. Si fa riserva di render note, con successivo comunicato, le modalità di raccolta dei dati sui contratti di appalti relativi a servizi e forniture - sia afferenti ai settori ordinari che a quelli speciali - nonché le modifiche apportate al sistema di raccolta dei dati relativi  ai contratti di appalti di lavori nei settori ordinari e speciali, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche d’intesa con le stesse.                                       

13 d.m. n. 20 del 2001 Sito Ministero Infrastrutture

14 Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
Individuazione del sito Internet (serviziocontrattipubblici) per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.

15 segue Art. 1. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000, a decorrere dal 1° maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale pubblicano sul sito internet i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, così come definite in premessa, pubblicano sugli appositi siti internet, predisposti ed attivati dalle regioni e dalle province autonome, i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza.

16 segue Art. 2. Le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1° maggio 2001, nell'ambito delle loro strutture, predispongono, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, appositi siti internet atti alla pubblicazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara in materia di lavori pubblici e ne danno adeguata pubblicità alle amministrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando anche le modalità e le specifiche di trasmissione telematica. In caso di mancata attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate all'assolvimento degli oneri informativi sopra specificati trasmetteranno direttamente i suddetti bandi ed avvisi di gara al Ministero dei lavori pubblici per la pubblicazione sul sito

17 segue Art. 6. L'adempimento tempestivo da parte dei soggetti obbligati per legge alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi in materia di lavori pubblici assolve a quanto prescritto dal disposto della legge 24 novembre 2000, n. 340, sino a quando non verrà promulgato il provvedimento definitivo del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto attiene alle opere di interesse nazionale, costituisce obiettivo permanente dell'Ufficio per la regolazione dei lavori pubblici, che svolgerà, altresì, la funzione di coordinamento e promozione di tutti i siti regionali.

18 Art. 252. Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
3. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto è emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture, e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.

19 Art. 63 Codice Avviso di preinformazione
7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

20 Art. 122 Codice Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

21 Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

22 Art. 128 Programmazione 11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

23 Art. 66 Codice Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

24 Art. 122 Codice 5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)

25 Art. 124 Codice 5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)

26 Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. (comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)

27 Art. 122 Codice 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

28 Art. 124 Codice 3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7. (comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007)

29 Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

30 Art Promotore 3. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 113 del 2007)

31 Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noti mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti: a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli degli articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione; b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a euro; c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto conto del disposto dell'articolo 29. 7. L'avviso periodico indicativo è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

32 segue 10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste

33 Art. 238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 208 a 213. 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 225, è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.


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