Scaricare la presentazione
PubblicatoCrocetta Palmisano Modificato 9 anni fa
1
Il matrimonio Se potessimo vivere senza donne faremo volentieri a meno di questa seccatura (ea molestia) ma dato che la natura ha voluto che non potessimo vivere in pace con loro né vivere senza di loro, bisogna guardare alla conservazione della razza piuttosto che ricercare piaceri effimeri (Quinto Cecilio Metellio Macedonico, 131 a.c.) Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio. (Modestino) Il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna, un consorzio per tutta la vita, una comunione fra diritto divino e quello umano. ( "Ubi tu Gaius, ego Gaia”) Il divorzio a Roma
2
Il matrimonio nella Chiesa
Secondo il Codice di diritto canonico il matrimonio è «il patto con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole … elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento» (can. 1055). All’inizio fu un patto, poi (Concilio Lateranense IV del 1215) viene regolamentata la liturgia e gli aspetti giuridici (età minima, nullità in caso di violenza, clandestinità, non consumazione), sancendosi l’indissolubilità; con il Concilio di Firenze (1493) diviene un sacramento; con il Concilio di Trento (1563) si rinforza la regolamentazione (celebrazione davanti al parroco e testimoni, divieto di coabitazione al di fuori del matrimonio)
3
Sviluppi storici Costituzione francese 1791: la legge considera il matrimonio solo come contratto civile Code civil francese 1804: matrimonio-contratto civile che può essere sciolto con il divorzio Codice albertino 1848: viene lasciato alla Chiesa la celebrazione del matrimonio cod.civ. 1865: principio di laicità, matrimonio civile unica forma ammessa Patti Lateranensi 1929: matrimonio concordatario cod.civ. 1942: nessuna modifica sostanziale
4
Il matrimonio nel diritto italiano
Negozio bilaterale Matrimonio come atto e come rapporto Art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. Atto mediante il quale l’uomo e la donna si impegnano a realizzare una comunione di vita e di affetti, cioè una stabile convivenza fondata sull’assistenza ed il rispetto reciproco e sulla ricerca di una unità di intenti (cfr. art. 1 l. 898/70: il giudice pronuncia lo scioglimento se accerta che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”) Matrimonio civile Matrimonio concordatario
5
La libertà matrimoniale
Art. 12 carta di Nizza : uomini e donne hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia L’impegno di contrarre matrimonio non è mai suscettibile di esecuzione in forma specifica Contratto di prossenetico (mediazione matrimoniale): una parte si obbliga – per scopo di lucro - a prestare la propria opera per facilitare il matrimonio di una persona Seduzione con promessa di matrimonio Matrimonio riparatore
6
La promessa di matrimonio
- La sua formalizzazione avviene con le pubblicazioni - non sorge l’obbligo di sposarsi, e sono nulli gli accordi di eventuali penali per mancato matrimonio (per alcuni è obbligazione naturale) - dalla rottura della promessa derivano alcuni obblighi però: restituzione doni (per entrambi) restituzione di altri effetti personali (per entrambi) risarcimento del danno (per chi viene meno ingiustificatamente alla promessa) domanda da proporre a pena di decadenza entro 1 anno e comprende le spese fatte e le obbligazioni assunte in vista del matrimonio (cerimonia, viaggio di nozze, abito per la cerimonia, ecc.)
7
Il matrimonio civile Requisiti per contrarre matrimonio :
sesso diverso perché il matrimonio è solo quello eterosessuale cosa succede all’estero (Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca, Francia, Regno Unito, Canada, USA, Argentina, Uruguay, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, ecc.) non è trascrivibile in Italia un matrimonio omosessuale celebrato all’estero art. 3 l. 898/70: il mutamento del sesso di uno dei coniugi comporta lo scioglimento del vincolo, mentre la normativa del c.c. fa riferimento a “marito” e “moglie” (artt bis- 156bis) capacità di intendere e di volere maggiore età insussistenza di impedimenti
8
Gli impedimenti Mancanza di stato libero, parentela, affinità, adozione, delitto Divieto di contrarre matrimonio (rivolto agli sposi) e divieto di celebrare il matrimonio (rivolto all’ufficiale stato civile). Se il matrimonio viene comunque celebrato, gli impedimenti diventano invalidità (tranne il lutto vedovile, che comporta ammenda per il celebrante) Impedimenti dispensabili (suscettibili di essere rimossi dal Tribunale: es., età, parentela coll. 3° grado, affinità coll. 2° grado, divieto temporaneo di nozze) e non dispensabili Impedimenti di ordine pubblico: bigamia, incesto delitto
9
Matrimonio del minore Diritto del minore a costruire una sua famiglia
Art. 84 c.c.:autorizzazione del TM a chi ha compiuto 16 anni Condizioni richieste: Maturità psico-fisica (valutazione da effettuarsi in concreto) Fondatezza delle ragioni addotte (deve trattarsi di ragioni oggettive, verificabili) Gravi motivi (criterio vago e incerto; valutazione complessiva della situazione del minore, verificando se il matrimonio potrà aiutare il suo processo maturativo piuttosto che bloccarlo) 9 9
10
Pubblicazioni È una forma di pubblicità notizia Si richiede, oralmente, all’ufficiale di stato civile di residenza di uno degli sposi, viene effettuata in entrambi i comuni per almeno 8 giorni L’usc può rifiutare la pubblicazione, in tal caso si ricorre al tribunale Le opposizioni in caso di impedimenti (genitori, ascendenti, parenti entro il 3°, tutore, curatore, PM) Imminente pericolo di vita: no pubblicazioni
11
Celebrazione Art. 107 ss. c.c. La dichiarazione degli sposi di volersi prendere come marito e moglie costituisce l’elemento centrale della celebrazione Lettura articoli Di conseguenza, la dichiarazione dell’usc non ha efficacia costitutiva ma solo dichiarativa Dopo la celebrazione va redatto l’atto, sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e celebrante, e iscritto nel registro di matrimonio Matrimonio per procura (militari in tempo di guerra, quando uno degli sposi risiede all’estero e vi sono gravi motivi, previa aut. Tribunale)
12
Il matrimonio concordatario
Efficacia civile del matrimonio canonico La particolarità sta nel fatto che gli adempimenti richiesti sono di competenza non solo degli organi statuali ma anche del parroco, organo di un altro ordinamento di natura confessionale Pubblicazioni previste dal c.c. La celebrazione costituisce atto religioso, subito dopo la quale vi sono alcuni adempimenti (lettura artt ), redazione di atto di matrimonio in duplice copia, una delle quali trasmessa all’usc entro 5 gg per la trascrizione da cui discendono gli effetti civili Se vi sono impedimenti non vi sarà trascrizione
13
Il matrimonio nei culti acattolici
Intese tra stato e confessioni religiose: tavola valdese, assemblee di dio in Italia, unione italiana chiese avventiste, unione comunità israelitiche, chiesa evangelica luterana, unione cristiana battista È un matrimonio civile celebrato in forma speciale, il ministro di culto deve essere cittadino italiano (tranne valdesi)
14
Il matrimonio dell’italiano all’estero e dello straniero in Italia
Il cittadino può sposarsi all’estero, con le forme diplomatiche e consolari (simile al matrimonio celebrato in Italia) o nelle forme previste dalla legge del luogo, o addirittura in forma religiosa (quando la legge del luogo ne riconosca gli effetti) Il matrimonio è ammissibile se sussistono i requisiti previsti dalla legge italiana Lo straniero può sposarsi in Italia sia in forma civile che religiosa. Deve presentare all’usc una dichiarazione del proprio Stato di nulla osta al matrimonio Matrimonio del minore straniero Modifiche del d.l. 94/09 dichiarate incostituzionali Matrimonio poligamico
15
Diritti e obblighi nascenti dal matrimonio
Uguaglianza morale e giuridica dei coniugi Disposizioni discriminatorie: 143bis (cognome), 316 (potere del padre), 362 (cognome dei figli), 5 l. 194/78 (interruzione gravidanza) Fedeltà: creare un rapporto affettivo esclusivo Assistenza morale e materiale: sostegno reciproco Collaborazione: comunione di vita e soddisfacimento bisogni materiali della famiglia attraverso il proprio fattivo comportamento Coabitazione: convivere sotto lo stesso tetto e condividere la medesima esperienza di vita Concordare l’indirizzo della vita familiare (144) Doveri verso i figli (147 – 315bis): mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei figli
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.