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La competenza amministrativa del TM
Procedimento amministrativo o rieducativo Poco conosciuto Differenza tra amministrazione e giurisdizione
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Alle origini… Funzione: La prevenzione ante delictum
RDL 1404/34 Art. 25 “assegnazione dei traviati ai riformatori per corrigendi “ “Quando un minore degli anni 18, per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamento e appaia bisognevole di correzione morale…” Funzione: Arginare la pericolosità sociale di determinate categorie di individui, per evitare che possano commettere reati
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Prassi dei tribunali minorili
- Decreti non motivati (simili ai provvedimenti del Questore in materia di misure di prevenzione) - Conformità alle richieste avanzate dall’autorità di PS - Utilizzo dell’unica misura prevista: internamento in riformatorio per corrigendi
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Le case di rieducazione
Uso indifferenziato di riformatorio e carcere Internamento come forma di controllo sociale, nonché come risposta dello Stato alla domanda di assistenza del minore e della famiglia La rieducazione come strumento di emarginazione
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La novella del 1956 Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere … il Tribunale esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: Affidamento del minore al servizio sociale Collocamento in una casa di rieducazione o istituto medico-psico-pedagogico
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Portata della novella Viene sottratto il potere di segnalazione all’autorità di polizia, e attribuito al PM ed ai servizi Non più assunzione di opportune informazioni ma approfondite indagini sulla personalità Il giudice deve indicare le prescrizioni che il minore dovrà seguire…(art. 27) Nasce un “giudice nuovo…” che vede il minore come soggetto autonomo portatore di diritti e che opera per il suo interesse e per il suo diritto all’educazione
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L’affidamento al servizio
Viene superato il concetto di internamento: è necessario lasciare il minore nel suo ambiente naturale curando il riadattamento suo e quello della famiglia Formulazione ed attuazione di un progetto educativo
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Profili critici evidenziati dalla dottrina…
Incostituzionalità della previsione, trattandosi comunque di misure restrittive della libertà personale
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La riforma del DPR 616/77 Competenza ai servizi degli enti locali, e trasformazione in misure assistenziali. Chiusura delle case di rieducazione, con conseguente inapplicabilità della misura del collocamento? No …
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Confusione interpretativa
- Visione penalistica: trattasi di misure speciali di prevenzione ante delictum. - Visione civilistica: trattasi di misure da ritenersi implicitamente abrogate, e comunque inutili e da eliminare (sovrapponendosi al proc. ex artt c.c.)
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Ratio della previsione oggi
Trattasi di misure di rieducazione, aventi un duplice obiettivo: Garantire il diritto all’educazione anche dei ragazzi “difficili” Prevenire forme di devianza minorile
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Previsioni normative R.D. 1404/34 Art. 25 (misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere) Art. 25 bis (minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale), introdotto dalla legge 269/98 Art. 26 (misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole)
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Art. 25 Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.
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Art. 25bis Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza
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Art. 25bis Introdotto dalla legge 269/98, a riprova dell’attuale vigenza dell’istituto Ma le leggi 216/91 (minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose) e 285/97 facevano invece riferimento esclusivo agli interventi ex artt c.c., come pure il DPR 448/88 (artt. 4 e 32) Rapporti con l’art. 25
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Procedimento Soggetti legittimati a ricorrere PM Servizio sociale
Genitori Tutore Organismi di protezione dell’infanzia
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Presupposti di applicazione
Manifesta prova di irregolarità della condotta e del carattere Minori vittime di prostituzione e reati sessuali Minore non imputabile
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Concetto di irregolarità…
grave pericolo per il minore, il cui comportamento lo porta a situazioni pregiudizievoli per la sua salute psicofisica (prostituzione, alcolismo, tossicodipendenza, fughe da casa, ecc.) commissione di reati o comunque comportamenti pre-devianti
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Differenze rispetto all’intervento civile
Procedimenti de potestate: interventi sul genitore Procedimenti amministrativi: interventi sul minore Né misura preventiva né civile, ma rieducativa (aiuto al cittadino minore in difficoltà)
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Consenso del minore Provvedimenti coattivi L’adesione del minore non deve intendersi quale presupposto o punto di partenza ma quale obiettivo e risultato finale
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Età La norma non dice nulla al riguardo La misura può essere applicata fino ai 18 anni, ma non viene indicata l’eta’ minima Prosieguo amministrativo (oltre il 18° e fino al 21° anno)
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Utilizzo e utilità Casistica Applicabilità ai minori stranieri
Prassi milanese Il prosieguo amministrativo Prassi negli altri TM Utilizzo nei tribunali del sud e isole Scarso utilizzo nel centro-nord
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Misure di prevenzione contro la violenza nelle manifestazioni sportive
Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive Obbligo di presentazione in un ufficio di polizia nel corso delle competizioni per le quali opera il divieto
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Applicabilità Porto abusivo di armi proprie o improprie nei luoghi in cui si svolgono gare Partecipazione attiva o induzione ad episodi di violenza Incitamento o inneggiamento alla violenza con grida o scritte Simboli di discriminazione razzista durante eventi sportivi Lancio di materiale pericoloso durante eventi sportivi Indebito superamento delle recinzioni, invasione di campo Utilizzo di caschi o altri mezzi che rendono difficile l’identificazione.
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Adozione del provvedimento
Ordinanza del Questore, che deve essere convalidata, entro 48 ore, dal GIP, su richiesta del PM Applicabilità anche ai minorenni.
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