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PubblicatoLauretta Di giacomo Modificato 9 anni fa
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Controllo giudiziario sull’esercizio della responsabilità genitoriale
Procedimenti civili di cui agli artt codice civile
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Art. 330 c.c. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Ai sensi dell’art. 332, il giudice può reintegrare nella responsabilità il genitore decaduto quando siano cessate le ragioni originarie, con esclusione di ogni pericolo di pregiudizio per il figlio
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Art. 333 Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento (del figlio, o del genitore/convivente maltrattante/abusante). Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
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Interesse del minore Quale criterio emeneutico per definire espressioni, altrimenti vaghe, come “viola o trascura i doveri” (330 c.c.) “abusa dei relativi poteri” (330 c.c.) “grave pregiudizio del figlio” (330 c.c.) “pericolo di pregiudizio” (332 c.c.) “condotta comunque pregiudizievole per il figlio” (333 c.c.)
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Violare o trascurare di doveri
Alla luce dell’indicato criterio significa dunque porre in essere una condotta in contrasto con l’attuazione anche di uno solo dei diritti di personalità del minore. Es.: l’inadempienza scolastica, mancata sottoposizione a terapie necessarie
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Abusare dei relativi poteri
Significa comprimere o sacrificare l’attuazione di un diritto di personalità del minore, senza che tale compressione o sacrificio sia giustificato dalla necessità di salvaguardare altri suoi diritti ritenuti prevalenti. Es.: comportamento del genitore affidatario che impedisce l’attuazione del diritto del figlio ad incontrare l’altro genitore, solo perché ancora in conflitto con quest’ultimo.
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Pregiudizio o pericolo di pregiudizio
Debbono intendersi il danno o la probabilità di danno conseguenti all’abuso della responsabilità da parte del genitore. Quando il genitore prende decisioni errate nell’interesse del figlio, ovvero omette di prenderne nei casi dovuti, si ha “mala gestio”, cattivo esercizio della responsabilità, con conseguente pregiudizio, ossia danno, per il minore.
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Volontarietà La condotta pregiudizievole dei genitori può benissimo concretarsi in atteggiamenti, per così dire, meramente “colposi”, derivanti cioè da comportamenti semplicemente negligenti (dovuti a incuria o trascuratezza nei confronti del figlio e dei suoi bisogni), e non necessariamente intenzionali
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Controllo giudiziario
Controllo ex post, successivo Non è previsto un controllo preventivo, come avviene, invece, per gli atti di natura patrimoniale per l’amministrazione dei beni del minore. Competenza del Tribunale per i minorenni Riparto di competenze con il T.O.
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Giudice competente ( 38 disp.att.c.c.)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni
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Ulteriori specifiche competenze del TM
le procedure per dichiarare l’adottabilità (art. 8 e ss. l. n. 184/83) le adozioni nazionali (legittimanti e in casi particolari, rispettivamente art 25 e ss e 44 e ss. l. n. 184/83); le adozioni internazionali (art 29 e ss. l. n. 184/83) l’autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art. 28 l. adoz.) le proroghe dell’affidamento consensuale (art. 4 l. adoz.) l’interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno della minore età (art c.c.) l’autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art. 31 l. 286/98) le procedure per il rimpatrio dei minori sottratti (Convenzione dell’Aja ratificata con legge n. 64) I procedimenti amministrativi o rieducativi (art. 25 RDL 1404(34)
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Principali competenze del GT
art. 337 c.c. vigilanza sull'osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della responsabilità e per l'amministrazione dei beni del minore da parte del genitore art. 343 ss. c.c. apertura della tutela nei confronti dei minori i cui genitori sono deceduti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità art. 405 ss. c.c. Nomina dell’amministratore di sostegno al minore nell’ultimo anno di età prima della maggiore età art. 3 legge 1185/67 autorizzazione al rilascio del passaporto: - ai minori sottoposti all'autorità genitoriale o tutoria che siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso di quest'ultima; - al genitore che, avendo prole minore, non ottenga l'assenso dell'altro coniuge o sia da esso legalmente separato art. 12 comma 2 legge 194/78 autorizzazione alla donna minorenne a decidere l'interruzione della gravidanza art. 4 comma 1 legge 184/83 decreto di esecutività dell'affidamento familiare di minore disposto dal Servizio locale artt. 41 e 48 Reg. UE 2201/2003 esecuzione e determinazione delle modalità pratiche di esecuzione del diritto di visita deciso con sentenze emesse all’interno di stati dell’Unione Europea
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Norme procedurali Per tutte le procedure di sua competenza il Tribunale per i Minorenni provvede in camera di consiglio ex art 737 c.p.c.. Normalmente si tratta di procedimenti di volontaria giurisdizione che si concludono con decreto ma in alcuni casi si provvede con sentenza a seguito di procedimenti contenziosi (dichiarazioni di adottabilità, interdizione, sentenze di adozione in casi particolari). Volontaria giurisdizione (iurisdictio inter volentes) Il giudice non decide la lite tra due soggetti; più che esercitare la giurisdizione, agisce come organo di amministrazione
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Tratti tipici della volontaria giurisdizione
mancanza di un contraddittorio pieno; mancanza di assistenza legale obbligatoria; ampi poteri officiosi del giudice; semplicità e scarsa definizione della procedura (priva di precise scansioni temporali); tendenza inquisitoria (un tempo letta come segretezza degli atti, allo stato come mancato deposito informato degli atti e mancata conoscenza dello sviluppo dell’istruttoria); natura provvisoria dei provvedimenti; limitata impugnabilità dei provvedimenti provvisori.
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Un giudice minorile «nuovo»
Successivamente alla riforma dell’art 111 della Costituzione (c.d. riforma sul “giusto processo” introdotta nel 2001) si è assistito ad profonda trasformazione del procedimento minorile. In particolare negli ultimi anni il procedimento minorile si è trovato in una fase di passaggio dalla figura del c.d. “giudice amministratore” (funzionalmente collegato e quasi organico con i servizi sociali) dotato anche di poteri di autoattivazione, al “giudice garante” con una accentuazione della posizione di terzietà.
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Procedura Ai sensi dell’art 336 c.c. il ricorso nei procedimenti civili può essere avanzato dal PM, dai genitori (ora assisiti da un legale), dai parenti. Il Servizio Sociale non è invece un soggetto legittimato attivo; pertanto le sue segnalazioni non equivalgono a dei ricorsi. Sebbene sia tuttora prevista, ai sensi dell’art 336c.c., la possibilità per il Tribunale di procedere d’ufficio, proprio per cercare di ribadire la terzietà del giudice, anche le segnalazioni che pervengono direttamente al TM vengono inviate al PM per le sue iniziative. In realtà l’art 336c.c. deve essere inteso come possibilità – una volta aperto il procedimento – per il Tribunale di provvedere anche in assenza di una specifica istanza del PM o di altra parte e non come potere di autoattivazione.
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Art. 336 Il procedimento si apre su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del PM. Il TM provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il PM. Deve essere sentito il genitore. In caso di urgente necessità, il TM può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore. Curatore speciale per il minore nei casi di conflitto di interessi Norme sul patrocinio a spese dello Stato
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Il ricorso introduttivo
Ricorso dei genitori o di altri soggetti Ricorso del PM - Attività preistruttoria I rapporti con il SS Il PM è destinatario unico di tutte le segnalazioni riguardanti sia minori in stato di abbandono, sia minori che versino in situazione di pregiudizio.
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Segnalazione È l’atto con cui viene data notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni della situazione di un minore che si trovi in stato di abbandono, ovvero versi in una situazione di pregiudizio. Essa può provenire da un’autorità di polizia, dai servizi socio-sanitari degli enti locali, dall’istituzione scolastica, da altri soggetti pubblici o privati.
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Segnalazione del servizio
Nel linguaggio comune, quando si parla di segnalazione si intende, generalmente, quella proveniente dal servizio sociale dell’ente locale, istituzionalmente preposto agli interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio. Con la segnalazione, il servizio informa delle condizioni di vita del minore e del nucleo familiare, prospetta gli interventi che ritiene utili per il benessere del minore, dando atto di aver già provato, e con quali risultati, a ricercare il consenso e l’adesione dei genitori.
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Obbligo di segnalazione
minorenne in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (art. 9, co. 1, l. 184/83); minorenne moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (art. 403 c.c.), e per tale ragione collocato, d’urgenza, in luogo sicuro dall’autorità amministrativa; minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (art. 25 bis, co. 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla l. n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori); minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, co. 2, R.D.L. n. 1404/34); necessità di proroga di un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto (art. 4, co. 5, l. n. 184/83).
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L’istruttoria del TM Le informazioni e le inchieste del servizio sociale Sebbene si tratti tuttora di procedimento con tratti inquisitori, sono da ritenere ormai superate le prassi che prevedevano la segretazione degli atti, posto che si tratta di prassi palesemente in contrasto con quanto disposto dall’art 76 disp att c.p.c. che prevede la facoltà delle parti di accesso agli atti del procedimento. La legge sull’adozione all’art 10 co 2 prevede peraltro un’autorizzazione del giudice per accedere agli atti, ma si ritiene che ciò sia stato previsto unicamente per segretare eventuali singoli dati o per evitare l’accesso agli atti da parte di soggetti non autorizzati attesa la delicatezza del procedimento. Segretazione parziale (dati sul luogo ove sono collocati il minore ed eventualmente la madre)
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L’ascolto del minore L’ascolto del minorenne che ha compiuto 12 anni o di età inferiore se comunque capace di discernimento. Quanto alle modalità di ascolto, si sono da un lato recepiti gli accordi siglati in molti tribunali con le associazioni forensi prevedendo da un lato la possibilità di delegare l’ascolto, dall’altro si è prevista la possibilità di avvalersi di esperti o di altri ausiliari, ma soprattutto si è espressamente previsto che “i genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il PM, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento”.
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I provvedimenti Si deve premettere che la materia della volontaria giurisdizione è materia immanentemente in evoluzione e ciò fino alla maggiore età del minore, tant’è che l’art 742 c.p.c. prevede che i “decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati”. Tale continua modificabilità riguarda in particolare la materia del controllo sull’esercizio della responsabilità genitoriale, mentre la giurisprudenza ha individuato alcune materie per le quali l’oggetto del provvedimento impone una irrevocabilità del giudicato (es., le autorizzazioni a permanere in Italia ex art 31 D L.vo 286/98) Ciò premesso la distinzione tra decreti provvisori e definitivi rimane importante perché solo avverso questi ultimi (almeno secondo la gran parte delle Corti d’Appello ed in particolare quella di Milano) può presentarsi reclamo (entro 10 giorni) mentre non si ritengono reclamabili i provvedimenti che abbiano natura provvisoria e temporanea.
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Decreti provvisori e definitivi
Un decreto è definitivo quando non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori (audizione dei genitori o del minore, indagini psicosociali), la decisione non dipende dall’esito di un determinato intervento (educativo, socioassistenziale, psicoterapeutico) e la scelta del collocamento del minore e la sua durata sia sufficientemente stabile. Dovendosi individuare un arco temporale si può far riferimento al termine di 24 mesi previsto dall’art 4/4 l. 184/83 per la durata del collocamento in affidamento eterofamigliare consensuale.
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Decreti provvisori provvedimenti urgenti emessi senza aver integrato il contraddittorio mediante l’ascolto dei genitori, dovendosi tutelare nell’immediatezza il minore o dovendosi provvedere su un collocamento già disposto ex art 403 c.c. provvedimenti provvisori perché il Tribunale, anche se ha già integrato il contraddittorio e pur disponendosi un diverso collocamento del minore (per esempio in comunità, casa famiglia o famiglia affidataria), ritiene necessario attendere l’esito delle indagini psicosociali disposte prima di poter individuare quale sia il provvedimento più utile per il minore o si ritenga necessario un periodo di verifica sulla qualità della collaborazione che si instaurerà con i genitori per poi meglio provvedere (per esempio al fine di individuare la giusta regolamentazione dei rapporti con i genitori ed in particolare se debbano essere protetti, autonomi, se si possano autorizzare rientri a casa).
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Tipologia di provvedimenti
La decadenza dalla responsabilità Gli altri provvedimenti convenienti ex art c.c.
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Sostegni e controlli (art 1 co 2 l. adoz.)
Con tali provvedimenti il TM riconosce che non è necessario limitare la responsabilità dei genitori e dà al servizio solamente l’incarico di seguire il nucleo familiare fornendo una serie di sostegni. In realtà sono provvedimenti che il TM potrebbe e dovrebbe NON adottare (rientrando tra i compiti istituzionali dell’ente), ma sono in genere necessari per costringere l’ente a seguire le famiglie serve comunque per rafforzare il ruolo dell’ente facendo capire che le indicazioni del Servizio sono condivise dal Tribunale e che la mancata collaborazione potrebbe comportare nuovi e più incisivi interventi.
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Le indagini e trattamenti terapeutici
… psicodiagnosi, invio al SERT, al NOA, al CPS, e quindi indagini invasive, a volte con indicazioni terapeutiche. Il Servizio Sociale non ha un potere coattivo nell’effettuare le indagini e il Tribunale non può imporre terapie ai genitori perché ciò sarebbe in contrasto con l’art 32 della Cost. che vieta trattamenti sanitari se non specificatamente previsti dalla legge (TSO per i quali è prevista una procedura particolare ed eccezionale). In realtà il TM incarica il servizio di predisporre un programma, poi è libero il genitore di aderirvi ma deve essere consapevole delle conseguenze rispetto alle successive decisioni relative al suo rapporto con i figli.
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Le prescrizioni Si tratta di una prima forma di limitazione della responsabilità genitoriale. Rientra tra quei «provvedimenti convenienti» che si adottano ai sensi dell’art 333 se si ritiene che comunque sussista una situazione pregiudizievole . È attraverso lo strumento delle prescrizioni che si ordina ai genitori di portare il minore alla NPI, di accogliere in casa l’educatrice, di recarsi ai servizi per collaborare alle indagini psicosociali, di recarsi ai vari servizi specialistici, ecc.
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L’allontanamento dalla casa famigliare e gli ordini di protezione
L’allontanamento dalla casa famigliare è previsto dall’art 333 c.c., mentre gli ordini di protezione sono previsti dall’art 342 bis c.c. e, in ambito penale, dall’art 282 bis c.p.p. I primi sono a tutela del minore e sono di competenza del TM (o del TO nell’ambito della separazione) e non hanno né termini, né vincoli particolari, mentre i secondi in sede civile sono a tutela dell’adulto convivente e sono adottabili dal Tribunale Ordinario e il provvedimento ha un termine massimo di durata di un anno (art 242 ter c.p.c.).
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Il collocamento in comunità
Con il collocamento in comunità il Tribunale può disporre che il minore (con o senza il/i genitore/i) sia collocato in una comunità (diverse tipologie di comunità …) Sempre più spesso nei provvedimenti si trova già prevista l’alternativa operativa nel caso in cui la madre non intenda entrare in comunità con il minore, disponendo da subito (anche per rafforzare la prima soluzione) il collocamento del minore da solo in caso di rifiuto o di comportamenti chiaramente incompatibili. E’ pertanto opportuno che il servizio segnali immediatamente (salvo si tratti di comunità da mantenere protette nel qual caso è opportuno che le indicazioni non compaiano mai nella corrispondenza indirizzata al Tribunale) quale sia la comunità per consentire una comunicazione diretta da parte del Tribunale.
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L’affidamento familiare artt. 4 e 5 l. 184/83
Affidamento a parenti: consensuale su disposizione del TM nell’ambito del procedimento di volontaria giurisdizione o di adottabilità Affidamento a soggetti terzi esterni al nucleo parentale (art 2 l 184/83): consensuale (GT, con proroga del TM) su disposizione del TM (art 4 co 2 l. 184/83) sempre per 24 mesi prorogabile (art 4 co 4 l. 184/83) e con costante vigilanza da parte del TM o del GT su disposizione del GT (se non vi sono i genitori, nell’ambito di tutela)
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L’affido all’ente Si tratta di una limitazione parziale della responsabilità relativamente agli incarichi indicati nel decreto. È adottato assai di frequente dal TM e, ultimamente, dal TO nell’ambito dei provvedimenti di separazione/divorzio, sebbene non sia chiaramente tipizzato dal legislatore. Potrà limitarsi ad un’indagine invasiva se non vi è collaborazione (per esempio per poter portare il minore alle visite dall’UONPIA) o per far accettare la presenza di un educatore. Oppure perché si incarica l’ente di provvedere al collocamento del minore in comunità etc.
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Ente affidatario L’ente affidatario viene spesso individuato nel Comune (o nell’ASL se vi è stata delega). Tale individuazione viene attuata in forza di quanto previsto dagli artt. 22, 23 lett. C, 25 DPR 616/77 secondo i quali sono attribuite ai Comuni “le attività relative…agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle AG minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile”. Tali norme sono ancora attuali perché richiamate dall’art. 6 comma 2 della legge n°328 (legge quadro sul sistema dei servizi sociali). Dalle norme anzidette, dunque, si desume che è compito dei comuni eseguire i provvedimenti dell’AG minorile. Ne consegue che, se si tratta di eseguire un provvedimento limitativo della responsabilità, il comune (ente assitenziale) dovrà sostituirsi al genitore nell’esercizio della quota di responsabilità sottratta a quest’ultimo e quindi diventare affidatario del minore.
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Conseguenze… Dal punto di vista generale, mentre con le prescrizioni l’attuazione degli incarichi passa sempre attraverso l’adesione e l’adempimento da parte dei genitori, con l’affidamento del minore all’ente la compressione dei diritti e dei doveri dei genitori è tale che l’ente può provvedere direttamente agli incarichi, così frapponendosi tra genitori e minore sostituendosi ai primi, anche in assenza della collaborazione dei genitori. Peraltro, non coincidendo il Servizio Sociale con il soggetto collocatario (che possono essere gli stessi genitori, una famiglia affidataria, una comunità), possono aversi diverse ipotesi ed è compito in realtà del Tribunale rendere maggiormente comprensibili i provvedimenti.
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L’art 403 c.c. Esso dispone che “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci a provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
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Contenuto dell’intervento
È rappresentato dal collocamento in luogo sicuro del minore. Il luogo sicuro può essere il più vario a seconda delle circostanze, un parente, un vicino di casa, il reparto di un ospedale, una famiglia, una comunità. In ogni caso viene individuato un soggetto a cui affidare il minore: il parente, il vicino, il responsabile del reparto, la coppia affidataria, il responsabile della comunità o lo stesso ente assistenziale.
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Urgenza Si tratta ovviamente di un intervento che presuppone urgenza e gravità tali da esigere un intervento immediato senza poter attendere i tempi di un provvedimento di protezione ordinario. Presuppone ovviamente l’assenza del consenso dei genitori o l’impossibilità di acquisirlo
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Autorità pubblica Si identifica, secondo l’interpretazione maggiormente accreditata, con le forze di polizia, ma anche l’ente di assistenza (comune o Asl a seconda delle deleghe). Si esclude che fra le pubbliche autorità siano ricompresi il PM o il GT, riferendosi la norma esclusivamente ad autorità amministrative e non giudiziarie.
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Conseguenze L’allontanamento ex art. 403 CC deve essere «confermato» dal TM. In tal caso è destinato a trasformarsi sempre in un allontanamento disposto dall’AG. Nel frattempo, sino alla decisione del giudice, l’ente assistenziale, la comunità (la famiglia affidataria, un terzo, un parente, un Ospedale - lasciando la norma libertà nella scelta della forma di collocamento) si occupano del minore, esercitando poteri vicarianti (con quale ampiezza ? ordinari in assenza di consenso o di provvedimento del giudice).
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La decadenza Con la pronuncia di decadenza il giudice rimuove del tutto il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Qualora il TM dichiari decaduti entrambi i genitori, gli atti vanno trasmessi al GT per la nomina del tutore. La norma prevede che il genitore sia rimosso da ogni diritto indicando alcune condotte (da un lato la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri, dall’altro la trascuratezza) e, congiuntamente, il riflesso sul minore, ovvero il recare pregiudizio allo stesso (es., il mero omesso contributo al mantenimento, se non si accompagna ad un pregiudizio per il minore non comporta una pronuncia di decadenza). Il requisito del pregiudizio differenza inoltre la pronuncia di decadenza in sede civile ed in sede penale.
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Decadenza in sede penale
Vi sono alcuni reati per i quali il codice penale prevede la sanzione accessoria della decadenza, ed in tali casi è chiaro che lo sguardo è rivolto al passato e non si proietta invece sulle prospettive future del rapporto tra genitore e figlio. In sede civile invece lo sguardo, pur partendo da una corretta ricostruzione dei fatti passati, si rivolge al presente ed al futuro, verificando se vi sia in atto una situazione pregiudizievole per il minore e se una pronuncia di decadenza corrisponda al reale interesse del minore. Accade così che genitori gravemente maltrattanti, per esempio perché affetti da gravi problemi di alcool/tossicodipendenza o in una fase psicotica, che nel corso del procedimento si attivano in un percorso di recupero delle competenze genitoriali: in questo caso una dichiarazione di decadenza non corrisponderebbe all’interesse del minore perché al momento della pronuncia non vi è una situazione attuale di pregiudizio che la giustifichi.
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La vigilanza sui provvedimenti del Tribunale
Punto dolente dell’ordinamento italiano a tutela dei minori è costituito dalla carenza della normativa in materia di esecuzione e vigilanza dei provvedimenti del TM (nonché del TO in materia di famiglia). Quanto alla vigilanza l’art 337 c.c. prevede la competenza del GT il quale deve “vigilare sulle condizioni che il Tribunale abbia stabilito nell’esercizio della responsabilità”. Se vi sono difficoltà nel corso dell’esecuzione i SS devono coinvolgere i GT trasmettendo agli stessi, unitamente a copia del decreto del TM, le segnalazioni e le relazioni di aggiornamento. Spesso è infatti sufficiente una convocazione dei genitori (o del minore) per risolvere i problemi insorti, con un procedimento assai più semplice e da parte di un giudice territorialmente più accessibile. Il limite evidente a tale ruolo è costituito dall’impossibilità da parte del GT di modificare, neppure in via provvisoria e per un tempo limitato, il provvedimento del Tribunale, potendo il Giudice Tutelare unicamente interpretarlo e vigilare sull’esecuzione.
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Modifiche dei provvedimenti
Le parti private possono sempre chiedere una modifica dei provvedimenti assunti in precedenza. Nei decreti di affidamento al Servizio Sociale solitamente si chiede all’ente locale di inviare relazioni periodiche di aggiornamento, e tale esigenza deriva dalle condanne che anche l’Italia ha subito dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo per l’assenza di un efficace sistema di vigilanza da parte del Tribunale sull’operato dei Servizi Sociali.
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Le c.d. riaperture Ove il servizio intenda chiedere la c.d. riapertura del caso, dovrà rivolgersi al PM minorile, rappresentando chiaramente, ed analiticamente, quali siano i fatti nuovi che consiglino un nuovo esame. In pratica, il servizio dovrà evidenziare, ad esempio, se la situazione è migliorata, ovvero è peggiorata o rimasta immutata rispetto a prima; quali attività sono state svolte e con quali benefici per il minore; quali ulteriori interventi appare necessario promuovere, e così via. È necessario, perciò, che il SS indichi con precisione quali interventi ritiene opportuno effettuare, in modo da comprendere subito se occorra davvero investire nuovamente il TM per una modifica del decreto precedente, ovvero quest’ultimo già consenta al servizio anche la nuova attività prospettata.
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