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PubblicatoOrazio Venturi Modificato 9 anni fa
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72. I conferimenti e le prestazioni accessorie IL CAPITALE OCCORRENTE PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA SOCIALE È COSTITUITO, IN PRIMO LUOGO, DAI CONFERIMENTI DEI SOCI (COSIDDETTO CAPITALE DI RISCHIO): se nell’atto costitutivo non è diversamente disposto, i conferimenti debbono farsi in danaro in sede di stipulazione dell’atto costitutivo i soci fondatori devono versare, presso una banca, il 25% dei conferimenti in denaro I versamenti residui devono essere effettuati non appena richiesti dall’organo amministrativo il socio fondatore unico deve invece versare subito l’intero ammontare
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qualora le azioni sottoscritte non siano interamente liberate, sul titolo azionario devono essere indicati i versamenti ancora dovuti (art. 2354, co. 3, n. 4, cod. civ.) in caso di trasferimento di azioni non interamente liberate, l’obbligo di effettuare i versamenti residui grava sull’acquirente ed in via sussidiaria anche sull’alienante il socio che non adempie al versamento dei conferimenti residui non può esercitare il diritto di voto: la società può offrire le azioni non liberate in opzioni agli altri soci in mancanza di acquirenti la società può procedere alla vendita coattiva delle azioni tramite un intermediario autorizzato se tale vendita non ha esito positivo gli amministratori posso escludere il socio moroso dalla società. Le sue azioni devono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio, altrimenti devono essere annullate e il capitale sociale deve essere ridotto in misura corrispondente
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lo statuto sociale può prevedere la possibilità di effettuare conferimenti diversi dal denaro. Vi sono alcune limitazioni a tale possibilità: non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi che possono, invece, formare oggetto di prestazioni accessorie da parte dei soci, non imputabili a capitale. Stante il carattere personalistico che le caratterizza, le relative azioni: devono essere nominative non possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori
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le azioni relative ai conferimenti dei beni in natura e dei crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione Il socio conferente deve garantire alla società, non appena essa sia costituita, la contestuale e piena disponibilità del bene o del credito conferito è preclusa la possibilità di conferire: cose generiche non specificate cose future cose altrui FATTE SALVE TALI LIMITAZIONI, PARE DOVERSI AMMETTERE IL CONFERIMENTO DI QUALSIVOGLIA BENE SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA, IVI COMPRESI I BENI IMMATERIALI
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