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L’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) tributo istituito e disciplinato con legge dello Stato, ma il cui gettito è attribuito alle Regioni.

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Presentazione sul tema: "L’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) tributo istituito e disciplinato con legge dello Stato, ma il cui gettito è attribuito alle Regioni."— Transcript della presentazione:

1 l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) tributo istituito e disciplinato con legge dello Stato, ma il cui gettito è attribuito alle Regioni tributo istituito e disciplinato con legge dello Stato, ma il cui gettito è attribuito alle Regioni introdotto con il d.lgs. 446/97, in vigore dal 1998 introdotto con il d.lgs. 446/97, in vigore dal 1998 1

2 l’Irap: presupposto presupposto dell’imposta è la produzione di valore aggiunto attraverso: presupposto dell’imposta è la produzione di valore aggiunto attraverso: l’esercizio abituale l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni o allo scambio di servizi (art. 2) diretta alla produzione di beni o allo scambio di servizi (art. 2) 2

3 l’Irap: soggetti passivi soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano le attività di cui all’art. 2, tra cui, in particolare: soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano le attività di cui all’art. 2, tra cui, in particolare: tutte le società e gli enti tutte le società e gli enti le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni (art. 3) le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni (art. 3) 3

4 l’Irap: base imponibile il valore aggiunto prodotto da ciascuna unità organizzativa è determinato: il valore aggiunto prodotto da ciascuna unità organizzativa è determinato: per i soggetti commerciali, come differenza tra il valore ed i costi della produzione, senza computare interessi passivi e spese per il personale dipendente per i soggetti commerciali, come differenza tra il valore ed i costi della produzione, senza computare interessi passivi e spese per il personale dipendente per gli esercenti arti o professioni, come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, senza computare interessi passivi e spese per il personale dipendente per gli esercenti arti o professioni, come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, senza computare interessi passivi e spese per il personale dipendente 4

5 l’Irap: base imponibile il valore aggiunto prodotto è definito come la ricchezza creata presso l’unità produttiva, che si compone di profitti (ricchezza dell’imprenditore) salari (ricchezza dei lavoratori) e interessi (ricchezza dei finanziatori) il valore aggiunto prodotto è definito come la ricchezza creata presso l’unità produttiva, che si compone di profitti (ricchezza dell’imprenditore) salari (ricchezza dei lavoratori) e interessi (ricchezza dei finanziatori) il valore aggiunto prodotto è però tassato tutto in campo all’imprenditore, in quanto organizzatore dei fattori della produzione il valore aggiunto prodotto è però tassato tutto in campo all’imprenditore, in quanto organizzatore dei fattori della produzione l’imprenditore potrebbe essere tenuto a versare l’Irap anche in assenza di risorse economiche l’imprenditore potrebbe essere tenuto a versare l’Irap anche in assenza di risorse economiche 5

6 Irap e capacità contributiva la capacità contributiva ha carattere soggettivo e presuppone la capacità economica di chi è tenuto a contribuire: l’Irap può incidere anche in assenza di risorse economiche la capacità contributiva ha carattere soggettivo e presuppone la capacità economica di chi è tenuto a contribuire: l’Irap può incidere anche in assenza di risorse economiche la capacità contributiva deve essere personale (questione della rivalsa): l’Irap tassa in capo all’imprenditore una ricchezza altrui la capacità contributiva deve essere personale (questione della rivalsa): l’Irap tassa in capo all’imprenditore una ricchezza altrui sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale 6

7 Irap e Iva l’art. 33 della sesta direttiva vieta agli Stati di istituire imposte analoghe all’Iva l’art. 33 della sesta direttiva vieta agli Stati di istituire imposte analoghe all’Iva “le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre (…) qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari” “le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre (…) qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari” 7

8 Irap e Iva caratteristiche essenziali dell’Iva secondo la Corte di Giustizia CE: caratteristiche essenziali dell’Iva secondo la Corte di Giustizia CE: si applica in modo generalizzato alle cessioni di beni e prestazioni di servizi si applica in modo generalizzato alle cessioni di beni e prestazioni di servizi è proporzionale ai prezzi dei beni ceduti e dei servizi prestati è proporzionale ai prezzi dei beni ceduti e dei servizi prestati è riscossa in ciascuna fase del processo di produzione o distribuzione è riscossa in ciascuna fase del processo di produzione o distribuzione si applica sul valore aggiunto dei beni o servizi, in virtù del meccanismo della detrazione si applica sul valore aggiunto dei beni o servizi, in virtù del meccanismo della detrazione 8

9 Irap e Iva l’Irap: l’Irap: si applica a tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazioni di servizi si applica a tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazioni di servizi è proporzionale al valore aggiunto prodotto è proporzionale al valore aggiunto prodotto è riscossa in ciascuna fase del processo di produzione o distribuzione è riscossa in ciascuna fase del processo di produzione o distribuzione si applica sul valore aggiunto prodotto da ciascuna unità organizzativa si applica sul valore aggiunto prodotto da ciascuna unità organizzativa 9

10 Irap e Iva secondo la Corte di Giustizia CE nella causa C-475/03, sentenza del 3 ottobre 2006, Iva ed Irap non sono assimilabili, in quanto: secondo la Corte di Giustizia CE nella causa C-475/03, sentenza del 3 ottobre 2006, Iva ed Irap non sono assimilabili, in quanto: l’Irap non è proporzionale al prezzo dei beni venduti e dei servizi resi; l’Irap non è proporzionale al prezzo dei beni venduti e dei servizi resi; non vi è la garanzia che, al pari dell’Iva, gravi sul consumatore finale non vi è la garanzia che, al pari dell’Iva, gravi sul consumatore finale 10


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