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PubblicatoConcetta Gigli Modificato 9 anni fa
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DEFINIZIONI ED ANALISI CONNESSE AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI LEX 210
FONDI IMMOBILIARI DEFINIZIONI ED ANALISI CONNESSE AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI LEX 210
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FONDI IMMOBILIARI DOPO L’APPROVAZIONE DEL TUF
CHIUSI: fondi a contenuto immobiliare esclusivo o prevalente ( min 51%) ordinari o ad apporto ex art 41 bis fondi a contenuto immobiliare non esclusivo o prevalente ( solo in forma ordinaria) fondi immobiliari senza alcun contenuto immobiliare ( solo in forma ordinaria ) In tutti i casi di cui sopra i sottoscrittori potranno essere Retail, Riservati ad Investitori qualificati o speculativi - non è consentito il contenuto immobiliare APERTI:
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Principali provvedimenti normativi e regolamentari in merito
all’attività dei fondi d’investimento Provvedimento Contenuto Fase di attività TUF Principi generali in materia di inquadramento giuridico (1998) mercati finanziari e risparmio gestito REG. Min del Articolazione dei principi generali in Strutturazione del prodotto Tesoro sui fondi materia di fondi comuni (1999) Provv. BDI SGR e SICAV Istituzione e gestione di sgr Provv. BDI Criteri di frazionamento e conteni e fondi comuni mento del rischio
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Principali provvedimenti normativi e regolamentari in merito
all’attività dei fondi d’investimento Provvedimento Contenuto Fase di attività Regolamenti CONSOB Intermediari 11522/ Operatività degli intermediari Collocamento, trasparenza Mercati 11768/ Funzionamento dei mercati e rapporti con il mercato Emittenti 11971/ Comportamento emittenti Regolamenti Borsa Italiana Ammissione alla quotazione Quotazione negoziazione Regolamento dei mercati e modalità di negoziazione titoli
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Caratteristiche distintive di un fondo comune di diritto italiano
Patrimonio suddiviso in quote ( di eguale valore unitario) Pluralità di sottoscrittori Autonomia patrimoniale ( rispetto alla SGR, agli altri fondi da esse gestiti e dai beni dei sottoscrittori)* Gestione collettiva delegata ad un intermediario professionale ( che assume le responsabilità del mandatario) Diversificazione degli investimenti *La sgr non può in nessun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti
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DIFFERENZE FRA FONDI DOPO IL TUF
FONDI CHIUSI : FONDI NEI QUALI IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE QUOTE VIENE RICONOSCIUTO AI PARTECIPANTI SOLO A SCADENZE PREDETERMINATE FONDI APERTI : FONDI NEI QUALI I PARTECIPANTI HANNO DIRITTO DI CHIEDERE, IN QUALSIASI TEMPO, IL RIMBORSO DELLE QUOTE
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FONDI APERTI SECONDO IL TIPO DI INVESTIMENTO
- OBBLIGAZIONARIO (fondo di reddito :Titoli fruttiferi di interessi ) - AZIONARIO ( fondo di sviluppo aumento il patrimonio con le plusvalenze, azioni e obbligazioni convertibili) - BILANCIATO ( Buona redditività con uno sguardo all’aumento di capitale) - MONETARIO ( Minimo rendimento ma tutela del valore reale del capitale investono in strumenti del mercato monetario) SECONDO LA FORMA DI SOTTOSCRIZIONE - PIANO DI ACCUMULAZIONE ( attraverso la sottoscrizione di quote anche minime progressive di importi definiti o variabili) - A SOTTOSCRIZIONE ORDINARI ( acquisto quote in base a importo minimo unitario previsto dal regolamento)
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FONDI FLESSIBILI A capitale fisso, con un’unica emissione di quote iniziale e rimborsi eventualmente anticipati solo a seguito di effettivi disinvestimenti A capitale variabile, con emissioni di quote successive alla prima scadenza predeterminata – per un certo periodo di vita del fondo – e rimborsi eventualmente anticipati solo a seguito di effettivi disinvestimenti A capitale variabile, con emissioni di quote successive alla prima scadenza predeterminata – per un certo periodo di vita del fondo – e rimborsi eventualmente anticipati alle medesime scadenze oltre che a seguito di effettivi disinvestimenti
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Oggetto dell’investimento e obbligatorietà del fondo chiuso
Il fondo sia esso aperto o chiuso può investire in una o più delle seguenti categorie: Strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato Strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato Depositi bancari in denaro Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in soc. immobiliari Crediti e titoli rappresentative di crediti Altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale Devono essere istituiti in forma chiusa i fondi il cui patrimonio è investito in: Strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato se l’investimenti in questi titoli supera il 10% del fondo Altri beni diversi dagli strumenti finanziari e dai depositi bancari per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale
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Particolari categorie di prodotti che possono essere realizzate
FONDI RISERVATI AD INVESTITORI QUALIFICATI in relazione alla categoria di investitori a cui è destinata l’offerta delle quote e alla possibilità di derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio FONDI SPECULATIVI in relazione all’oggetto dell’investimento e alla possibilità di derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio FONDI GARANTITI in relazione alla particolari modalità di configurare i rendimenti FONDI IMMOBILIARI ( come sottocategoria dei fondi chiusi d.lvo 351/2001 e legge 410/2001 deroga all’art 37 del TUF) in relazione alla particolare specializzazione dell’oggetto di investimento ( beni immobili, diritti reali immobiliari e società immobiliari)
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FONDO PER INVESTITORI QUALIFICATI
sono considerati “Investitori qualificati”: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le Sicav, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari ed i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del t.u.b.; - i soggetti esteri autorizzati a svolgere in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine le medesime attività svolte dai soggetti di cui sopra; - le fondazioni bancarie; - le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente.
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FONDO SPECULATIVO Può investire in prodotti diversi da quelli individuati all’art 4 del reg. Min del Tesoro ( cioè totale discrezioanalità dell’oggetto dell’investimento). Restrizioni: numero dei soggetti partecipanti ( max 200) Importo minimo della quota ( euro) Le quote non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento Il regolamento deve indicare i beni oggetto dell’investimento, deve menzionare la rischiosità etc. È riservata solo alle SGR che abbiano come oggetto esclusivo la gestione di tali fondi ATTENZIONE POSSONO ESSERE ISTITUITI ANCHE FONDI COMUNI SPECULATIVI DI TIPO IMMOBILIARE PURCHE NELL’AMBITO DI SGR SPECIALIZZATE IN PRODOTTI SPECULATIVI
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FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
L'art. 12 bis, secondo comma del Decreto, stabilisce in concreto la percentuale di investimenti immobiliari affinché il fondo possa definirsi, appunto, immobiliare. L’investimento (in beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari) deve essere in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta misura è ridotta nella percentuale del 51 per cento nell’ipotesi di investimenti (almeno il 20 per cento) collegati ad operazioni di cartolarizzazione.
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FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE II
in particolare: (a) La sottoscrizione delle quote del fondo può essere effettuata, anche mediante conferimento. Al fine però di tutelare gli investitori e di ridurre il rischio di sopravvalutazioni dei beni conferiti, la disciplina prevede che per le attività conferite sia necessario: a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti; b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo.
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FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE III
(a) Al fine di agevolare il ricorso al fondo immobiliare anche come tecnica di dismissione del patrimonio immobiliare del gruppo è prevista inoltre una deroga al divieto generale, previsto per i fondi chiusi, di investire in beni ceduti o conferiti dai soci della società di gestione dei fondi immobiliari o dalle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Infatti, ai sensi del quarto comma dell'art. 12 bis del Decreto, tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele: "a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non può superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione non può superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 60 per cento del valore del fondo; b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua; c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti (indipendenti, n.d.r.);
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FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE IV
D) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalità con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo; e) l'intermediario finanziario (che valuta la compatibilità e la redditività del conferimento, di cui sopra, n.d.r.) , non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente; f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo". Le cautele di cui alle lettere a) e b) non si applicano invece ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a euro. E questo sulla base del fatto che una soglia minima così elevata presuppone che tale investimento venga effettuato da soggetti esperti o quantomeno dotati di rilevanti risorse finanziarie.
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FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE V
(a) Per i fondi immobiliari è prevista inoltre la possibilità di assumere prestiti, i quali però non possono essere superiori al 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui è investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.
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FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE VI
Per i fondi immobiliari chiusi sono previsti anche degli obblighi ulteriori di pubblicità; infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis del Decreto, il regolamento del fondo deve prevedere "in conformità ai princìpi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicità per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicità, anche per estratto: (a) delle relazioni di stima; b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza; c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8; d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b)".
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LA SGR Le SGR (per esteso: Società di Gestione del Risparmio) sono società per azioni, autorizzate da Banca d’Italia alla gestione del risparmio sul territorio italiano. Le SGR sono in particolare autorizzate a gestire il risparmio in forma collettiva, dunque fondi di investimento, fondi pensione, e simili. Le SGR sono tenute a mantenere separati i capitali dei clienti dai propri e ad avere un patrimonio di vigilanza minimo di 1 milione di Euro. Le SGR sottostanno ai regolamenti specifici stabiliti dalla Banca d’Italia e dalla Consob, come a tutte le altre leggi dello Stato Italiano. Banca d’Italia e Consob vigilano sull’operato delle SGR, sulla loro patrimonializzazione e sulle loro strategie. Per ottenere l’autorizzazione ad operare quale SGR, le società devono dimostrare la sussistenza in capo ai soci della capacità patrimoniale, ed in capo agli organi amministrativi e di controllo, della capacità professionale e dell’onorabilità. Le SGR sono tenute a comunicare, con cadenza almeno trimestrale, alla Banca d’Italia e alla Consob, l’andamento degli affari relativi ai fondi gestiti, così come del proprio patrimonio e conto economico. Infine sono tenute a dotarsi di una molteplice struttura di controllo, in funzione della struttura societaria (es.: Controllo Interno, Consiglio di Amministrazione, Revisione Esterna). (b)
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LA SGR - devono iscriversi in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia (art. 35 T.U.F.), devono essere "società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzat(e) a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio" (artt. 1, primo comma, lett. o), e 34, primo comma, T.U.F.). - Per ottenere l'autorizzazione, rilasciata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, le SGR devono "disporre di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro" (Titolo II, Cap. I, Sez. II, del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio). - sono previsti a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo che questi abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità stabiliti dall'art. 13 T.U.F
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LA SGR – in ogni caso la società di gestione deve operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato; organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i vari patrimoni gestiti; nonché adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi (art. 40, primo comma, T.U.F.). - a partire dal 2 novembre 2007 sono stati pubblicati i provvedimenti attuativi della Direttiva Europea sulla prestazione dei servizi di investimento ("Mifid"); tali provvedimenti, tra l'altro, prevedono una serie di obblighi in capo alle SGR in relazione alla gestione dei conflitti di interesse, disciplina dei controlli interni, trasparenza e correttezza comportamentale.
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LA SGR ( SISTEMA DI CONTROLLO)
riferisce Società di revisione COLLEGIO SINDACALE Banca d’Italia Controlli interni SGR Borsa controlla controlla FONDI COMUNI Consob controlla BANCA DEPOSITARIA
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LA BANCA DEPOSITARIA Il terzo soggetto coinvolto nella gestione è la banca depositaria: infatti, ai sensi dell'art. 36, secondo comma T.U.F., "la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata ad una banca depositaria"; mentre invece sono esclusi dalla sua custodia i beni immobili e i crediti (per l'impossibilità stessa che tali beni possano essere oggetto di deposito). Tale funzione di custodia serve per rafforzare la separatezza patrimoniale tra la società di gestione e il fondo, in quanto viene impedito alla prima di avere la detenzione materiale delle somme e degli strumenti finanziari del secondo.
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LA BANCA DEPOSITARIA Accanto alla funzione di custodia la banca depositaria deve inoltre svolgere importanti funzioni di controllo sull'attività della società di gestione, anche in relazione a beni dei quali non debba avere la custodia. L'art. 38 T.U.F. infatti prevede che: "la banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo; a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo; b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso; c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza".
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LA BANCA DEPOSITARIA Si tenga conto, inoltre, che la banca depositaria oltre a dover agire "in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo" e ad assumere verso gli stessi, solidalmente con il gestore, gli obblighi e le responsabilità del mandatario (art. 36, quarto e quinto comma, T.U.F.), è inoltre "responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi" (art. 38, secondo comma, T.U.F.). Infine in capo agli amministratori e ai sindaci della banca depositaria, grava un obbligo di riferire "senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni" (art. 38, quarto comma, T.U.F).
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AUTORITA’ DI VIGILANZA STRUTTURA DEI CONTROLLI
Ci sono diversi modi di esercitare l’attività di vigilanza ai sensi della disciplina attualmente in vigore. Il TUF in particolare distingue: VIGILANZA REGOLAMENTARE preventiva rispetto alla operatività dei soggetti Vigilati, in quanto consiste in un potere normativo secondario ( Banca d’Italia e Consob) VIGILANZA INFORMATIVA consiste nel potere di richiedere informazioni ai soggetti vigilati ( Banca d’Italia e Consob) VIGILANZA ISPETTIVA ultimo tassello di un sistema che dovrebbe essere più preventivo che repressivo.
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IL FONDO Comitato di Gestione
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IL FONDO La struttura tipica di un Fondo immobiliare può prevedere i seguenti organi di gestione: L’Assemblea dei Partecipanti: di cui fanno parte tutti i partecipanti al Fondo. Può essere convocata su richiesta di una data percentuale di sottoscrittori stabilita nel regolamento, ovvero dal CdA della SGR. L’Assemblea dei Partecipanti : - elegge e revoca per giusta causa il Rappresentante Comune; - delibera in merito alla modifica del Regolamento del Fondo con riguardo alla possibilità di richiedere l’ammissione alla quotazione del Fondo. - delibera in merito alla richiesta di ammissione alla quotazione, qualora la Società di Gestione non vi provveda; - delibera in merito alla sostituzione della società di gestione del risparmio; - delibera in merito alla modifica delle politiche di gestione del Fondo; - delibera in merito alla proroga della durata del Fondo - delibera in merito alla liquidazione anticipata del Fondo
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IL FONDO Comitato di Gestione : comitato formato da un numero dispari di membri eletti in parte dalla Sgr, in parte dall’Assemblea scegliendo da un elenco di esperti decide in prevalenza sulle operazioni in conflitto di interessi ed ha un ruolo consultivo nei confronti del CdA della SGR sui principali temi legati alla gestione del Fondo: tra gli altri: a) sulle operazioni di investimento e di disinvestimento; b) sulle politiche di asset allocation; c) sulle politiche di indebitamento; d) sulle politiche di distribuzione
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IL FONDO Il Rappresentante Comune viene eletto dall’Assemblea dei Partecipanti e - convoca l’Assemblea dei Partecipanti in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione; - presiede l’Assemblea dei Partecipanti; - verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea dei Partecipanti; - accerta l’identità e la legittimazione degli intervenuti; - regola lo svolgimento dell’Assemblea dei Partecipanti; - accerta i risultati delle votazioni; - cura la pubblicità delle deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti come previsto al punto 6.6. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione provvede direttamente all’invio alla Banca d’Italia delle deliberazioni approvate dall’Assemblea dei Partecipanti; - verifica che il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione adotti le deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti, una volta approvate dalla Banca D’Italia.
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REGOLAMENTO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
L’art 39 del TUF chiarisce che il regolamento di ciascun fondo definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. Stabilendo tra l’altro: Tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo Gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli stessi
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ISTITUZIONE DEL FONDO E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
I fondi comuni sono istituiti con delibera del CDA della SGR promotrice che al contempo: stabilisce la denominazione del fondo Determina il valore e la ripartizione in quote del patrimonio Approva il relativo regolamento Una volta approvato il regolamento deve essere inviato alla BDI per l’autorizzazione, il regolamento si intende approvato quando, trascorsi quattro mesi dalla presentazione la BDI non abbia adottato un provvedimento di diniego.
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MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DI UN FONDO
FONDI APERTI : ha luogo mediante versamento di un importo pari al valore delle quote di partecipazione o nel caso in cui il regolamento lo consenta mediante conferimento di strumenti finanziari FONDI CHIUSI Non è prevista la possibilità di sottoscrizione tramite apporto o Conferimento di beni con esclusione dei fondi immobiliari chiusi VERSAMENTI devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento (18 mesi). Nel caso di fondi riservati ad investitori istituzionali i versamenti possono essere Effetuati in più soluzioni a seguito di impegno a effettuare il versamento a richiesta in Base alle esigenze dell’investimento
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ELEMENTI DISTINTIVI DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO DEGLI IMMOBILIARI CHIUSI
Possibilità di sottoscrizione tramite apporto di valori immobiliari Eventualità e limiti delle possibili operazioni in conflitto di interessi Modalità con le quali i soggetti in conflitto si impegnano a detenere il 30% delle quote sottoscritte tramite conferimento per almeno due anni Le forme di pubblicità, anche per estratto dei seguenti documenti: relazioni di stima dei beni conferiti e dei beni acquistati o venduti in conflitto Atti di conferimento, acquisto o cessione e gruppi di appartenenza della controparte Prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato Gruppo di appartenenza dell’intermediario finanziario incaricato degli accertamenti sui beni conferiti
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SITUAZIONI DI CRISI Il fondo non può essere sottoposto a procedura concorsuale, mentre la SGR, avendo Capacità giuridica e capacità di agire è assoggettabile alla disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge 86 del 25/1/94. Tenuto conto della più volte ricordata autonomia patrimoniale del fondo anche se la sgr venisse sottoposta ad una delle procedure previste per il suo stato di crisi il Fondo che gestisce potrebbe essere aggredito esclusivamente dai creditori del fondo stesso e solamente per le obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto nel corso dell’attività gestoria della SGR. In pratica inoltre le uniche situazioni di crisi prospettabili si possono limitare quando lo stesso fosse sottoposto, ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto ex art 1 lett c del dlvo 122/05 e dall’altra la messa in liquidazione del fondo di investimento stesso ex art 2 comma 3 L. 86/96 che avrebbe come termine a quo il decreto di nomina del commissario ad acta da parte del Min. Tesoro.
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SITUAZIONI DI CRISI In pratica le conseguenze di un eventuale stato di insolvenza della SGR che ne provocasse la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, come da art.2 comma 5 lex 86/94, non avrebbe ripercussioni dirette sul fondo fintanto che la situazione debitoria del fondo non sia tale da dare origine a quella situazione di crisi in grado di provocare la messa in liquidazione ad opera di un commissario ad acta del Min. Tesoro. Pertanto in conseguenza di un eventuale pagamento a seguito di escussione delle polizze la Compagnia potrà agire con i tradizionali mezzi, mentre in caso di messa in liquidazione del Fondo, dopo aver pagato la Compagnia diventerebbe creditore chirografario del fondo.
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ELEMENTI POSITIVI PER IL FIDEIUSSORE
L'autonomia patrimoniale. Il regolamento Controllo degli organi di vigilanza Obblighi a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo e dei soggetti titolari di partecipazione La Banca depositaria Documenti contabili e pubblicità
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ELEMENTI NEGATIVI PER IL FIDEIUSSORE
Il cambio di SGR La disciplina dei conferimenti dei fondi chiusi di investimento immobiliare La disciplina del conflitto di interessi nei fondi chiusi L’indebitamento Fondi riservati e speculativi
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EVENTI CRITICI Variazioni dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR Le modifiche al regolamento del fondo, modifiche che ricordiamo comunque dover essere approvate dalla BDI L’avvio di accertamenti ispettivi da parte della BDI Procedimenti sanzionatori da parte della BDI Procedura di fusione con altro fondo
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