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PubblicatoSaverio Lorusso Modificato 9 anni fa
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Rappresentanza Rappresentanza diretta: potere di un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici in nome di un altro soggetto (rappresentato). Il rappresentato diviene parte sostanziale del contratto e assume la titolarità del rapporto. Rappresentanza indiretta: vi è legittimazione ad agire per conto altrui ma in nome proprio.
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Rappresentanza negoziale: il rappresentato, attraverso l’esercizio di un atto di autonomia, conferisce al rappresentante il potere di spendita del nome. Rappresentanza legale: la sostituzione di una persona ad un’altra avviene in forza di legge e si fonda su un potere proprio del rappresentante.
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Differenza tra rappresentante e mero nuncius
nuncius: non emette una propria dichiarazione di volontà ma riferisce ad una parte la volontà dell’altra. Non è parte del contratto ma rappresenta il tramite attraverso il quale l’atto di volontà della parte viene portato a conoscenza dell’altra. Conseguenze in caso di dichiarazione difforme; Conseguenze in caso di dichiarazione resa in assenza di autorizzazione ad opera dell’interessato.
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Rappresentanza sostanziale nel processo: potere di agire o di essere convenuto in nome del rappresentato. Rappresentanza processuale: potere del difensore di rappresentare la parte in giudizio. La rappresentanza processuale ha per oggetto il compimento o ricevimento di quegli atti attraverso i quali si attua il diritto alla difesa, che la legge riserva al difensore (art. 84 c.p.c.)
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Rappresentanza organica
Potere rappresentativo che compete agli organi esterni di un ente giuridico. L’organo è l’ufficio competente a esercitare funzioni di un ente giuridico. l’organo rappresentativo si immedesima nella struttura dell’ente, non si sostituisce ad esso ma agisce come parte integrante di esso.
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Oggetto della rappresentanza:
Negozi giuridici; Atti non negoziali? Attività materiali? Rappresentanza passiva? Trattative precontrattuali? Esecuzione del contratto?
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Ammissibilità di una subprocura
in assenza di apposita previsione nel titolo trova applicazione l’art in tema di mandato? Cass : In assenza di una specifica previsione nella procura, il rappresentante non può a sua volta delegare un terzo a compiere l'atto in sostituzione di sé stesso. Il procuratore non può scegliersi nel silenzio un sostituto perché la procura si basa sulla fiducia personale che il rappresentante ispira al rappresentato; di conseguenza, è inefficace la vendita conclusa dal sub-procuratore non autorizzato dal dominus, ma semplicemente nominato dal procuratore come suo sostituto.
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Spendita del nome presupposto indispensabile perché il contratto produca i suoi effetti nei confronti del rappresentato; Occorre distinguere tra attribuzione del potere di rappresentanza e spendita del nome: se il dominus ha conferito il relativo potere ma il rappresentante non spende il nome gli effetti si produrranno in ogni caso tra rappresentante e terzo.
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Contemplatio domini tacita
Art c.c. comma 1: Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Tuttavia, un temperamento alla regola menzionata viene rinvenuto laddove la conclusione del negozio avvenga, in difetto della spendita del nome, in presenza di circostanze di fatto idonee a far desumere in maniera inequivocabile la sussistenza del potere rappresentativo e il soggetto destinatario dei relativi effetti, potendosi in taluni casi presumere la contemplatio domini. Vanno in ogni caso osservati i limiti di forma previsti dall’art c.c. in tema di procura, risultando inconfigurabile una rappresentanza tacita nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (Cass., , n. 3364)
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pur muovendo dalla presunzione che i soggetti che concludono un contratto agiscano in nome proprio, criteri utili ad orientare l’interprete possono essere rinvenuti, in primo luogo, nella necessaria tutela dell’affidamento del terzo contraente, il quale si sia trovato a contrattare con un soggetto ritenendolo rappresentante della parte legittimata al compimento del negozio e, inoltre, nell’esigenza di sanzionare la condotta del soggetto che, avendo contrattato senza spendere in maniera univoca il nome del dominus, tenti di sottrarsi alle conseguenze derivanti dal compimento del negozio. In conseguenza di tali indici, può risultare giustificato un accertamento meno severo della spendita del nome laddove sia il terzo ad invocarla, potendosi ritenere che la manifestazione per fatti concludenti della contemplatio domini possa essere invocata solamente dal terzo contraente (Cass., , n. 6631).
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Onere della prova regola generale: l’onere incombe su chi pretende di imputare gli effetti del contratto in capo al rappresentato: - lo stesso rappresentato interessato a far propri quegli effetti; - il rappresentante, interessato a non risultare vincolato in proprio; - il terzo interessato a vincolare il rappresentato.
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Procura Negozio unilaterale mediante il quale il soggetto conferisce all’altro il potere di rappresentarlo. attribuisce come tale una semplice posizione di potere in capo al procuratore, senza comportare per i due soggetti la perdita del diritto o l’assunzione di un obbligo.
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Procura Negozio astratto? Negozio recettizio?
Cass : Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura (che è un negozio unilaterale e recettizio) a conoscenza del rappresentante, con la conseguenza che tale conferimento non può ritenersi verificato se il rappresentato abbia trattenuto la procura presso di sé o presso un proprio fiduciario.
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Forma della procura Art. 1392 c.c. - Forma ad substantiam?
Forma ad probationem? Forma convenzionale?
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Procura generale / speciale
Generale: conferisce al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi alla gestione degli interessi patrimoniali del rappresentato o alla gestione di una determinata attività. Non comprende gli atti di straordinaria amministrazione che non sono in essa indicati e non comprende quegli atti che devono essere specificamente autorizzati dal rappresentato. Speciale: conferisce al rappresentante il potere di compiere singoli atti giuridici.
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Capacità Art. 1389 c.c.: Quando la rappresentanza è conferita
dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato. In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
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Capacità del rappresentato
Capacità legale Ratio: L’ordinamento mira a tutelare dell’interesse di chi dispone del proprio patrimonio, mentre il rappresentante dispone del patrimonio altrui. Capacità di intendere e di volere?
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Capacità del rappresentante
deve essere in grado di intendere e di volere Rappresentante legale: deve essere capace di agire perché sopperisce alla volontà assente del rappresentato.
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1389 comma 2 L’impedimento dovrebbe rilevare al
momento della conclusione del contratto e non al momento del conferimento della procura. Applicazione analogica al contratto per persona da nominare.
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Vizi della volontà Art. 1390 c.c.
E’ la volontà del rappresentante che rileva ai fini della disciplina dei vizi della volontà, laddove il consenso di questi sia stato frutto di errore, violenza o dolo, salvo elementi predeterminati dal rappresentato.
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Rappresentanza organica: rileva il vizio della volontà della persona fisica che rappresenta l’ente ma la precedente interna deliberazione del contratto o di suoi elementi da parte di un diverso organo deliberativo può configurare predeterminazione di elementi del contratto. Rappresentanza legale: Non viene in rilievo la volontà del rappresentato.
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Vizio della volontà nel conferire la procura
Che accade se il contratto è stato stipulato? Si applica l’art
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Stati soggettivi rilevanti
Art c.c.: Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
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Ratio Se non vi fosse questa norma la
rappresentanza potrebbe essere usata per aggirare fraudolentemente norme che prevedono la buona fede di un soggetto come requisito soggettivo di una determinata fattispecie, analogamente a quanto avviene per l’art c.c.
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Abuso di potere Art. 1394 c.c.: applicazione diretta dell’art.
1388, secondo il quale il rappresentante deve esercitare il suo potere in corrispondenza degli interessi del Rappresentato.
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Presupposti Presupposti:
- interesse inconciliabile e incompatibile con quello del rappresentato; pericolo di danno per il rappresentato. Tale sussistenza va verificata in concreto, in relazione al particolare negozio posto in essere dal rappresentante.
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Conflitto di interessi diretto / mediato
Diretto: perseguimento di un interesse personale in contrasto con quello del Rappresentato. Mediato: perseguimento dell’interesse di un terzo al quale lo stesso rappresentante sia legato da vincoli affettivi, di solidarietà familiare o comunanza di interessi.
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Applicazione analogica art. 1395 c.c.:
Specifica autorizzazione o idonea predeterminazione del contenuto del Contratto.
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Pericolo di danno Cass. 614.79: Il contratto concluso dal
rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato è annullabile anche se non vi sia una lesione attuale della sfera patrimoniale di quest'ultimo, essendo sufficiente a tal fine una mera situazione di pericolo per gli interessi del rappresentato al momento della stipulazione del contratto, né hanno rilevanza gli eventi successivi ad essa.
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Conoscenza o riconoscibilità da parte del terzo
Va valutata alla luce dell’ordinaria diligenza. Cass : i vincoli di solidarietà e la comunanza d'interessi fra rappresentante e terzo sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit ed in concorso con altri elementi, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo
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Responsabilità del rappresentante
Natura? La domanda di risarcimento potrebbe convivere con il mantenimento del contratto? Diverso atteggiarsi a seconda dell’esistenza di un rapporto di gestione sottostante.
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Questioni applicative:
- Conflitto di interesse / collusione tra rappresentante e terzo; - Motivo illecito ex art c.c.
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Contratto con se stesso
Specifica situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. Esclusione: autorizzazione; Predeterminazione degli elementi del contratto in maniera tale da escludere il conflitto.
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Rappresentanza senza potere
Difetto di rappresentanza in senso stretto Eccesso di rappresentanza
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Difetto di rappresentanza
Nessun conferimento di procura; Conferimento di procura invalida: - nulla; - annullabile.
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Eccesso di rappresentanza
Superamento del potere conferito; E’ ammissibile ratifica parziale?
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Ratifica Espressa: manifestazione di volontà diretta ad approvare il contratto concluso in assenza di potere rappresentativo e a farne propri gli effetti Tacita: comportamento concludente, al di fuori dei casi previsti dall’art c.c., potendo tuttavia risultare da un documento che, anche se redatto ad altri fini, sia idoneo ad evidenziare direttamente una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'atto del rappresentante senza potere (secondo giurisprudenza meno rigorosa);
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Rappresentanza apparente
A certe condizioni viene tutelato un terzo che in buona fede percepisce una posizione di apparente rappresentanza. Il contratto produce ugualmente i suoi effetti nei confronti del dominus.
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3 presupposti: - elementi esteriori ed obiettivi dai quali risulti l’apparente potere di rappresentanza dell’altro contraente e idonei a giustificare l’erronea convinzione del terzo; - ragionevole affidamento; - comportamento colposo dell’apparente rappresentato .
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Circostanze obiettive
Elementi tali da giustificare l’opinione del terzo in merito all’esistenza di un potere di Rappresentanza. Esempi: procura con falsità di sottoscrizione; possesso del bene oggetto del contratto da parte del falsus procurator;
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Affidamento incolpevole
Non deve essere ravvisabile alcun comportamento colposo del terzo che invoca la rappresentanza apparente. Rapporto con l’art c.c.: la richiesta di giustificazione dei poteri rappresenterebbe una mera facoltà in capo al terzo.
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Colpa dell’apparente rappresentato
Può essere commissiva ovvero omissiva. commissiva: ha posto (o contribuito a porre) in essere una situazione tale da giustificare nel terzo l'incolpevole affidamento di trattare con persona munita di potere rappresentativo; omissiva: negligente inerzia a fronte di un soggetto che agisca verso il terzo in qualità di rappresentante.
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Estinzione - scadenza del termine;
- compimento dell’affare da parte del rappresentante; - revoca da parte del rappresentato; - rinunzia del rappresentante; morte, sopravvenuta interdizione o inabilitazione del rappresentante; fallimento;.
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Fallimento: art. 78 commi 2 e 3 l. fall:
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.
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Contratto per persona da nominare
Art c.c.: Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
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Natura giuridica Surrogazione legale?
Fattispecie a formazione progressiva? Fattispecie condizionale? Rappresentanza (eventuale) in incertam personam? Fattispecie alternativa? Fattispecie con facoltà alternativa?
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Produzione degli effetti:
Effetti immediati o sospesi fino alla nomina?
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Capacità legale Si applica l’art. 1389?
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Dichiarazione di nomina:
atto negoziale, si richiede la stessa forma prevista per il contratto; Accettazione: atto negoziale e recettizio O in alternativa: Autorizzazione preventiva:
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Organizzazione associativa e rappresentanza sostanziale (parte speciale)
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Chiavi di lettura: Soggettività / personalità giuridica;
Regime pubblicitario degli enti: Associazioni riconosciute: art. 4 D. Lgs ; Società semplice: art. 2266; Società in nome collettivo: artt ; Società per Azioni: artt
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Questioni (generale) vizio derivante dal difetto della patologia del potere rappresentativo; (particolare) riflesso della formazione organizzativa sugli atti che devono conformarsi ad essa.
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Carenza di potere rappresentativo
Esemplificazioni: soggetto dell’associazione del tutto sfornito del potere rappresentativo; potere rappresentativo pieno ma il potere decisionale compete ad un diverso soggetto.
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Rapporti esterni le regole dell’organizzazione assumono un
rilievo ‘reale’, articolato in dipendenza delle formalità pubblicitarie che possono variamene articolarsi. L’organizzazione delle associazioni non riconosciute è rimessa all’autonomia privata più di quanto avvenga per società commerciali e associazioni riconosciute.
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Formalità pubblicitarie:
Lettura in positivo: le limitazioni sono opponibili se portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei Lettura in negativo: inopponibilità delle limitazioni non iscritte che invece sarebbero opponibili in base al diritto comune.
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Opponibilità delle limitazioni al potere di rappresentanza nelle associazioni non riconosciute
Inopponibilità delle limitazioni che il gruppo non ha resto conoscibili o non conosciute da terzi; Opponibilità.
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Questioni: rapporto tra 2266 e 1398;
Applicabilità dell’art alle associazioni non riconosciute.
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Opponibilità delle limitazioni al potere di rappresentanza nelle associazioni non riconosciute
Esigenza di contemperamento dell’affidamento dei terzo con l’interesse del gruppo. Non si tratta di tutela dell’apparenza del diritto.
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Applicazione art. 38 c.c.? Sull’associato graverebbe la responsabilità
derivante dalla stipulazione del contratto e non già la risarcibilità dell’interesse negativo del falsus procurator. Critica: l’art. 38 non può trovare indistintamente applicazione visto che presuppone persone che rappresentano l’associazione e agiscono in nome e per conto di essa.
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Ipotesi pratiche a) spendita del nome dell’ente ad opera di soggetto estraneo all’organizzazione associativa e in difetto di procura; b) assenza di limiti statutari alla rappresentanza; ba) presenza nello statuto di disposizioni che specifichino atti o delimitino lo svolgimento di determinate attività; bb) assenza di accordi scritti o mancanza di delimitazioni; c) atti per i quali è richiesta una preventiva autorizzazione assembleare; pluralità di amministratori: amministrazione congiuntiva o disgiuntiva? e) patologia della delibera consiliare; f) manifestazione esterna di volontà dell’ente ad opera di organo privo di rilevanza esterna.
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Ipotesi a) Spendita del nome dell’ente ad opera di
soggetto estraneo all’organizzazione associativa e in difetto di procura Conseguenza: difetto del potere rappresentativo (art c.c.)
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Ipotesi b) Assenza di limiti statutari alla Rappresentanza
Conseguenze: Il terzo non è tenuto a verificare la strumentalità del contratto allo scopo, si tratterebbe di una valutazione di merito non possibile quando manchi un opportuno riferimento statutario, salva l’ipotesi in cui il terzo si renda conto dell’assoluta estraneità allo scopo associativo.
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Ipotesi ba) Presenza nello statuto di disposizioni che
specifichino atti o delimitino lo svolgimento di determinate attività Giudizio di attinenza da formulare in Concreto. Interpretazione delle clausole Statutarie. Accertamento elastico che consideri l’interesse del terzo che in buona fede abbia fatto affidamento sulla coerenza dell’operato dell’amministratore.
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Ipotesi bb) Assenza di accordi scritti o mancanza di delimitazioni
Impossibilità di delimitare il potere degli Amministratori. Ai fini dell’opponibilità ai terzi l’atto deve essere in contrasto con l’interesse obiettivamente conoscibile del gruppo. Rimedio alternativo: art c.c.
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Ipotesi c) Atti per i quali è richiesta una preventiva
autorizzazione assembleare L’assenza di una delibera assembleare si riflette sul potere rappresentativo o rileva unicamente sul piano interno? Profili: Tutela del terzo di buona fede; Tutela dell’interesse del gruppo.
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Tutela del terzo di buona fede
La tutela accordata al terzo non significa che questa debba essere tutelata indipendentemente dagli elementi costitutivi della fattispecie normativa. Differenza tra deliberazione invalida e deliberazione mancante.
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Tutela dell’interesse del gruppo
La mancanza della deliberazione potrebbe essere fatta valere anche dal terzo? Il potere rappresentativo si pone come risvolto di quello amministrativo. La dissociazione della dichiarazione dal procedimento decisorio vale come istruzione esterna. Al terzo spettano unicamente le facoltà previste dagli artt commi 3 e 4 c.c.
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Invalidità della delibera:
impugnabilità ex art. 23 La violazione della normativa sull’organizzazione rende annullabile anche l’atto esterno esecutivo della delibera? Esigenza di distinguere il profilo dell’invalidità da quello dell’inopponibilità.
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Ipotesi d) Pluralità di amministratori: amministrazione
congiuntiva o disgiuntiva? Norme positive: - art. 18 c.c.: rinvia alle regole sul mandato. - art c.c.: amministrazione disgiuntiva.
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L’art. 1716 c.c. è trasponibile alla disciplina
Delle associazioni non riconosciute? Occorre valutare due profili: responsabilità individuale degli amministratori; coincidenza tra potere rappresentativo e potere gestorio.
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Ipotesi e) Patologia della delibera consiliare
Impugnabilità delle deliberazioni consiliari contrarie alla legge e all’atto costitutivo possono essere impugnate. Applicazione analogica dell’art. 23 c.c. Le deliberazioni del consiglio indirizzate al compimento di un atto esterno possono dar luogo ad un vizio di tale atto rilevante indipendentemente dal vizio della delibera. Due casi: - la lesione dell’interesse degli associati si traduce nel perseguimento di un interesse estraneo a quello associativo: v. sub b); - violazione di norma statutaria che riservi la decisione di un atto all’assemblea: v. sub c).
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Ipotesi f) Manifestazione esterna di volontà dell’ente
ad opera di organo privo di rilevanza esterna. Conseguenza: inefficacia dell’atto nei confronti del gruppo.
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