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Corso di Diritto Privato

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Presentazione sul tema: "Corso di Diritto Privato"— Transcript della presentazione:

1 Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Le vicende delle obbligazioni Prof. Daniela Valentino

2 Pagamento dell'indebito
La disciplina trova un fondamento nel principio della necessaria giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale. Chi non è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore Si verifica nelle ipotesi di inesistenza originaria o sopravvenuta (nullità, annullamento, inefficacia, rescissione o risoluzione del vincolo, avveramento della condizione risolutiva) del titolo dell'obbligazione. Il solvens (colui che ha adempiuto) può ripetere (azione di ripetizione) quanto prestato (art c.c.). Indebito oggettivo

3 Pagamento dell'indebito
Chi è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore o non è legittimato a ricevere la prestazione L'accipiens (colui che ha ricevuto la prestazione) non ha titolo per trattenere quanto ricevuto. Il solvens non è liberato, per cui deve adempiere una seconda volta, ma è legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens (art e 1189 c.c.). Viceversa, il solvens è liberato, provando la sua buona fede, qualora adempia al creditore apparente (art. 1189, comma 2, c.c.). L'azione di ripetizione, in questa ipotesi, compete al vero creditore e non al debitore. Indebito soggettivo Ex latere accipientis

4 Pagamento dell'indebito
Chi non è debitore o è debitore di un terzo adempie nei confronti di chi è creditore di un terzo. L'accipiens ha astrattamente titolo per trattenere quanto ricevuto dal momento che qualsiasi terzo può adempiere un debito altrui (arg. ex art c.c.). Il solvens può ripetere quanto prestato qualora si sia creduto debitore in base ad un errore scusabile (effettiva conoscenza dell'altruità del debito) purché il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito (art. 2036, comma 1, c.c.). Viceversa, il solvens non può ripetere quanto prestato, se ha adempiuto in base ad un errore non scusabile, ma subentra nei diritti del creditore (surrogazione legale; art. 2036, comma 3, c.c.). Indebito soggettivo Ex latere solventis

5 Caratteri e disciplina dell'azione di ripetizione
Pagamento dell'indebito Caratteri e disciplina dell'azione di ripetizione personale, cioè esperibile dal solvens soltanto nei confronti di colui il quale ha ricevuto la prestazione non dovuta (accipiens) (v., però, art. 2038, comma 1, c.c.). restitutoria, cioè presuppone l'esecuzione di una prestazione (di dare) che abbia ad oggetto una somma di danaro, una quantità di cose fungibili (artt e 2036 c.c.) ovvero un bene o una cosa determinati, la dazione dei quali sia suscettibile, appunto, di restituzione (art e 2038 c.c.). Si riconosce una reintegrazione per equivalente nelle ipotesi di prestazioni di fare. con funzione di riequilibrio dei patrimoni e non con finalità sanzionatoria. si prescrive nel termine ordinario di dieci anni a decorrere, nelle ipotesi di inesistenza e nullità del vincolo, dall'esecuzione della prestazione; mentre nelle altre ipotesi dell'avveramento della condizione risolutiva o dalla sentenza che dichiari o accerti l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del vincolo stesso.

6 Ingiustificato arricchimento
Chiunque, senza giusta causa, si è arricchito a danno di altri è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare (obbligazione indennitaria) quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 2041, comma 1, c.c.). Generale: i fatti che ne legittimano l'esperibilità sono atipici. sussidiaria, poiché è proponibile quando non sia possibile esercitare (perchè improponibile o esperita senza successo altra azione, oppure è possibile esercitare un'azione specifica) altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito. Caratteri dell'azione:

7 Presupposti dell'azione:
fatto lecito, naturale od umano nesso di causalità: il fatto deve aver causato l'arricchimento di un soggetto e correlativamente, in via immediata e diretta, la diminuzione patrimoniale di un altro. arricchimento: effettiva diminuzione patrimoniale, attuale al momento della proposizione della domanda. impoverimento: sia perdita di un elemento patrimoniale sia diminuzione del suo valore per effetto dell’uso della cosa da parte di terzi. Comprende solamente il danno emergente e non il lucro cessante. mancanza di causa: assenza di un idoneo titolo giustificativo sia legale sia convenzionale, che giustifichi l'arricchimento ed il correlativo impoverimento. L'ingiustificato arricchimento è fonte di un'obbligazione indennitaria, con finalità di reintegrazione, il cui ammontare va liquidato con riferimento ai valori di mercato nella misura della minor somma tra la perdita subita e l'arricchimento conseguito. Possibile altresì la restituzione in natura (art c.c.)

8 Adempimento Nozione L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione, "indirizzata" finalisticamente alla piena soddisfazione di tutti gli interessi sottesi al vincolo. L'adempimento non si identifica necessariamente con la reale piena soddisfazione di tutti gli interessi, ma è quel comportamento esecutivo, semplicemente indirizzato, in concreto, alla soddisfazione dell'interesse creditorio. Benché il codice civile utilizzi indifferentemente i termini "adempimento" e "pagamento", quest’ultimo si deve riferire esclusivamente all'adempimento di una obbligazione pecuniaria.

9 Adempimento Il nostro ordinamento ha accolto la clausola generale di esatto adempimento (art 1218 c.c.). L'esattezza dell'adempimento consiste nella piena conformità del comportamento esecutivo del debitore al contenuto dell'obbligo e si commisura con lo sforzo richiesto a quest'ultimo (art e 1176 c.c.). Sotto questo profilo, la clausola generale di buona fede, quale criterio di determinazione della prestazione (contenuto dell'obbligo), consente di individuare i limiti del comportamento esigibile in concreto dal creditore. E' discusso, ad es., se il debitore sia anche obbligato, nell'esecuzione della prestazione, alla salvaguardia dei beni e della vita del creditore (c.d. obbligo di protezione). A volte è la stessa legge che impone al debitore di tenere certi comportamenti, al fine di consentire al creditore di veder realizzato il suo interesse (art c.c., sull'obbligo di custodire fino alla consegna, e art c.c., sull'obbligo di prestare cose di media qualità, nelle obbligazioni generiche). Il debitore, per adempiere esattamente, è altresì tenuto all'esecuzione integrale della prestazione anche se questa è divisibile, il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale (art c.c.). Qualora, però, vi consenta, l'esecuzione parziale libera il debitore per la parte eseguita, per la quale valgono pur sempre le regole sull'esattezza. La diligenza, viceversa, è criterio oggettivo di responsabilità, il quale consente di valutare il comportamento esecutivo del debitore (normalmente si richiede la diligenza del buon padre di famiglia, ma, in relazione alle peculiarità della prestazione e alle qualità rivestite dal soggetto agente, essa può variare).

10 Adempimento Natura Effetti
è un atto dovuto non negoziale qualificato dalla causa solvendi. Non assume rilevanza l'animus solvendi, cioè l'intenzione del debitore di adempiere un debito proprio. Sotto questo profilo, è altresì irrilevante l'incapacità del solvens (art c.c.): l'adempimento, quale oggettiva congruenza tra quanto prestato e quanto dovuto, nessun pregiudizio può recare all'agente. è fattispecie estintiva del rapporto obbligatorio. Produce contestualmente la c.d. realizzazione del diritto di credito (effetto estintivo) e la liberazione dell'obbligo di prestazione (effetto solutorio). Non si ha adempimento in senso tecnico in quelle ipotesi nelle quali si realizza, alternativamente, soltanto il primo od il secondo effetto. L'effetto solutorio, e quello estintivo conseguono per legge all'oggettiva congruenza tra prestazione eseguita e oggetto dell'obbligo.

11 Adempimento Requisiti soggettivi
legittimato passivo, normalmente, è il debitore, ma la legge (art c.c.) consente di adempiere a qualsiasi terzo, anche contro la volontà del creditore (adempimento del terzo). Il creditore può rifiutarsi di ricevere la prestazione del terzo, esclusivamente in due ipotesi: se ha interesse all'esecuzione personale del debitore (come accade nei rapporti c.dd. intuitu personae) o nell'ipotesi in cui quest'ultimo gli ha manifestato la sua opposizione. A differenza dell'adempimento del debitore, quello del terzo ha natura negoziale qualificata dall'animus solvendi, e si perfeziona con l'effettiva esecuzione della prestazione (fattispecie reale).

12 Adempimento Requisiti soggettivi
legittimato attivo (a ricevere) è il creditore, E' altresì, valido ed efficace l'adempimento fatto al soggetto autorizzato dal creditore a ricevere la prestazione (rappresentante, indicatario, adeictus solutionis causa) (art. 1181, comma 1, c.c.). L'adempimento è inefficace se effettuato a creditore incapace: in questo caso, l'unico legittimato a ricevere è il tutore o il curatore. Qualora il debitore esegua la prestazione a favore di colui il quale, in base a circostanze univoche, appare legittimato a ricevere (c.d. creditore apparente), questi è liberato (effetto solutorio), purchè provi la sua buona fede (art c.c.) in quest’ipoteri, però, non realizzandosi l'effetto estintivo, il creditore reale può esercitare, nei confronti di chi ha ricevuto la prestazione, l'azione di ripetizione dell'indebito.

13 Adempimento Luogo il luogo nel quale si deve eseguire la prestazione è normalmente determinato nel negozio-fonte del rapporto obbligatorio (crf., art c.c.). In assenza, però, di una espressa previsione ad opera delle parti, si individuerà il luogo dell'adempimento sulla base dei c.dd. usi negoziali. In subordine, hanno rilevanza gli usi normativi (art. 8 disp. prel. c.c.), la natura della prestazione ed altre circostanze obiettive (art c.c.). Per quanto attiene alle obbligazioni pecuniarie, queste devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.

14 Adempimento Tempo il termine di adempimento, essenziale alla configurabilità stessa dell’obbligo giuridico (un vincolo senza scadenze cronologiche è negazione della stessa doverosità della condotta), indica la scadenza cronologica dell’obbligazione, è semplice modalità esecutiva di un vincolo obbligatorio già validamente sorto. Questo può essere iniziale o finale, e indica, rispettivamente, il momento dal quale o fino al quale, il debitore deve o può adempiere. Doveroso distinguerlo dal termine di efficacia, il quale attiene al negozio giuridico, e indica il momento nel quale (iniziale) o fino al quale (finale) si produce l’effetto giuridico (cioè la costituzione, modificazione od estinzione di un rapporto giuridico). L’art c.c richiama, per la individuazione del termine, i criteri indicati per la determinazione del luogo dell’adempimento. Se non è fissato alcun termine, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Il termine, il quale può essere stabilito a favore sia del creditore sia del debitore, si presume sempre a favore di quest’ultimo (cfr., art c.c,. per l’individuazione delle conseguenze). Il termine è essenziale qualora costituisca requisito causale del vincolo, o risulta fissato dalle parti quale presupposto per l’inadempimento. Nella prima ipotesi, la sua mancata fissazione determina la nullità del vincolo stesso; nella seconda ipotesi, il ritardo nell’esecuzione della prestazione equivale ad inadempimento.

15 Adempimento Imputazione Quietanza
nelle ipotesi in cui il debitore ha più debiti della medesima specie verso uno stesso creditore, il primo ha la facoltà di dichiarare, contestualmente all’adempimento, quale debito intende soddisfare, eliminando, così, ogni incertezza sulla direzione dell’effetto estintivo. La mancata dichiarazione del debitore, contestuale all’esecuzione della prestazione, rende operativi i criteri legali di imputazione (sui quali, art c.c.). L'avvenuta esecuzione della prestazione deve essere attestata dal creditore mediante il rilascio di una c.d. quietanza. Questa è un atto dovuto, unilaterale e recettizio, ricognitivo di un fatto storico, ed assolve la funzione di predisporre, per l'adempiente, una prova liberatoria. Sotto questo profilo, il debitore adempiente vanta, verso il creditore, un vero e proprio diritto alla quietanza (anche se, difficilmente, è configurabile un suo concreto, operativo, strumento di tutela).

16 Adempimento Prestazione in luogo dell'adempimento
L'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, non produce effetto liberatorio, tranne che nelle ipotesi nelle quali vi sia accordo tra creditore e debitore (prestazione in luogo dell'adempimento, art c.c.). L'accordo ha natura negoziale, e richiede, da un lato, il consenso del creditore, dall'altro, l'iniziativa del debitore la quale si manifesta con un comportamento concludente (appunto, l'esecuzione, - recte, l'offerta - della diversa prestazione). L'effetto estintivo, quindi, non segue al mero impegno a prestare, ma si produce con l'effettiva esecuzione della diversa prestazione (ciò distingue la prestazione in luogo dell'adempimento - datio in solutum - dalla novazione, nella quale, all'obbligazione originaria si sostituisce una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso). Nelle ipotesi in cui la diversa prestazione consista nel trasferimento della proprietà o di altro diritto (ad. es., diritto di credito), il riferito contratto con funzione solutoria (qualificato dalla causa solvendi), tra creditore e debitore, si perfeziona col consenso delle parti (contratto c.d. consensuale); il debitore, in questa ipotesi, è tenuto a prestare garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa (in virtù dell'applicabilità della disciplina sulla vendita, di cui agli artt ss., c.c.). Nell'ipotesi di cessione del credito, l'obbligazione si estinguerà con l'effettiva riscossione da parte del creditore (cessio pro solvendo); tuttavia il creditore ed il debitore possono convenire che l'estinzione si verifichi in virtù del mero consenso (cessio pro soluto).

17 Mora Il termine "mora" indica, in linea di massima, il ritardo qualificato, e si determina quando, per fatto del creditore o del debitore, si verifica un impedimento, necessariamente temporaneo, all'attuazione del rapporto. La mora presuppone che l'esecuzione della prestazione sia ancora possibile: l'impossibilità sopravvenuta di quest'ultima esclude la mora.

18 Mora del creditore Mora Artt. 1206 ss c.c.
Conseguenze del mancato adempimento da parte del creditore dell’obbligo posto a suo carico di cooperazione all’adempimento del debitore qualora ciò sia necessario in relazione alle peculiarità della prestazione dovuta per consentire la realizzazione del credito e la liberazione del debitore. Mora Il creditore è in mora quando rifiuta di ricevere la prestazione che il debitore gli offre in forma solenne o quando non compie l’attività necessaria affinché il debitore possa adempiere, senza un legittimo motivo. Il rifiuto, infatti, è giustificato e ritenuto legittimo se, in relazione alle peculiarità del caso concreto, è espressione di un comportamento conforme alla buona fede e alla correttezza.

19 Mora del creditore Costituzione in mora
Il debitore costituisce in mora il creditore con un’offerta formale o solenne della prestazione (nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dalla legge) mediante un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La validità dell’offerta presuppone l’esattezza della prestazione offerta rispetto alla prestazione dovuta. L’offerta deve essere:  reale (consegna materiale della cosa dovuta al pubblico ufficiale che dovrà poi esibirla al creditore) se la prestazione ha ad oggetto denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore;  per intimazione (atto notificato al creditore contenente un’intimazione a ricevere la prestazione) se la prestazione ha ad oggetto beni immobili o beni mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore;  per intimazione, anche nelle forme di uso, se si tratta di una prestazione di fare.

20 Mora del creditore Effetti della mora del creditore
il creditore sopporta le conseguenze dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; il creditore perde il diritto a ricevere i frutti della cosa e gli interessi che non siano già stati percepiti dal debitore; il creditore è tenuto a risarcire al debitore i danni derivanti dalla mora e a sostenere tutte le spese per la conservazione della cosa dovuta. Tali effetti si verificano dall’offerta se questa è poi accettata dal creditore, altrimenti occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che risolve la controversia, in caso di contestazione. Liberazione del debitore Il debitore si libera definitivamente dall’obbligo di eseguire la prestazione dovuta attraverso il deposito liberatorio ai sensi dell’art c.c..

21 Modi di estinzione diversi dall’adempimento
Nozione: fattispecie le quali producono l'effetto estintivo del rapporto obbligatorio, in alternativa allo strumento fisiologico di attuazione di esso rappresentato dall'adempimento (cap. III, §53). Tra queste assumono particolare rilievo la novazione, la remissione del debito, la compensazione, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (artt c.c.).

22 Modi di estinzione diversi dall’adempimento
Classificazioni satisfattori e non: secondo che l'estinzione del rapporto obbligatorio si accompagni o no alla soddisfazione degli interessi in esso dedotti, o, comunque, al raggiungimento di un risultato sostitutivo o equivalente, utile per il creditore. Costituiscono fattispecie estintive satisfattorie la compensazione, la confusione e la novazione, non satisfattorie, la remissione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. La distinzione rileva, ad es., circa l'applicabilità della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria (art c.c.). onerosi e gratuiti: al fine della applicazione della relativa disciplina (cap. IV, § 66). negoziali e non: costituiscono fattispecie estintive negoziali la compensazione volontaria, la remissione e la novazione, non negoziali, la compensazione legale e giudiziale, la novazione legale, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta.

23 Compensazione (artt.1241-1252 c.c.)
Nozione: fattispecie estintiva che necessita quale presupposto necessario, ancorché non sufficiente, dell’esistenza di crediti e di debiti reciproci facenti capo a due autonomi o separati centri d'interesse (dualità di patrimoni e non di soggetti; cap. III, § 46). Funzione: realizzare l'economia degli atti di adempimento e di autotutela, attraverso la neutralizzazione degli effetti negativi di un eventuale inadempimento della controparte. Tipi di compensazione legale, giudiziale e volontaria

24 Compensazione legale Presupposti: obbligazioni reciproche non in relazione sinallagmatica (infra, IV,65) liquidità, intesa quale esistenza e esatta determinazione dell'ammontare del credito esigibilità, intesa quale possibilità del titolare del credito di pretendere la prestazione dovuta dal debitore. Questa non va confusa con l'esistenza e l'azionabilità del credito omogeneità, intesa quale appartenenza dei beni oggetto delle prestazioni reciproche allo stesso genere fungibilità, intesa quale equivalenza qualitativa fra i beni oggetto delle prestazioni reciproche (retro, III,20)

25 Compensazione legale Non è necessario per l'operatività della compensazione che i crediti e i debiti reciproci si equivalgano quantitativamente. Operatività: ipso iure (automaticamente), al mero verificarsi della coesistenza di crediti e debiti reciproci con i caratteri di cui sopra su eccezione di compensazione (tesi preferibile), proposta da una delle parti dinanzi al giudice (infra, IX).

26 Compensazione giudiziale
Si realizza dinanzi al giudice per crediti e debiti reciproci che pur non essendo liquidi, risultano di pronta e facile liquidazione da parte di costui. La pronuncia del giudice ha un ruolo costitutivo e l'effetto estintivo si produce al momento dell'emanazione della sentenza (ex nunc).

27 Compensazione volontaria
Si realizza attraverso una espressione di autonomia delle parti le quali, derogando la disciplina legale, possono prevedere che l'effetto estintivo di crediti e debiti si produca anche qualora non siano ravvisabili i caratteri della esigibilità, della fungibilità e, seppur con qualche perplessità, della liquidità. L'autonomia delle parti può dar vita anche ad un regolamento compensativo preventivo.

28 Confusione (artt c.c.) Nozione: quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue (art c.c.). L'effetto estintivo si produce non tanto al venir meno della dualità di soggetti, ma in tutti quei casi nei quali non sia più ravvisabile la dualità di centri di interesse o di patrimoni. Operatività: anche per le obbligazioni naturali qualora si riconosca la possibilità di successione nel credito e debito naturale.

29 Novazione (artt c.c.) Soggettività: mera sostituzione del soggetto passivo del rapporto che normalmente non determina l'estinzione dello stesso, ma soltanto una vicenda modificativa della titolarità della situazione debitoria (art c.c.). Nei rapporti intuitu personae la sostituzione del soggetto passivo determina l'estinzione del rapporto in via indiretta, in quanto configura direttamente una ipotesi di modificazione dell'oggetto del rapporto.

30 Novazione Oggettiva: fattispecie con funzione complessa, ma unitaria, che consiste nell'estinguere un rapporto obbligatorio e, simultaneamente, nel costituirne uno nuovo che prende il posto del primo, con il concorso sia di un elemento oggettivo sia di uno soggettivo (art c.c.). Elemento oggettivo: modificazione dell'oggetto, inteso sia come prestazione sia come bene o interesse dedotto nell'obbligazione, e modificazione del titolo, inteso come ragione giustificativa del rapporto obbligatorio (diverso dalla fonte del rapporto). Da non confondere con la datio in solutum. Elemento soggettivo: volontà non equivoca di estinguere il rapporto precedente (animus novandi). La novazione è inefficace (art c.c.) - rectuis, nulla - nelle ipotesi di nullità del titolo originario. Soluzione analoga nelle ipotesi di annullabilità e risolubilità del titolo originario, tranne quando il debitore nell'assunzione della nuova obbligazione sia a conoscenza del vizio del titolo originario oppure della causa che gli avrebbe consentito di chiedere lo scioglimento del rapporto originario.

31 Remissione del debito (artt. 1236-1240 c.c.)
Nozione: dichiarazione del creditore di rimettere l'obbligazione con effetto estintivo del rapporto (1236 c.c.). La remissione del debito non va confusa con la rinunzia al credito: la prima estingue direttamente il rapporto obbligatorio, mentre la seconda determina direttamente un effetto di mera dismissione della titolarità della posizione creditoria, e soltanto indirettamente, quale effetto riflesso, logicamente successivo, l'estinzione del rapporto. La rinunzia presenta sempre struttura unilaterale in quanto incide direttamente soltanto nella sfera giuridica del rinunziante.

32 Remissione del debito Struttura: negozio unilaterale recettizio e rifiutabile, dove il ruolo della dichiarazione del debitore di non volerne profittare sarebbe di mero requisito di efficacia dell'atto contratto (preferibile), più attento sia agli interessi sottesi ai singoli concreti rapporti sia all'interesse del debitore. La dichiarazione di volerne profittare da parte del debitore atterrebbe, quindi, al perfezionamento della fattispecie. Nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un interesse del debitore, a mantenere in vita l'obbligazione o ad estinguerla mediante l'adempimento, meritevole di tutela, la remissione avrà struttura unilaterale (variabilità della struttura). La remissione è negozio a titolo gratuito il quale può realizzarsi anche mediante comportamenti concludenti. L'estinzione dell'obbligazione per remissione implica il venir meno delle garanzie reali e personali (1239 c.c.).

33 Impossibilità sopravvenuta
Nozione: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore estingue il rapporto obbligatorio e, quindi, libera il medesimo (1256 c.c.). Impossibilità: deve essere oggettiva, non legata alla particolare situazione del debitore, e assoluta, tale da non consentire a nessuno l'esatto adempimento. Si ritiene comunque impossibile quella prestazione, possibile in astratto, ma da richiedere uno sforzo del debitore umanamente insopportabile. Deve altresì essere totale e definitiva. Inimputabilità: al debitore spetta provare che il mancato adempimento è dipeso da caso fortuito o da forza maggiore.

34 Impossibilità sopravvenuta
Non è possibile configurare l'impossibilità nelle obbligazioni generiche (genus numquam perit) e in quelle pecuniarie (salvo il factum principis). Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte (impossibilità parziale), il debitore si libera dell'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1258 c.c.). Se la prestazione è divenuta impossibile solo temporaneamente (impossibilità temporanea), non si estingue il rapporto obbligatorio fin quando, in relazione al titolo dello stesso o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere considerato obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non vi abbia più interesse (1256, II comma, c.c.).

35 Mora del debitore Ritardo Artt. 1219 ss c.c.
Conseguenze del mancato adempimento dell’obbligazione da parte del debitore, cioè della mancata esecuzione della prestazione dovuta e quindi del mancato soddisfacimento dell’interesse creditorio. Ritardo Il termine di adempimento è scaduto, ma la prestazione è ancora possibile e il creditore ha ancora interesse a riceverla

36 Mora del debitore Mora Inadempimento
Il termine è scaduto senza che il debitore abbia adempiuto, ma ciò non necessariamente produce conseguenze giuridiche. Per fatto del debitore si verifica un impedimento temporaneo all’attuazione del rapporto, ma l’esecuzione della prestazione è ancora possibile  il ritardo diventa mora (ritardo qualificato), con conseguente responsabilità del debitore, quando è seguito dalla formale richiesta di adempimento (atto di costituzione in mora) da parte del creditore con persistente inadempimento da parte del debitore. Per le obbligazioni di “non fare” si ritiene non concepibile la mora poiché la violazione dell’obbligo rappresenterebbe sempre inadempimento definitivo. Tuttavia taluni ritengono possibile l’adempimento tardivo qualora l’inerzia del debitore sia ancora idonea, per il tempo successivo, a soddisfare l’interesse del creditore. Inadempimento La prestazione è divenuta definitivamente impossibile, o il creditore non ha più interesse a riceverla, o comunque il debitore non può o non vuole più adempiere.

37 Mora del debitore La mora è
- ex persona quando è necessario l’atto formale di costituzione in mora come richiesta del creditore di adempimento dell’obbligazione fatta per iscritto nelle forme previste dalla legge (artt.1219 ss c.c.) - ex re quando non è necessario l’atto formale di costituzione in mora (il debitore è automaticamente considerato in mora) perché: Il debito deriva da fatto illecito (art.2043 c.c.); Il debitore ha già dichiarato per iscritto di non voler adempiere; Il termine è scaduto e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. In entrambi i casi, la mora del debitore produce determinati effetti: Il debitore è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla mora; Il debitore sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta anche se derivante da causa a lui non imputabile (salvo la possibilità per lo stesso debitore, in caso di prestazioni aventi ad oggetto una cosa determinata, di provare che la cosa sarebbe comunque perita anche presso il creditore).

38 Mora del debitore La mora non si configura se il debitore tempestivamente fa offerta non formale della prestazione salvo che il creditore non la rifiuti per un motivo legittimo. I predetti effetti della mora sono invece interrotti dall’offerta non formale della prestazione da parte del debitore dopo la costituzione in mora e sono eliminati ex nunc (senza effetto retroattivo) da un eventuale adempimento tardivo (cd. purgazione della mora). I danni sono comunque dovuti fino al verificarsi di questi eventi.

39 Inadempimento Artt. 1218 ss c.c.
Conseguenze del mancato adempimento da parte del debitore dell’obbligazione a suo carico, qualora la prestazione sia divenuta impossibile, qualora il debitore non voglia o non possa adempiere, o qualora il creditore non abbia più interesse ad un adempimento tardivo.

40 Inadempimento Art.1218 c.c. Il debitore è responsabile per l’inadempimento del rapporto obbligatorio, a meno che non riesca a provare (l’onere della prova è a suo carico) che l’inadempimento stesso è dipeso da un’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile. Il debitore si libera, cioè, della presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando l’intervento di una forza maggiore o di un caso fortuito che hanno determinato un’impossibilità assoluta, oggettiva ed insuperabile della prestazione e quindi l’inadempimento. Una prestazione impossibile non è dovuta, così come si ritiene non dovuta, secondo il principio di buona fede e correttezza dell’art.1175 c.c., una prestazione concretamente inesigibile, cioè una prestazione per l’esecuzione della quale si richiede al debitore una condotta che, secondo il giudizio di buona fede, è concretamente inesigibile. Impossibilità e inesigibilità escludono la doverosità del comportamento. La valutazione della responsabilità del debitore è allora relativa ed implica a sua volta una valutazione del comportamento del debitore, sia sotto il profilo della buona fede (art.1175 c.c.), sia sotto il profilo della diligenza (art.1176 c.c.).

41 Inadempimento Norme fondamentali in tema di responsabilità per inadempimento (contrattuale) Art c.c. La norma prevede, al primo comma, la nullità del patto con il quale le parti stabiliscono di escludere o limitare preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave; al secondo comma la nullità del predetto patto di esonero anche per colpa lieve o lievissima se l’inadempimento costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. La norma prevede, salvo diversa pattuizione, la responsabilità del debitore anche per i fatti dolosi o colposi commessi dai terzi della cui opera si sia avvalso per l’esecuzione della prestazione, per il semplice fatto di aver dato loro incarico, sempre che sia stata una sua iniziativa e possa escludersi una rapporto contrattuale tra creditore e terzi. La norma prevede, al primo comma, la diminuzione proporzionale del risarcimento del danno dovuto dal debitore se il danno stesso è stato cagionato, colposamente, anche dalla condotta del creditore; al secondo comma, l’esclusione dell’obbligo di risarcimento se si tratta di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Art c.c. Art c.c.

42 Risarcimento del danno
Artt.1223 ss c.c. La responsabilità del debitore per l’inadempimento del rapporto obbligatorio (responsabilità contrattuale) comporta l’obbligo di risarcimento del danno Danno risarcibile Il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il creditore sia per la perdita effettivamente subita (danno emergente), sia per il mancato guadagno (lucro cessante), sempre che l’uno e l’altro siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e del ritardo, cioè sempre che ridiscendano causalmente dall’inadempimento o dal ritardo (nesso di causalità) Il risarcimento comprende poi anche i danni imprevedibili se si tratta di inadempimento e di ritardo dolosi.

43 Risarcimento del danno
Onere della prova Il creditore ha l’onere di provare il nesso di causalità e l’esistenza del danno. Deve anche, se possibile, quantificare il danno subito; in mancanza provvederà il giudice secondo equità (art.1226 c.c.) Il debitore (art.1218) deve invece dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Natura del debito L’obbligo di risarcimento del danno è un debito di valore. Soltanto dopo la liquidazione ad opera del giudice diventa un debito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico.

44 Clausola penale e caparra
Artt.1382 ss c.c. Nozione Effetti La clausola penale è quella clausola con la quale le parti di un rapporto obbligatorio convengono che sia dovuta una certa predeterminata prestazione (di regola una somma di denaro) in caso di inadempimento o di ritardo. Se le parti non hanno previsto la risarcibilità dell’effettivo danno ulteriore subito, per effetto della clausola il risarcimento è limitato alla prestazione nella stessa stabilita. Tale prestazione è dovuta a prescindere dal verificarsi di un danno o a prescindere dalla prova da parte del creditore del danno subito. Non è possibile, inoltre, pretendere contemporaneamente la penale e la prestazione principale se non nel caso in cui la penale sia stata prevista soltanto per il ritardo.

45 Clausola penale e caparra
Funzione La funzione è quella preventiva di coercizione all’adempimento e coesiste con quella di predeterminazione e limitazione del risarcimento. E’ esclusa una funzione soltanto sanzionatoria (pena privata), tanto è vero che il giudice può ridurre l’ammontare della penale se la prestazione principale è stata in parte eseguita o se è manifestamente eccessivo e sproporzionato rispetto all’interesse del creditore all’adempimento (art.1384 c.c.). se la penale è il corrispettivo del recesso di una parte (art c.c.) dall’impegno assunto si parla di multa penitenziale

46 Clausola penale e caparra
La caparra è la somma di denaro o la quantità di cose fungibili che una delle parti versa all’altra al momento della conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive. la caparra è confirmatoria se è data a conferma della serietà dell’impegno assunto, sicché in caso poi di regolare esecuzione della prestazione deve essere restituita o imputata alla prestazione principale stessa. Se invece c’è inadempimento occorre distinguere:  se non adempie la parte che ha versato la caparra, l’altra parte avrà diritto di trattenerla ;  se non adempie la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto versato. In entrambi i casi la caparra andrà imputata al pagamento dei danni liquidati giudizialmente e, per l’eccedenza, alla prestazione principale. la caparra è penitenziale se è data anticipatamente quale corrispettivo del recesso ad nutum : il recedente perde la caparra o deve restituire il doppio di quella ricevuta.

47 ACCOLLO (artt.1273-1276 c.c.) (contratto tra debitore e terzo)
Nozione Un terzo (accollante) conviene con il debitore originario (accollato) l’assunzione del debito che questi ha nei confronti del creditore (accollatario) Accollo interno Il creditore non partecipa alla convenzione di accollo e l’accollo produce effetti solo tra le parti (terzo e debitore originario) Accollo esterno Il creditore aderisce alla convenzione rendendo irrevocabile la dichiarazione di accollo (contratto a favore di terzi).

48 ACCOLLO (contratto tra debitore e terzo)
L’insolvenza originaria dell’assuntore non libera il debitore originario La dichiarazione di nullità o l’annullamento del negozio di accollo importa la reviviscenza dell’obbligazione a carico del debitore originario senza le garanzie dei terzi estinte all’atto della sua liberazione Il rischio dell’insolvenza del nuovo debitore grava sul creditore qualora la liberazione sia stata da quest’ultimo accordata con una sua dichiarazione. Eccezioni opponibili Il terzo (accollante) può opporre al creditore (accollatario) le eccezioni fondate sul negozio di assunzione del debito, ossia le eccezioni che avrebbe potuto nei confronti dell’accollato e le eccezioni che lo stesso accollato avrebbe potuto opporre nei confronti del creditore (tranne le eccezioni personali al debitore originario o quelle di compensazione che il debitore originario poteva opporre al creditore).

49 ESPROMISSIONE (artt. 1272 e 1275-1276 c. c
ESPROMISSIONE (artt e c.c.) (contratto tra creditore e terzo) Nozione Un terzo (espromittente) estraneo al rapporto obbligatorio assume spontaneamente nei confronti del creditore (espromissario) l’obbligazione del debitore (espromesso). Differenze con l’adempimento del terzo: l’espromittente promettendo di pagare non estingue l’obbligazione originaria. Rapporto di provvista Espromittente (terzo) / espromissario (creditore) Rapporto di valuta Espromissario (creditore) / espromesso (debitore) A differenza della delegazione dove c’è un ordine, qui c’è spontaneità: per cui l’espromissione è astratta rispetto al rapporto di provvista ed è titolata rispetto al rapporto di valuta.

50 ESPROMISSIONE (contratto tra creditore e terzo)
Eccezioni L’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni concernenti il suo rapporto con il debitore originario, mentre può opporre quelle che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore (rapporto di valuta) tranne quelle personali, di compensazione e quelle derivanti da rapporti successivi all’espromissione. Espromissione cumulativa Il terzo è obbligato unitamente al debitore originario Espromissione liberatoria Con il consenso del creditore il debitore è liberato e rimane obbligato solo il terzo.

51 DELEGAZIONE (artt. 1268-1271 e 1274-1276 c.c.)
Nozione Il debitore A (delegante) ordina al terzo B (delegato) di assumere o di estinguere il debito nei confronti del creditore C (delegatario). Delegazione di pagamento A (delegante) ordina a B (delegato) di adempiere a C (delegatario) Delegante/Delegato = rapporto di provvista Delegante/ Delegatario = rapporto di valuta Delegazione di credito A (delegante) ordina a B (delegato) di assumere il debito nei confronti di C (delegatario) Delegante/Delegato = rapporto di provvista Delegante /Delegatario = rapporto di valuta

52 DELEGAZIONE Tipologia Cumulativa Liberatoria
Il delegato assumendo il debito diventa condebitore solidale del delegatario (beneficium ordinis) Il creditore libera il debitore originario ed unico obbligato rimane il delegato Effetto privativo Sostituzione del nuovo debitore nel rapporto originario. Il delegato può opporre al creditore le stesse eccezioni che il delegante avrebbe potuto opporre al creditore Effetto novativo Costituzione di un nuovo rapporto che prende il posto del precedente che si estingue. Impossibilità di opporre le eccezioni che il debitore liberato avrebbe potuto opporre al creditore.

53 DELEGAZIONE Tipologia Titolata Pura (riferimento al) (Prescinde dal)
rapporto sottostante (di provvista o di valuta) ECCEZIONI Se si fa riferimento al rapporto di provvista il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante. Invece, se si fa riferimento al rapporto di valuta il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che il delegante avrebbe potuto opporre al delegatario Nella delegazione pura il delegato può opporre al delegatario solo le eccezioni che riguardano il suo rapporto con costui.

54 Modificazioni soggettive dal lato creditorio (La cessione del credito: artt.1260-1267 c.c.)
Nozione Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (Art comma 1 c.c.). Limiti alla trasferibilità dei crediti Il principio della libera trasferibilità consente che il destinatario della prestazione possa mutare senza che il debitore di regola possa impedirlo, tuttavia vi sono ipotesi di incedibilità del credito: Incedibilità legale: questo limite opera quando vi sia un particolare legame tra credito e creditore. Così sono incedibili per legge: I crediti che, per ragioni relative al titolo o all’oggetto, sono inerenti a determinate persone (crediti alimentari) I crediti che vantano creditori con particolari qualità (stipendi del pubblico impiego) I crediti che hanno natura speciale (crediti non pignorabili o non sequestrabili)

55 Modificazioni soggettive dal lato creditorio (La cessione del credito)
b) Incedibilità convenzionale: le parti possono escludere la cedibilità del credito mediante accordo. Tuttavia se al momento della cessione il cessionario non conosceva tale patto, il credito si trasferisce (art comma 2 c.c.). Il debitore che intenda efficacemente tutelarsi rispetto ad un successivo trasferimento, deve rendere conoscibile il patto di incedibilità, annotandolo, ad es. sui documenti probatori del credito da consegnare al cessionario (art c.c.). Giustificazione causale Non esiste una giustificazione causale costantemente presente in ogni atto traslativo del credito (artt c.c.). Il trasferimento si attua secondo molteplici giustificazioni causali, mediante l’uso degli schemi (tipici o atipici) della negoziazione dei diritti (es.: se le parti trasferiscono il credito verso corrispettivo di un prezzo, il mutamento assume la fisionomia della vendita, ecc.). Pertanto, secondo la funzione da svolgere, le disposizioni generali sulla cessione del credito si integrano con la disciplina specifica del modello contrattuale utilizzato in concreto.

56 Modificazioni soggettive dal lato creditorio (La cessione del credito)
Cessione del credito in luogo di adempimento Un credito si può trasferire anche per estinguere un rapporto obbligatorio tra cedente e cessionario: se il cessionario è creditore del cedente, questi, invece di estinguere la prestazione dovuta, può cedergli il credito che egli stesso vanti nei confronti di un terzo (debitore ceduto). L’obbligazione del cedente verso il cessionario si estingue con l’adempimento da parte del debitore ceduto nei confronti del cessionario (Art c.c.). Cessione a scopo di garanzia Il credito può essere ceduto per garantire l’adempimento di un’obbligazione del cedente nei confronti del cessionario. Se alla scadenza dell’obbligazione il cedente adempie, il cessionario deve restituire il credito ceduto; diversamente, il cessionario si può soddisfare sul credito ceduto, non quale creditore del cedente, ma come titolare dello stesso, evitando che gli altri creditori (del cedente) possano concorrere sullo stesso credito.

57 Modificazioni soggettive dal lato creditorio (La cessione del credito)
La struttura L’effetto traslativo è, di regola, determinato da un accordo tra cedente e cessionario del quale il debitore ceduto non è parte. Tuttavia, se il credito non è trasferibile senza il consenso e, quindi, senza la partecipazione del debitore ceduto, questi deve “autorizzare” o “accettare” la cessione, assumendo il ruolo di parte nel contratto di cessione (struttura trilaterale). La struttura è, invece, unilaterale quando, per produrre l’effetto traslativo, basta la volontà o del solo cedente o del solo cessionario (ciascuno di essi titolare del diritto all’acquisto del credito altrui). La forma Individuata la funzione specifica del negozio traslativo, si è vincolati alla disciplina del contratto prescelto e, quindi, anche ad eventuali prescrizioni sulla forma.

58 Modificazioni soggettive dal lato creditorio (La cessione del credito)
Opponibilità della cessione al debitore ceduto Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione nei confronti del cessionario soltanto se è a conoscenza del mutamento della titolarità del diritto (art c.c.). Questa informazione può essere fornita mediante: notifica: può essere effettuata sia dal cedente sia dal cessionario con qualsiasi modalità (invio postale, atto giudiziale, ecc.) accettazione: da parte del debitore che, in tal modo, implicitamente dichiara al cessionario di conoscere l’esistenza della cessione. N.B. Se il cessionario non ha proceduto alla notifica e non ha ricevuto l’accettazione può dimostrare che il debitore ceduto era a conoscenza dell’atto traslativo. Eccezioni opponibili dal debitore ceduto Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni attinente al rapporto obbligatorio che lo vincolava al creditore cedente.

59 Modificazioni soggettive dal lato creditorio (La cessione del credito)
Conflitto tra più cessionari Il creditore può compiere più cessioni a favore di soggetti diversi. Di regola, dovrebbe essere valido l’atto compiuto anteriormente. Tuttavia, per i crediti si ricorre a strumenti di pubblicità (notifica o accettazione) tali da garantire l’anteriorità o la data certa (art c.c.) Garanzia dell’esistenza del credito Con riguardo ai rapporti tra cedente e cessionario: se il trasferimento è a titolo oneroso: il cedente deve garantire al cessionario l’esistenza del credito al tempo della cessione. Tale garanzia può essere esclusa per patto, salvo che il cedente sia responsabile dell’inesistenza del credito (art c.c.) se il trasferimento è a titolo gratuito: si applica la garanzia per evizione del donante (art. 797 c.c.). In virtù della garanzia, il cessionario deve ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

60 Modificazioni soggettive dal lato creditorio (La cessione del credito)
Garanzia della solvenza Il cedente, di norma, non garantisce la solvibilità del debitore ceduto, sì che il rischio dell’inadempimento di questi è ad esclusivo carico del cessionario (art c.c.). Tuttavia, il cessionario può ottenere che il cedente, se il patrimonio del debitore non è sufficiente per la realizzazione del credito, assuma la garanzia della solvenza. Il cedente deve corrispondere al cessionario non quanto sarebbe stato adempiuto dal debitore ceduto, ma quanto ha ricevuto come corrispettivo, oltre gli interessi dal momento della corresponsione, le spese e i danni.


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