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PubblicatoCrocetta Campo Modificato 9 anni fa
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Consuetudine (III) Importanza dell’elemento psicologico:
distinguere tra consuetudine e norma di cortesia; distinguere tra la violazione del diritto consuetudinario e la sua evoluzione; stabilire se esiste una norma che prevede un obbligo di astensione. Obiettore persistente
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Consuetudine (IV) Prassi rilevante ai fini della formazione della consuetudine: a) atti interni, di natura legislativa e amministrativa, ma anche la giurisprudenza; b) la prassi diplomatica, che comprende tutte le manifestazioni dell’azione dello Stato sul piano delle relazioni internazionali; b1) trattati internazionali, se vi è la reiterazione di determinate clausole con contenuto sempre analogo in molti trattati; b2) dichiarazioni di principi dell’Assemblea Generale ONU, che hanno carattere di raccomandazioni, prive di effetti obbligatori (c.d. soft law).
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Accordi di codificazione
Consuetudine = diritto non scritto. Difficoltà: spazio di discrezionalità all’interprete nella rilevazione della consuetudine; il comportamento degli Stati, anche quando è uniforme, può però presentare una serie di oscillazioni. Esigenza della codificazione del diritto internazionale generale.
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Accordi di codificazione (II)
Art. 13 della Carta ONU “The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of: a. promoting international co-operation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification”
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Accordi di codificazione (III)
Commissione ONU di diritto internazionale, composta da 34 membri, col compito di dare applicazione all’art. 13 della Carta. La Commissione si occupa, in particolare, di redigere progetti di convenzione diretti a codificare taluni settori del diritto internazionale; questi progetti vengono poi sottoposti, per l’approvazione, all’Assemblea Generale o a una conferenza diplomatica degli Stati.
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Accordi di codificazione (IV)
Esempi: Le 4 Convenzioni di Ginevra sul diritto del mare (1958), le due Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e sulle relazioni consolari (1963), la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) e la Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati (1978), il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati, la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (1982).
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Accordi di codificazione (V)
Gli accordi di codificazione sono senz’altro efficaci verso gli Stati contraenti, ma non verso gli Stati terzi. Motivi: a) spesso vi sono difficoltà od oscillazioni nella rilevazione delle norme consuetudinarie; b) nella redazione degli accordi di codificazione interferiscono gli interessi dei singoli Stati; c) tali accordi contengono spesso anche norme dirette allo sviluppo progressivo del diritto internazionale per adeguarlo a nuove esigenze.
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Accordi di codificazione (VI)
In caso di ricambio delle norme codificate: - gli Stati non contraenti dell’accordo di codificazione, che non sono da esso vincolati, applicheranno la nuova norma consuetudinaria; - anche tra gli Stati contraenti la nuova norma consuetudinaria è idonea a derogare all’accordo.
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