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13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 1 Soci lavoratori non dipendenti o d’ “opera” Aspetti.

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1 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 1 Soci lavoratori non dipendenti o d’ “opera” Aspetti previdenziali Presentazione dell’incontro Dott. Luca Tarditi Consigliere dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino

2 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 2 Soci lavoratori non dipendenti o d’ “ opera” Aspetti previdenziali Programma : Inquadramento generale; Inquadramento generale; Soci di società di persone; Soci di società di persone; Soci di Srl; Soci di Srl; Soci d’opera anche di amministratori; Soci d’opera anche di amministratori; Il punto di vista dell’Inps; Il punto di vista dell’Inps; Risposta quesiti; Risposta quesiti; Soluzione problemi. Soluzione problemi.

3 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 3 SCOPO DELL’ INCONTRO : fornire ai Dottori Commercialisti uno spunto di riflessione sulla normativa previdenziale relativa ai soci lavoratori “non dipendenti” o “d’opera” di società di persone e di srl, nonché uno spunto di riflessione sulla normativa previdenziale relativa ai soci lavoratori “non dipendenti” o “d’opera” di società di persone e di srl, nonché conoscere il punto di vista dell’Inps a riguardo conoscere il punto di vista dell’Inps a riguardo

4 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 4 Soci lavoratori non dipendenti o d’ “ opera” Aspetti previdenziali generali Dott. a Livia Morone Referente del Gruppo di lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino in materia giuslavoristica

5 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 5 Rapporti di lavoro ai fini previdenziali : La prestazione professionale di un soggetto a favore di un altro soggetto può essere inquadrata nello schema : del lavoro subordinato, del lavoro subordinato, del lavoro autonomo, del lavoro autonomo, del lavoro parasubordinato. del lavoro parasubordinato. L’accertamento dell’esatta natura del rapporto che intercorre tra le parti rileva ai fini dell’individuazione della disciplina previdenziale ad esso applicabile

6 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 6 Lavoro subordinato: art. 2094 c.c. Con il contratto di lavoro subordinato il lavoratore si obbliga, in cambio di una retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Elemento qualificante: è la SUBORDINAZIONE al datore di lavoro al quale spetta il potere direttivo potere direttivo organizzativo organizzativo gerarchico gerarchico

7 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 7 Lavoro autonomo Il soggetto si obbliga ad una determinata prestazione lavorativa a favore di un altro soggetto senza il vincolo della subordinazione e con l’assunzione del rischio a proprio carico. Nella pratica il lavoro autonomo può presentare numerose analogie con il lavoro subordinato

8 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 8 Lavoro parasubordinato Si definisce così in quanto presenta caratteristiche proprie, in parte, del lavoro autonomo e, in parte, del lavoro subordinato. Infatti il collaboratore si impegna a compiere un opera o un servizio a favore del committente, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione, ma con rapporto continuativo ed organico (art. 409 n. 3 c.p.c.)

9 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 9 Lavoratori autonomi Iscrizione Inps Il nostro ordinamento prevede un particolare regime di tutela previdenziale per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo nei settori artigianato, commercio, agricoltura o attività professionali prive di apposita cassa. All’inizio della propria attività tali lavoratori autonomi devono iscriversi all’apposita Gestione Inps e, ai sensi dell’art. 1 della L. 233/90, devono versare i contributi relativi a periodi nei quali viene svolta l’attività lavorativa.

10 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 10 SOCIETÀ ARTIGIANE e COMMERCIALI Società artigiane : esercitano un’attività di impresa finalizzata alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi. Società artigiane : esercitano un’attività di impresa finalizzata alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi. Società commerciali: esercitano attività commerciali (comprese quelle turistiche, di intermediazione e prestazioni di servizi, anche finanziari, e le relative attività ausiliarie) Società commerciali: esercitano attività commerciali (comprese quelle turistiche, di intermediazione e prestazioni di servizi, anche finanziari, e le relative attività ausiliarie)

11 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 11 SOCIETÀ ARTIGIANE art. 3 L. 443/85 - art. 13 L. 57/2001 L’impresa artigiana può essere costituita in forma di società a condizione che : La maggioranza dei soci (1 su 2) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa La maggioranza dei soci (1 su 2) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

12 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 12... segue SOCIETÀ ARTIGIANE art. 3 L. 443/85 - art. 13 L. 57/2001 Ulteriori condizioni: SRL (circolare Inps 140/2001) : maggioranza dei soci lavoratori (1 su 2) detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. SRL (circolare Inps 140/2001) : maggioranza dei soci lavoratori (1 su 2) detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. SAS (Cass. SU 401/2000 – Circolare Inps 150/2001) : ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti tipici dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di srl o socio di altra sas. SAS (Cass. SU 401/2000 – Circolare Inps 150/2001) : ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti tipici dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di srl o socio di altra sas. le SPA e le SAPA non possono, in alcun caso essere artigiane. le SPA e le SAPA non possono, in alcun caso essere artigiane.

13 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 13 SOCIETÀ COMMERCIALI Qualora l’attività commerciale o del terziario sia svolta da una società, l’iscrizione all’Inps è obbligatoria per i soci che partecipano al lavoro aziendale con carattere di ABITUALITA’ e di ABITUALITA’ e di PREVALENZA e che la società sia PREVALENZA e che la società sia ORGANIZZATA e/o DIRETTA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO DEI SOCI e dei loro familiari ORGANIZZATA e/o DIRETTA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO DEI SOCI e dei loro familiari

14 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 14 … segue SOCIETÀ COMMERCIALI Sono interessati i soci : di società in nome collettivo ed i loro familiari coadiutori di società in nome collettivo ed i loro familiari coadiutori accomandatari di società in accomandita semplice; accomandatari di società in accomandita semplice; accomandanti delle sas che siano familiari coadiutori degli accomandatari; accomandanti delle sas che siano familiari coadiutori degli accomandatari; di società a responsabilità limitata. di società a responsabilità limitata. I soci delle SPA e le SAPA non possono, in alcun caso essere iscritti alla gestione Commercianti. I soci delle SPA e le SAPA non possono, in alcun caso essere iscritti alla gestione Commercianti.

15 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 15 Carica sociale e prestazione lavorativa a favore della società Il soggetto che riveste una carica sociale può instaurare con la medesima società, oltre al rapporto contrattuale – sociale, anche un rapporto nella forma subordinata, autonoma o parasubordinata. Occorre però distinguere fra socio di società di persone o socio di società di persone o socio di società a responsabilità limitata socio di società a responsabilità limitata

16 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 16 Soci di società di persone Nelle società di persone il conferimento in società può avere ad oggetto servizi e quindi prestazioni lavorative. L’attività prestata costituisce cioè l’oggetto di un obbligo derivante dal contratto sociale.

17 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 17 Soci di società a responsabilità limitata Per meglio comprendere la situazione attuale dei soci di srl dal punto di vista previdenziale e capire perché ad oggi non sono ancora stati risolti molti dubbi e non sono state chiarite le questioni che si è posto chi cerca di raccordare le norme civilistiche con quelle fiscali e previdenziali, è necessario fare un breve excursus storico

18 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 18 Soci di SRL BREVE EXCURSUS STORICO 1. Fino a metà degli anni ’90; 2. Dal 1996 fino al 2004, anno della riforma societaria; 3. Dal 2004 fino ai giorni nostri

19 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 19 … segue: Soci di SRL - Breve excursus storico Fino a metà degli anni ’90: il socio di srl, in base ai dettami del codice civile all’epoca vigente, era esclusivamente colui il quale conferiva capitale (o altri beni in natura) alla società partecipata e, in virtù di tale apporto e proporzionalmente, assumeva il diritto alla ripartizione degli utili. Da ciò conseguiva che : Fino a metà degli anni ’90: il socio di srl, in base ai dettami del codice civile all’epoca vigente, era esclusivamente colui il quale conferiva capitale (o altri beni in natura) alla società partecipata e, in virtù di tale apporto e proporzionalmente, assumeva il diritto alla ripartizione degli utili. Da ciò conseguiva che : dal punto di vista fiscale era pacifico che i frutti di tale apporto seguissero le regole stabilite per i redditi di capitale e dal punto di vista fiscale era pacifico che i frutti di tale apporto seguissero le regole stabilite per i redditi di capitale e dal punto di vista previdenziale detti utili non assumevano alcuna rilevanza imponibile. dal punto di vista previdenziale detti utili non assumevano alcuna rilevanza imponibile.

20 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 20 … segue: Soci di SRL - Breve excursus storico Seguendo la stessa logica di impostazione sopra delineata, perché il socio di Srl potesse intrattenere rapporti di lavoro con la società, occorreva che avvenisse ad altro titolo rispetto all’essere socio. Per poterlo fare, occorreva fosse, per esempio: un amministratore delle società, un artigiano che lavorava per essa, fosse un dipendente, un agente …. Altro. Seguendo la stessa logica di impostazione sopra delineata, perché il socio di Srl potesse intrattenere rapporti di lavoro con la società, occorreva che avvenisse ad altro titolo rispetto all’essere socio. Per poterlo fare, occorreva fosse, per esempio: un amministratore delle società, un artigiano che lavorava per essa, fosse un dipendente, un agente …. Altro. A ognuna delle fattispecie sopra menzionate corrispondeva il relativo inquadramento fiscale e differente, specifico, obbligo previdenziale. A ognuna delle fattispecie sopra menzionate corrispondeva il relativo inquadramento fiscale e differente, specifico, obbligo previdenziale.

21 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 21 … segue: Soci di SRL - Breve excursus storico Dal 1996 fino al 2004, anno della riforma societaria; si è creata una grossa frattura fra il concetto civilistico/fiscale e quello previdenziale di socio di srl Il legislatore previdenziale, attraverso l’introduzione di una norma che non esclude a priori per il socio di srl la possibilità di prestare la propria opera lavorativa all’interno della società, anche solo in virtù di essere socio della stessa, crea una profonda frattura fra i 3 punti di vista (civilistico – fiscale – previdenziale), creando un cono d’ombra dal quale non siamo ancora usciti, nonostante siano trascorsi ormai 10 anni.

22 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 22 … segue: Soci di SRL - Breve excursus storico La legge 662 del 23/12/1996, all’ art. 1, commi 203, dispone : L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale di cui alla l. 613/66 e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale di cui alla l. 613/66 e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: siano titolari e gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal n. dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; siano titolari e gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal n. dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

23 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 23 … segue: Soci di SRL - Breve excursus storico Segue legge 662 del 23/12/1996, all’ art. 1, commi 203 : abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze, autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli” siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze, autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”

24 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 24 … segue: Soci di SRL - Breve excursus storico Secondo la maggior parte dei commentatori, l’obbligo di iscrizione dei soci di S.r.l. alla gestione previdenziale INPS sembra sia stato introdotto : per evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione del lavoro del socio effettuata nell’impresa societaria sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria ; per evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione del lavoro del socio effettuata nell’impresa societaria sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria ; per superare la disparità di trattamento tra le ditte individuali o soci di società di persone ed i soci di s.r.l.; per superare la disparità di trattamento tra le ditte individuali o soci di società di persone ed i soci di s.r.l.; per dare copertura assicurativa a chi non la possiede. per dare copertura assicurativa a chi non la possiede.

25 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 25 … segue: Soci di SRL - Breve excursus storico Dal 2004 fino ai giorni sembra essersi in parte ripristinato il riallineamento della legislazione previdenziale con il concetto civilistico e fiscale del socio di srl. Riallineamento non più delle norme previdenziali e fiscali a quelle civili, ma sono le norme civili che si ammodernano e si avvicinano alla effettiva realtà su come in pratica viene gestita la piccola società a responsabilità limitata

26 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 26 … segue: Soci di SRL - Breve excursus storico Il legislatore della riforma societaria non solo inserisce la figura del socio che apporta la propria opera come conferimento (art. 2464 c.c.), ma al comma 3 dell’art. 2468 c.c. consente di attribuire ai singoli soci diritti particolari relativi alla distribuzione degli utili, distribuiti cioè anche in misura non proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In tal modo viene abbandonato definitivamente il concetto rigido della natura esclusivamente capitalista del socio di srl.

27 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 27 … segue: Soci di SRL - Breve excursus storico Poco dopo la riforma societaria, anche il legislatore fiscale introduce una norma a conferma del cambio di tendenza generale: introduce infatti la possibilità per le srl che hanno determinati requisiti, di optare per il regime fiscale così detto della “ trasparenza”, stabilendo anche per le srl una norma con le stesse identiche regole previste per la tassazione delle società di persone, dove l’opera prestata dal socio è una delle principali caratteristiche del legame fra socio e società.

28 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 28 ricapitalando : Soci di SRL COMMERCIALE requisiti di iscrizione INPS I SOCI DI S.R.L. sono obbligati ad iscriversi alla gestione commercianti solo se partecipano al lavoro aziendale con carattere di : ABITUALITÀ e ABITUALITÀ e PREVALENZA PREVALENZA Pertanto sono esclusi dall’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti: I soci che conferiscono solo capitale; I soci che conferiscono solo capitale; I soci la cui prestazione lavorativa non presenti i caratteri di abitualità e prevalenza. I soci la cui prestazione lavorativa non presenti i caratteri di abitualità e prevalenza. L’accertamento della sussistenza dell’obbligo assicurativo nei confronti di un socio di S.r.l. commerciale non differisce dall’accertamento dell’esistenza dell’obbligo stesso in capo ai soci di società di persone tenuti all’iscrizione alla Gestione Commercianti.

29 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 29 Soci di SRL ARTIGIANA : requisiti di iscrizione INPS Soci di SRL ARTIGIANA : requisiti di iscrizione INPS Diverso è il caso delle società a responsabilità limitata con i requisiti previsti della legge per potersi iscrivere all’Albo delle Imprese Artigiane: per loro l’iscrizione all’Albo è una facoltà, non sono obbligati a farlo. Diverso è il caso delle società a responsabilità limitata con i requisiti previsti della legge per potersi iscrivere all’Albo delle Imprese Artigiane: per loro l’iscrizione all’Albo è una facoltà, non sono obbligati a farlo. Per tali tipologie di S.r.l. l’iscrizione all’AIA, come detto, non è obbligatoria ma facoltativa ed è conseguente dall’esercizio o meno del diritto all’ iscrizione che deriva l’obbligo di iscrizione all’Inps Gestione Artigiana dei soci d’opera. Per tali tipologie di S.r.l. l’iscrizione all’AIA, come detto, non è obbligatoria ma facoltativa ed è conseguente dall’esercizio o meno del diritto all’ iscrizione che deriva l’obbligo di iscrizione all’Inps Gestione Artigiana dei soci d’opera.

30 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 30 Soci di SRL ARTIGIANA : requisiti di iscrizione INPS Soci di SRL ARTIGIANA : requisiti di iscrizione INPS Dovranno pertanto essere iscritti alla Gestione previdenziale Artigiani dell’Inps solo i soci di quelle società S.r.l. che hanno richiesto l’iscrizione all’Albo provinciale Artigiani. Dovranno pertanto essere iscritti alla Gestione previdenziale Artigiani dell’Inps solo i soci di quelle società S.r.l. che hanno richiesto l’iscrizione all’Albo provinciale Artigiani. I singoli soci lavoratori delle S.r.l. artigiane iscritte al relativo Albo devono possedere i requisiti previsti per la generalità degli imprenditori artigiani, fatta eccezione per la piena responsabilità dell’impresa. I singoli soci lavoratori delle S.r.l. artigiane iscritte al relativo Albo devono possedere i requisiti previsti per la generalità degli imprenditori artigiani, fatta eccezione per la piena responsabilità dell’impresa. L’iscrizione dei soci lavoratori alla Gestione Inps decorre dalla data della richiesta dell’iscrizione all’Albo, data dalla quale si acquisisce titolo alla qualifica artigiana. L’iscrizione dei soci lavoratori alla Gestione Inps decorre dalla data della richiesta dell’iscrizione all’Albo, data dalla quale si acquisisce titolo alla qualifica artigiana.

31 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 31 Soci di SRL Base imponibile previdenziale Soci di SRL Base imponibile previdenziale la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo. la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo. Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l’anno solare, per l’individuazione del reddito d’impresa dovrà farsi riferimento all’ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; anche i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente. Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l’anno solare, per l’individuazione del reddito d’impresa dovrà farsi riferimento all’ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; anche i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.

32 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 32 … segue : Soci di SRL Base imponibile previdenziale Circolare Inps n. 102 del 12 giugno 2003 Preme sottolineare che, secondo la circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003, in presenza di quota di reddito d’impresa della S.r.l. posseduta da soci che siano iscritti alla gestione Inps lavoratori autonomi, la stessa costituisce base imponibile, ai fini che qui interessano, sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all’iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’art. 3bis della legge n. 438/1992. Preme sottolineare che, secondo la circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003, in presenza di quota di reddito d’impresa della S.r.l. posseduta da soci che siano iscritti alla gestione Inps lavoratori autonomi, la stessa costituisce base imponibile, ai fini che qui interessano, sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all’iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’art. 3bis della legge n. 438/1992.

33 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 33 … segue : Soci di SRL Base imponibile previdenziale Circolare Inps n. 102 del 12 giugno 2003 UN ESEMPIO PUÒ CHIARIRE MEGLIO IL CASO : socio di puro capitale di srl commerciale che non presta la sua opera nell’impresa, ma che è iscritto all’Inps Gestione Commercianti per una propria ditta individuale di servizi: come base imponibile per calcolare il contributo Inps deve sommare quello prodotto dalla ditta individuale a quello pro quota della S.r.l.

34 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 34 Soci d’opera anche amministratori: Contestualita’ di entrambe le qualifiche: Secondo l’Inps la qualifica di amministratore di S.r.l. non fa venire meno l’obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti o in quella degli artigiani, allorché il socio stesso partecipi, con i predetti requisiti, di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società. Secondo l’Inps la qualifica di amministratore di S.r.l. non fa venire meno l’obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti o in quella degli artigiani, allorché il socio stesso partecipi, con i predetti requisiti, di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società. L’articolo 1, comma 208, della Legge 662/1996, a proposito dell’iscrizione alla gestione previdenziale corrispondente all’attività svolta in maniera prevalente, afferma che qualora vengano esercitate contemporaneamente (anche in un’unica impresa) varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria IVS, i soggetti interessati sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in maniera prevalente. L’articolo 1, comma 208, della Legge 662/1996, a proposito dell’iscrizione alla gestione previdenziale corrispondente all’attività svolta in maniera prevalente, afferma che qualora vengano esercitate contemporaneamente (anche in un’unica impresa) varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria IVS, i soggetti interessati sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in maniera prevalente. Sarà l’Istituto a decidere la prevalenza, ma è previsto contro tale decisione un ricorso da presentare entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento. Sarà l’Istituto a decidere la prevalenza, ma è previsto contro tale decisione un ricorso da presentare entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

35 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 35 … segue Soci d’opera anche amministratori: L’Inps motiva tale sua interpretazione al fatto che l’inquadramento come collaboratore coordinato e continuativo – o eventualmente di professionista – può coesistere con l’iscrizione ad altre gestioni, sia dei lavoratori dipendenti, sia dei lavoratori autonomi, in quanto la legge non subordina tale iscrizione al requisito che l’attività di collaborazione sia prevalente rispetto ad un’altra. L’Inps motiva tale sua interpretazione al fatto che l’inquadramento come collaboratore coordinato e continuativo – o eventualmente di professionista – può coesistere con l’iscrizione ad altre gestioni, sia dei lavoratori dipendenti, sia dei lavoratori autonomi, in quanto la legge non subordina tale iscrizione al requisito che l’attività di collaborazione sia prevalente rispetto ad un’altra. Al contrario la prevalenza e l’abitualità dell’attività viene imposta dalla legge per le iscrizioni alle gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, per cui – in caso di doppia attività – se il lavoro prevalente fosse quello di collaborazione, non potrebbe configurarsi l’obbligo di iscrizione in una delle tre predette gestioni dei lavoratori autonomi. Al contrario la prevalenza e l’abitualità dell’attività viene imposta dalla legge per le iscrizioni alle gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, per cui – in caso di doppia attività – se il lavoro prevalente fosse quello di collaborazione, non potrebbe configurarsi l’obbligo di iscrizione in una delle tre predette gestioni dei lavoratori autonomi.

36 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 36 … segue Soci d’opera anche amministratori: Secondo l’Inps, in base a questi principi ed applicandoli ai casi riguardanti i soci di S.r.l. che sono legati a società per svolgere anche collaborazioni risulta che : Il soggetto deve essere iscritto solo alla gestione separata se l’attività commerciale (o quella artigiana) non è sia abituale, sia prevalente; Il soggetto deve essere iscritto solo alla gestione separata se l’attività commerciale (o quella artigiana) non è sia abituale, sia prevalente; Il soggetto deve essere iscritto contestualmente alla gestione autonoma e a quella separata se l’attività autonoma ha i caratteri della abitualità e prevalenza. Il contributo dell’una e dell’altra gestione, in tal caso, verrà applicato sulle relative quote di reddito. Il soggetto deve essere iscritto contestualmente alla gestione autonoma e a quella separata se l’attività autonoma ha i caratteri della abitualità e prevalenza. Il contributo dell’una e dell’altra gestione, in tal caso, verrà applicato sulle relative quote di reddito. Sulla questione della doppia imposizione contributiva la giurisprudenza di merito ha emanato una serie di sentenze caratterizzate da diversi orientamenti. Sulla questione della doppia imposizione contributiva la giurisprudenza di merito ha emanato una serie di sentenze caratterizzate da diversi orientamenti.

37 13.12.2006Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE 37 Soci lavoratori non dipendenti o d’ “ opera” Aspetti previdenziali IL PUNTO DI VISTA dell’ INPS Dott. a Giovanna Filoni Responsabile “Area Autonomi” Presso l’ Inps Regionale del Piemonte


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