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Operazioni societarie Trasferimenti di aziende o di partecipazioni rilevanti tra gruppi societari diversi Riorganizzazione economico-gestionali all’interno.

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Presentazione sul tema: "Operazioni societarie Trasferimenti di aziende o di partecipazioni rilevanti tra gruppi societari diversi Riorganizzazione economico-gestionali all’interno."— Transcript della presentazione:

1 Operazioni societarie Trasferimenti di aziende o di partecipazioni rilevanti tra gruppi societari diversi Riorganizzazione economico-gestionali all’interno dello stesso gruppo societario 1

2 Fiscalità specialistica, gettito, fusioni e scissioni Necessità che il “non tributarista” si liberi dall’idea che la maggiore preoccupazione degli uffici, di fronte alle fusioni, sia di prelevare imposte. Interessa di più la “copertura legislativa” alle soluzioni adottate, la sostenibilità interpretativa, la disponibilità di soluzioni facili, Non si prendono tasse perché lo Stato ha bisogno di soldi. 2

3 La neutralità fiscale delle operazioni societarie Per “neutralità fiscale” si intende il mantenimento delle situazioni soggettive precedenti l’operazione, in modo che non ci siano discontinuità né a favore del contribuente né del fisco, e che vicende esclusivamente giuridiche non alterino il regime fiscale naturale. Natura necessariamente discontinua delle cessioni di azienda (rinvio alle apposite schede per i conferimenti) 3

4 Operazioni societarie strumenti giuridici di acquisizione e riorganizzazione Vendite o conferimenti - di partecipazioni sociali(azioni o quote) -di complessi aziendali Modifiche del contratto sociale fusioni (accorpamenti societari) scissioni (frazionamenti societari) 4

5 Trasformazione Non riguarda i beni ma la società come “soggetto” non comporta realizzo di plusvalenze o minusvalenze (irrilevanza di quelle emergenti dalla perizia redatta ai sensi dell’art.2498) 5

6 Trasformazione di società di persone in società di capitali Il codice disciplina espressamente la trasformazione da società di persone in società di capitali Attuata mediante atto pubblico, prevede la redazione di una stima del patrimonio aziendale che serve ad individuare l’entità del capitale netto dell’impresa che andrà a costituire la garanzia per i terzi evitando pericolosi “gonfiamenti” del patrimonio Il valore dei beni verrà determinato analiticamente senza considerare il complesso aziendale o l’avviamento 6

7 Trasformazione di società di capitali in società di persone Meno frequente nella prassi è ricollegabile a fenomeni di natura regressiva quali la riduzione del capitale sociale sia volontaria che per perdite Oppure alla esigenza di rafforzare l’immagine di solvibilità verso terzi, impegnando l’intero patrimonio personale dei soci Fino alla introduzione del nuovo art.2500-sexies non era contemplata dal c.c. 7

8 Segue. La trasformazione La trasformazione da un tipo all'altro di società soggetta a IRES non interrompe il periodo d'imposta, art. 170 TUIR. Quando una società di persone si trasforma in società di capitali o viceversa si passa dall'imposizione per trasparenza a quella in capo alla società In ogni caso occorrerà dividere l’esercizio in due periodi con riferimento alla data di effetto della trasformazione (iscrizione della delibera nel registro delle imprese) 8

9 Trasformazione e distribuzione delle riserve Il principio generale prevede che le riserve mantengano il regime del momento in cui si sono formate In caso di trasformazione da soc.di persone in soc. di capitali le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci non concorrono a formare reddito dei soci In caso di trasformazione in soc. di persone le riserve antecedenti alla trasformazione evidenziate in bilancio concorreranno alla formazione del reddito dei soci solo al momento della distribuzione o se utilizzate a copertura perdite 9

10 Segue. Trasformazione in società semplice Realizzazione di plusvalenze per “destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa” (art. 86, comma 1) viene meno la titolarità di un reddito d’impresa viene meno il precedente regime giuridico- patrimoniale dei beni d’impresa con conseguente impossibilità di attribuire agli stessi un valore fiscalmente riconosciuto Secondo alcuni il regime d’impresa rimarrebbe fino alla successiva cessione dei beni da parte della società semplice, momento in cui verrebbe realizzata la plusvalenza 10

11 I tipi di trasformazione dal punto di vista del diritto tributario Sotto il profilo fiscale, rileva il carattere commerciale o non commerciale dell’ente di arrivo o di partenza. Avremo così: a) trasformazioni da società di capitali in altro soggetto commerciale (es. cooperativa) b) trasformazioni da società di capitali in altro soggetto non commerciale (es. associazione) c) trasformazione da soggetto non commerciale a società di capitali 11

12 Ipotesi di trasformazione eterogenea previste dagli artt. 2500-septies e octies: Trasformazione di società di capitali in consorzi, soc- cooperative, associazioni non riconosciute, fondazioni etc. Trasformazione di tali soggetti in società di capitali Trasformazione eterogenea (I) 12

13 Le trasformazioni neutrali In caso di trasformazione sub a) (da soggetto commerciale ad altro soggetto commerciale) la trasformazione è attuata in regime di neutralità 13

14 Le trasformazioni realizzative: la decommercializzazione dell’ente Nel caso sub b) (da soggetto commerciale a soggetto non commerciale), i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda dell’ente stesso E’ concettualmente una ipotesi di “destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa” 14

15 Le trasformazioni da ente non commerciale a soc.di capitali e l’assimilazione ai conferimenti In tal caso la trasformazione si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell’azienda dell’ente stesso (ad esempio partecipazioni o immobili connessi all’attività istituzionale) Quindi per i beni isolati vi è realizzo come “redditi diversi” (al valore normale) al momento della trasformazione, essendo la stessa parificata ad un conferimento (perché vi sia tassazione occorre che la fattispecie sia contemplata nei redditi diversi) 15

16 I valori di immissione nel regime d’impresa dell’ente trasformato Per l’ente trasformato (soggetto commerciale) il valore normale dei beni costituisce costo fiscalmente riconosciuto Questa soluzione appare sistematicamente corretta, poiché evita di attrarre al regime di impresa plusvalenze o minusvalenze formatesi in precedenza La trasformazione comporta però realizzo e una anticipazione del prelievo fiscale 16

17 La trasformazione da società semplice in società di capitali Nessuna norma regola questa ipotesi E’ difficile applicare per analogia la norma sulla trasformazione da ente non commerciale a società di capitali, poiché ciò significherebbe tassare le plusvalenze maturate ante-trasformazione Non elusività della vendita a terzi a valore normale di beni non inclusi nei redditi diversi, e successivo riacquisto 17

18 Fusioni e scissioni come strumenti inusuali per la cessione di aziende Gli strumenti giuridici per l’M&A sono di solito le cessioni di azienda e quelle di partecipazioni Le fusioni e le scissioni come strumenti “preliminari”, in funzione preparatoria di una cessione di azienda o di partecipazione, o “successivi” in funzione di integrazione di una società appena entrata in un gruppo 18

19 Fusioni e scissioni societarie Neutralità e continuità dei valori fiscalmente riconosciuti irrilevanza fiscale degli avanzi e disavanzi Abolizione possibilità di ottenere il riconoscimento dei disavanzi mediante imposta sostitutiva 19

20 Fusione- Scissione A prescindere dalle discussioni sulla loro natura civilistica (modifica statutaria o successione universale) La fusione e la scissione non comportano interruzione dell’attività di impresa e del regime dei beni d’impresa ai fini fiscali. Non hanno valenza reddituale e comportano unificazione dei valori contabili (e fiscali) delle società coinvolte. 20

21 Fusione di società Le varie società che partecipano all’operazione si uniscono in una sola di nuova formazione (fusione propria) o preesistente (fusione per incorporazione) con relativa compenetrazione dei patrimoni concambio a favore degli azionisti delle società fuse o incorporate annullamento delle azioni se possedute dalla incorporante 21

22 Concetto di neutralità applicato alla fusione e alla scissione I beni transitano nella società risultante dalla fusione secondo il valore fiscalmente riconosciuto che avevano nella società di provenienza (c.d. neutralità della fusione) con esclusione di: capitale sociale e riserve incorporata, crediti e debiti reciproci estinti per confusione 22

23 Avanzi e disavanzi di fusione Differenza contabile tra patrimonio netto proveniente dall’incorporata e 1) aumento del capitale: quando l’incorporante non possiede le partecipazioni dell’incorporata (avanzo e disavanzo c.d. “da concambio”) 2)valore della partecipazione annullata: quando l’incorporante possiede le azioni o le quote dell’incorporata (c.d. avanzo/disavanzo da “annullamento”) 23

24 Segue.rilevanza fiscale degli avanzi e disavanzi da concambio Avanzo : esprime il precedente patrimonio netto dell'incorporata e pertanto una sua tassazione colpirebbe voci derivanti da conferimenti (capitale) oppure voci già tassate (riserve di utili). Disavanzo: deriva da un mero aumento di capitale, cui non corrisponde né un conferimento né alcun valore fiscalmente riconosciuto poteva essere fiscalmente riconosciuto previo pagamento dell'imposta sostitutiva del 19% ai sensi dell'art.6, decreto legislativo 358. 24

25 Dismissioni attraverso fusione e scissione Incorporazione della target, attribuzione al (vecchio) socio di una partecipazione di minoranza, impegno all’acquisto di tale partecipazione entro un certo periodo di tempo. Attribuzione di un patrimonio scisso a una società di terzi, e successiva vendita delle azioni ricevute 25

26 Segue: vantaggi fiscali In entrambi i casi suddetti, il concambio resta neutrale (il vecchio costo delle azioni è attribuito alle nuove) Il vecchio socio “si diluisce” nella società incorporante o beneficiaria, e quindi può realizzare una plusvalenza su partecipazioni “non qualificate”. 26

27 Segue. rilevanza fiscale degli avanzi e disavanzi da annullamento Avanzo: Posta del patrimonio netto, espressamente considerato intassabile Disavanzo: più frequente in quanto di solito il prezzo di acquisto della partecipazione eccede il patrimonio netto contabile della partecipata. 27

28 Segue. Disavanzo da annullamento Il disavanzo da annullamento deriva dall'eliminazione di un valore fiscalmente riconosciuto (quello della partecipazione) Aveva in precedenza una rilevanza fiscale per rivalutare i cespiti, iscrivere un valore di avviamento o, fuori da questi casi, a titolo di perdita deducibile Per lungo tempo, fino ai primi anni 90, i contribuenti abusarono di questa possibilità per far emergere, a fronte di plusvalenze su partecipazioni sociali, all’epoca non tassate o tassate in modo mite, avviamenti societari ammortizzabili in franchigia d’imposta. 28

29 Fusione inversa: indifferenza tributaria Ragioni extrafiscali della fusione inversa Permanenza dei rapporti, delle autorizzazioni amministrative, etc.. Indifferenza tributaria, una volta sancita l’irrilevanza del disavanzo da concambio 29

30 Segue. Regime ante-riforma Rilevanza del disavanzo da annullamento rilevanza fiscale del disavanzo se scaturiva da plusvalori che in precedenza avevano concorso alla formazione del reddito (d.lgs 358, art.6). La disposizione cercava di evitare una doppia imposizione sulle medesime plusvalenze: una prima volta tassate in capo a chi cedette le azioni all'incorporante, e una seconda volta tassate in capo all'incorporante, cui verrebbe disconosciuto, in caso di incorporazione, un disavanzo che dipende dal valore della partecipazione. 30

31 Irrilevanza fiscale dei disavanzi Coinvolge entrambi i meccanismi di affrancamento di cui all’art.6 ( a titolo oneroso e gratuito) A prescindere dalla abolizione della imposta sostitutiva la ratio della riforma va individuata nella esigenza di mantenere una certa coerenza con il regime dell’esenzione Dal momento che i disavanzi (da annullamento) si configurano come minusvalenze su partecipazioni (irrilevanti per il nuovo sistema) 31

32 Irrilevanza delle plusvalenze iscritte Discorso diverso per i disavanzi da concambio la cui irrilevanza risponde alla generale esigenza di uniformare la disciplina alla generale irrilevanza delle plusvalenze iscritte 32

33 I riflessi della riforma fiscale sulle fusioni La delega n. 80/02 all’art. 4 lett. m) prevedeva l’abolizione dell’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 358/97 e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da fusioni e scissione Si legge nella relazione accompagnatoria: “l’abrogazione dell’imposta sostitutiva di cui al predetto decreto legislativo è per cominciare, soltanto una logica conseguenza dell’introduzione dell’esenzione per le plusvalenze su partecipazioni societarie realizzate da società di capitali o della parziale inclusione delle stesse nel reddito imponibile di imprenditori individuali e società di persone” 33

34 Disavanzo da annullamento: normativa pregressa venditore (societa’/persona fisica) ha pagato imposte venditore (societa’/persona fisica) non ha pagato imposte riconoscimento fiscale del costo pagato non e’ riconosciuto il costo pagato 34

35 La attuale inutilizzabilità del disavanzo L’irrilevanza fiscale del disavanzo da annullamento è una conseguenza dell’impossibilità di dedurre il costo delle partecipazioni annullate Il disavanzo da annullamento è infatti concettualmente riconducibile ad una minusvalenza su partecipazioni L’irrilevanza del disavanzo da concambio (rivalutazione volontaria dell’attivo con imputazione diretta al capitale) si inserisce invece nella scomparsa dei regimi sostitutivi- agevolativi, e in una omogeneizzazione del regime delle plusvalenze iscritte (che diventano così sempre irrilevanti) 35

36 Leverage buy out La riforma Vietti ha reso legittimo lbo ( l’art. 2501-bis) mettendo fine a dispute dottrinali e giurisprudenziali La riforma Tremonti: rende poco appetibile da un punto di vista fiscale l’operazione di LBO, vista l’impossibilità di dedurre fiscalmente il costo dell’investimento azionario 36

37 Fusione e riporto perdite Il consolidato fiscale rende non più conveniente l’utilizzo della fusione per compensare utili e perdite all’intero dei gruppi societari La fusione rischia anzi di risultare penalizzante, visti i limiti al riporto riprodotti nella nuova normativa, a rigore applicabili anche a società dello stesso gruppo 37

38 Operazioni straordinarie e riporto perdite Più in generale, diminuisce grazie al consolidato l’importanza delle operazioni straordinarie in funzione di pianificazione fiscale intragruppo (compensazione redditi- perdite) Si pensi alla scissione o un conferimento di un ramo d’azienda profittevole in una società ricca di perdite pregresse 38

39 Il problema delle perdite “anteriori” al consolidato Rimane tuttavia da risolvere il problema delle perdite “anteriori” alla tassazione di gruppo, non già recuperate dalla controllante sottoforma di svalutazione dei titoli Inoltre non sempre si può o è opportuno fare il consolidato Perdurante attualità, in queste situazioni, delle operazioni straordinarie tese a collocare aziende redditizie in seno a società con perdite fiscali riportabili 39

40 Perdite anteriori maturate nel gruppo Sembra che la norma colpisca anche perdite anteriori intragruppo E’ comunque significativo che la norma faccia salvo l’accoglimento dell’istanza di cui al comma 8 dell’art. 37- bis dpr 600 (richiesta di disapplicazione di specifiche norme con finalità antielusiva, quando il contribuente dimostri che l’elusione non poteva verificarsi) Uno dei contesti in concreto l’elusione non si verifica, è quello in cui la società con perdite pregresse già apparteneva al gruppo al momento in cui le perdite maturarono 40

41 Il nuovo testo colma una lacuna presente nel precedente art. 123 – bis che poneva il limite al riporto delle perdite solamente con riguardo alle perdite della scissa. Infatti, l’art. 173 sostituisce la parola “della società scissa” con “delle società che partecipano alla scissione” Estensione dei limiti al riporto alle perdite della beneficiaria di una scissione 41

42 Commercio bare e refreshing Necessità di distinguere le operazioni di commercio delle perdite dai fenomeni di refreshing Es: cessione ramo d’azienda a società con perdite pregresse e successivo trasferimento di beni plusvalenti 42

43 I limiti dell’art. 84 Dall’art. 84 si desumeva un diverso trattamento per il riporto di perdite intragruppo Se le azioni venivano vendute ad altra società del gruppo, non scattavano i limiti al riporto Su questa base si potevano ipotizzare interpelli disapplicativi anche in altre circostanze La norma è però stata eliminata, togliendo implicitamente rilevanza alla legittimità delle compensazioni intragruppo (invece da salvaguardare) 43

44 Interpelli disapplicativi e altre questioni in tema di perdite Svuotamento di una società con perdite pregresse nell’anno del trasferimento Rispetto gli indici di vitalità del biennio precedente, ma “svuoto” la società subito prima del trasferimento: sto eludendo la norma? Si può dire che rileva solo una discontinuità operativa (elusività delle sole perdite invecchiate rispetto ad una attività non più esistente) Altra ipotesi: società finanziaria priva di dipendenti 44

45 La scissione Stessa natura giuridica della fusione, ma funzione e contenuto diversi in aggiunta alle problematiche viste per la fusione si dovranno qui considerare gli aspetti legati alla “frammentazione del soggetto” 45

46 Frammentazione della società scissa e assegnazione ai soci delle partecipazioni nella beneficiaria: riflessi fiscali La scissa riduce il proprio patrimonio netto La beneficiaria emette nuove azioni destinate ai soci della scissa (salvo che sia la stessa beneficiaria ad essere socia della scissa) per i soci questa sostituzione delle azioni è fiscalmente neutrale (il valore delle azioni annullate è attribuito a quelle ricevute). 46

47 Segue: scissione totale o parziale La società scissa potrebbe continuare a sopravvivere come entità autonoma (già esistente o creata ex novo: scissione parziale) oppure confluire interamente in altra società (scissione totale) Il trattamento fiscale è analogo in entrambe le ipotesi. 47

48 Riflessi della scissione sul patrimonio netto Dal punto di vista fiscale esiste una sostanziale libertà di scegliere quali voci del patrimonio netto della scissa debbono alimentare il patrimonio netto della beneficiaria Il regime fiscale di provenienza, in capo alla scissa, si conserva in capo alle beneficiarie. 48

49 Retrodatazione ai fini del bilancio Retrodatazione ai soli fini del bilancio, senza porre nel nulla quello che è avvenuto prima Per la fusione è comprensibile che l’incorporante dichiari anche i redditi delle frazioni di esercizio dell’incorporate. Per la scissione, la permanenza in vita della scissa, esclude la retrodatazione, permessa solo per la scissione totale. 49

50 Efficacia differita della scissione e della fusione Rilevanza dell’ultimo dei depositi. Possibilità di differire l’effetto dell’operazione, ai fini dell’utilizzazione di documentazione amministrativa nuova, e della salvaguardia della snellezza amministrativa (retrodatare ai fini del bilancio, differire ai fini degli adempimenti) 50

51 Riserve in sospensione d’imposta Nelle scissioni non fanno parte del patrimonio netto, e devono essere divisi in proporzione al resto del patrimonio netto medesimo Nelle fusioni devono essere ricostituiti, salvo quelli tassabili 51

52 Ripartizione delle posizioni della scissa In base al patrimonio netto trasferito o rimasto. Salvo che siano specificamente collegate ad attività e passività trasferite. 52

53 Suddivisione del valore della partecipazione nella scissa Il socio della scissa deve attribuire una parte del vecchio costo della partecipazione alla beneficiaria Criterio della proporzione tra i patrimoni netti (più semplice, ma meno preciso in relazione ai valori effettivi) Criterio dei valori effettivi (perizie, manipolabili e di difficile controllabilità) 53

54 Scissioni immobiliari La pex rende poco efficiente la scissione del patrimonio immobiliare (alla partecipazione nella beneficiaria non si applica l’esenzione) Per il resto tendenziale liceità dell’operazione, confermata da molti pareri del comitato per l’interpello 54

55 Scissioni non proporzionali Sono operazioni a rigore “liberalizzate”, ma talvolta il Comitato enfatizza senza motivo le “valide ragioni economiche” dell’operazione Qui è sbagliato pensare che vi sia “aggiramento” dei capital gains: il divorzio tra i soci avviene tipicamente con la scissione non proporzionale Sarebbe assurdo doverla fare una scissione proporzionale e poi procedere ad una vendita incrociata o donazione delle quote 55

56 La posizione (maggioritaria) del Comitato in tema di “scorpori” immobiliari Non elusività di scissioni finalizzate allo scorporo di fabbricati ed alla separazione e “valorizzazione” del patrimonio immobiliare, trattandosi di operazioni riconducibili alle finalità tipiche della scissione e sorrette da apprezzabili ragioni economiche, che non realizzano l’aggiramento di norme tributarie (con il limite della preordinazione a successive cessioni delle quote della società- contenitore) 56

57 “Scindo e poi cedo” Vi è però da chiedersi se, vista la possibilità di effettuare un conferimento neutrale di azienda e di vendere le quote della beneficiaria con la pex, sia elusiva la scissione e poi la cessione delle quote I maggiori problemi vi sono in caso di scissione di singoli beni, seguiti dalla vendita delle quote della beneficiaria 57

58 I tentennamenti del Comitato Non dovrebbe invece mai esservi un problema di elusione in caso di scissione non preordinata alla vendita delle quote Ciò dovrebbe valere come detto anche per le scissioni non proporzionali, anche se in alcune occasioni il Comitato ha sindacato le valide ragioni economiche dell’operazione, o il fatto che la scissione determini una segregazione di beni a favore dei soci, o l’idoneità della scissione a dar vita a due iniziative produttive (dimenticando che è stato abolito il requisito della “scissione avente per oggetto aziende”) 58


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