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Le perdite su crediti Ratio: I crediti soggiacciono a rischio inesigibilità del debitore e ciò ne influenza la valutazione ai fini del bilancio che.

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Presentazione sul tema: "Le perdite su crediti Ratio: I crediti soggiacciono a rischio inesigibilità del debitore e ciò ne influenza la valutazione ai fini del bilancio che."— Transcript della presentazione:

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3 Le perdite su crediti

4 Ratio: I crediti soggiacciono a rischio inesigibilità del debitore e ciò ne influenza la valutazione ai fini del bilancio che va effettuata in modo idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per inesigibilità. Il legislatore è intervenuto a ridurre la discrezionalità che circonda il trattamento dei crediti introducendo disposizioni specifiche

5 Disciplina base: art.101 C.5 TUIR Art. 106 TUIR
“…le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”….c.d. CRITERIO ANALITICO Art. 106 TUIR “….le svalutazioni dei crediti in bilancio…sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5 % del valore nominale”…c.d. CRITERIO FORFETTARIO

6 ELEMENTI CERTI E PRECISI:
una perdita è definitiva se si può escludere che in futuro il creditore riesca a realizzare la pretesa creditoria…situazione conclamata di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale, stato di fuga-latitanza-irreperibilità del debitore. Perdita definitiva a seguito di realizzo o estinzione del credito…cessione del credito che comporta la fuoriuscita dello stesso dalla sfera patrimoniale del creditore, transazione col debitore che ne comporta una riduzione, atto di rinuncia al credito

7 PROCEDURE CONCORSUALI
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale DALLA DATA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO O PROVVEDIMENTO DI LIQ.NE COATTA AMMINISTRATIVA O CONCORDATO PREVENTIVO O AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

8 Modifiche legge 134/2012

9 L’ART. 101 C.5 TUIR DISPONE CHE
gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad importo non > a € per le imprese di rilevante dimensione e non > a € per le altre imprese

10 Coordinamento con art. 106 TUIR
“le perdite su crediti determinate con riferimento al valore nominale sono deducibili a norma dell’art. 101 TUIR limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi”….TRADOTTO: le perdite su crediti sono accertabili e deducibili in bilancio previo utilizzo, a copertura, dell’eventuale fondo svalutazione (ex art. 106) accantonato prudenzialmente nei precedenti esercizi!

11 DECORRENZA Le disposizioni di cui alla L. 134/2012 producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della legge stessa)


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