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LA FORMAZIONE AI RLS SECONDO L’ACCORDO STATO-REGIONI

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Presentazione sul tema: "LA FORMAZIONE AI RLS SECONDO L’ACCORDO STATO-REGIONI"— Transcript della presentazione:

1 LA FORMAZIONE AI RLS SECONDO L’ACCORDO STATO-REGIONI
Dipartimento di Prevenzione Direttore:Dr. Domenico Sallese Azienda USL 8 – Arezzo Rete Regionale Toscana RLS Arezzo,7 maggio 2013 Auditorium Pieraccini Ospedale San Donato Dr. ssa Claudia Palumbo U.F. PISLL- Zona Casentino U.O. Igiene e Salute Luoghi Lavoro 1

2 ACCORDI STATO-REGIONI
Provvedimento n° 2407 del 26 gennaio Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D.LGS 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D.LGS 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo Pubblicato su G.U. del 14 febbraio 2006 n°37 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 2

3 ACCORDI STATO-REGIONI
Accordo 21 dicembre 2011 n°221 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (D. LGS) Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 3

4 ACCORDI STATO-REGIONI
Accordo 21 dicembre 2011 n°223 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e3, del D. LGS 9 aprile 2008, n. 81. Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 4

5 ACCORDI STATO-REGIONI
Accordo 21 febbraio 2012 n°53/CSR- tra il Governo,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori,nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,i soggetti formatori,la durata,gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’art.73 comma 5,del D. LGS 81/08 e smi. Accordo Pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012 n°60 S.O. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 5

6 DECRETO INTERMINISTERIALE
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, art.6 comma 8 lettera m-bis D. LGS 81/08 e smi Decreto Pubblicato su G.U. del 18 marzo 2013 n°8 In vigore dal 18 marzo 2014 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 6

7 ACCORDO STATO-REGIONI
ENTI BILATERALIORGANISMI PARITETICI I corsi di formazione dei lavoratori devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici,ove esistenti, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza di risposta,trascorsi 15 giorni dal suo invio,il Datore di Lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. In caso di riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico,si deve tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione,delle eventuali osservazioni DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 7

8 ACCORDO STATO-REGIONI
ENTRATA IN VIGORE E CAMPO DI APPLICAZIONE Dal 26 gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme L’Accordo definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione da svolgere. SI APPLICA tutte le aziende ed enti di tutti i settori,pubblici e privati lavoratori e lavoratrici; preposti; dirigenti ; soggetti di cui all'articolo 21,comma 1,del D. LGS. n. 81/08 (imprese familiari, lavoratori autonomi,coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) formazione facoltativa. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 8

9 ACCORDO STATO-REGIONI
NON SI APPLICA fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D. LGS. 81/08, nei confronti dei lavoratori stagionali(agricoli che lavorano per meno di cinquanta giornate). LA DEROGA VALE PER UN MASSIMO 18 MESI(26 LUGLIO 2013) NON RIGUARDA la formazione specifica degli addetti alla prevenzione incendi,primo soccorso ed emergenza,che restano definiti dai DM 10 marzo 1998 e 388/03 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 9

10 ACCORDO STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario. La normativa dispone la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste ai fini dei crediti formativi. Ai fini di determinare la durata della formazione, le aziende sono state suddivise, in base ai rischi connessi all’attività aziendale, in aziende a rischio basso, medio e alto . Le macrocategorie di rischio sono state individuate attraverso le corrispondenze dei Codici ATECO. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 10

11 ACCORDO STATO-REGIONI (ALLEGATO 1)
Tipologie lavorative e corrispondenti fasce di rischio Rischio Basso (es. Uffici e Servizi, Commercio, Attività artigianali, Turismo); Rischio Medio (es. Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio); Rischio Alto (es. Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità). DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 11

12 ACCORDO STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
La formazione di cui al presente accordo “è distinta” da quella prevista dai titoli successivi al I del D. LGS n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D. LGS. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.LGS n. 81/08. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 12

13 ACCORDO STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI “A REGIME” Rischio Basso: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica = 8 ore Rischio Medio: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica = 12 ore Rischio Alto: 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica = 16 ore Aggiornamento: 6 ore con periodicità quinquennale distribuito anche nell’arco del quinquennio La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e-learning. I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che svolgano mansioni che non prevedono la presenza neanche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso(4+4 ore) DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 13

14 ACCORDO STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI art.2 comma e ,art.299 La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori (8, 12 o 16 ore in base agli specifici rischi caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell’azienda), deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro(RUOLO). Per tutti i settori la formazione aggiuntiva è di 8 ore. Aggiornamento : 6 ore con periodicità quinquennale distribuito nell’arco de del quinquennio. La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e- learning. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 14

15 ACCORDI STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI art.2 comma d,art.299 Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. L’applicazione dei contenuti perla formazione dei dirigenti e dei preposti,per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D. LGS n.81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito una formazione "adeguata e specifica". Per tutti i settori ATECO la Formazione è di 16 ore in 4 moduli di 4 ore. giuridico- normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione formazione e consultazione. Aggiornamento: 6 ore con periodicità quinquennale può essere distribuito nell’arco di un quinquennio. La formazione generale e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e- learning. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 15

16 ACCORDI STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO-RSPP Rischio Basso 16 ore aggiornamento 6 ore Rischio Medio 32 ore aggiornamento 10 ore Rischio Alto ore aggiornamento 14 ore 4 moduli giuridico- normativo; e- learning gestione e organizzazione della sicurezza; e- learning individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione formazione e consultazione. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 16

17 ACCORDO STATO-REGIONI
FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI Sono considerati validi tutti i corsi specifici già conclusi e documentati alla data di entrata in vigore dell’accordo (26 gennaio 2012). Per la scadenza dell’aggiornamento fa fede la data di conclusione del corso di riferimento. Per lavoratori,preposti e dirigenti,sono considerati validi i corsi specifici formalmente approvati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo(26 gennaio 2012) purché conclusi entro il 26 gennaio 2013. Qualora per dirigenti e preposti la formazione risalga a più di cinque anni,l’aggiornamento deve essere stato concluso entro il 26 gennaio 2013 La formazione aggiuntiva dei preposti deve essere stata conclusa entro il 26 gennaio 2013 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 17

18 ACCORDI STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
FORMAZIONE PREGRESSA Lavoratori dirigenti e preposti in servizio al 26 gennaio 2012 che non abbiano effettuato in precedenza alcuna formazione specifica, devono completare gli obblighi formativi entro il 26 luglio 2013(18 mesi dall’entrata in vigore del decreto). Il personale(lavoratori,preposti dirigenti) assunto dopo il 26 gennaio 2012 deve completare gli obblighi formativi anteriormente all’assunzione o,ove ciò non sia possibile,in ogni caso entro 60 giorni dall’assunzione DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 18

19 ACCORDO STATO-REGIONI
CREDITI FORMATIVI LAVORATORI CREDITO FORMATIVO NUOVO RAPPORTO DI LAVORO Azienda stesso settore della precedente Formazione generale e specifica Azienda di settore produttivo diverso dalla precedente Formazione generale TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO MANSIONE;INTRODUZIONE NUOVE ATTREZZATURE,TECNOLOGIE,SOSTANZE,PREPARATI PERICOLOSI DA RIPETERE Formazione specifica limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 19

20 ACCORDO STATO-REGIONI
CREDITI FORMATIVI LAVORATORI FORMAZIONE PRECEDENTE ALL’ ASSUNZIONE Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore Formazione generale Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di assicurare una formazione secondo le risultanze della VDR I crediti per la formazione specifica hanno validità fino a quando non intervengano cambiamenti DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 20

21 ACCORDI STATO-REGIONI CREDITI FORMATIVI LAVORATORI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO-NUOVO RAPPORTO DI LAVORO DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO GENERALE Modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore Somministratore: formazione generale Utilizzatore: formazione specifica di settore IN DIFETTO DI ACCORDI Somministratore Formazione generale Formazione su attrezzature necessarie per l’attività lavorativa per la quale vengono assunti Utilizzatore Ogni altro obbligo formativo DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 21

22 ACCORDO STATO-REGIONI CREDITI FORMATIVI DIRIGENTI
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i DIRIGENTI per i quali i Datori di Lavoro dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo(11 gennaio 2012), una formazione con contenuti conformi: all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 (16 ore); al Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (28 ore). DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 22

23 ACCORDO STATO-REGIONI
CREDITI FORMATIVI LAVORATORI I lavoratori di nuova assunzione devono partecipare ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. I corsi di formazione per il PREPOSTO e per il DIRIGENTE (già assunti) conformi alle disposizioni dell’accordo devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo (11 luglio 2013). DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 23

24 FORMAZIONE RUOLO DEL RLS DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Articolo 50 comma 1 , lett. “d” ATTRIBUZIONI DELRLS È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 VERIFICARE LA FORMAZIONE CONTROLLARE TUTTO IL PROCESSO FORMATIVO METODO RISULTATI EFFICACIA DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 24

25 ACCORDI STATO-REGIONI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
SANZIONI Il mancato adempimento a quanto sopra esposto, può comportare a carico del Datore di Lavoro, significative sanzioni penali (es. art. 55 comma 5 lett. c) del DL.gs. 81/08, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 euro). DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 25

26 PROCESSO CHIAVE NELLA GESTIONE DELLA
FORMAZIONE : PROCESSO CHIAVE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA PRIMARIO FATTORE DI PREVENZIONE A. Bartoli P. Buonriposi ML. Gasperini S. Luni C. Palumbo E. Rotondo D. Sallese P. Scatolini Grazie! 26


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