La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:"— Transcript della presentazione:

1 EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:
a) modifiche solo concordate; b) scioglimento concordato. RECESSO (1373): 1) convenzionale o 2) legale 1) CONVENZIONALE: atto unilaterale recettizio non formale a meno che necessiti stessa forma del contratto da cui si intende recedere. Ha efficacia ex nunc (non retroattiva), spesso con necessario preavviso; possibile solo fino a quando il contratto non abbia ancora avuto principio di esecuzione Caparra penitenziale(art. 1386): prezzo del recesso

2 Art. 1386 caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

3 Stesso effetto del recesso convenzionale
RECESSO LEGALE Stesso effetto del recesso convenzionale Nei contratti di durata a tempo indeterminato le parti possono recedere in ogni momento (eccezione lavoro subordinato x prestatore di lavoro) Necessita di congruo preavviso(art. 1569) Ammesso per giusta causa in taluni contratti tipici (appalto, mandato..)

4 Contratto con effetti reali
È quello che si conclude in applicazione del principio consensualistico (art.1376 c.c.) Da NON confondere con il contratto reale che è quello x il quale non basta il consenso (contratti consensuali) ma necessita la consegna (es. mutuo comodato deposito..)

5 Pr. consensualistico e opponibilità del c. acquisto
1. x beni immobili o mobili registrati: trascrizione 2. x beni mobili: possesso vale titolo (1155) 3. x cessione di credito: 1265 c.c. notificazione o accettazione avente data certa 4. x diritto personale di godimento: primo che ha conseguito uso del bene

6 Eccezioni al pr.consensualistico
1. cose di genere: consenso delle parti al momento della individuazione, operazione che richiede la collaborazione di entrambe le parti 2. cose future: quando il bene viene ad esistenza si trasferisce la proprietà 3. cosa di un terzo: nel momento in cui alienante acquista il bene dal terzo.

7 EFFETTI NEI CFR. TERZI ART COMMA 2 I diversi casi previsti dalla legge fanno riferimento solo agli effetti favorevoli, anche se esiste sempre facoltà di rifiuto per terzo Principio di relatività degli effetti: non ci può essere valida imposizione di effetti nella sfera giuridica altrui (anche se favorevoli) Promessa del terzo (art. 1381) Patto di non alienare (art. 1379)

8 Art. 1381 Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo.
Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l’altro contraente se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

9 Art. 1379 Divieto di alienazione. Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo fra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti

10 ART. 1411 C.C. CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
E’ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse (es. assicurazione sulla vita). Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (titolare senza accettazione). Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato , anche in confronto al promittente di volerne profittare (accettazione). In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.


Scaricare ppt "EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:"

Presentazioni simili


Annunci Google