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LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
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Tipo srl La srl è un tipo di società intermedio tra i tipi delle società personali e i tipi delle società azionarie srl come società di persone a responsabilità limitata? Fine: fornire alle imprese di ridotte dimensioni uno schema societario che permetta la limitazione della responsabilità. Funzione economica: - ripartizione del rischio tra più persone; - limitazione del rischio: capitale minimo non inferiore a euro; - mobilizzazione del capitale: le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili e divisibili.
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Differenze con la società per azioni
Capitale minimo di gran lunga inferiore. Capitale rappresentato da quote, invece che da azioni, con possibilità di vietarne la circolazione. Formalità semplificate di formazione del consenso assembleare. Amministratori da scegliersi fra i soci e possibilità di prevedere tipi di amministrazione, congiuntiva o disgiuntiva che accentuano il carattere personalistico della società.
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Storia Nascita della srl con il cod.civ. del 1942: disciplina scarna. La srl si configura come una “piccola società per azioni senza azioni”. Nel precedente cod. comm. del 1882 era prevista una “società anonima per quote” come variante della società anonima (spa). Una disciplina specifica del tipo srl era contenuta nel codice tedesco del 1892. Nuova disciplina con la riforma del 2003.
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Caratteristiche generali
Personalità giuridica. Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di offerta al pubblico una srl pertanto non può raccogliere capitale di rischio tra i risparmiatori. Può raccogliere capitale di credito emettendo titoli di debito. Ampio spazio è riconosciuto all’autonomia negoziale. Possibilità di adottare soluzioni organizzative proprie delle società di persone per quanto riguarda i sistemi di amministrazione e le decisioni assembleari. Rafforzamento della tutela del singolo socio al quale sono riconosciuti nuovi diritti.
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Caratteristiche generali (segue)
Rilevanza della persona del socio ( nuova disciplina dell’ art bis sull’esclusione del socio). Modello societario particolarmente elastico utilizzabile soprattutto da piccole e medie imprese, a base familiare e con ristretta compagine societaria, ma anche nell’ambito dei gruppi di società, delle joint ventures. Esistono in Italia srl.
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Costituzione art.2463 Con contratto srl pluripersonale.
Con atto unilaterale ( art.2462, comma 2) srl unipersonale.
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Conferimenti Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Il versamento presso una banca del 25% dei conferimenti in danaro e dell’intero sovrapprezzo o dell’intero ammontare se si tratta di srl unipersonale può essere sostituito dalla stipula si una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. Consentito il conferimento di opera o servizi purchè garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. La valutazione dei conferimenti in natura può essere effettuata da un revisore o da una società di revisione ( e non da un esperto nominato dal tribunale come nella spa).
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Finanziamenti dei soci
Art. 2467: il rimborso del finanziamento dei soci alla società, in qualunque forma effettuati, è postergato rispetto al soddisfacimenrto degli altri creditori; e deve essere restituito alla società se avvenuto nell’anno precdente la dischiarazione di fallimento. Evitare società, soprattutto a base familiare, sottocapitalizzate che operano con ingenti finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci.
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Titoli di debito Art. 2483: emissione di titoli di debito che:
non possono essere collocati direttamente presso i risparmiatori ; devono essere sottoscritti solo da investitori professionali che in caso di successiva circolazione rispondono della solvenza della società emittente. Taglio minimo euro (delibera Cicr 2005).
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Le quote AZIONI QUOTE Parti omogenee e standardizzate che prescindono dalle persone dei soci. Di eguale valore. Attribuzione di uguali diritti. Possono essere rappresentate da titoli di credito e possono costituire oggetto di offerta al pubblico. In base al numero dei soci : ogni socio è titolare di un’unica quota di partecipazione che corrisponde alla frazione di capitale sociale da lui sottoscritta. Di diverso ammontare. Anche diritti diversi: l’atto costitutivo può ptevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Non possono essere rappresentate da titoli di credito e possono costituire oggetto di offerta al pubblico.
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Le quote (segue) AZIONI QUOTE Categorie di azioni.
Trasferibilità delle azioni. Acquisto di proprie azioni consentito a certe condizioni. Inammissibilità di categorie di quote. L’atto costitutivo può limitare o escludere la trasferibilità delle quote. Vietati la sottoscrizione, l’acquisto l’accettazione in garanzia di proprie quote.
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Il loro trasferimento I trasferimenti devono risultare da scrittura privata con sottoscrizione autenticata oppure da un documento informatico sottoscritto dalle parti mediante firma digitale. Deposito dell’atto di trasferimento per l’iscrizione nel Registro delle imprese. Assicurare la trasparenza della cessione e l’effettiva conoscenza della compagine sociale anche al fine di prevenire e reprimere operazioni di riciclaggio.
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Gli organi sociali. L’assemblea
Degrada da organo essenziale ad organo solo eventuale Le decisioni dei soci possono essere adottate con una procedura più snella tramite consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione con metodo assembleare è necessaria : per le modificazioni dell’atto costitutivo; per le decisioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci; per la riduzione del capitale obbligatoria; quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o daii soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
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Amministrazione Amministrazione affidata ad uno o più soci;
Quando l’amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione, ma l’atto costitutivo può prevedere che gli amministrtori operino non come consiglio di amministrazione, bensì congiuntamente o disgiuntamente come nelle società di persone: Devono essere decise con metodo collegiale: la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione; la decisione dell’aumento del capitale per delega.
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I controlli L’organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo. Il Collegio sindacale o il revisore è obbligatorio quando: Il capitale sociale non è inferiore a quello minimo previsto per la spa; la società è tenuta alla redazione dle bilancio consolidato; non ricorrono le condizioni stabilite per la redazione del bilancio in forma abbreviata; la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti: Se il collegio sindacale è obbligatorio esercita anche il controllo contabile, altrimenti esercitato dal revisore contabile. E previsto anche un controllo dei soci.
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Società a responsabilità limitata semplificata
D.l. 1/2012 convertito in l. 27/2012. Nuovo art bis del codice civile. D.m. Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (G.U. 14 agosto 2012: modello standard di atto costitutivo di srls. Entrato in vigore il 29 agosto 2012: da questa data è possibile la costituzione di srls. Scopo incentivare l’attività imprenditoriale giovanile.
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Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
Art. 44 d.l. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in l. 134/2012. Novità introdotta dopo le numerose critiche avanzate nei confronti della srls, considerata inutile dato che deve trasformarsi in srl ordinaria al superamento del 35° anno di età.
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Differenze tra srl,srls e srlcr
Srl ordinaria srls srlcr Art.2463 cod.civ. Art bis cod.civ. D.l. 83/2012 Costituzione: Qualsiasi persona fisica e non. Solo persona fisica con meno di 35 anni. Solo persona fisica con più di 35 anni. Forma dell’atto costitutivo: Atto pubblico. Atto pubblico standard. Denominazione: Senza vincoli. Indicazione di srl semplificata(anche negli atti e nella corrispondenza). Indicazione di srl a capitale ridotto (anche negli atti e nella corrispondenza). Amministratori: Qualunque persona fisica e non. Uno o più soci. Solo persone fisiche anche non soci.
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Differenze (segue) Srl ordinaria srls srlcr Capitale sociale:
Minimo euro. Da 1 a ,99 euro. Da 1 a 9.999,99 euro. Composizione del capitale sociale: In danaro e in natura. solo in danaro. Versamento del capitale iniziale: In banca almeno il 25%. Interamente versato agli amministratori. Cessione delle quote: libera Vietata verso soggetti non persone fisiche di età superiore a 35 anni. Vietata verso soggetti che non siano persone fisiche.
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Differenze (segue) Srl ordinaria Srls Srlcr
Quando il socio compie 35 anni: Il socio esce dalla società oppure la società si scioglie la società deve essere trasformata in srl ordinaria o in srlcr
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Osservazioni sulla nuova SRLS
Fine: permettere ai giovani la possibilità di costituire una società senza doversi far carico di capitale, costi notarili e imposta di bollo. Da pagare solo l’imposta di registro (168 euro) e la tassa annuale camerale. Rischi: l’azzeramento dei costi potrebbe favorire la costituzione di più srl semplificate con obiettivi di riciclaggio. L’intervento del notaio rappresenta un possibile deterrente contro usi illeciti.
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Osservazioni (segue) costituzione di più srls per realizzare un sistema societario “ a scatole cinesi”. Questo rischio è fortemente ridotto dalla possibilità di accesso al sistema di pubblicità camerale. Dubbia affidabilità bancaria. Ricorso a garanzie personali dei soci o dei loro familiari.
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Srl start-up innovativa
Art. 25 d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012 “Ulteriori misure per la crescita del Paese” Fine: Favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative. È una srl (ma può anche essere una Spa, sapa, coperativa, SE) il cui oggetto sociale esclusivo è quello di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Categoria della start up a vocazione sociale operante nei settori previsti per l’impresa sociale ex d.lgs.155/2006. Applicazione di una disciplina di favore: benefici fiscali e semplificazioni amministrative.
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Start up innovativa Caratteristiche generali
La maggioranza del capitale e dei diritti di voto in assemblea ordinaria deve essere detenuta da persone fisiche. Sede principale dei propri affrai e interessi in Italia. Valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro. Non deve distribuire o aver distribuito utili (società senza scopo di lucro?). Oggetto sociale esclusivo: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad allto valore tecnologico. Non deve essere costituita per effetto di fusione, scissione societaria o a seguito di trasferimento di azienda.
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Start up innovativa Requisiti “innovativi”
Sostenere spese in ricerca o sviluppo in misura pari o superiore al 30% del maggiore tra il costo e il valore della produzione. Impiegare personale altamente qualificato (dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori) per almeno un terzo della propria forza lavoro. Essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.
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Start up innovativa Deroghe al diritto societario
Deroga alle norme civilistiche che richiedono la copertura delle perdite che superino il terzo del capitale: il termine per la copertura delle perdite viene posticipato al secondo esercizio successivo, in luogo del primo esercizio successivo. Si prevede la possibilità di differire la decisione sulla ricapitalizzazione della società entro la fine dell’esercizio successivo. Si riduce la tutela dei creditori
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Caratteristiche della srl start-up Deroghe al diritto societario
Maggiore libertà nella definizione dei diritti attribuiti ai soci: inserimento di quote societarie caratterizzate da diritti partecipativi differenti (deroga art. 2468, commi 2 e 3). Creazione di diverse categorie di quote (deroga art. 2479, comma 5). Possibilità di far ricorso al pubblico risparmio (anche on line). Deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2472). Emissione di strumenti finanziari partecipativi, non imputati a capitale.
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Start up innovativa Raccolta di capitali on line.
Applicazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: esclusa l’applicabilità della procedura di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
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Le novità legislative del 2013 sulla srl
Dl. 76/2013 convertito in l. 99/2013 Art.9, comma 13 e ss 1) Abolita la SRLCR 2) Nuova disciplina della SRLS i soci devono essere persone fisiche senza limite di età gli amministratori non devono necessariamente essere soci lo statuto standard non è modificabile 3) La nuova SRL può avere un capitale sociale anche inferiore a euro, ma non inferiore a 1 euro è abolito il versamento dei “centesimi” in banca: il capitale iniziale si deve versare agli amministratori 4) La nuova SRL con capitale inferiore a euro non possono essere effettuati conferimenti diversi dal danaro i conferimenti in danaro devono essere versati pe intero nelle mani degli amministratori devono essere accantonati a riserva legale 1/5 degli utili annui fino a che il patrimonio netto non raggiunge i euro questa riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se diminuita per qualsiasi ragione
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Le novità legislative 2013 sulla start up
Art. 9, comma 16 1) La partecipazione alle start up può essere detenuta anche da persone giuridiche sin dall’inizio 2)Cambiano anche i requisiti : La spesa in ricerca e sviluppo dovrà corrispondere al 15% (anzichè il 20%) del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; quanto all’impiego di personale altamente qualificato ora è sufficiente il possesso di una laurea magistrale; quanto al requisito della privativa industriale si aggiungono i diritti relativi ad un software registrato
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Riepilogo normativo L.183/2011, art.10 si consente l’adozione della srl (e delle altre società di capitali) per l’esercizio di attività professionali protette, in forma collettiva e in forma individuale. L.247/2012, art.5 ha delegato il Governo a prevedere tale possibilità anche per la professione forense, ma la delega è scaduta senza essere stata esercitata. D.l.1/2012, conv. in L.27/2012, art.3 nuovo art bis c.c. srl semplificata. D.l. 83/2012, conv, in L.134/2012, art. 44 srl a capitale ridotto . D.l.76/2013, conv.in L. 99/2013, art. 9, c. 13,14 e 15 riunifica la srls e la srlcr, abolendo la srlcr
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Riepilogo normativo (segue)
Si estende a tutte le srl il privilegio di poter costituire la società con un capitale sociale inferiore a euro L.179/2012, art. 25 start up innovative sotto forma di srl
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