La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

OSSERVAZIONI ALLA BOZZA ANIA DEL 13 APRILE 2011 (evidenziate in rosso)

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "OSSERVAZIONI ALLA BOZZA ANIA DEL 13 APRILE 2011 (evidenziate in rosso)"— Transcript della presentazione:

1 OSSERVAZIONI ALLA BOZZA ANIA DEL 13 APRILE 2011 (evidenziate in rosso)
SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE GLI SCHEMI TIPO DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE E DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CONFRONTI E COMMENTI CON GLI SCHEMI TIPO EX D.M. 12 marzo 2004, n. 123 OSSERVAZIONI ALLA BOZZA ANIA DEL 13 APRILE 2011 (evidenziate in rosso)

2 SEZIONE I GARANZIE FIDEIUSSORIE PER LAVORI
NOTA 1) PAG. 3 D.M. …………………… Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dal Codice emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. COMMENTO (modifica in connessione con l’emanazione del nuovo Regolamento) NOTA 2) PAG. 5 Certificato di regolare esecuzione: il documento di cui all’art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l’avvenuto collaudo dei lavori nei modi e termini previsti dal Codice; (modifica formale in analogia alla definizione utilizzata per il certificato di collaudo provvisorio)

3 SEZIONE I GARANZIE FIDEIUSSORIE PER LAVORI
NOTA 3) PAG. 6 Intermediario finanziario: società iscritta nell’albo speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze; COMMENTO (integrazione inserita per completezza)

4 NOTA 4) PAG. 8 - 9 SCHEMA TIPO 1. 1 (D. M
NOTA 4) PAG SCHEMA TIPO 1.1 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA PER LAVORI Art. 2 – Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta; b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a) ovvero….; c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 35 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra Impresa concorrente; d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto da parte del Contraente od altra Impresa concorrente aggiudicataria della gara. COMMENTO lettera c):35 giorni :modifica in attuazione dell’art.11, comma 10, del Codice; lettera d): si propone di eliminare “d’appalto”, in quanto la garanzia è da prestare anche per le concessioni di lavori e di precisare la cessazione della garanzia anche a seguito della sottoscrizione del contratto da parte di altra impresa concorrente. Art. 3 - Somma garantita La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% del prezzo base , così come previsto dall'art. 75, comma 1, del Codice, e il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica (modifica conforme alla norma ed al fine di ricomprendere anche gli oneri per la sicurezza, che, unitamente all’importo dei lavori, formano il montante di calcolo del 2%)

5 NOTA 5) PAG. 12 – 13 -14 SCHEMA TIPO 1. 2 (D. M
NOTA 5) PAG. 12 – SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA PER LAVORI Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all’art. 123, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè : a) rimborso delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale; b) rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente; c) rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. COMMENTO (allineamento della formulazione della causale a) a quella utilizzata e già in uso per b) e c) )

6 segue NOTA 5) PAG. 12 – 13 -14 SCHEMA TIPO 1. 2 (D. M
segue NOTA 5) PAG. 12 – SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA PER LAVORI Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto ovvero, nel caso in cui sussistano le ragioni di urgenza di cui all’art. 129, comma 1, del Regolamento e sempre che queste siano adeguatamente e dettagliatamente motivate, dalla data di consegna dei lavori al Contraente; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. Fermo quanto previsto dalla lettera b) del comma precedente, il Garante rimane in ogni caso ulteriormente obbligato ai sensi dell’art cod. civ. e rinunzia al beneficio di cui al secondo comma di detto articolo. La liberazione anticipata della garanzia …solo con la consegna dell’originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante….

7 segue NOTA 5) PAG. 12 – 13 -14 SCHEMA TIPO 1. 2 (D. M
segue NOTA 5) PAG. 12 – SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA PER LAVORI COMMENTO (lettera a): si propone di eliminare “di appalto”, in quanto la garanzia è da prestare anche per le concessioni di lavori, così come la parte successiva evidenziata in rosso, LASCIANDO ALLE SINGOLE COMPAGNIE LA FACOLTA’ DI VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA L’INSERIMENTO DELLA SPECIFICA CLAUSOLA, OVE RICHIESTA DALLA STAZIONE APPALTANTE. Il riferimento all’art. 129, comma 1, del Regolamento non è comunque corretto; per questa fattispecie pare più appropriato il rinvio all’art, 11, comma 9, del Codice. (lettera b): la cessazione a 12 mesi, non prevista dal Codice, è contemplata dall’art. 123, comma 1, del Reg.. Tuttavia, considerando quanto disposto dall’art.235, comma 3, del Reg., si propone la sostituzione della parte evidenziata con la seguente locuzione: o comunque decorso il termine fissato dalla legge dalla data di ultimazione dei lavori per il compimento delle operazioni di collaudo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 235, comma 3, del Regolamento. Deroga al 1957 c.c.: si propone: di stralciare tale deroga dall’art. 2, riformularla ed inserirla ( anche per la PROVVISORIA) nell’ambito dell’art. 4 – Escussione della garanzia (VD. SLIDE SUCCESSIVA)

8 segue NOTA 5) PAG. 12 – 13 -14 SCHEMA TIPO 1. 2 (D. M
segue NOTA 5) PAG. 12 – SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA PER LAVORI Art. 4 - Escussione della garanzia Il Garante corrisponde l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - presentata in conformità all’art. 6, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l’escussione della garanzia e corredata almeno dalla copia dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile (VD NOTA ALLA SLIDE PRECEDENTE). Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal garante risultino parzialmente o totalmente non dovute. COMMENTO e corredata almeno dalla copia dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori: integrazione suggerita per la corretta quantificazione del risarcimento, in relazione allo svincolo progressivo ed automatico della definitiva; DEROGA AL 1957:ANCHE NELLE GARANZIE PROVVISORIE E DEFINITIVE PER SERVIZI E FORNITURE SI PROPONE DI STRALCIARE TALE DEROGA DALL’ART. 2 ED INSERIRLA NELL’AMBITO DELL’ART.4 CON LA SUINDICATA FORMULAZIONE

9 NOTA 6) PAG. 16 SCHEMA TIPO 1. 3 (D. M
NOTA 6) PAG. 16 SCHEMA TIPO 1.3 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE PER LAVORI Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione erogata al Contraente, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all’art. 124, comma 1, del Regolamento, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento del Contraente stesso. COMMENTO (integrazione in sintonia con l’impostazione dell’analogo articolo per la garanzia di anticipazione al progettista esecutivo) Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; (modifica formale)

10 NOTA 7) PAG. 19 SCHEMA TIPO 1. 4 (D. M
NOTA 7) PAG. 19 SCHEMA TIPO 1.4 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO PER LAVORI Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; COMMENTO (modifica formale)

11 NOTA 8) PAG. 22 SCHEMA TIPO 1. 5 (D. M
NOTA 8) PAG SCHEMA TIPO 1.5 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE AL PROGETTISTA ESECUTIVO DI LAVORI Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; COMMENTO ESECUTIVO:SI PROPONE L’ELIMINAZIONE DEL TERMINE IN QUANTO LA GARANZIA PUO’ RIGUARDARE ANCHE IL SOGGETTO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. Art.2 lettera a):modifica formale

12 SEZIONE III GARANZIE FIDEIUSSORIE PER SERVIZI E FORNITURE NOTA A) PAG
Beneficiario: il Committente dei servizi o delle forniture; Intermediario finanziario: società iscritta nell’albo speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze; COMMENTO (integrazione inserita per completezza) Stazione appaltante: gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all’art. 3, rispettivamente commi 29 e 31-32, del Codice, committenti dei servizi o delle forniture.

13 NOTA B) PAG. 141 - 142 SCHEMA TIPO 3. 1 (D. M
NOTA B) PAG SCHEMA TIPO 3.1 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA PER SERVIZI E FORNITURE Art. 2 – Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta; b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a) ovvero sino al termine maggiore o minore eventualmente richiesto nel bando o nell’invito; c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 35 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra Impresa concorrente; d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto da parte del Contraente od altra Impresa concorrente aggiudicataria della gara. COMMENTO lettera c):35 giorni :modifica in attuazione dell’art.11, comma 10, del Codice; lettera d): si propone di eliminare “d’appalto”, in quanto la garanzia è da prestare anche per le concessioni e di precisare la cessazione della garanzia anche a seguito della sottoscrizione del contratto da parte di altra impresa concorrente. DEROGA AL 1957 C.C. : VEDERE SLIDES 7 ED 8 Art. 3 - Somma garantita La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo del contratto da eseguire, così come previsto dall'art. 75, comma 1, del Codice, e il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

14 NOTA C) PAG. 144 - 145 SCHEMA TIPO 3. 2 (D. M
NOTA C) PAG SCHEMA TIPO 3.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA PER SERVIZI E FORNITURE Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all’art. 123, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè : a) rimborso delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale; b) rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente; c) rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati nel contratto. COMMENTO (rimborso dell: allineamento della formulazione della causale a) a quella utilizzata e già in uso per b) e c) )

15 NOTA C) PAG. 144 - 145 SCHEMA TIPO 3. 2 (D. M
NOTA C) PAG SCHEMA TIPO 3.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA PER SERVIZI E FORNITURE Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto ovvero, nel caso in cui sussistano le ragioni di urgenza di cui all’art. 129, comma 1, del Regolamento e sempre che queste siano adeguatamente e dettagliatamente motivate, dalla data di consegna dei lavori al Contraente; b) cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque (VD NOTA) non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi/forniture risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. COMMENTO (lettera a): si propone di eliminare “di appalto”, in quanto la garanzia è da prestare anche per le concessioni, così come la parte successiva evidenziata in rosso, LASCIANDO ALLE SINGOLE COMPAGNIE LA FACOLTA’ DI VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA L’INSERIMENTO DELLA SPECIFICA CLAUSOLA, OVE RICHIESTA DALLA STAZIONE APPALTANTE. Il riferimento all’art. 129, comma 1, del Regolamento non è comunque corretto; per questa fattispecie pare più appropriato il rinvio all’art, 11, comma 9, del Codice. (lettera b): certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione: modifica formale; la cessazione a 12 mesi, non prevista dal Codice, è contemplata dall’art. 123, comma 1, del Reg.. Tuttavia, considerando quanto disposto dall’art.316, comma 1 e dall’art.325, comma 2, del Reg., si propone la sostituzione della parte evidenziata con la seguente locuzione: o comunque decorso il termine - fissato dalla legge o dal contratto o dall’ordinamento della singola Stazione appaltante – dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni, per l’emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni stesse. DEROGA AL 1957 C.C. : VEDERE SLIDES 7 ED 8

16 NOTA C) PAG. 144 - 145 SCHEMA TIPO 3. 2 (D. M
NOTA C) PAG SCHEMA TIPO 3.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA PER SERVIZI E FORNITURE Art. 3 - Somma garantita La somma garantita dalla presente fideiussione è riportata nella Scheda Tecnica ed è calcolata in conformità a quanto disposto dall’art.113, comma 1, del Codice. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 40, comma 7, del Codice, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%. La garanzia è progressivamente e automaticamente svincolata in conformità a quanto disposto dall’art. 113, comma 3, del Codice, salvo quanto disposto dall’art. 176, comma 17, lett. a), del Codice. COMMENTO salvo quanto disposto dall’art. 176, comma 17, lett. a), del Codice: da un primo esame pare che la norma citata non si applichi ai contratti di fornitura/servizi; ove ciò sia attentamente verificato e confermato si deve provvedere al relativo stralcio. Art. 4 - Escussione della garanzia Il Garante corrisponde l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - presentata in conformità all’art. 6, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l’escussione della garanzia e corredata almeno dalla copia della documentazione attestante la regolarità e conformità delle prestazioni eventualmente eseguite. (integrazione suggerita per la corretta quantificazione del risarcimento, in relazione allo svincolo progressivo ed automatico della definitiva..La formulazione, a differenza delle garanzie per lavori, non risulta particolarmente agevole: al riguardo si suggerisce una rilettura (almeno) dei seguenti artt. del REG.: 307, c.2;312, 313,317)

17 NOTA D) PAG. 147 SCHEMA TIPO 3. 3 (D. M
NOTA D) PAG SCHEMA TIPO 3.3 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE PER SERVIZI E FORNITURE Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione erogata al Contraente, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all’art. 124, comma 1, del Regolamento, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento del Contraente stesso. COMMENTO (integrazione in sintonia con l’impostazione dell’analogo articolo per le garanzie di anticipazione lavori e al progettista esecutivo) Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; (modifica formale)

18 NOTA E) PAG. 150 SCHEMA TIPO 3. 4 (D. M
NOTA E) PAG SCHEMA TIPO 3.4 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO PER SERVIZI E FORNITURE da un primo esame pare che questa garanzia, prevista specificamente per i lavori dall’art. 141, comma 9, del codice e non richiamata nell’art. 253, contenente le norme transitorie, non trovi applicazione per i contratti di fornitura/servizi. Gli artt. 324 e 325, comma 2, del Reg. non subordinano il pagamento del saldo delle prestazioni al deposito della garanzia. Si richiede, pertanto, una attenta verifica al riguardo. Ad ogni buon conto si formulano le seguenti osservazioni: nell’art. 1 i riferimenti agli articoli del regolamento sono errati; nell’art. 2, in analogia alle note precedenti, l’efficacia della garanzia dovrebbe decorrere dalla data dell’erogazione

19 NOTA F) PAG. 153 SCHEMA TIPO 3. 5 (D. M
NOTA F) PAG SCHEMA TIPO 3.5 (D.M. …)GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE AL PROGETTISTA ESECUTIVO SERVIZI E FORNITURE Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; COMMENTO (modifica formale) Art. 3 - Somma garantita La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo di anticipazione concesso. (ESECUTIVO:SI PROPONE L’ELIMINAZIONE DEL TERMINE IN QUANTO LA GARANZIA RIGUARDA GENERICAMENTE IL SOGGETTO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE O AGGIUDICATARIO DI UNA GARA O DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE.


Scaricare ppt "OSSERVAZIONI ALLA BOZZA ANIA DEL 13 APRILE 2011 (evidenziate in rosso)"

Presentazioni simili


Annunci Google