Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
52. La società in nome collettivo (S.n.c.) in generale. L’atto costitutivo LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO È una società di persone Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio di un’attività agricola e sia quello di un’attività commerciale È considerata la forma societaria più elementare per lo svolgimento di un’attività commerciale. La relativa disciplina codicistica si applica: sia quando i soci hanno dichiarato espressamente di voler costituire una società di questo tipo sia quando più persone esercitano in comune un’attività commerciale senza adottare una forma societaria specifica
2
PRINCIPALI DIFFERENZE DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA SOCIETA’ SEMPLICE:
tutti i soci rispondono personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario (art cod. civ.) l’iscrizione nel Registro delle Imprese è condizione di regolarità della società (art cod. civ.) sono previsti specifici requisiti di forma e di contenuto per l’atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (art cod. civ.) il beneficio di escussione opera automaticamente: è sempre necessario, prima di aggredire il patrimonio personale del socio, aver esperito infruttuosamente l’azione esecutiva sul patrimonio sociale, senza che il socio debba indicare i beni delle società su cui il terzo possa agevolmente soddisfarsi (art cod. civ.)
3
SI APPLICANO LE NORME DELLA SOCIETA’ SEMPLICE:
ai conferimenti dei soci ai criteri di ripartizione degli utili alla partecipazione dei soci alle perdite alle regole sull’amministrazione e sulla rappresentanza allo scioglimento della società e del rapporto del singolo socio
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.