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A cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE a cura.

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Presentazione sul tema: "A cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE a cura."— Transcript della presentazione:

1 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE a cura Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Firenze RIPRESA VIDEO DELL’INTERVENTO Bologna, 26 marzo 2015

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3 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 3 INDICE  Inquadramento normativo  Criticità e prassi  Proposte di modifica

4 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 4 a) Art. 55 ter, D.Lgs. 165/2001, sul rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale; b) Art. 653 C.p.p. sull’efficacia della sentenza penale di assoluzione e di condanna nel giudizio disciplinare c) Legge 27.3.2001 n. 97: Norma sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; Fonti normative

5 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 5 TERMINI PER LA RIATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Art. 55 ter, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 Il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro 180 giorni dalla ripresa o dalla riapertura.

6 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 6 Solo per maggiore chiarezza in merito a quando l’UPD si deve attivare, si suggeriscono le seguenti modifiche all’art. 55 ter: a) ultimo capoverso del comma 1: “…l'ufficio competente (omissis) può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine definitivo di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”. b) primo capoverso del comma 4: “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza irrevocabile all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura”. CRITICITA’ N. 1 – irrevocabilità della sentenza

7 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 7 L’art. 55 ter, comma 4 del D.Lgs. 165/2001: “la ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55 bis”. la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in attesa dell’esito del procedimento penale, sembrerebbe escludere la possibilità di riprendere e contestualmente archiviare il procedimento disciplinare. CRITICITA’ N. 2 - archiviazione

8 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 8 In caso di procedimento disciplinare inizialmente sospeso in attesa dell’esito del parallelo procedimento penale in quanto terminato con una piena assoluzione dell’imputato, il cui comportamento, descritto in sentenza, non ha lasciato intravedere profili disciplinarmente rilevanti L’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Firenze NON procede al rinnovo della contestazione, ma riprende e contemporaneamente archivia, con un’unica nota scritta, il procedimento. PRASSI N. 2

9 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 9 Aggiungere un capoverso all’art. 55 ter comma 4: “La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55 bis. Nel caso di assoluzione, qualora non vi siano aspetti disciplinarmente sanzionabili, l’autorità disciplinare competente può, in fase di ripresa o riapertura del procedimento, procedere contestualmente alla sua archiviazione”. PROPOSTA DI MODIFICA N.2

10 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 10 L’ultimo capoverso dell’art. 55 ter, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 recita: “Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1 bis, del codice di procedura penale”. L’art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare) recita: “1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.” Il richiamo all’art 653 CPP fa presupporre che in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso, il procedimento disciplinare debba essere ARCHIVIATO CRITICITA’ N. 3 – ripresa procedimento disciplinare in caso di assoluzione

11 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 11 All’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Firenze è capitato che, dopo alcuni anni dalla sospensione del procedimento disciplinare per parallelo procedimento penale in corso, sia stata comunicata la sentenza penale definitiva, conclusa con l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, contenente una dettagliata descrizione dei comportamenti tenuti dal dipendente imputato, inequivocabilmente sanzionabili disciplinarmente. Può l’Ente riprendere il procedimento disciplinare inizialmente sospeso e proseguirlo a prescindere dalla formula assolutoria utilizzata in sentenza? PRASSI N. 3

12 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 12 Anche la giurisprudenza NON è univoca.  sentenze del T.A.R. Marche n. 179/2013, del T.A.R. Lazio Roma n. 5596/2014 nonché della Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 206/2013, tutte conformi nel ritenere che il giudicato penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso” costituisce una preclusione assoluta ad iniziare o proseguire un procedimento disciplinare per il medesimo fatto oggetto del giudizio penale, senza che residui alcun margine di valutazione in capo all’Amministrazione di appartenenza.  Cassazione, Sez.Un. del 5.4.2012 n. 5448 e Cass.civile, Sez.Lav. n. 13 del 5.1.2015 le quali ammettono che i medesimi fatti oggetto di giudicato penale, ancorché concluso con le suddette formule assolutorie, ben possano essere oggetto di diversa valutazione in sede disciplinare, in ragione delle differenti responsabilità alla base dei rispettivi procedimenti, da intendersi, dunque, indipendenti tra loro. GIURISPRUDENZA

13 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 13 A prescindere dalla formula ampiamente assolutoria della sentenza, lasciare alla Pubblica Amministrazione più margine in ordine alla possibilità di valutare sotto il profilo disciplinare quei comportamenti che, sebbene ritenuti non fondanti una responsabilità penale del dipendente, potrebbero costituire illeciti disciplinari. si suggerisce Di concludere il comma 4 dell’art. 55 ter con la seguente frase avente carattere eccezionale rispetto alla regola generale: “Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1 bis, del codice di procedura penale, salvo il caso in cui dalla sentenza emergano comunque comportamenti sanzionabili disciplinarmente”. PROPOSTA DI MODIFICA N.3

14 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 14 Il comma 3 dell’art. 55 ter prevede: “Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa”. CRITICITA’ N. 4 – ripresa procedimento in caso di condanna

15 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 15 Il procedimento disciplinare si è concluso con una sanzione lieve e il procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna che non prevede il licenziamento La norma non prevede la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare e di adeguarlo alla sentenza di condanna PRASSI N. 4

16 a cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 16 Proporre le seguenti modifiche all’art. 55 ter comma 3: “Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta (la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa) una più grave sanzione rispetto a quella inizialmente applicata”. PROPOSTA DI MODIFICA N.4

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