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PubblicatoBartolomeo Greco Modificato 9 anni fa
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di Stefano Villamena (Università di Macerata) ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISRATIVI La riforma Brunetta (legge n. 69/2009) Seminario n. 1
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Art. 2 l. 241/1990, comma 1 (Riforma Brunetta - l. n. 69/2009) Ove il procedimento consegua ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … art. 2, comma 2 Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 e 2 bis) L'art. 2 sulla "conclusione del procedimento" è stato integralmente sostituito dalla L. n. 69 del 2009 La chiave di lettura della norma è garantire la "certezza del tempo dell'agire della pubblica amministrazione di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 e 2 bis) VA PREMESSO CHE Il comma 3 dell'art. 7 della L. n. 69 del 2009 contiene una disciplina transitoria concedendo alle Amministrazioni (anche a quelle regionali e locali) il termine di un anno per adeguarsi alla nuova scansione dei termini procedimentali. di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 e 2 bis) Allo scadere dell'anno dall'entrata in vigore della legge le disposizioni regolamentari preesistenti che prevedevano termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti cessano di avere efficacia (mentre sopravvivono i regolamenti che contemplano termini non superiori). di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 e 2 bis) Anzitutto è significativa: 1. la disposizione del secondo comma che, in un'ottica di efficienza dell'Amministrazione, torna a prevedere come termine finale residuale dei procedimenti amministrativi quello di trenta giorni, salve differenti disposizioni di legge in rapporto di specialità. di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 e 2 bis) Inoltre è significativo: 2. Di regola, la fonte regolamentare (comunale o provinciale per esempio) può individuare termini finali non superiori a novanta giorni se ne ricava un sistema in cui: - il termine finale legale, minimo e residuale, è di trenta giorni - quello massimo espressione di "autorganizzazione" di novanta giorni. di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 e 2 bis) Ancora è significativo che: 3. la durata massima del procedimento ammette delle deroghe come si desume dal combinato disposto dei nuovi commi 3 e 4 dell'art. 2: il termine deve essere fissato "tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento". di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 e 2 bis) Ed ancora è significativo che: 4. come per i procedimenti più complessi o comunque di impatto sull'organizzazione amministrativa il termine finale non può superare i centottanta giorni (con espressa esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione). di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 e 2 bis) Ad ancora: 5. Il successivo comma 4 (art. 7 della L. n. 69 del 2009) contempla due ulteriori ed importanti ipotesi di deroga al nuovo regime dei termini di conclusione del procedimento: a) "procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici ", per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (si tratta del codice dei beni culturali e paesaggistici); b) le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale, che rimangono in vigore anche ove prevedano termini differenti. di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 e 2 bis) Ad ancora: 6. Meritevole di considerazione è il comma 9 dell'art. 2 della legge sul procedimento: alla cui stregua "la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ". (Si rinvia a questo proposito alla lettura integrata con i principi e criteri in materia di dirigenza pubblica contenuti nell'art. 6 della (vedi negli aggiornamenti al programma il rinvio al link per scaricare la legge) L. 4 marzo 2009, n. 15, contenente la "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico…) di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 e 2 bis) IN CONCLUSIONE il nuovo art. 2 della legge sul procedimento consente una durata massima del procedimento di novanta giorni, prevedendo al contempo un termine residuale di trenta giorni; la complessità del procedimento - ove necessario sulla base di un apprezzamento ex ante - autorizza il regolamento ad "arrivare" alla soglia dei centottanta giorni salvo deroghe specificate dal Legislatore. di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 bis) La L. n. 69 del 2009 ha poi introdotto nel corpo della legge sul procedimento l'art. 2-bis "conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento" prevedendo che "le Amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati conferitari di potestà amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ". di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 2 bis) Può dunque ipotizzarsi tutela risarcitoria anche per il danno da mero ritardo (cagionato da un comportamento inadempiente all'obbligo di provvedere) di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 14 - Conferenza di servizi) La novella si è limitata a riconoscere un ruolo partecipativo al soggetto proponente il progetto sottoposto all'esame della conferenza medesima. Più precisamente, i commi 2-bis e 2-ter - che vanno ad aggiungersi alla disciplina dettata ex art. 14-ter, L. n. 241/90 - garantiscono la presenza del soggetto proponente ad un procedimento attivato dalla sua iniziativa, partecipando attivamente all'esercizio della funzione. di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 14 - Conferenza di servizi) Il soggetto proponente ad un procedimento attivato dalla sua iniziativa partecipa “senza diritto di voto ” (inciso inserito nel comma 2-bis del novellato art. 14-ter della L. n. 241/1990) di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 16 - Attività consultiva) La certezza dei tempi per l'attività consultiva per la formulazione di pareri obbligatori i termini previsti fin qui dalla vecchia dizione dell'art. 16, L. n. 241/90 sono stati sensibilmente ridotti a venti giorni (rispetto agli originari quarantacinque), per i pareri facoltativi la possibilità di indicare all'Amministrazione richiedente il termine entro il quale detto parere dovrà essere reso non è più a discrezione dell'organo consultivo, posto che la novella del 2009 circoscrive l'arco di tempo in parola a venti giorni. di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 16 - Attività consultiva) La certezza dei tempi per l'attività consultiva La novità che maggiormente colpisce in materia è quella introdotta dal comma successivo che va a sostituire integralmente il precedente comma 2, art. 16, cit. Più in particolare si stabilisce che qualora il parere obbligatorio non venga reso (ovvero l'organo chiamato a produrlo non abbia rappresentato particolari esigenze istruttorie) nei termini sopra richiamati, "è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere ". di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto (art. 19 - DIA) In questa materia la novità principale è quella di escludere dalla DIA i procedimenti relativi a "immigrazione”, "asilo e cittadinanza" di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto Un ultimo accenno merita la modifica dell’art. 29 della legge n. 241/1990 1. In primo luogo viene esteso l'ambito dei destinatari della legge del 1990 aggiungendo alle Amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali le "società con totale o prevalente capitale pubblico ” (laddove queste ultime esercitino funzioni amministrative) di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto 2. Inoltre sono individuati dei principi (conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento; accordi, tutela giurisdizionale; efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo) che "tutte le amministrazioni pubbliche" sono tenute ad osservare. di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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Segue … La riforma del Ministro Brunetta più nel concreto 3. Infine regioni ed enti locali, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, hanno possibilità di intervento autonomo. Ma questo deve essere finalizzato alla realizzazione di garanzie non inferiori rispetto a quelle assicurate dalla legge 241/1990 di Stefano Villamena (Università di Macerata)
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