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INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
Lorenzo Benatti Parma, 30 marzo 2015
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Un vostro debitore non paga, cosa si può fare?
Lasciare perdere. Assoldare una squadra di rugby. Mettersi nelle mani di un legale. Per fare cosa? Un’esecuzione? Ma se il debitore è in crisi ….
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Azione sui beni del debitore
Si definisce «azione esecutiva». Quella individuale (proposta da singoli creditori) è disciplinata dal c.p.c. Per poterla attuare occorre disporre di un titolo esecutivo (non basta una fattura od un altro documento che attesti l’esistenza del credito).
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Titolo esecutivo Cambiale – assegno. Ruolo Equitalia.
Sentenza passata in giudicato. Decreto ingiuntivo non opposto. Sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva.
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Decreto ingiuntivo Si richiede a un giudice di ingiungere al debitore di pagare. Basta documentare credito (agevole tra imprenditori commerciali). Quaranta giorni dalla notifica per opporsi. Se il debitore fa opposizione la procedura si trasforma in un processo ordinario.
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Processo ordinario Citazione controparte,
Udienze davanti al Tribunale (giudice monocratico). Generalmente la sentenza non arriva prima di 4 anni. Provvisoria esecutività? Impugnazione in Corte d’Appello e poi in Cassazione. In tutto occorrono dai 15 ai 20 anni. Solo la sentenza passata in giudicato è definitivamente esecutiva.
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Fasi azione esecutiva Ottenuto un titolo esecutivo: Notifica precetto.
Pignoramento. Può riguardare: beni mobili presso il debitore o presso terzi, immobili, crediti. Vendita all’asta o a mezzo IVG. Tempo diversi anni, nel frattempo i beni sono pignorati.
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Caratteristiche azione individuale
Ha ad oggetto solo i beni e i diritti in concreto pignorati. Ogni esecuzione è un procedimento a sé e si svolge davanti al giudice di volta in volta competente. Sono esclusi i diritti potestativi: il debitore può esercitare il diritto di riscatto, di opzione o di prelazione, il creditore potrà agire solo successivamente sui beni riscattati, acquistati, ecc. I beni sono affidati in custodia ad un soggetto (terzo o il debitore stesso) che non può compiere atti di amministrazione su di essi.
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La vostra attività è in crisi
Non avete più liquidità. Le banche hanno chiuso (repentinamente) i cordoni della borsa. Qualche fornitore comincia a perdere la pazienza e parte con un decreto ingiuntivo.
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Quali spazi per debitore?
Quali spazi di manovra rimangono al debitore? Per poter rilanciare l’impresa? Per salvarne almeno la struttura aziendale? Per uscire di scena in modo “incruento”?
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Il sistema basato sull’esecuzione individuale non è adatto a gestire la crisi di impresa
Il debitore viene definitivamente stroncato. Si verifica la disgregazione degli apparati produttivi anche se potenzialmente risanabili. Il creditore non riceve soddisfazione o comunque riceve una soddisfazione limitata e tardiva e sostiene ingenti spese. La gestione della crisi attraverso esecuzioni individuali finisce per avvantaggiare alcuni creditori rispetto agli altri.
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Gestione della crisi Gestione della crisi dell’impresa anziché dei singoli rapporti di credito. Accordi con i creditori, Conclusi in ambito privatistico, Accordi stragiudiziali, Accordi di ristrutturazione del debito, Conclusi in ambito pubblicistico: concordato preventivo, Procedure in assenza di accordo, Fallimento per imprenditori, Liquidazione coatta amministrativa per enti pubblici e soggetti sottoposti a controllo pubblico, Amministrazione straordinaria per grandi imprese (Prodi bis e Marzano) Procedure per soggetti non fallibili, Procedura da sovraindebitamento.
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Concordato/fallimento
La soluzione concordataria implica la volontà o quanto meno l’adesione dell’imprenditore. Quando questa manchi l’unica strada possibile (per i creditori) è il fallimento, ma per dichiarare il fallimento ci sono delle condizioni (o meglio dei presupposti).
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Possibili esiti Risanamento, è difficile che si realizzi perché la denuncia dell’insolvenza è spesso tardiva. Cessione azienda (si consegue avviamento). Liquidazione atomistica (generalmente si ricava poco).
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Posizione imprenditore
Imprenditore in senso giuridico: Impresa individuale: persona fisica, Società: società stessa. Imprenditore in senso economico: Impresa individuale: coincide con imprenditore in senso giuridico, Società: socio o gruppo di soci di riferimento.
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Espulsione imprenditore
Il fallimento conduce generalmente all’espulsione dell’imprenditore giuridico. Anche le soluzioni concordatarie in generale conducono all’espulsione dell’imprenditore. Attenzione alla sindrome della fenice: invece dell’espulsione dell’imprenditore si realizza quella dei debiti dall’impresa.
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Finalità procedure concorsuali
Soddisfare i creditori (par condicio)? Regolare la crisi? La disciplina propone soluzioni concordatarie di tanti tipi. Sono i creditori a dover decidere, il giudice è garante della legalità. Quello della par condicio non è mai stato il vero scopo, perché in realtà vige la regola della graduazione dei crediti (2741, 2768, 2777, 2778, 2780, ecc.). E’ principio difficilmente compatibile con le soluzioni concordatarie.
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Evoluzione storica legislazione sulla crisi
Legge fallimentare 1942: la procedura principale è il fallimento, le altre (concordato preventivo e amm. Controllata) sono procedure minori, cui si può accedere solo in presenza di requisiti molto rigorosi. Riforma del 2005: il concordato diventa la prima scelta (si vuole deflazionare il ricorso al fallimento e cercare di salvare i complessi aziendali dove possibile). Riforme successive per potenziare il CP: introduzione silenzio assenso nella votazione del CP, introduzione del concordato in bianco. Riforma 2013 per evitare abuso concordato in bianco.
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Concordati preventivi 2002-15
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Fallimenti dal 2001 al 2014
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INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
Lorenzo Benatti
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