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PubblicatoAlba Gagliardi Modificato 9 anni fa
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art. 14. a Art. 14-quinquies Conferenza di servizi. c.d. CONFERENZA ISTRUTTORIA (comma 1) “Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ….. l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi”.
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … c.d. CONFERENZA DECISORIA oppure comma 2) “La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. …. oppure …. quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Ruolo della conferenza interessi pubblici Principale strumento per la composizione della pluralità di interessi pubblici coinvolti nei procedimenti di particolare complessità, sia nella fase istruttoria che nella fase decisoria. Il nuovo testo introduce una serie di modifiche significative.
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … Nella fase istruttoria la conferenza resta lo strumento normale (non obbligatorio tuttavia) per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento (art. 14, 1°comma). In tali casi la relazione conclusiva della conferenza, redatta a cura dell’Amministrazione procedente, tiene il luogo dei diversi atti istruttori richiesti dalla legge (pareri, accertamenti, determinazioni etc.) mantenendone il valore, in termini procedimentali, di atti istruttori.
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … Nella fase decisoria la conferenza ha carattere obbligatorio. Nei casi cioè in cui l’Amministrazione procedente “deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche” (art. 14, 2°comma); laddove non li ottenga, dispone la nuova norma, “entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta” (la precedente norma situava il termine a quindici giorni dall’inizio del procedimento).
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA La decisione nella conferenza decisoria art. 14 ter, comma 6 bis All'esito dei lavori della conferenza l'amministrazione procedente tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Responsabilità connesse art. 14 ter, comma 6 bis La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate 1. ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, 2. ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. * Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. (11).
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art.14 quater Effetti del dissenso espresso nella conferenza Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni deve essere 1.manifestato nella conferenza di servizi 2.deve essere congruamente motivato 3.non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima 4.deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. * E il consenso?
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Il Dissenso qualificato Dissensi, cioè che non possono essere superati in sede di conferenza di servizi. La cui espressione produce l’effetto di rimettere la decisione oggetto della conferenza ad altro e superiore livello di governo…
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA A CHI SI RIVOLGE L’INCISO “PUBBLICA INCOLUMITA’” La norma perciò apre il dissenso qualificato a molteplici Amministrazioni: forze dell’ordine ai vigili del fuoco al Corpo forestale dello Stato agli uffici della protezione civile e così via.
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA La “pubblica incolumità” Non consueta nella nostra normazione positiva di contenuto assai ampio coinvolge situazioni di pericolo in cui le persone possono trovarsi (da quelle concernenti fatti di ordine e sicurezza pubblica a quelle concernenti calamità naturali, o incidenti prodotti dall’uomo, o da opere dell’uomo, incendi, crolli di edifici, rottura di argini e così via.
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art.14 quater, comma 3 Effetti del dissenso di amministrazioni “sensibili” In generale, a parte cioè qualche piccola eccezione, che qui non rileva, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità La questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con l’ente (Regione, Provincia o Comune) interessato. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata.
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Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Meccanismo macchinoso Contrario al principio di separazione fra politica e amministrazione
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