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PubblicatoNicodemo Cappelletti Modificato 9 anni fa
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Sorveglianza sanitaria e valutazione del rischio Franco Roscelli Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Parma
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Benedetto Antelami XII secolo Battistero di Parma Mese di Agosto Incisione dello Studio Toschi L’Associazione Parmense dei Medici del Lavoro
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Definizioni (art. 2) h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora … con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;
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Definizione giuridica sorveglianza sanitaria m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
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Definizione scientifica m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
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Definizione giuridica sorveglianza sanitaria m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
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“Contenuto giuridico” (D.Lgs 81/2008, art. 41= = D.Lgs 626/94, art. 16) 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
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Obblighi del medico competente (art. 25) i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al DL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
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Il caso del lavoratore T.S. In collaborazione con Augusto Quercia Direttore PISLL ASL Viterbo
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d.n. 12/11/1960 Età 46 Statura cm 184 FVC 4.69 L FEV1 3,94 L FEV1/FVC 71,3% (?) Spirometria normale 12/6/2007 (in realtà è 84%) Controllo qualità sorveglianza sanitaria: lavoratore T.S.
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29/11/2007 Caso T.S.: ripetizione della spirometria
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FVC 5.61 FEV1 3.69 FEV1/FVC 66% deficit ostruttivo d.n. 12/11/1970 età 37 Altezza 178 Caso T.S. - 2007
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11/4/1997 2007 VC 5.61 (-610 ml) FEV 1 3.69 (-1250 ml) FEV 1 /VC 65.7% (-13.8)
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2004 2005 2006 2007 2009 Caso T.S. Nessuna prova accettabile, ma…
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Caso T.S. – Variazioni del FEV1 (nessuna prova accettabile) FEV1var. L 20045,05--- 20055,46+ 0,4 20064,84- 0,6 20073,94- 0,9 20093,92- 0,02 “Spirometria normale” x 5
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TosseCatarroDispnea 1997no 2007si Questionario CECA Fumatore dall’età di 15 aa. 10 sig/dì x 5 aa. 30 sig/dì x 17 aa.
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Livello di esposizione realmente attribuito alla mansione nella VdR: 0,1 mg/mc (dal 1999) Livello di esposizione precedente 1997-99 (magazziniere): 0,01 mg/mc
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È senza dubbio idoneo: ma non c’è nulla da segnalare nella relazione sanitaria nella VdR?
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www.ausl.pr.it spirometria
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www.ausl.pr.it
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