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SSpl 19.2.2015 Titoli azionari e quote: titolarità e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali Diritto commerciale.

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1 SSpl Titoli azionari e quote: titolarità e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali Diritto commerciale

2 Azioni/Quote Partecipazioni al capitale di Spa/Srl
Attribuiscono la qualità di socio

3 Azioni Principi generali: Destinate alla circolazione
Circolazione secondo le regole dei titoli di credito

4 Trasferimento delle azioni/legittimazione all’esercizio dei diritti
Emissione cartacea: regole dei titoli di credito (possesso del titolo per l’esercizio dei diritti sociali) Azioni dematerializzate (art. 2354, co. 3): scritturazioni contabili Mancata emissione delle azioni (art. 2436, co. 1): risultanze del libro soci (inapplicabilità delle regole cartolari)

5 Emissione cartacea Circolazione: titolarità (spettanza del diritto sul titolo) Esercizio dei diritti sociali: legittimazione (potere di esercizio del diritto) Posizioni generalmente coincidenti che possono dissociarsi (esercizio del diritto se il titolo soggetto a frequenti trasferimenti)

6 Legittimazione Attiva: chi acquista il titolo nelle forme di legge può esercitare il diritto senza essere soggetto a contestazione Passiva: il soggetto passivo della pretesa può eseguire la prestazione senza dover verificare la validità dell’acquisto del titolo

7 Art. 2355 c.c.: modalità di acquisizione del possesso legittimo dell’azione
Doppia annotazione del trasferimento: sul titolo sul registro dell’emittente (libro soci)

8 Modalità di trasferimento
Transfert: doppia annotazione a cura degli amm.ri (acquisizione contestuale di titolarità e legittimazione) Girata: non contestualità della doppia annotazione (quella sul titolo fa acquisire la legittimazione all’iscrizione nel libro soci)

9 Girata possesso del titolo ottenuto in base ad una serie continua di girate: legittimazione all’esercizio dei diritti sociali obbligo della società di aggiornare il libro soci/comunicazione all’Agenzia delle entrate

10 Azioni dematerializzate
Iscrizione/annotazione dei trasferimenti su registri dell’intermediario Titolarità registrazione intermed. Legittimazione certificazione intermed. (esercizio dei diritti sociali può avvenire personalmente o mediante l’intermediario. Diritti patrimoniali solo tramite intermediario)

11 Quote Srl Art. 2469, co. 1 c.c.: libera trasferibilità salva diversa disposizione

12 Atto di trasferimento art. 2470 c.c.:
Forma scritta con sottoscrizione autenticata: funzionalità al deposito nel R.I. Deroga: art. 36 d.l. n. 112/2008: Sottoscrizione mediante firma digitale e deposito nel R.I. da parte di intermediari abilitati (ragionieri e dott. Commercialisti) senza autentica notarile Rischio di impresa è duplice: 1) rischio di non ricevere remunerazione per l’apporto effettuato 2) Rischio di perdere in tutto o in parte il valore conferito se la società subisce perdite

13 Doppio binario pubblicitario: critiche
1)L’intermediario non interviene in veste di P.U. 2) non è tenuto agli accertamenti preventivi (es. regime patrimoniale del trasferente/acquirente; clausole atto costitutivo; contrarietà a buon costume dell’atto di trasferimento ecc.) 3)rischio di inaffidabilità delle risultanze del RI = necessità di autentica notarile Art. 14, co. 18 l. n. 183/2011 (legge di stabilità 2012): Alternatività e autonomia deI trasferimento con firma digitale rispetto a quello previsto dall’art. 2470, co. 2 c.c. Su questo punto l’art va coordinato con la disciplina di ciascun “tipo” sociale . L’interpretazione che riconosce quale oggetto di conferimento “ogni entità suscettibile di valutazione economica vale solo per soc. persone e srl mentre non si adatta alla spa che pone problemi differenti. Ad es. l’art. 2325, 5 co. Vieta nella spa il conferimento di opere e di servizi

14 Efficacia del trasferimento
Fra le parti: principio consensualistico Verso la società: deposito nel R.I. (abolizione libro soci: d.l. n. 185/2008) Verso i terzi: iscrizione nel R.I. (vale a dirimere il contrasto tra diversi acquirenti della stessa quota)

15 Vicende quota: iscrizione nel R.I.
Prevalenza delle risultanze del R.I. rispetto alla società e ai terzi (Principio di apparenza del diritto: Trib. Mi, 7/4/2011) Incidenza sul significato attribuibile all’espressione “atto di trasferimento” ai fini delle informazioni iscrivibili Rilevanza della pubblicità sullo stato di BF di chi iscrive per primo nel R.I.

16 “Atto di trasferimento”: iscrivibilità
Trib. Pavia, dec. 16/7/2012: Sentenze di accertamento nullità atto di trasferimento della quota Provvedimenti di trasferimento coattivo Domande giudiziali di accertamento della titolarità della quota Trib. Milano, 17/4/2014: Domanda di rivendica Trib. Napoli, 18/10/2013: Tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione, anche in assenza di previsione normativa (Principio di completezza della pubblicità commerciale) I soci possono decidere di aumentarlo obbligandosi a nuovi conferimenti o trovarsi costretti a diminuirlo ad es. per perdite

17 “Atto di trasferimento”: non iscrivibilità (assenza di effetto prenotativo)
Trib. Avellino 16/9/2011: Domanda di simulazione atto di trasferimento Trib. Varese, 17/5/2010: Domande giudiziali aventi ad oggetto il trasferimento della quota (Principio di tassatività delle iscrizioni/assenza di effetto prenotativo) Trib. Napoli, 15/10/2013: Azione revocatoria (non incidenza sull’atto dispositivo)

18 Vincoli su azioni/quote
Possono essere rappresentati da: 1)Diritti parziari (usufrutto/pegno) 2)Misure cautelari(sequestro) 3)Misure esecutive (pignoramento)

19 Azioni cartolarizzate
Usufrutto/pegno: annotazione del vincolo sul Titolo e sul libro soci Usufrutto: emissione di un titolo separato da quello del nudo proprietario Pegno: spossessamento (consegna del titolo al creditore con girata “in garanzia” e successiva iscrizione nel libro soci Sequestro: Conservativo: pignoramento presso il debitore Giudiziario: esecuzione per consegna di beni mobili

20 Azioni dematerializzate
1) Scritturazione da parte dell’intermediario 2)Comunicazione all’emittente per iscrizione nel libro soci

21 Azioni non emesse Costituzione/efficacia del vincolo: annotazione nel libro soci

22 Esercizio dei diritti sociali: art. 2352 c.c.
Diritto di voto: creditore pignoratizio/usufruttuario salva diversa convenzione (deve essere portata a conoscenza della società o risultare dall’atto istitutivo del vincolo) Cass. 10/3/1999, n. 2053: la diversa pattuizione non deve essere portata a conoscenza: è sufficiente l’intervento in assemblea e l’esercizio del voto da parte del socio debitore Esercizio del voto: massima libertà nei limiti dell’interesse dell’azionista (dovere di consultazione): Responsabilità risarcitoria per il danno conseguenti all’esercizio del voto Pegno: contemperamento tra interesse del socio e tutela del credito garantito Sequestro: funzione conservativa della misura e istruzioni del giudice. In difetto, esercizio del voto secondo diligenza

23 Altri diritti amministrativi
Usufrutto pegno: concorso tra socio e titolare del diritto anche disgiuntamente Sequestro: custode in via esclusiva Diritto di intervento: collegato al diritto di voto Diritto di impugnazione: si riconosce al socio ove il titolare del diritto parziario abbia votato a favore della deliberazione idonea a recare danno Per rafforzare la funzione vincolistica il legislatore prevede l’iscrizione in bilancio del capitale tra le passività insieme ai debiti

24 Diritti parziari sulla quota: art. 2471-bis c.c.
Rinvio espresso all’art c.c. Mancanza di forme operative Inconciliabilità dei diritti parziari in presenza di clausole statutarie di intrasferibilità (ratio: esercizio dei diritti sociali solo da parte del socio/impedimento forme di trasferimento indiretto della partecipazione sociale) La funzione organizzativa non si realizza in modo costante in tutte le società:

25 Costituzione vincoli sulla quota
Atto autenticato da notaio e successivo deposito nel R.I. Non ammissibilità del ricorso alla modalità alternativa (firma digitale ex art. 36 d.l. n. 112/2008) Tali diritti spettano in misura proporzionale al capitale sociale anche se oramai questo principio è derogabile. Il capitale sociale è un fondamentale termine di riferimento per un ordinato e corretto svolgimento della vita sociale. Per questo motivo il legislatorene detta una regolamentazione analitica nelle società di capitali volta a garantire: Veritiera determinazione del suo ammontare - integrità dello stesso durante la vita della società

26 Legittimazione all’esercizio dei diritti
Richiamo all’art c.c.: critiche Voto: eccessiva ingerenza nella gestione sociale da parte di terzi anche attraverso: art c.c.: decisioni non riservate alla competenza dei soci art c.c: diritto di ispezione dei documenti contabili art c.c.: diritto di informazione sugli affari sociali Azione di responsabilità sociale: secondo la dottrina non spetta al titolare del diritto parziario trattandosi di un potere processuale strumentale all’esercizio di un diritto risarcitorio spettante alla società


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