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Le signorie territoriali di banno
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Disgregazione dello stato
Nell’assenza dello stato, a causa delle guerre e delle invasioni, alcuni signori fondiari iniziano ad esercitare, sui loro beni e sul territorio circostante, poteri militari, fiscali e giurisdizionali. Acquisicono un’autorità su servi e liberi, nei loro fondi, ma anche su coloni di altre curtes e su possessori di allodi.
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Sviluppo signorile Le nuove “entità” vengono chiamate:
Signorie rurali: perché si sviluppano a partire da proprietà agrarie; Signorie locali: perché così le chiamano le fonti (“dominatus loci”); Signorie territoriali di banno, perché quelli che in origine erano proprietari terreni esercitano il potere coercitivo proprio dei funzionari pubblici (“ban” in germanico, “districtus” in latino).
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Cause Alcune circostanze favoriscono lo sviluppo delle signorie territoriali: Concessioni di immunità (= esenzione dal controllo dell’autorità pubblica) da parte dei sovrani. Costruzione di fortificazioni e castelli. Comportamento di conti, duchi e marchesi che non ostacolano il fenomeno, anzi vi partecipano.
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1. Immunità Sin dai tempi dei Merovingi i re Franchi concedevano immunità, soprattutto a monasteri e vescovati. L’immunista esercitava i poteri pubblici sottratti all’autorità comitale locale. I proprietari terrieri imitano l’esempio e si comportano, sui loro beni, come se godessero di immunità.
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2. “Incastellamento” Fortificazioni (all’inizio anche semplici palizzate) vengono costruite per difendersi dalle invasioni. Ma le fortezze (e gli armati che le difendono) diventano uno strumento per controllare il territorio. Tant’è vero che la loro costruzione doveva essere autorizzata dall’autorità regia.
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Berengario I - Diploma al vescovo di Bergamo (23 giugno 904)
In nome della santa e indivisa Trinità. Berengario re con il favore della divina clemenza […]. Noi [...] stabiliamo che, per far fronte alle necessità incombenti e agli attacchi dei pagani, la città di Bergamo sia riedificata ovunque il vescovo e i suoi concittadini lo ritengano opportuno. Anche le torri, le mura e le porte della città, [ricostruite] con l'impegno del vescovo, dei concittadini e di quanti si sono rifugiati in città, rimangano in perpetuo sotto la potestà e la tutela del vescovo e dei suoi successori. [Il vescovo] abbia l'autorità di fare costruzioni sulle torri e sulle mura, ove necessario, affinché le strutture di guardia e di difesa non siano compromesse, e siano sotto la potestà della stessa Chiesa. Stabiliamo che il potere pubblico sulla medesima città, spettante al Regno, resti sotto la tutela della stessa Chiesa vescovile [...]. E nessun conte o visconte o giudice pubblico o gastaldo, o ogni altro ufficiale del Regno, [entri] dentro la città o nei monasteri, […] o nelle cappelle, o in tutti i possessi [della Chiesa bergamasca], per convocare riunioni ove si discutano cause giudiziarie, o per esigere multe, o pretendere diritti d'ospitalità, o estrarre con la forza dei fideiussori [e nessuno osi compiere atti di coercizione contro il clero e contro le persone che vivono e lavorano su terre e beni della Chiesa bergamasca].
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3. Conti, duchi e marchesi Non si oppongono al sorgere di signorie nei territori da loro controllati, perché sono essi stessi impegnati a costruire fortezze a difesa dei loro beni allodiali o beneficiari. Rinunciano a governare la contea in nome del re e diventano signori di quei territori su cui possono esercitare pieni poteri.
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Signori e feudatari Un comes che possiede un beneficio ereditario e che esercita un potere di banno sui suoi possessi fondiari (e sulle aree vicine) è ormai un feudatario. Non tutti i “signori locali” sono feudatari: d’altra parte il loro potere non si fonda rapporto vassallatico ma sul loro patrimonio e sulla loro forza militare.
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