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Il caso della radiotelevisione Tra l’art. 41 e l’art. 43 Cost.

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Presentazione sul tema: "Il caso della radiotelevisione Tra l’art. 41 e l’art. 43 Cost."— Transcript della presentazione:

1 Il caso della radiotelevisione Tra l’art. 41 e l’art. 43 Cost.

2 La disciplina delle origini art. 1 cod. postale del 1936: -Esclusiva allo Stato del servizio di radiodiffusione; - concessione rilasciata dal Ministero delle Poste ad una società in mano pubblica (RAI) in virtù del d.P.R. n. 180 del 1952

3 I primi dubbi di legittimità costituzionale il primo intervento della Corte cost.: sent. n. 59 del 1960 a)La diffusione radiotelevisiva ha il carattere di preminente interesse generale di cui all’art. 43 Cost.; b) la limitatezza dei canali disponibili giustifica la riserva esclusiva allo Stato dell’attività, posto che lo Stato è in grado di esercitare il servizio di radiodiffusione in condizioni di “imparzialità, obiettività, completezza e continuità sul territorio nazionale”; c) data la limitatezza dei canali non esiste un “diritto al mezzo”, che si risolverebbe in un privilegio di pochi

4 I successivi interventi nel 1973 il nuovo codice postale: -la conferma dell’esclusiva allo Stato dei servizi di telecomunicazioni; - la previsione della necessaria concessione per l’installazione e l’esercizio degli impianti radioelettrici (di distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati via cavo o con qualunque altro mezzo) a pena di sanzione penale (art. 195 nuovo cod, post.)

5 Le reazioni i dubbi di legittimità costituzionale: -Il divieto di ripetizione dei programmi irradiati da emittenti estere precluderebbero ai cittadini di accedere ad altre fonti di informazione; -La riserva allo Stato delle trasmissioni radiotelevisive sarebbe lesiva degli artt. 21, 41 e 43 Cost. non sussistendo più le ragioni della limitatezza delle frequenze - sarebbe illegittima l’estensione del monopolio statale alle trasmissioni via cavo di carattere locale non sussistendo più il pericolo di monopoli od oligopoli privati

6 La risposta della Corte costituzionale sent. n. 225 del 1974: -Permangono le ragioni di principio che giustificano la riserva allo Stato dell’attività (limitatezza delle frequenze; servizio pubblico essenziale) Tuttavia: -È costituzionalmente illegittima l’estensione del monopolio pubblico alla ripetizione di trasmissioni estere; -È costituzionalmente illegittimo il modo di esercizio del monopolio pubblico

7 segue I sette comandamenti: La parlamentarizzazione del controllo e dell’indirizzo sulla società concessionaria del servizio; Obbligo di obiettività gravante su giornalisti del servizio pubblico; Accesso alla radiotelevisione per gruppi politici, religiosi, culturali e socialmente rilevanti Diritto di rettifica; Limitazione delle entrate pubblicitarie della RAI

8 La riforma del 1975 art. 1 : riserva allo Stato del servizio pubblico di radiotelevisione La RAI è concessionaria del servizio ed è società di “interesse nazionale” a totale partecipazione pubblica; Essa soggiace alle direttive ed ai controlli di una apposita Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza ; È una Sottocommissione della Commissione parlamentare ad occuparsi dell’accesso dei gruppi sociali alla radiotelevisione ; Il Ministero delle Poste rilascia un’autorizzazione alla installazione degli impianti via cavo a carattere locale ed alla Regione il compito di autorizzare la diffusione dei programmi

9 I successivi interventi della Corte La sent. n. 202 del 1976: Superamento in ambito locale della limitatezza delle frequenze; Dichiarazione di illegittimità costituzionale del monopolio pubblico radioTelevisivo Problema : esiste un diritto soggettivo a trasmettere ?

10 Il seguito della sent. n. 202 del 1976 Il mancato intervento del legislatore e le sue conseguenze: -Intervento della Cassazione (sent. N. 5336 del 1980) : esiste un interesse legittimo dell’emittente privata da far valere nei confronti della p.a. e della concessionaria del servizio pubblico - le “regole” elaborate dai giudici di merito: a)Rispetto del “preuso” delle frequenze (bene pubblico); b) rispetto dei servizi pubblici.

11 Le condotte degli operatori privati dalle “mille antenne” alla concentrazione delle emittenti; il fenomeno della cd interconnessione “funzionale” (mediante “cassettazione”); nasce la PIN (Prima rete Indipendente) che opera su gran parte del territorio nazionale mediante ponti radio la Rai reagisce ed ottiene un provvedimento cautelare di inibitoria; il Pretore di Roma solleva questione di legittimità cost. del monopolio pubblico nazionale radiotelevisivo per violazione degli artt. 3, 21 e 43 Cost.

12 La sent. n. 148 del 1981 salvataggio del monopolio pubblico; capacità di persuasione dell’opinione pubblica; Rischi di concentrazione oligopolistica privata; Monito al legislatore ad adottare una disciplina antitrust

13 Le iniziative successive nuova rimessione alla Corte costituzionale miriade di processi penali nei confronti delle emittenti private operanti in ambito nazionale; Inerzia della p.a.; domande delle emittenti private volte ad ottenere il riconoscimento della legittimità delle trasmissioni in ambito nazionale; condanna del pretore di Roma nei confronti dei responsabili di alcune emittenti locali dei circuiti “Canale 5” e “Retequattro” che trasmettevano in ambito nazionale; “oscuramento” delle emittenti locali che trasmettevano in ambito nazionale : Pretore di Roma, di Torino e di Pescara; il Governo adotta un d.l. n. 694 del 1984 con cui consente la prosecuzione dell’attività con gli impianti esistenti; è sollevata una nuova q.l.c.; il d.l. non è convertito in legge; nuovo oscuramento; nuovo d.l. (n. 807 del 1984), convertito in legge n. 10 del 1985

14 Le iniziative successive nuova q.l.c. (delle norme della legge n. 10 del 1985); sent. n. 826 del 1988 (il monopolio pubblico è giustificato solo fintantoché non venga approvata una legge antitrust); legge n. 223 del 1990 (cd legge Mammì); Sistema misto pubblico-privato; Servizio pubblico in concessione alla RAI Numero massimo di concessioni assentibili ad un unico titolare (tre); Limiti quantitativi per le concentrazioni fra imprese radiotelevisive ed imprese editoriali; Limiti quantitativi per le concentrazioni fra imprese radiotelevisive ed imprese di pubblicità

15 segue Nuova sent. della Corte cost. (n. 420 del 1994): Costituzionalmente illegittima la previsione del rilascio di tre concessioni ad un unico soggetto (delle dodici nazionali rilasciabili)

16 La riforma cd Maccanico Legge n. 249 del 1997: - Istituisce l’Autorità garante a cui conferisce ampi poteri regolamentari anche in tema di disciplina antitrust

17 segue Sent. n. 466 del 2002 della Corte costituzionale: -Illegittimità costituzionale con “salvezza” entro un certo termine di tempo

18 La riforma Gasparri Legge n. 112 del 2004: - Sistema integrato dei mezzi di comunicazione

19 La vicenda di Europa Sette tra il Consiglio di Stato e la Corte di giustizia dell’UE sent. n. C-380/05 del 2008: condanna dell’Italia


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