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11. LE REGOLE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA PROBLEMATICA GOVERNANCE ITALIANA A) Il livello statale.

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Presentazione sul tema: "11. LE REGOLE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA PROBLEMATICA GOVERNANCE ITALIANA A) Il livello statale."— Transcript della presentazione:

1 11. LE REGOLE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA PROBLEMATICA GOVERNANCE ITALIANA A) Il livello statale

2 LA CONSULTAZIONE NELL’ATTIVITA’ LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO SOLO STRUMENTI INFORMATIVI: INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI INCHIESTE AUDIZIONI, INDAGINI CONOSCITIVE strumenti non finalizzati alla partecipazione

3 LA CONSULTAZIONE NELL’ATTIVITA’ NORMATIVA DEL GOVERNO LA PRIMA FASE: le leggi nn. 59/1997 e 50/1999 LA SECONDA FASE: le leggi di semplificazione per il 2001 e il 2005 e il Codice dell’amministrazione digitale LA TERZA FASE: il d. l. n. 4/2006 e la legge di conversione LA QUARTA FASE: il D.P.C.M. n. 170/08 e il D.P.C.M. n. 212/09 un andamento a zig zag…

4 … e la sua difficile attuazione Il caso del regolamento del Ministero per le politiche agricole e forestali: fra consultazione, concertazione e lobbyng

5 LA CONSULTAZIONE NELL’ATTIVITA’ NORMATIVA DELLE AUTORITA’ INDIPENDENTI LA PARTECIPAZIONE COME SURROGATO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA? LA PARTECIPAZIONE COME FATTORE LEGITTIMANTE DEL POTERE NORMATIVO DEI NUOVI ORGANISMI?

6 LA DISCIPLINA DELLA CONSULTAZIONE PER LE AUTORITA’ INDIPENDENTI: UN’ECCEZIONE “SEMI-VIRTUOSA” Art. 12 legge n. 223/2003 (legge di semplificazione per il 2001) “Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione”.

7 RILEVANZA ASSUNTA DALLA REGOLAZIONE INDIPENDENTE ESIGENZA DI SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DI IMPATTO TUTTE LE REGOLAZIONI GENERALI RILEVANTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DEL REGOLATORE SUPERAMENTO DEL LIMITE POSTO DALL’ART. 13 LEGGE N. 241/1990 Articolo 13 (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

8 CONSOB - IL LEGISLATORET.U. intermediaz. Finanz. (1998): “Procedure consultive” LA CONSOB: Documento di consultazione Esito della consultazione - IL LEGISLATORElegge 262/2005 (tutela del risparmio): “Obbligo di consultazione” LA CONSOB : Regolamento attuativo di disciplina delle procedure consultive

9 ISVAP Art. 191 Codice delle assicurazioni private 2005: “I regolamenti dell’Isvap sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. All’avvio della consultazione l’Isvap rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione”.

10 AGCOM L’AGCOM: Regolamento n. 278/1999 Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive IL LEGISLATORE: Codice delle comunicazioni elettroniche (2003) obbligo di consultazioni per “provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento” L’AGCOM:Regolamento n. 453/2003 Procedura di consultazione obbligo di consultazione anche quando “la funzione di regolazione è destinata a tradursi in disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale”

11 AEEG Delibera n. 58/2005: Linee guida sull’introduzione dell’analisi di impatto della regolazione PIANO DI CONSULTAZIONE: I^ fase: rilevare le esigenze dei destinatari rispetto ad alcune ipotesi di intervento II^ fase: raccogliere opinioni sulle opzioni individuate e i loro effetti III^ fase: raccogliere osservazioni sull’opzione scelta

12 Delibera n. 223/2005: avviamento di una fase di sperimentazione con durata triennale (200672008) Delibera n. 39/2005: Guida per la sperimentazione dell’Air nell’AEEG - Unità di impatto regolatorio: assistenza alle Direzioni nello svolgimento dell’Air e verifica dell’esatta applicazione delle indicazioni contenute nella Guida; - Nucleo Air: verifica semestrale della sperimentazione

13 Delibera n. 46/2008: Guida per l’Analisi di impatto della regolazione nell’AEEG “MESSA A REGIME” DELL’AIR -Flessibilità -Processualità -Programmazione -Selettività

14 Consultazioni: -Nella fase iniziale, in merito alle varie opzioni regolatorie prospettate -In una fase più avanzata, in merito allo schema di provvedimento finale che presumibilmente verrà adottato (v. in particolare Allegato 2 alla Guida)

15 LA PARTECIPAZIONE A LIVELLO REGIONALE LE NORME DEGLI STATUTI SU: Informazione Partecipazione Consultazione (v. tabelle)

16 LA LEGISLAZIONE REGIONALE DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI STATUTARI 1.Le leggi regionali sulla partecipazione -La legge TOSCANA n. 69/2007 -La legge EMILIA-ROMAGNA n. 3/2010 -La legge UMBRIA n. 14/2010 (come modif. da legge n. 18/2010)

17 2. Le leggi di settore Norme sulla partecipazione nell’ambito delle politiche pubbliche Norme volte a disciplinare particolari tipi di strumenti partecipativi Norme volte a promuovere la partecipazione di specifiche categorie di soggetti


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