Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
Montesquieu (1689-1755) Vita e opere.
Il contesto storico e culturale: L’Iluminismo. la Francia “assolutista” di Luigi XIV e Luigi XV (reggenza). Comprendere Montesquieu: libertà, relativismo, realismo. Le Lettere persiane. Critica all’ Ancien Régime.
2
Montesquieu L’Esprit des loix (1748).
Cosa è lo “spirito delle leggi”? I diversi tipi di leggi. Le leggi generali e le leggi particolari. Le leggi positive: diritto civile, diritto politico, diritto delle genti. Lo “spirito” delle leggi e la pluralità dei fattori che lo determinano: oltre la lettera dell’ordinamento giuridico e delle sue norme.
3
Montesquieu La teoria delle forme di governo.
La natura delle forme di governo: monarchia, repubblica, dispotismo. Il principio delle forme di governo: la virtù, l’onore, la paura.
4
Montesquieu Democrazia: potere sovrano al popolo, suffragio allargato, virtù come frugalità e rispetto delle leggi, amor di patria, uguaglianza giuridica e delle proprietà, con specifiche leggi che la tutelino. Aristocrazia: virtù come etica della moderazione. Mantenere vivo il legame con il popolo, essere, per quanto possibile, “come lui”. Evitare i due eccessi di disuguaglianza. Pagare le tasse regolarmente, e saldare i debiti con i debitori, onde evitare che il popolo si impoverisca troppo. Monarchia: onore come desiderio di riconoscimenti da parte del re. La funzione dei corpi intermedi: l’onore anche come freno all’abuso del potere (esempio di Crillon). Sostenere la nobiltà, rendere stabile l’ereditarietà del beni, mantenere le disuguaglianze. Dispotismo: la paura. Poche leggi, un visir e qualche luogotenente per l’esercito. Governo dispotico più facilmente realizzabile dei governi “moderati”.
5
Montesquieu La libertà politica, nelle leggi e non al fuori di esse. Il rischio dell’abuso di potere e i “contrappesi”. La divisione dei poteri e la costituzione inglese. L’antitesi tra democrazia diretta e rappresentativa. Il legislativo: due Camere, statuire ed impedire. L’esecutivo: convocazione del legislativo, ma sottoposto al suo controllo (evoluzione del principio costituzionale della “fiducia”). Irresponsabilità regia. Il giudiziario: giudice semplice “bocca” della legge. Giudizio dei pari e giudizio della Camera alta. L’esercito all’esecutivo, ma il legislativo può scioglierlo. Il garantismo penale: stati liberi e Turchia. Rapporto pena-reato, principio del “giudice naturale”.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.