La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

05 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "05 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza."— Transcript della presentazione:

1 05 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Situazioni Esistenziali

2 05 Situazioni Esistenziali Situazioni giuridiche (rilevanti per l’ordinamento giuridico) di natura non patrimoniale (non suscettibili di essere valutate secondo una stima economica) Nozione Situazioni giuridiche soggettive esistenziali proprie di ogni uomo in quanto tale. Caratteristica: la persona è allo stesso tempo soggetto titolare della situazione giuridica e punto di riferimento oggettivo della tutela offerta dall’ordinamento. Diritti della personalità

3 05 Situazioni Esistenziali Natura giuridica Diritti assoluti opponibili erga omnes (all’intera comunità di consociati), inalienabili, irrinunziabili e imprescrittibili FontiNormativeNazionali Costituzione, codice civile (artt.5-10, art.2043), codice penale, leggi speciali e complementari in materia ( interruzione di gravidanza, diritto d’autore, riforma del diritto internazionale privato). FontiNormative Internazional i eComunitarie Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo – Onu – 1948. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Roma – 1950 (ratificata con L.848/55). Patti dell’Onu sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali – New York – 1966 (ratificati con L.881/77). Trattato di Helsinki Trattato di Maastricht.

4 05 Situazioni Esistenziali Fondamento Teoria atomistica Teoria atomistica  rilevano i soli diritti della personalità espressamente previsti e disciplinati dall’ordinamento giuridico mentre le nuove situazioni soggettive sono tutelabili soltanto con interpretazione estensiva o analogica delle norme esistenti. Teoria monistica Teoria monistica  esiste un unico diritto della personalità di contenuto vago che riassume tutti gli altri diritti senza identificarsi con la loro somma. Se unica è la persona, quindi unico è il bene protetto, si può in realtà individuare un fondamento unitario dei diritti della personalità (artt.2 e 3 Cost.), anche se poi molteplici e diversamente identificabili e tutelabili sono le possibili manifestazioni della personalità.

5 05 Situazioni Esistenziali Spettanza Discussa la possibilità di ritenere titolari dei diritti della personalità: - il nascituro, il defunto, i familiari del defunto, lo straniero Forme di Tutela Tutela preventiva (obblighi di contenuto positivo a carico di chi è tenuto a tutelare e a promuovere la personalità del soggetto titolare e obblighi di contenuto negativo a carico dello stesso soggetto titolare (autolimitazioni) a tutela di altri diritti personali e del valore della dignità umana); azione inibitoria (azione diretta a far cessare o a non far iniziare il comportamento antigiuridico del danneggiante). Tutela successiva alla lesione (risarcimento del danno in forma specifica (ove possibile) o in forma generica per equivalente).

6 05 Singoli diritti della personalità Vita Diritto alla Vita ed all’integrità psicofisica Il bene “vita” è tutelato non come bene inteso in senso naturalistico (esistenza biologica), ma in senso normativo ex art. 36 Cost. come pretesa ad una vita libera e dignitosa. ContenutoRispetto della vita umana (diritto alla vita) e divieto di disporre del proprio corpo in modo tale da cagionare una diminuzione permanente della propria integrità fisica (diritto all’integrità psicofisica – art. 5 c.c.). La lesione della propria integrità, tuttavia, anche permanente, è consentita entro i limiti fissati dalle leggi speciali in materia (ad es. per i trapianti), a fini terapeutici o a favore di un altro soggetto, in nome del principio di solidarietà costituzionale. Riferimenti normativi Art. 36 Cost.; art.5 c.c..; L.22.5.1978 n.194 (interruzione di gravidanza); artt. 575 ss c.p. TutelaLa tutela del diritto alla vita e del diritto all’integrità psicofisica è attuata mediante obblighi di contenuto positivo (dovere di soccorso penale – art. 593 c.p. - e civile – art. 2087 c.c.) e obblighi di contenuto negativo (divieto di atti di disposizione del proprio corpo).

7 05 Singoli diritti della personalità Salute Diritto alla Salute Il bene “salute” è tutelato non in sé per sé quale bene autonomo o in senso negativo quale assenza di patologie, ma in senso positivo quale condizione di equilibrio psico-fisico sanitario, sociale ed ambientale, cioè quale stato di benessere generale del soggetto. ContenutoDiritto al sano e libero sviluppo della persona e alla realizzazione della sua libertà e dignità. Riferimenti normativi Artt. 2, 3 e 32 Cost. L’art. 32 Cost. individua il diritto alla salute come situazione soggettiva complessa individuale azionabile e tutelabile dinanzi al giudice. TutelaIl diritto alla salute è tutelato con la previsione di obblighi di contenuto negativo che realizzano allo stesso tempo la tutela della dignità e della libertà della persona (è esclusa la possibilità di interventi sanitari obbligatori o coattivi in contrasto con i valori della persona costituzionalmente garantiti – art.32 Cost.) e con obblighi di contenuto positivo (assistenza sanitaria obbligatoria). Nuova forma di tutela è offerta dal risarcimento del danno cd.“biologico”.

8 05 Singoli diritti della personalità Diritto all’onore e alla reputazione Aspetti particolari della dignità umana Contenuto Diritto all’integrità morale e al rispetto della dignità umana Riferimenti normativi Artt. 2, 3 Cost.; art. 10 c.c.; artt. 594 e 595 c.p. (reati di ingiuria e di diffamazione) Tutela Azione inibitoria e risarcimento del danno in forma specifica ( rettifica e pubblicazione della sentenza di condanna per la lesione attuata a mezzo stampa o telecomunicazioni).

9 05 Singoli diritti della personalità Diritto all’ immagine Commistione tra interessi personalistici ed interessi economici – l’immagine acquista rilievo come aspetto della identità di una persona (da tutelare in quanto espressione della personalità) e come bene giuridico economicamente valutabile (con conseguente diritto patrimoniale allo sfruttamento). Contenuto Diritto alla non pubblicazione, al non sfruttamento e alla non utilizzazione della propria immagine senza il proprio consenso o comunque qualora ne derivi pregiudizio alla reputazione e/o al decoro. La legge non richiede come necessario il consenso se la riproduzione o la pubblicazione sono giustificate dalla notorietà della persona o da finalità di interesse pubblico, ma comunque entro i limiti del rispetto della dignità umana. Riferimenti normativi Art. 10 c.c.; r.d. 21.6.1942 n.929; L.22.4.1941 n.633 (diritti d’autore) Tutela Tutela inibitoria (possibilità di ottenere la cessazione dell’abuso) e risarcimento del danno.

10 05 Singoli diritti della personalità Diritto alla riservatezza Contenuto in senso positivo in senso negativo Discusso: in senso positivo diritto alla privacy e all’esclusione dalla vita privata dell’altrui ingerenza; in senso negativo mero divieto di divulgazione di notizie riservate. Divulgazione di notizie economicherelative ad un soggetto Discussa l’esistenza del diritto alla cd. privacy economica: si propende, anche alla luce dei dati normativi esistenti (forme di pubblicità delle informazioni economiche legalmente previste), per l’esistenza, in materia di divulgazione delle notizie economiche, di un principio tendenziale di libertà, quale condizione essenziale per lo svolgimento e lo sviluppo della vita e della politica economica. Resta fermo l’obbligo della circolazione corretta di notizie vere. Infatti: in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica effettuata da un concorrente è ammessa la tutela ex art. 2598 2° comma c.c. (concorrenza sleale); in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica provenienti da organi di stampa o da non concorrenti è ammessa la tutela ex art. 2043 c.c.(illecito civile). RiferimentiNormativi Art. 2 Cost.; Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950; artt. 614 ss c.p.– inviolabilità del domicilio - e artt.621 ss c.p.- tutela del segreto.; L.31.12.1996 n. 675 e 676 (modificate dal d. leg. 9.5.1997 n.123 – raccolta ed elaborazione dei dati personali).

11 05 Singoli diritti della personalità Diritto alla riservatezza Riservatezza e banche dati – disciplina del trattamento dei dati personali. La raccolta e l’elaborazione dei dati personali pone un problema di tutela della riservatezza intesa in senso più ampio quale diritto al controllo della divulgazione delle informazioni relative ad aspetti personali della propria vita, e quindi diritto al controllo del sempre maggiore potere informatico. La tutela e la disciplina in materia sono previste dalle leggi n.675 e 676 del 1996, così come modificate dal d.leg. 9.05.1997 n.123, attuative della direttiva 95/46/CE (trattamento e libera circolazione dei dati personali). Questo il contenuto della normativa: Istituzione del Garante. Nozione di trattamento: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali”. Obblighi del titolare del trattamento (obblighi specifici di informazione). Diritti dell’interessato (diritti specifici di accesso e di informazione). Rilevanza del consenso e necessità dell’autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati cd. sensibili. Forme di tutela specifica (responsabilità civile, penale e amministrativa).

12 05 Singoli diritti della personalità Diritto all’ informazione Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni. Informazione, personalità e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella società democratica. ContenutoDiritto di acquisire e diffondere informazioni – libertà di manifestazione del pensiero – diritto di cronaca Riferimenti normativi Artt. 21 e 41 II comma Cost. Tutelaa) limiti interni del diritto di cronaca e del diritto di libera manifestazione del pensiero (art.21 Cost.)  la libertà di cronaca è esercitata legittimamente se l’informazione divulgata è socialmente utile, se la notizia è frutto di un serio lavoro di ricerca e se l’esposizione e la valutazione dei fatti è resa in forma civile (orientamento della giurisprudenza). b) diritto di rettifica  legge sulla stampa: rettifica in caso di lesione della dignità umana anche in presenza di informazioni veritiere  legge sul servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva: rettifica in caso di lesione di interessi materiali o morali nel corso di trasmissioni contrarie a verità. Diritto di informare

13 05 Singoli diritti della personalità Diritto all’ informazione Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni. Informazione, personalità e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella società democratica. ContenutoInteresse individuale e collettivo ad essere messi in condizione di poter conseguire una notizia. Riferimenti normativi Artt. 2 e 9 Cost., L.241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi. Diritto ad essere informato ContenutoDiritto di accesso alle fonti di informazione Riferimenti normativi L. 31.12.1996 n. 675 e 676 (modificate dal d.leg.9.5.97 n.123) Diritto ad informarsi

14 05 Singoli diritti della personalità Diritto all’ istruzione e all’educazione Diritti della personalità, nei confronti dello Stato e della collettività, funzionali allo sviluppo dell’individuo. ContenutoDiritto – dovere allo svolgimento di un’attività o di una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Riferimenti normativi Artt. 2, 3, 4 II comma, 9, 30, 31 e 32 Cost.

15 05 Diritto al Nome e all ’Identità Personale Segni non solo fisici di identificazione e di distinzione della persona Contenuto del diritto al nome Diritto al rispetto del proprio segno di identificazione sociale. Contenuto del diritto all’identità Interesse alla veritiera rappresentazione, all’interno della società, della propria personalità spirituale e professionale. Riferimenti normativi Art. 2 Cost.; artt. 6 e 7 c.c.

16 05 Diritto al Nome e all ’Identità Personale Tutela del diritto al nome Fondamento  Fondamento  interesse di carattere pubblico  il diritto del soggetto è tutelato se e quando coincide con l’interesse pubblico.  interesse di carattere privato  l’ambito della tutela è circoscritto alle ipotesi di confusione personale Azioni  Azioni  azione di reclamo: presuppone la contestazione da parte del terzo a che il titolare usi il suo nome;  azione di usurpazione: presuppone l’uso indebito o pregiudizievole che altri facciano del proprio nome. Tali azioni sono esercitabili anche da chi, pur non essendo il titolare del nome, abbia un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di tutela. Possibilità, inoltre, di ricorrere alla tutela specifica offerta dalla rettifica, nonché al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c e all’azione ordinaria di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno.

17 05 Diritto al Nome e all ’Identità Personale Tutela dello pseudonimo Artt. 6 e 7 c.c.: tutela analoga a quella prevista per il nome purchè lo pseudonimo abbia raggiunto la stessa importanza di questo, giungendo a notevole notorietà. Diritto all’identità sessuale L.14.4.1982 n.164

18 05 Principio di eguaglianza e dignità dell’uomoContenutoAffermazione della giustizia sociale, ristabilimento di equi rapporti sociali, eliminazione di ingiustificati privilegi, pieno e libero sviluppo di ogni persona, tutela e realizzazione della dignità umana. Riferimenti Normativi Artt. 2, 41 2° comma, e 3 Cost. Diritti di libertà La nostra Costituzione è espressione di libertà cd. positive (libertà di) che si traducono in situazioni soggettive attive di natura esistenziale. Il modello di libertà dell’uomo non è più rappresentato né dalle cd. libertà negative (libertà da) né dalle cd. libertà economiche, pur presenti nella Costituzione. La nuova dimensione delle libertà giustifica le limitazioni interne imposte ai diritti soggettivi e la finalizzazione della libera attività umana alla realizzazione della personalità e della dignità dell’uomo e al contempo al progresso materiale e spirituale della società. Le formazioni sociali Definizione  Definizione  comunità in grado di realizzare la funzione di espressione dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali. Riferimenti normativi  Riferimenti normativi  art. 2 Cost.


Scaricare ppt "05 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza."

Presentazioni simili


Annunci Google