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Le operazioni di movimentazione delle merci:
Seminario “Sicurezza sul lavoro nei porti – obblighi e responsabilità dei soggetti operanti in porto” Le operazioni di movimentazione delle merci: carico/scarico, trasporto interno e altri servizi complementari. Avv. Mariaelena Cunati
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Le fonti. D. lgs. 27 luglio 1999, n. 272 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali (…), a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. TITOLO I (artt. 1 – 37) TITOLO IV: SANZIONI. (artt. 56 – 61) CAPO I: Disposizioni generali. CAPO II: Disposizioni particolari.
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Regolamentazione speciale in materia di salute e sicurezza
Le fonti. Regolamentazione speciale Rapporti con il T.U. in materia di salute e sicurezza Specialità legata alla complessità del lavoro nei porti: tipologia di attività svolta; organizzazione del lavoro; ambiente/luogo di lavoro; interferenze. art. 3, co. 2 e 3, d. lgs. 81/2008; art. 1, co. 2, d. lgs. 272/1999; art. 304, co. 2 e 3, d. lgs. 81/2008. Il d. lgs. 81/2008 (s.m.i.) trova applicazione attraverso il rinvio “mobile” contenuto nel d.lgs. 272/1999.
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esercizio, in conto proprio
I soggetti coinvolti nella movimentazione e nel trasporto di merci (1). L’ impresa portuale. Autorizzata ex art. 16, l. 84/1994. esercizio, in conto proprio o di terzi, di: operazioni portuali; servizi portuali. Concessionaria ex art. 18, l. 84/1994. Godimento stabile ed esclusivo di aree e banchine demaniali. TERMINAL OPERATOR
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destinatario degli obblighi
Definizioni. Art. 3, co. 1, lett. g), d. lgs. 272/1999: per “datore di lavoro” si intende il titolare dell’impresa portuale destinatario degli obblighi previsti dal T. U. 81/2008: valutazione, eliminazione, riduzione al minimo di tutti i rischi; programmazione della prevenzione; informazione, formazione e addestramento. specificamente previsti dal d. lgs. 272/1999: mezzi e scale di accesso; boccaporti; locali chiusi a bordo; veicoli in magazzini e stive.
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La valutazione dei rischi in ambito portuale.
Art. 4, d. lgs. 272/1999 – Documento di sicurezza. Il documento di sicurezza deve anche contenere: a) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa portuale; b) l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata; c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro; d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali; e) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali; f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso; e, da ultimo, g) per il titolare dell'impresa concessionaria di terminal, l’indicazione delle misure adottate per la circolazione all'interno dell'area.
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I soggetti coinvolti nella movimentazione e nel trasporto di merci (2).
l’armatore (o il vettore marittimo) e il comandante di nave; l’impresa autorizzata ex art. 17 della l. 84/1994 alla fornitura di lavoro portuale temporaneo; l’impresa concessionaria del servizio di manovre ferroviarie; gli autotrasportatori.
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Le interferenze. Impresa portuale INTERFACCIA NAVE/BANCHINA.
Operazioni di imbarco/sbarco a bordo nave. In particolare, il coordinamento con il comandante. ATTIVITA’ DI PIAZZALE. Il trasporto di merci. In particolare, il coordinamento con: l’impresa di manovra; gli autotrasportatori.
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Conclusioni. FORMAZIONE E INFORMAZIONE. COORDINAMENTO. CERTEZZA
DEL DIRITTO. In particolare, la bozza di regolamento. CONDIVISIONE. Necessario punto di incontro tra le esigenze del mercato e della sicurezza.
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Grazie per l’attenzione.
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