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Sicurezza sul Lavoro e Protezione Civile
la normativa per il VOLONTARIATO di PROTEZIONE CIVILE Catanzaro 21 aprile 2015 Relatori: Aurelio Scaglione, formatore AGESCI per la sicurezza nelle attività di Protezione Civile Gianpaolo Caputo, AIFOS Protezione Civile Calabria
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Sicurezza sul Lavoro e Protezione Civile
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro Aurelio Scaglione
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D.lgs. 81/08 e s.m.i. COMPOSIZIONE: articoli - 13 titoli - 51 allegati pagine circa RIFERIMENTI AI VOLONTARI: - art. 33 comma 12 bis (campo di applicazione) RIFERIMENTI AI VOLONTARI DI P.C.: - art. 22 comma 11 lett. a (definizioni) - art. 33 comma 33 bis (campo di applicazione)
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D.Lgs. 81/08; + L. 88/09; + D.Lgs 106/09; + D.L. 93/13; + L. 99/13
e s.m.i. ATTENZIONE alle Successive Modifiche e Integrazioni D.Lgs. 81/08; + L. 88/09; + D.Lgs 106/09; + D.L. 93/13; + L. 99/13 E soprattutto a “che cosa viene modificato”
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D.lgs. 81/08 e s.m.i. Art. 2 Comma 1 lett. A
“Al lavoratore è equiparato: - [……] - I volontari del C.N.V.F.* e della Protezione Civile; * Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
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D.lgs. 81/08 e s.m.i. Art. 3 Comma 3 bis
“Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, e delle ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ivi compresi i volontari della C.R.I. e del C.N.S.A.S.*, e i volontari dei VV.FF., le disposizioni del presente decreto legislativo SONO APPLICATE TENENDO CONTO DELLE PARTICOLARI MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’, individuate entro il 31/12/2010 con DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, di concerto con il D.P.C. ed il Ministero dell’Interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.” * Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
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Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 13/04/2011 art. 2
1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali: a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione; b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; c) Imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008; d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
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Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 13/04/2011 art. 3
1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5 bis, comma 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonchè sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione. 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
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Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 13/04/2011 art. 4
1. Le organizzazioni CURANO che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, nonchè sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.(…) 2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IDONEI per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante. 3. Le SEDI delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonchè i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, NON SONO CONSIDERATI LUOGHI DI LAVORO.
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Decreto P. C. M. – D. P. C. 12/01/2012 Viene adottata un’INTESA tra D.P.C. - REGIONI - PROV. AUT. E CONDIVISIONE di INDIRIZZI. Vengono approvati 4 ALLEGATI: 1. Individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti svolti dai volontari 2. Indirizzi comuni per le attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di p.c. 2. Indiizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari di p.c. 4. Intesa concernente la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria. attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di p.c. L’Allegato 3 del Decreto 12/01/2012 è stato abrogato/sostituito con un nuovo Allegato 3 approvato con Decreto C. DPC del 25/11/2013.
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Direttiva D.P.C. 12/2012 Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza.
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Alcune definizioni FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale si trasferisce conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi. INFORMAZIONE: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative. ADDESTRAMENTO: complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento.. CONTROLLO SANITARIO: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al succ. art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. SORVEGLIANZA SANITARIA: attività di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 per i volontari che, nell’ambito dell’attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al D.Lgs. 81/08 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi previsti nel medesimo decreto.
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In sintesi D E V O N O : - aver ricevuto : i “volontari” partecipanti,
LIMITATAMENTE alle attività di Protezione Civile (esercitazioni e/o interventi), i “volontari” partecipanti, D E V O N O : - aver ricevuto : > INFORMAZIONE (in materia di SICUREZZA) > FORMAZIONE (in materia di SICUREZZA) > ADDESTRAMENTO (sull’uso dei D.P.I.) con esito d’idoneità Essere stati sottoposti a CONTROLLO SANITARIO essere in possesso dei dovuti D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) Tutto ciò deve essere “registrato” e conservato in Associazione
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Dubbi e risposte AI FINI DEL D.LGS 81/08.
I volontari di P.C. sono equiparati ai lavoratori? SI, però… I volontari di P.C. sono equiparati ai volontari L. 266/91? NO Il rappresentante legale dell’organizzazione (ai vari livelli) è equiparato al datore di lavoro e ne assume quindi i vari obblighi indicati nell’81/08? NO, ma… Bisogna redigere il Documento di Valutazione dei Rischi? Bisogna nominare il Medico Competente ed il R.S.P.P.? II volontari di p.c., l’organizzazione di volontariato di P.C. ed il legale rappresentante della stessa O.d.V. hanno qualche obbligo ai fini del D. Lgs 81/08? SI -I volontari di p.c. devono essere informati, formati ed addestrati in materia di sicurezza? I volontari di p.c. devono avere i D.P.I.?
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“Se sei in grado di riconoscere il pericolo mentre sei al sicuro, e riconoscere il caos in tempo di pace, guarda al pericolo ed al caos quando non sono presenti, e previenili prima che appaiano. Questa è la cosa migliore…” Gianpaolo Caputo
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Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Sin da subito, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha, difatti, istituito dei tavoli di lavoro con le Regioni e i Ministeri competenti al fine di chiarire le problematiche legate alla nuova normativa, considerata, con gli opportuni distinguo, come un ulteriore incentivo nel percorso di miglioramento delle condizioni complessive del volontariato che già comprende l’ovvia garanzia di tutela e salute, l’uso dei necessari presidi o dispositivi di protezione e non ultima, una costante e qualificata formazione.
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Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
È proprio da qui che nasce l’esigenza da parte della Protezione Civile di affiancare, all’attività pratica di salvaguardia dell’ambiente e della vita umana quella più teorica di una fase di formazione, idonea a migliorare l’organizzazione da un punto di vista della cultura della sicurezza e, quindi, la capacità operativa dei Volontari nel sistema di PC, nell’intento di garantire sul territorio un livello ed una qualità di servizio più efficiente.
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Dal 6 aprile 2012, data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011, pertanto, tutte le attività formative, informative e di addestramento per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
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Per attività formative si intendono sia le iniziative di tipo teorico e teorico/pratico (formazione in aula o mista), sia quelle di tipo tecnico-operativo, quali esercitazioni o prove di soccorso. Esse devono riguardare i compiti svolti dai volontari di protezione civile nei diversi scenari di rischio nei quali possono essere chiamati ad operare ed essere a questi specificamente finalizzate
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DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
Le attività di formazione in materia di sicurezza sono destinate a tutti i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale di cui all’art. 1 del D.P.R. 194/2001 (comprensivo degli elenchi, registri ed albi territoriali).
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ELABORAZIONE DEI PIANI FORMATIVI
Le attività formative per i volontari di protezione civile, e le attività informative e di addestramento ad esse associate, devono essere inquadrate in un “Piano Formativo” che raccolga la programmazione, per un determinato arco temporale (semestrale, annuale, pluriennale), delle iniziative alle quali devono partecipare i volontari. Il Piano Formativo deve riportare anche la ‘storia formativa’ dell’associazione, ricostruendo tutte le iniziative realizzate in tale ambito negli anni precedenti. .
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L’attività di pianificazione formativa deve essere finalizzata ad assicurare, nel tempo, la formazione e il necessario periodico aggiornamento di tutti i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte come sopra specificato, con riferimento ai compiti svolti dall’organizzazione di appartenenza e, in essa, dai singoli volontari, nel rispetto degli specifici modelli organizzativi, oltre all’informazione relativa agli scenari di rischio nei quali l’organizzazione può essere chiamata ad intervenire. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale sopra richiamato, il piano formativo, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile in cui il volontariato opera e ai compiti che gli sono attribuiti, deve contemplare la formazione e l’addestramento all’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
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Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le sezioni territoriali a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a redigere nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile. Altrettanto fanno, per le strutture di volontariato in essi incardinate, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, provvedendo direttamente, nel rispetto dei propri statuti e regolamenti.
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Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le sezioni territoriali a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a redigere nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile. Altrettanto fanno, per le strutture di volontariato in essi incardinate, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, provvedendo direttamente, nel rispetto dei propri statuti e regolamenti.
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CRITERI DI MASSIMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Per lo svolgimento delle attività formative destinate ai volontari di protezione civile occorre fare riferimento agli standard minimi di seguito riportati, ferma restando la possibilità per ciascuna Regione e per ciascuna Organizzazione di volontariato di adottare criteri più stringenti e di implementare il percorso formativo per meglio adeguarlo alle proprie specifiche esigenze.
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• ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
- per ogni corso va individuato un responsabile; il responsabile del corso è presente alle attività formative e svolge i compiti necessari per il miglior andamento dell’iniziativa; - ogni corso va definito in termini di durata (ore/giornate d’aula) in relazione agli specifici contenuti; - deve essere indicata la sede di svolgimento e gli orari di lezione (calendario d’aula); - deve essere predisposto materiale didattico specifico da poter distribuire ai partecipanti; - per ciascun corso va determinato il numero massimo di partecipanti; - per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica amministrazione, i partecipanti devono essere nominativamente e formalmente convocati anche per via telematica; - per ogni giornata d’aula va predisposta la registrazione dell’effettiva presenza/partecipazione; - al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante un attestato di “Partecipazione”; - in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato, può essere somministrato un “Test d’ingresso” per la valutazione preliminare delle conoscenze possedute e un “Test d’uscita” per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi. In caso di somministrazione dei “Test d’ingresso e d’uscita” sarà rilasciato un attestato di “Proficua partecipazione” volto a documentare i risultati conseguiti in termini di apprendimento, specificatamente per quanto attiene il conseguimento di abilità pratiche (utilizzo di attrezzature, ecc.) che potranno essere valutate prevedendo prove di tipo operativo; - se il corso è organizzato e gestito da un’organizzazione di volontariato deve essere conservata, nell’archivio della stessa, copia di tutto il materiale sopra elencato, anche ai fini della attestazione dei requisiti necessari per la conferma periodica dell’iscrizione dell’organizzazione nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
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• AFFIDAMENTO DELLA DOCENZA
- i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base all’esperienza professionale specifica (curriculum, professionalità o esperienza acquisita); - se il corso è organizzato e gestito da un’organizzazione di volontariato le attività formative possono essere svolte anche da istruttori-docenti interni all’Organizzazione, se muniti della necessaria qualificazione-esperienza, debitamente comprovata; - possono essere individuati ed adeguatamente formati dei “volontari formatori” all’interno delle organizzazioni di volontariato; - ai formatori/addestratori/istruttori individuati va richiesta la presentazione di un curriculum; - il materiale didattico preparato va acquisito agli atti nell’archivio dell’organizzazione.
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• CONTENUTI Per ciascuna iniziativa va elaborato un programma che specifichi: o la descrizione sintetica degli obiettivi che ci si propone di conseguire, con riferimento alle peculiari capacità dell’organizzazione; o l’articolazione dell’attività (Programma), evidenziando in particolare e chiaramente il tema della sicurezza; o l’individuazione dei volontari a cui è finalizzata, in ragione dei compiti svolti; o l’indicazione degli istruttori-docenti che saranno impegnati.
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Per le attività formative, informative e di addestramento può essere richiesta l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, secondo le specifiche procedure a tal fine stabilite, ma tale richiesta e la relativa concessione da parte dell’autorità di protezione civile preposta non è indispensabile ai fini del riconoscimento dell’attività nell’ambito del piano formativo. Sono fatte salve le abilitazioni/certificazioni già previste e disciplinate da vigenti e specifiche disposizioni legislative o regolamentari e che prevedano il rilascio di attestazioni (patenti, brevetti, etc.) a cura delle autorità competenti. Le attestazioni di queste tipologie eventualmente acquisite nell’ambito dello svolgimento di attività professionali sono riconosciute a condizione che esse abbiano valore legale anche al di fuori dell’ambito aziendale.
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In conclusione…..
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Cultura della Sicurezza nelle ODV
Difficoltà a realizzare effettivi cambiamenti decisioni dei Presidenti o Dirigenti ODV comportamenti concreti dei Volontari CAUSA
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Mancanza di una Cultura della Sicurezza nelle ODV
rappresentazione come di una caratteristica delle persone che riflette credenze ingenue e ha implicazioni negative. bisogno di: concretezza; veicolare in modo diretto e chiaro la cultura della sicurezza; crearla dove non esiste e va riportata in auge laddove è oscurata da logiche differenti.
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Cultura della Sicurezza
…è un aspetto della più generale cultura organizzativa che caratterizza ogni organizzazione sia essa professionale che non profit.
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Considerazione…. le associazioni, in particolar modo quelle di protezione civile, lavorano spesso in condizioni di emergenza, l’importanza della formazione del personale volontario, degli idonei dispositivi ed attrezzature, oltre a garantire la vita dei volontari stessi, ha una notevole ricaduta sull’efficacia dell’intervento.
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Considerazione…. Per tale ragione più che un onere della singola associazione od organizzazione, l’applicazione del decreto dovrà essere un onere che gli Enti, che utilizzano questa grande risorsa, simbolo di civiltà e di cultura sociale, dovranno in qualche modo fare proprio, per il bene dell’intera collettività.
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Conclusioni… Considerando che è la prima volta che nella ns. regione si propone una iniziativa come quella di oggi, vale davvero la pena sviluppare una riflessione in merito ai contenuti, caratteristiche e finalità di una intesa in grado di produrre risultati concreti nella cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e quindi nelle attività di Protezione Civile.
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Aurelio & Gianpaolo
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