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L’interpello disapplicativo c.d “correttivo” (art. 37-bis, comma 8, dPR n.600/1973)

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Presentazione sul tema: "L’interpello disapplicativo c.d “correttivo” (art. 37-bis, comma 8, dPR n.600/1973)"— Transcript della presentazione:

1 L’interpello disapplicativo c.d “correttivo” (art. 37-bis, comma 8, dPR n.600/1973)

2 2 Interpello disapplicativo (art. 37- bis, comma 8, dPR n. 600/1973) Questa particolare forma di interpello, definito anche negativo o atipico, è diretto ad ottenere un provvedimento che disapplichi, per il caso concreto sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria, norme antielusive che “limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario”. E’ una facoltà per il contribuente, nonostante nella previsione del comma 8 si rilevi il termine “deve”; È a carico del contribuente provare in sede amministrativa l’esistenza di presupposti di fatto che consentono nel caso de quo la disapplicazione di una disposizione antielusiva in via asserita non compatibile con l’operazione in corso di attuazione.

3 3 Segue: Interpello disapplicativo (art. 37- bis, comma 8, dPR n. 600/1973) Si discute se l’interpello in disamina, rilevato che risulta disciplinato nel dPR600/1973, possa ammettersi solo in tema di imposte dirette. Con Circolare n. 98 del 17.05.2000, 11.1.3, è stato precisato che, ferma restando l’applicazione dell’interpello in materia di imposizione diretta, “qualora una stessa fattispecie costituisce oggetto di previsioni normative parallele, rispondenti alla stessa ratio antielusiva, quando cioè sussista una evidente, stretta connessione logica tra norme tributarie diverse, il direttore Regionale delle Entrate, nel provvedere in ordine a istanze di disapplicazione di norme riguardanti le imposte sui redditi, possa estendere l’esame anche ai fini di tributi diversi”.

4 4 Le Fonti – Interpello disapplicativo D.P.R. 29.9.1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8 D.M. 19.6.1998, n. 259 Circolare 17.05.2000, n. 98, punto 11.1.3 Si richiamano, altresì, le Circolari contenenti prescrizioni di carattere generale in materia di interpelli, quali la n. 99 del 2000 e la n. 50 del 2001

5 5 Interpello disapplicativo Alle determinazioni del Direttore Regionale sull’istanza di interpello ai sensi e per gli effetti dell’art. 37-bis, comma 8, dPR n. 600/1973, presentata dai soggetti ex lege legittimati per ottenere la disapplicazione di norme antielusive (ad es. art. 30, legge n. 724/1994), si addiviene attraverso un’attività procedimentale di amministrazione attiva che prevede la formulazione da parte dell’Ufficio finanziario territorialmente competente all’accertamento di un preventivo parere a cui risulta funzionale un’adeguata istruttoria.

6 6 Interpello disapplicativo: le fasi del procedimento Iniziativa Fase consultiva endoprocedimentale Istruttoria prerogativa dell’Ufficio locale (*) Parere Fase decisoria prerogativa della Direzione Regionale (*)In tal caso l’organo procedente, ossia la Direzione Regionale competente, fa precedere la propria determinazione da una valutazione affidata ad altro organo, chiamato, ex lege, ad una funzione consultiva

7 7 Interpello disapplicativo L’iniziativa L’avvio del procedimento de quo avviene su eteroiniziativa. L’istanza è rivolta al Direttore Regionale competente per territorio; viene presentata per il tramite dell’Ufficio locale competente per l’accertamento sulla base del domicilio fiscale del contribuente; va spedita con plico raccomandato con avviso di ricevimento. ****** Si ritiene che la presentazione dell’istanza possa avvenire anche direttamente presso lo sportello dell’Ufficio competente, in quanto il rilascio del modello “8” assolve alla medesima funzione di garanzia e certezza (ad es. individuazione del dies a quo) insita nell’invio di raccomandata a/r.

8 8 Segue:Interpello disapplicativo L’iniziativa L’istanza si intende presentata all’atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell’Ufficio competente per l’accertamento. Nel caso, dunque, in cui venga presentato ad ufficio diverso da quello designato è fatto obbligo di curarne la trasmissione. In tal caso i termini procedimentali decorrono dalla data del ricevimento (Circolare 2 febbraio 2007, n. 5, par. 3.2).

9 9 Interpello disapplicativo L’istanza ed il suo contenuto Secondo le prescrizioni del decreto del 19.06.1998, n. 259 è possibile operare un distinguo del contenuto dell’istanza di parte, a seconda che l’omissione totale o parziale di quanto richiesto sia sanzionata in via espressa o meno. A pena di inammissibilità essa deve recare 1. i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante; 2. l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale vanno effettuate le comunicazioni; 3. la sottoscrizione olografa del contribuente o del suo legale rappresentante. (Decreto n. 259/1998, art. 1, comma 2)

10 10 Segue:Interpello disapplicativo L’istanza ed il suo contenuto L’istanza deve, altresì, contenere 1. una compiuta descrizione della fattispecie in concreto realizzatasi; 2. l’indicazione delle situazioni oggettive che nel caso di specie sono risultate preclusive al superamento del c.d test di operatività ovvero al raggiungimento del reddito almeno pari a quello minimo ; e risultare corredata da atti e documenti necessari alla corretta comprensione e valutazione dei dati fattuali dichiarati dall’istante. (Decreto n. 259/1998, art. 1, comma 3)

11 11 Segue :Interpello disapplicativo L’amministrazione consultiva (o di giudizio) L’Ufficio finanziario competente, ricevuta l’istanza di disapplicazione, è tenuto alla formulazione di parere. L’atto amministrativo de quo, per quanto acceda ad un procedimento principale, è dotato di autonomia strutturale ed implica una precisa sequenza procedimentale. Si apre, dunque, un sub-procedimento amministrativo, connotato da una importante fase istruttoria finalizzata in via prevalente da acquisizione e valutazione documentale, nonché da una fase decisoria che si esaurisce nell’adozione e nella comunicazione alla Direzione Regionale del parere previsto.

12 12 Segue :Interpello disapplicativo L’amministrazione consultiva (o di giudizio) L’Ufficio trasmette alla Direzione Regionale il parere adottato, unitamente all’istanza in originale, entro trenta giorni dalla ricezione della medesima (art. 1, comma 1, decreto n. 259/1998) Nel caso in cui quanto asserito dal contribuente nell’istanza o la relativa documentazione ivi allegata siano insufficienti ovvero non consentano all’Ufficio procedente una adeguata e completa valutazione della fattispecie prospettata è fatta salva la possibilità di procedere ad una richiesta di integrazione documentale (art. 1, commi 5 e 7,decreto n. 259/1998)

13 13 Segue:Interpello disapplicativo L’amministrazione consultiva (o di giudizio) Richieste istruttorie Le richieste istruttorie Sospendono il termine procedimentale dei novanta giorni dalla presentazione dell’istanza previsto per la comunicazione al contribuente delle determinazioni del Direttore Regionale; Se inviate a soggetti diversi dall’istante, di esse è data comunicazione al contribuente; Si intendono eseguite al momento del ricevimento del plico raccomandato da parte del destinatario. ****** Si ritiene, stante l’esiguità dei termini previsti e la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo in corso (art. 1, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241) che tali richieste possano avanzarsi non più di una volta.

14 14 Segue:Interpello disapplicativo L’amministrazione consultiva (o di giudizio) Ricevuta l’istanza è importante che l’Ufficio finanziario competente verifichi, previamente, pena un’eventuale valutazione in termini di inammissibilità, la rispondenza tra il legale rappresentante firmatario della richiesta e il nominativo di chi appare tale presso il registro delle imprese; accerti che per il periodo d’imposta per il quale viene richiesta la disapplicazione non sia in corso un’attività di controllo;

15 15 Segue:Interpello disapplicativo L’amministrazione consultiva (o di giudizio) riqualifichi come interpello antielusivo, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, dPR n. 600/1973, un’istanza che, nonostante sia rubricata sotto la denominazione “interpello ordinario ex art. 11, Legge n. 212/2000”, sia nella sostanza del primo tipo; compia un attento esame sulla documentazione già depositata unitamente all’istanza o successivamente acquisita; si attenga strettamente nello svolgimento dell’istruttoria e nella formulazione di eventuali domande integrative a quanto formalmente richiesto dal contribuente, evitando di compiere un’attività eccessiva e superflua; si confronti, ove lo ritenga necessario, con la Direzione Regionale dando luogo ad un’azione coordinata e puntuale.

16 16 Segue:Interpello disapplicativo Le determinazioni del Direttore Regionale Non oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza con le modalità di cui sopra e formatosi il parere dell’Ufficio finanziario competente nel termine endoprocedimentale di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza medesima il DIRETTORE REGIONALE adotta le proprie determinazioni provvedimentali con atto da ritenersi definitivo, dandone comunicazione al contribuente istante. In caso di variazione del domicilio fiscale della società istante è opportuno che l’atto del Direttore Regionale venga inviato agli Uffici interessati.

17 17 Segue:Interpello disapplicativo Le determinazioni del Direttore Regionale Termine complessivo ed ordinatorio dell’iter procedimentale Novanta giorni Dies a quo ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio finanziario competente; Dies ad quem comunicazione delle determinazioni finali al contribuente istante Considerato il tenore letterale del decreto n. 259/1998, si ritiene che la comunicazione del provvedimento direttoriale si intende effettuata nel termine massimo previsto quando risulta inviata nei novanta giorni prescritti.

18 18 14 dicembre 2007 Segue:Interpello disapplicativo Le determinazioni del Direttore Regionale Considerato il carattere PREVENTIVO dell’interpello rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che la relativa istanza debba essere presentata in tempo utile per ottenere il provvedimento del Direttore Regionale e consentire al contribuente l’adempimento dell’obbligo della dichiarazione nei termini previsti.

19 19 Segue:Interpello disapplicativo Le determinazioni del Direttore Regionale Il Direttore Regionale in base alla disamina dell’istanza, della documentazione allegata e/o acquisita in sede istruttoria da parte dell’Ufficio finanziario competente e sulle risultanze espresse da quest’ultimo con il relativo parere, può pronunciarsi in via espressa in via preliminare per l’inammissibilità dell’istanza; nel merito con provvedimento di accoglimento rigetto

20 20 Segue:Interpello disapplicativo Le determinazioni del Direttore Regionale provvedimento di inammissibilità = difetto nell’istanza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, decreto n. 259/1998 provvedimento di improcedibilità = documentazione carente o insufficiente anche a seguito di richiesta di integrazione istruttoria provvedimento di accoglimento = si evidenzia che l’efficacia di tale determinazione è strettamente connessa alla fattispecie decritta dal contribuente nella relativa istanza. Se, dunque, l’operazione è posta in essere in modo difforme da quanto rappresentato, il provvedimento di disapplicazione è inefficace provvedimento di rigetto

21 21 Segue:Interpello disapplicativo Le determinazioni del Direttore Regionale e la tutela giurisdizionale Nel caso in cui il Direttore Regionale addivenga alla adozione di un provvedimento di rigetto, ritenendo non fondata l’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva, si discute della possibilità di adire le vie giudiziarie proponendo relativo ricorso. In altri termini il provvedimento di diniego, formatosi in via espressa: 1. è impugnabile? 2. è ricorribile in via autonoma o ne è consentita l’impugnativa solo unitamente ed a seguito di notifica di avviso di accertamento? 3. la mancata presentazione dell’istanza di interpello preclude al contribuente di poter successivamente ricorrere avverso l’avviso di accertamento ritualmente notificato?

22 22 Segue:Interpello disapplicativo Le determinazioni del Direttore Regionale e la tutela giurisdizionale La circolare del 2 febbraio 2007, par. 3.3, in materia di disciplina sulle società di comodo, ha fornito le seguenti risposte: 1. Il provvedimento di diniego non è immediatamente impugnabile in quanto non compreso nell’elencazione del disposto dell’art. 19 del D.L.vo 31.12.1992, n. 546; 2. La valutazione in termini di “non operatività” dell’istante va riproposta solo in sede di impugnativa dell’avviso di accertamento successivamente notificato; 3. Poiché l’interpello disapplicativo è l’unico strumento attraverso cui i soggetti interessati possono sottrarsi all’applicazione della disciplina dell’art. 30 cit, si ritiene che il ricorso avverso l’avviso di accertamento sia da valutarsi in termini di inammissibilità

23 23 Segue:Interpello disapplicativo Le determinazioni del Direttore Regionale e la tutela giurisdizionale RIFLESSIONI : Sulla natura esemplificativa e non tassativa del disposto dell’art. 19 del D.L.vo n. 546/1992 ha avuto già modo di pronunciarsi la Suprema Corte (sentenza n. 16776/2005) in tema di proponibilità del ricorso avverso il silenzio formatosi su istanza di annullamento in sede di autotutela In via di prassi l’Amministrazione non si pronuncia sulla ricorribilità avverso tale diniego.


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