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PubblicatoSofia Moretti Modificato 9 anni fa
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Costituzione s.p.a. La s.p.a. si può costituire per atto unilaterale (con la riforma del 2003) o per contratto (art. 2328, 1° comma, c.c.) La procedura di costituzione si articola in due fasi: la stipulazione dell’atto costitutivo iscrizione dell’atto nel registro delle imprese Solo con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica ( art. 2331, 1° comma, c.c.) La legge 340/2000 ha soppresso la fase intermedia dell’omologazione del tribunale finalizzata ad accertare l’esistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione della società
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1. Stipulazione dell’atto costitutivo
Esistono due diverse procedure di stipulazione dell’atto costitutivo: La stipulazione simultanea La stipulazione per pubblica sottoscrizione La stipulazione simultanea si caratterizza per la simultanea stipulazione dell’atto costitutivo e per la sottoscrizione integrale del capitale sociale da parte dei fondatori La stipulazione per pubblica sottoscrizione consta di quattro fasi: predisposizione di un programma adesione del pubblico dei risparmiatori, sollecitato dalla diffusione del programma, attraverso la sottoscrizione delle azioni e versamento di un quarto dei conferimenti convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori che delibera l’ atto costitutivo e i componenti dei primi organi sociali Stipulazione atto costitutivo
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Condizioni per la costituzione (art. 2329 c.c.)
A prescindere dalla procedura per la stipulazione dell’atto costitutivo al fine di procedere alla costituzione è necessario il ricorso delle seguenti condizioni: sottoscrizione dell’intero capitale versamento di almeno un quarto dei conferimenti in danaro o l’intero conferimento in caso di: unico fondatore (art. 2342, 2° comma, c.c.) o di conferimenti in natura (art. 2342, 3° comma, c.c.) con presentazione della relazione giurata autorizzazioni amministrative e le altre condizioni stabilite per la costituzione dalle leggi speciali in considerazione dell’attività svolta
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Condizioni per la costituzione (art. 2329 c.c.)
Prima del 2000 il controllo sull’esistenza delle condizioni previste dalla legge veniva espletato dal Tribunale in sede di omologazione. Solo nel caso di esito positivo l’autorità giurisdizionale ordinava l’iscrizione nel registro delle imprese della società Dopo la legge n. 340 del 2000 il controllo viene svolto dal notaio chiamato a rogare l’atto costitutivo in forma di atto pubblico
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Forma e struttura dell’atto costitutivo
L’atto costitutivo è redatto per atto pubblico (art. 2328, 2° comma, c.c.) L’atto costitutivo comprende lo statuto e anche se documentalmente separato è parte integrante di un unico atto giuridico Lo statuto contempla le regole che attengono al funzionamento della società In caso di contrasto tra le norme dell’atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le norme statutarie
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Il contenuto dell’atto costitutivo (art. 2328, 2° comma, c.c.)
Le generalità del socio o dei soci fondatori (e il numero di azioni da loro sottoscritte) La denominazione (deve contenere indicazione del tipo “società per azioni” Le sedi L’oggetto Il capitale sottoscritto e versato (non può essere fissato al di sotto di euro) Le partecipazioni azionarie (numero, eventuale valore nominale delle azioni, caratteristiche, modalità di emissione, legge di circolazione) Valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura Le norme per la ripartizione degli utili I benefici eventualmente accordati a fondatori e promotori Il sistema di amministrazione, i poteri degli amministratori e chi di essi ha la rappresentanza Il numero dei componenti degli organi sociali I primi componenti degli organi sociali Le spese per la costituzione La durata
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Elementi necessari e eventuali dell’atto costitutivo
la cui mancanza comporta la nullità della società (denominazione, oggetto sociale, conferimenti, ammontare capitale sociale) la cui mancanza non comporta invalidità dell’atto costitutivo Disposizioni eventuali (ad es. valore nominale delle azioni, clausole compromissorie nelle società chiuse)
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2. Iscrizione nel registro delle imprese
Entro 20 gg dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo o di rilascio delle autorizzazioni amministrative, il notaio deve depositare presso il registro delle imprese l’atto costitutivo In luogo del notaio debbono provvede gli amministratori In caso di inerzia degli amministratori ciascun socio, a spese della società, può procedere al deposito Contestualmente al deposito viene richiesta l’iscrizione L’ufficio del registro delle imprese procede a un controllo formale Con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica
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Atti compiuti prima dell’iscrizione nel registro delle imprese
Per gli atti posti in essere tra la stipula dell’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono illimitatamente e solidalmente responsabili: i soggetti che li hanno posti in essere l’eventuale unico fondatore o gli eventuali soci che li hanno decisi, autorizzati o consentiti Se dopo l’iscrizione nel registro delle imprese gli organi sociali approvano l’operazione, alla responsabilità di coloro che hanno agito si aggiunge la responsabilità della società
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La nullità della società (art. 2332 c.c)
Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese il contratto di società viene trattato come un normale contratto plurilaterale con applicazione degli art c.c. Successivamente all’iscrizione si applica l’art c.c. Le cause di nullità della società sono tassative: Mancato rispetto della forma dell’atto pubblico per la stipulazione dell’atto costitutivo Illiceità dell’oggetto sociale Mancata indicazione nell’atto costitutivo: della denominazione dei conferimenti dell’ammontare del capitale sociale dell’oggetto sociale La nullità opera ex nunc Con la dichiarazione di nullità si applicano alla società le norme sulla liquidazione, ma i liquidatori vengono nominati dal tribunale La nullità può essere sanata (art. 2332, 5° comma, c.c.)
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Conferimenti I conferimenti possono essere: in denaro In natura
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I conferimenti in denaro
I conferimenti in denaro rappresentano la regola (art. 2342, 1° comma, c.c.) I soci che conferiscono denaro possono in sede di costituzione versare solo il 25% dell’ammontare dovuto; il restante 75% verrà incassato successivamente dalla società Nel caso di s.p.a. unipersonale il socio dovrà liberare interamente le azioni al momento della sottoscrizione del capitale
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I conferimenti in natura
L’art c.c. regola l’apporto di beni in natura e di crediti. Sono vietati i conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d’opera o di servizi che, quindi, non vengono imputati al capitale sociale L’art. 2342, 3° comma, c.c. stabilisce che le azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione I conferimenti in natura sono oggetto di stima (2343 c.c.)
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Conferimento di beni di natura senza relazione di stima
L’art. 1 del D. Lgs. n. 142/2008 ha inserito nel codice civile il nuovo articolo 2343-ter il cui primo comma stabilisce che nei casi di: conferimento di valori mobiliari; e conferimento strumenti del mercato monetario; non è richiesta la relazione giurata di stima prevista se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. La relazione di stima non è più necessaria anche nel caso in cui il valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo ai beni in natura o ai crediti conferiti, diversi da quelli di cui all’ipotesi precedente, corrisponda ad una delle seguenti ipotesi: al valore equo (cd. fair value) ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale (senza rilievi del revisore); al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità. L’ultimo comma dell’art ter c.c. prevede espressamente, qualora la valutazione si dovesse rilevare non veritiera, la responsabilità per danni dell’esperto nei confronti della società, dei soci e dei terzi.
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Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
Il D. Lgs. n. 142 ha anche introdotto l’art quater, che regola il caso in cui si verifichino fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione, imponendo alcuni obblighi di controllo agli amministratori: controllare, entro 30 giorni dalla iscrizione della società, se, nei sei mesi successivi al conferimento, intervengano fatti eccezionali che abbiano inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento. verificare, nel medesimo termine, i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione riportata alla precedente lettera di cui al 2343-ter c.c. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343.
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Imputazione dei conferimenti al capitale sociale
Conferimenti imputabili al capitale sociale: in denaro in natura e crediti Apporti non imputabili al capitale sociale: prestazioni d’opera o di servizi qualunque apporto utile alla società ( conferimenti cd. atipici) consentono di ricevere azioni sulla base: della deroga al principio di proporzionalità (art. 2346, 4° comma) del principio secondo il quale il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale( art. 2346, 5° comma)
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Azioni Le azioni rappresentano le quote di partecipazione alla società per azioni Caratteristiche: uguaglianza di valore e di diritti indivisibilità autonomia circolazione in forma cartolare La misura di partecipazione dell’azionista alla società è data dalla somma delle azioni in suo possesso. L’unità di misura della partecipazione nelle s.r.l. viene riferita alla persona dei soci e rapportata alla quota di capitale da essi posseduta
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1. Uguaglianza di valore Il capitale sociale sottoscritto viene diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare (criterio astratto-matematico). Le azioni devono essere di eguale valore (art , 1° comma, c.c.) Il valore nominale indica in cifra monetaria la parte di capitale sociale rappresentata dall’azione Dal 2003 le azioni possono essere emesse senza valore nominale. L’atto costitutivo dovrà indicare solo l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni emesse Il valore nominale, se espresso, può essere cambiato solo con una modifica dell’atto costitutivo
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1.2 Uguaglianza di diritti
Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti (art. 2348, 1° comma, c.c.) L’uguaglianza è relativa perché l’art c.c. consente la creazione di categorie speciali di azioni L’uguaglianza è oggettiva e non soggettiva perché uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti di cui ciascun azionista globalmente dispone
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2.L’indivisibilità delle azioni
La singola azione rappresenta l’unità minima di partecipazione al capitale sociale Se più soggetti diventano titolari di un’unica azione, si instaura per legge una comproprietà indivisa. I comproprietari sono in solido responsabili per le obbligazioni nei confronti della società. Devono provvedere a nominare un rappresentate comune
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3. Autonomia Le azioni costituiscono partecipazioni sociali distinte. La sottoscrizione di più azioni comporta la titolarità di una pluralità di partecipazioni azionarie Pertanto l’azionista può vendere solo alcune azioni in suo possesso L’azionista può esercitare il voto per alcune azioni e non per altre
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4. La circolazione in forma cartolare
Nelle società chiuse le quote di partecipazione azionaria sono rappresentate da titoli di credito causali (possono essere emessi solo sulla base di un determinato rapporto causale) Le azioni possono essere al portatore o nominative
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Le azioni al portatore Ammesse solo in due casi:
azioni di risparmio (emesse solo da s.p.a. quotate) azioni di S.I.C.A.V. Le azioni devono essere interamente liberate Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo
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Le azioni nominative Le azioni nominative devono essere intestate a una persona fisica o giuridica e l’intestazione deve risultare anche dal libro dei soci Il trasferimento è condizionato dalla variazione della duplice intestazione La doppia annotazione può avvenire tramite: transfert (cambiamento contestuale delle due intestazioni a cura della soc. emittente) girata (l’annotazione sul titolo viene eseguita dall’alienante, quella sul libro dei soci dalla soc. emittente)
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Le azioni dematerializzate
Non possono, a decorrere dal 5 ottobre 1998, essere rappresentati da titoli gli strumenti finanziari: negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani quelli diffusi tra il pubblico in misura rilevate Gli strumenti finanziari che non presentano tali caratteristiche possono essere sottoposti ad un regime di dematerializzazione volontaria La dematerializzazione è basata su una semplice registrazione contabile Il sistema è gestito dalle società di gestione accentrata
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Categorie di azioni L’art. 2348, 2° comma, c.c. riconosce autonomia statutaria nella creazione di categorie speciali di azioni, fornite di diritti diversi (patrimoniali e amministrativi) rispetto alle azioni ordinarie I limiti all’autonomia statutaria sono: Il divieto di emettere azioni con voto plurimo il divieto di patto leonino (art c.c: “E’ nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”) Non è più previsto che il limite al diritto di voto debba essere bilanciato dal riconoscimento di un privilegio patrimoniale
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Categorie speciali tipiche
le azioni correlate (azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati conseguiti dalla società in un determinato settore o ramo di attività) le azioni di godimento (attribuite ai soci le cui azioni siano state rimborsate a seguito di una riduzione volontaria del capitale sociale) le azioni di risparmio (emesse da s.p.a. quotate, sono prive del diritto di voto, ma dotate di privilegi di natura patrimoniale le azioni a favore dei prestatori di lavoro (imputazione degli utili a capitale e assegnazione gratuita delle nuove azioni ai lavoratori) azioni speciali sotto il profilo del voto (art c.c) azioni privilegiate e postergate nelle perdite
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Le assemblee speciali (art. 2376 c.c)
Comprendono gli appartenenti a ciascuna categoria di azioni L’assemblea speciale è chiamata ad approvare le delibere dell’assemblea generale che, se eseguite, risulterebbero pregiudizievoli per i diritti della categoria Il pregiudizio deve essere diretto ai diritti di una categoria e non riguardare il singolo azionista o tutte le categorie azionarie
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Strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, 6° comma, c.c.)
Introdotti con la riforma del 2003 Consentono l’acquisto di apporti non imputati al capitale sociale Non attribuiscono la qualità di azionista Sono forniti di diritti patrimoniali e amministrativi con esclusione del diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti Solo agli strumenti finanziari partecipativi che conferiscono diritti amministrativi si applica la disciplina delle assemblee speciali
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