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RISCHIO CHIMICO Corso per ASPP RSPP modulo A
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COSA E’ IL RISCHIO CHIMICO
Nella definizione di agente chimico si intende qualsiasi cosa sia esso sostanza o preparato di natura chimica che rappresenta un pericolo per il lavoratore
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IL RISCHIO CHIMICO rientrano all'interno del campo di applicazione di questo decreto sostanze già prese in considerazione come il piombo e le sostanze cancerogene in generale Il D.Lgs 25/02 attua la direttiva europea aggiungendo al decreto legislativo 626/94 un nuovo Titolo: VII bis - Protezione da agenti chimici - il cui articolato si sviluppa attraverso dodici articoli (da 70-bis a 70-ter-decies
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IL RISCHIO CHIMICO La produzione, la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze chimiche comporta una serie di rischi potenziali da esposizione che possiamo definire Rischio chimico. Possiamo distinguerli in due grandi campi, che spesso sono contemporaneamente presenti nei luoghi di lavoro: rischi per la sicurezza e rischi acuti: esplosione, incendio, ustioni chimiche, lesioni oculari da contatto, avvelenamento, asfissia; rischi per la salute dovuti all'esposizione cronica a sostanze tossiche o nocive: malattie professionali quali per esempio silicosi, bronchite cronica, tumori.
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DOVE SI INCORRE NEL RISCHIO CHIMICO
Processo produttivo Trasporto Manutenzione produzione di scarti di lavorazione molte aziende, pur non essendo per definizione aziende chimiche, rientrano comunque all'interno del campo di applicazione del presente decreto, come ad esempio le piccole e medio imprese che adoperano determinati agenti chimici per la pulizia dei locali e delle attrezzature di lavoro o come officine meccaniche, in cui i lavoratori sono esposti a fumi di saldatura o a contatto con solventi per effetto dell'attività svolta.
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Il datore di lavoro prima di iniziare una qualsiasi attività produttiva quando sono avvenuti notevoli cambiamenti tali da modificare l'esposizione dei lavoratori Effettua una valutazione del rischio a cui possono essere esposti i dipendenti tenendo in considerazione ed in ordine di priorità i seguenti parametri:
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
GLI ELEMENTI DA VALUTARE: LE PROPRIETA’ PERICOLOSE DELL’AGENTE CHIMICO LE INFORMAZIONI SULLA SALUTE L’ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE LE CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO I VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE GLI EFFETTI DELLE MISURE PREVENTIVE CONFRONTARE LE ESPERIENZE
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IL CAMPIONAMENTO AMBIENTALE
prevede di monitorare specificatamente alcune fasi lavorative per determinare la concentrazione delle sostanze che si diffondono nell'ambiente……. e' piu' adatto a mettere a fuoco quali sono le fasi critiche di un processo lavorativo. si effettua prelevando l'aria vicino ai punti critici dell'impianto e durante i momenti critici
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IL CAMPIONAMENTO PERSONALE
piu' adatto quindi a misurare l'esposizione media del lavoratore alle diverse sostanze si effettua prelevando l'aria attraverso un campionatore personale, indossato dall'operatore mentre svolge le sue mansioni
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RISCHIO MODERATO O RISCHIO NON MODERATO
il datore di lavoro deve giungere alla conclusione se l'esposizione a cui sono soggetti i lavoratori comporta un rischio moderato o non moderato per la loro sicurezza fatta eccezione per il piombo per cui viene definita un'esposizione limite espressa come media ponderata nell'arco di una settimana lavorativa di 40 ore di 8 ore per giornata lavorativa pari a 0,075mg/m3 al di sotto della quale si può considerare il rischio moderato
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RISCHIO MODERATO O RISCHIO NON MODERATO
per tutti gli altri agenti chimici non esistono valori definiti dalla Legge italiana Ne deriva perciò, un'estrema soggettività nell'interpretazione del rischio da parte del datore di lavoro che, per affrontare correttamente la valutazione del rischio dovrebbe ricorrere a misurazioni specifiche per ciascun agente chimico o ricorrere a software specifici.
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RISCHIO MODERATO O RISCHIO NON MODERATO
Le misurazioni non sono sufficienti a definire la reale modestia del rischio chimico i valori limite di TLV (Threshold Limit Value ovvero Valore Limite di Soglia) esprimono la soglia oltre la quale esiste un rischio concreto per il lavoratore e perciò ben al di sopra di quello che è il concetto di moderato. Per un giudizio moderato, il datore di lavoro non è tenuto ad intraprendere ulteriori misure di prevenzione e protezione; …. è tenuto a formare ed informare i lavoratori sul corretto uso degli agenti chimici, anche rendendo disponibili a loro e ai loro rappresentanti i dati ottenuti dalla valutazione dei rischi; le informazioni e le precauzioni sugli agenti chimici tramite le schede di sicurezza; eventuali risultati di misurazioni ambientali, ecc
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
il D.Lgs. 25/2002 al comma 2 dell'art.72 sexies cita: ….salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate…..con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
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SE IL RISCHIO NON E’ MODERATO
Al termine della valutazione del rischio, il datore di lavoro giunto alla conclusione che i lavoratori: per tipo di sostanza, livello e durata di esposizione per la tipologia di attività svolta e per tutti gli altri parametri sopra indicati sono soggetti ad un rischio non moderato, allora deve intraprendere delle misure specifiche di prevenzione e protezione, come …la progettazione di appropriati processi lavorativi e tecnici; appropriate misure organizzative e di protezione collettive; misure di protezione individuale come i dispositivi di protezione individuali e la sorveglianza sanitaria
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Valutazione del rischio
- ricostruzione del processo produttivo, delle fasi di lavorazione e delle singole operazioni lavorative che vengono svolte; - analisi delle condizioni operative in cui si svolge il processo chimico (temperature, pressioni, ecc.); - identificazione delle fasi che comportano una esposizione a sostanze chimiche (definire quali e le loro caratteristiche); - descrizione dell'ambiente (volumetria, configurazione degli spazi, ecc.); - identificazione delle persone esposte o potenzialmente esposte; - identificazione delle zone in cui si opera e del tempo di permanenza nelle singole posizioni di lavoro; - monitoraggio dell'esposizione alle sostanze; - giudizio e stima soggettiva dei lavoratori esposti al rischio.
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LE SOSTANZE E I PREPARATI
Per le sostanze (prodotti chimici ben definiti) e preparati (miscele fisiche di piu' sostanze), una guida alla valutazione del rischio e' determinata dal livello di conoscenze e informazioni conosciute.
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L‘ETICHETTATURA L’etichetta che deve riportare ben chiare le seguenti informazioni: - denominazione della sostanza o del preparato - nome chimico delle sostanze presenti nel preparato - la lettera 'R' indicante i rischi specifici e la lettera 'S' indicante i consigli di prudenza - il quantitativo del contenuto - nome e indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato
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LA SCHEDA DI SICUREZZA Contiene:
- identificazione della sostanza o del preparato e della societa'/impresa; - composizione/informazioni sugli ingredienti; - identificazione dei pericoli; - misure di primo soccorso; - misure antincendio; - misure in caso di fuoruscita accidentale; - manipolazione e stoccaggio; - controllo dell'esposizione/protezione individuale; - proprieta' fisiche e chimiche; - stabilita' e reattivita'; - informazioni tossicologiche; - informazioni ecologiche; - considerazioni sullo smaltimento; - informazioni sul trasporto; - informazioni sulla regolamentazione; - altre informazioni.
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L‘INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ D’INTERVENTO
Per ogni sostanza chimica deve sempre valere il principio di ridurre al minimo possibile l'esposizione. Premesso cio', la lettura delle schede, se costruite con dati tecnici aggiornati, permette di individuare le priorita' cui deve essere data una risposta in termini di prevenzione.
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