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PubblicatoNiccolina Zanella Modificato 9 anni fa
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1 GLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI I RAPPORTI CON LA NORMATIVA REGIONALE Roberto Travaglini Associazione Industriali Vicenza VICENZA - 12 GIUGNO 2006
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2 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO L’ART. 117 DELLE COSTITUZIONE 2° comma competenza esclusiva dello Stato su alcune materie: - tutela della concorrenza (lett. e) - giurisdizione e norme processuali (lett. l) - ordinamento civile e penale (lett. l) - giustizia amministrativa (lett. l) - determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m) - tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (lett. s)
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3 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO L’ART. 117 DELLE COSTITUZIONE 3° comma competenza concorrente dello Stato e delle Regioni Lo Stato detta i principi fondamentali e le Regioni li attuano Materie: - tutela e sicurezza del lavoro - professioni - protezione civile - governo del territorio - porti, aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione - produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
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4 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO L’ART. 117 DELLE COSTITUZIONE 4° comma competenza esclusiva “residuale” delle Regioni Riguarda tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione delle Stato, in quanto non elencate nel 2° comma (competenza statale esclusiva) nel 3° comma (competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni)
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5 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE REGOLAMENTARI SECONDO L’ART. 117 DELLE COSTITUZIONE 6° comma la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva (quelle del 2° comma) a meno che non la deleghi alle Regioni. Sulle altre materie (quelle di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, di cui al 3° comma, e quelle di legislazione esclusiva “residuale” delle Regioni, di cui al 4° comma) la potestà regolamentare spetta alle Regioni. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
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6 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) IL TESTO ANTE PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO “1. Le Regioni e le Province autonome […] esercitano la potestà normativa nelle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente codice relativamente alle materie oggetto di competenza esclusiva dello Stato ed in conformità ai principi ricavabili dal presente codice relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente. 2. Le Regioni e le Province autonome […], nel rispetto dell’art. 117, comma secondo, lett. e), non possono prevedere una disciplina della qualificazione e selezione dei concorrenti, nonché di svolgimento delle procedure di gara, diversa da quella prevista nel presente codice”.
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7 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (355/2006) “I contratti della p.a. e i pubblici lavori, servizi o forniture non sono nominati dal nuovo art. 117 della Costituzione, ma ciò non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni […]. Il loro inquadramento nel nuovo assetto costituzionale non è agevole[…]: da un lato tale disciplina ha carattere trasversale e rientra […] in altre materie elencate nel nuovo art. 117 ed attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concorrente Stato – Regioni; sotto altro profilo, si deve distinguere tra i contratti stipulati da amministrazioni statali e i contratti di interesse regionale”. (Conforme Corte cost., n. 303/2003) … segue
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8 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (355/2006) “Se è pacifico che il legislatore statale è titolare di potestà legislativa esclusiva con riguardo ai pubblici lavori, forniture e servizi ‘statali’, è da definire l’ambito della competenza statale in relazione ad alcune materie nominate dall’art. 117, comma 2, della Costituzione: ‘tutela della concorrenza’, ‘ordinamento civile’ e ‘giurisdizione e norme processuali; giustizia amministrativa”.
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9 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) LA TUTELA DELLA CONCORRENZA “La nozione di tutela della concorrenza abbraccia nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato […] tuttavia […] una dilatazione massima di tale competenza, che non presenta i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti, rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 Cost., che vede attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico”. (Corte cost., n. 14/2004)
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10 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) LA TUTELA DELLA CONCORRENZA “Il criterio della proporzionalità e dell’adeguatezza appare […] essenziale per definire l’ambito di operatività della competenza legislativa statale attinente la tutela della concorrenza. Trattandosi […] di una cosiddetta materia- funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la quale ha un’estensione [..] per così dire ‘trasversale’ (cfr. sent. n.407 del 2002), poiché si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni – […] è evidente la necessità di basarsi sul criterio di proporzionalità – adeguatezza […]” (Corte cost. n. 272/2004) …segue
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11 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) LA TUTELA DELLA CONCORRENZA “L’estremo dettaglio nell’indicazione di questi criteri (ndr.: i criteri di aggiudicazione dei servizi pubblici locali ex art. 113, comma 7, D. Lgs. 267/2000) […] va al di là della pur doverosa tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara […]. E’ evidente quindi che […] la disposizione estremamente dettagliata ed autoapplicativa di cui al citato art. 113, comma 7, pone in essere una illegittima compressione dell’autonomia regionale.” (Corte cost n. 272/2004)
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12 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) LA TUTELA DELLA CONCORRENZA “Le procedure di evidenza pubblica, anche alla luce delle direttive della Comunità Europea […], hanno assunto un rilievo fondamentale per la tutela della concorrenza tra i vari operatori economici interessati alle commesse pubbliche. Viene in rilievo, a questo proposito, la disposizione di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione […]. Qui ci si trova di fronte ad un caso di legislazione esclusiva e ‘trasversale’ dello Stato, che deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati al fine che si vuol raggiungere della tutela della concorrenza.” (Corte cost. n. 345/2004)
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13 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (355/2006) “Quanto agli aspetti relativi alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di gara, ai criteri di aggiudicazione, al subappalto e alla vigilanza sul mercato […] non vi è dubbio che la concorrenza giochi un ruolo preponderante, ma è da verificare se ciononostante sia possibile un intervento normativo regionale”.
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14 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (355/2006) Contratti sopra la soglia comunitaria “la scelta del legislatore statale [..] offre alle Regioni un residuo margine […] che non può essere utilizzato per introdurre misure di attenuazione della concorrenza […]. Tali considerazioni inducono a ritenere che non sia possibile l’esercizio decentrato di potestà normative con riferimento ai seguenti ambiti […] la qualificazione e selezione dei concorrenti, i criteri di aggiudicazione, il subappalto e la vigilanza sul mercato […]. Al contrario, per altri aspetti […] e in particolare per le procedure di gara, deve riconoscersi la sussistenza di una competenza normativa delle Regioni […] alla stregua di quanto affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui la norma statale che imponesse una disciplina tanto dettagliata da risultare non proporzionata rispetto all’obiettivo della tutela della concorrenza costituirebbe una illegittima compressione dell’autonomia regionale.”
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15 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (355/2006) Contratti sotto la soglia comunitaria “[…] compete allo Stato la fissazione di principi comuni, che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, senza che però ricorra l’esigenza (di derivazione comunitaria) di estendere il grado di uniformità alla disciplina di dettaglio. Quale sia poi l’ambito di tali principi vincolanti per le Regioni è stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, che proprio con riferimento agli acquisti sotto soglia di beni e servizi, ha riconosciuto la legittimità dell’applicabilità alle Regioni dei soli principi desumibili dalla normativa nazionale di recepimento della disciplina comunitaria, là dove impongono la gara, fissano l’ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell’obbligo sanzioni civili e forme di responsabilità.”
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16 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) L’ORDINAMENTO CIVILE “I profili relativi alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti attengono alla materia contrattuale del diritto civile e dell’autonomia privata, e dunque alla materia ‘ordinamento civile’, sempre oggetto di legislazione esclusiva statale; tuttavia […] nell’ambito dell’esecuzione dei contratti possono venire in rilievo profili di organizzazione amministrativa e di contabilità, per i quali lo Stato ha legislazione esclusiva solo per le amministrazioni statali, ma non per le Regioni.”
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17 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) LA GIURISDIZIONE E LE NORME PROCESSUALI “La disciplina del contenzioso rientra invece nella materia della ‘giurisdizione e norme processuali; … ; giustizia amministrativa’ di cui alla lettera l) dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione (impregiudicata la verifica di compatibilità della delega).”
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18 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) LE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE “[…] rientrano invece senz’altro in materie di legislazione concorrente Stato – Regioni […] i profili inerenti la localizzazione delle opere pubbliche, la programmazione dei lavori pubblici, l’approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi, attinenti alla materia del ‘governo del territorio’ o quelli connessi con la ‘tutela e sicurezza del lavoro’ e la ‘valorizzazione dei beni culturali e ambientali’. Inoltre per alcune tipologie di opere è anche prevista espressamente la legislazione concorrente Stato-Regioni, come ad esempio per ‘porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; … produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia’.”
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19 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) IL TESTO DEFINITIVO “1.Le Regioni e le Province autonome [..] esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dalle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato. 2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome [..] esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.” …segue
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20 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) “3. Le Regioni, nel rispetto dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidato all’Autorità per la vigilanza […]; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.”
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21 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) LA “CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA” “4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle Regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione.”
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22 IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4) LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME “5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.”
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23 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 1 (Finalità) “1. La Regione Veneto, nell’esercizio della competenza legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, detta la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale. 2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.”
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24 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 8 (Affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria) “1. I servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici […] con provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare.”
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25 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 9 (Forme di pubblicità e bandi tipo) “1. Per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 8, comportanti un compenso inferiore a 40.000 euro, non è prevista alcuna forma di pubblicità salvo l’obbligo di esposizione all’albo della stazione appaltante del provvedimento di incarico e la successiva trasmissione all’Osservatorio regionale degli appalti […] per la pubblicazione su apposito sito Internet. 2. Con regolamento sono individuate misure semplificate di pubblicità per i casi di affidamento di incarichi comportanti un compenso compreso fra 40.000 euro e la soglia comunitaria.”
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26 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 D.G.R. 2119/2005 “Prime linee guida per l’adempimento degli oneri di pubblicità relativi all’affidamento di servizi di progettazione alla luce della L. 62/2005” Interventi singoli (lavori di competenza e di interesse regionale) Incarichi d’importo < 40.000 euro L’onere della pubblicità è assolto con la pubblicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico: nel sito Internet della Regione nell’albo della Stazione appaltante Incarichi d’importo > 40.000 euro e < 211.000 euro L’onere della pubblicità è assolto con la pubblicazione sia dell’avviso dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale, sia del provvedimento di affidamento : nel sito Internet della Regione nell’albo della Stazione appaltante.
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27 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 D.G.R. 2119/2005 Interventi multipli (lavori di competenza regionale) L’onere della pubblicità è assolto mediante il ricorso all’Elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi ancorato all’Elenco annuale dei lavori pubblici, tra i cui iscritti gli incarichi sono affidati a rotazione. Le domande d’inserimento nell’elenco possono essere presentate in qualsiasi momento e l’Elenco viene comunque aggiornato con cadenza semestrale. Interventi multipli (lavori di interesse regionale) La Stazione appaltante può assolvere agli obblighi inerenti la pubblicità istituendo un proprio elenco dei professionisti abilitati, da aggiornare periodicamente e dal quale individuare volta per volta l’affidatario secondo il criterio della rotazione degli incarichi. In alternativa, la Stazione appaltante può avvalersi dell’Elenco regionale dei consulenti e dei prestatori di servizi
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28 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 26 (Qualificazione delle imprese) “1. Con regolamento è istituito il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2.”
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29 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 27 (Appalti e concessioni) “1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono affidati secondo una delle seguenti procedure di scelta del contraente: a) asta pubblica; b) licitazione privata, anche semplificata; c) trattativa privata; d) appalto – concorso. 2. L’affidamento di lavori pubblici mediante appalto concorso ha luogo senza necessità di acquisire pareri di organi statali.”
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30 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 28 (Forme di pubblicità) “1. Per gli appalti di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sul sito internet appositamente individuato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 1173, del 17 maggio 2001: www.regione.veneto.it) e, per estratto, su almeno due quotidiani regionali a maggiore diffusione.”
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31 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 31 (Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori) “3. Per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può disporre un numero minimo e un numero massimo di concorrenti da invitare, comunque non inferiore a dieci e non superiore a trenta. 4. Per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale mediante licitazione privata le amministrazioni aggiudicatrici predispongono i criteri per l’individuazione del numero delle imprese da invitare, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali delle stesse, della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, nonché dell’ubicazione delle imprese rispetto alla localizzazione delle opere. 5. Con regolamento sono definite le linee-guida […].”
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32 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 32 (Licitazione privata semplificata) “1. Per l’affidamento di contratti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 1.000.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della licitazione privata semplificata. …. omissis …. 3. La Giunta regionale con proprio provvedimento determina le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento […] mediante licitazione privata semplificata, secondo i seguenti principi: a) formazione degli elenchi delle imprese da invitare […], determinando anche l’incidenza percentuale dei concorrenti aventi sede in ambito regionale; …. omissis ….
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33 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 32 (Procedura negoziata) “1. I contratti di appalto di lavori pubblici di interesse regionale possono essere affidati a trattativa privata nei seguenti casi: a) per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000 euro. In tal caso, qualora il valore dell’importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000 euro si procede all’affidamento previa gara informale tra almeno tre soggetti; …. omissis ….
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34 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 37 (Varianti in corso d’opera) “1. Le varianti in corso d’opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi: a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice; …. omissis ….
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35 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003 Art. 38 (Subappalti) “1. Fatte salve le disposizioni in materia di subappalto di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 […], la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del cinquanta per cento dell’importo della categoria. 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore al limite di cui al comma 1.”
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36 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LA SORTE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI NON IN LINEA CON IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Ad esclusione dell’art. 66, riguardante l’edilizia in zona sismica (poi modificato) la L.R. 27/2003 non è stata oggetto di impugnazione preventiva (art. 127 Cost.) da parte del Governo. Fino al 30 giugno 2006, l’eventuale questione di legittimità costituzionale di altre norme della L.R. 27/2003 può essere sollevata solo incidentalmente in un giudizio tra singoli soggetti dell’ordinamento, nel cui ambito fosse rilevante e pregiudiziale conoscere della conformità alla Costituzione delle norme regionali di cui si dovrebbe fare applicazione.
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37 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LA SORTE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI NON IN LINEA CON IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Il sopravvenire del D. Lgs. 163/2006 altera il quadro dei rapporti tra l’ordinamento statale e quello regionale ? In particolare, oltre al criterio della “specialità - competenza” tra le fonti, scatta anche quello della “gerarchia - integrazione”, con la conseguente “sostituzione - abrogazione” delle norme regionali incompatibili con la disciplina sopravvenuta di fonte statale ? Il fenomeno della “sostituzione – abrogazione” è stato codificato, nel caso di competenza esclusiva statale, solo nei confronti delle norme regionali operanti nelle materie di competenza esclusiva statale, vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge 131/2003 (Legge “La Loggia”), avvenuta l’11 giugno 2003. Non è questo il caso della L.R. 27/2003, entrata in vigore il 10 gennaio 2004, quindi dopo l’entrata in vigore della legge 131/2003.
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38 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LA SORTE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI NON IN LINEA CON IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CONCLUSIONI Il problema è complesso e in buona parte inesplorato, causa la relativa novità della riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. 3/2001). Le Regioni hanno già preannunciato ricorsi alla Corte costituzionale ex art. 127, 2° comma, cost., lamentando che il D. Lgs. 163/2006 (ed in particolare l’art. 4) non è rispettoso delle competenze normative regionali. Il contrasto più evidente tra le norme della L.R. 27/2003 ed i principi (alcuni di derivazione comunitaria) ricavabili dal D. Lgs. 163/2006, riguarda la disciplina dell’affidamento degli incarichi (artt. 8 e 9 L.R. 27/2003), il sistema regionale di qualificazione degli esecutori, la “forcella” nella licitazione privata e la composizione “regionale” dell’elenco nella licitazione privata semplificata.
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39 I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003 LA SORTE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI NON IN LINEA CON IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CONCLUSIONI Tutte le norme della L.R. 27/2003 sopra richiamate (artt. 8-9; 26, comma 1; 31, commi 4 e 5; 32, comma 3) sono già inapplicabili perché: subordinate a provvedimenti attuativi che, ovviamente, non verranno adottati, almeno con le caratteristiche ed i contenuti originariamente previsti; sono state “rivisitate” con successive istruzioni operative che ne hanno ridimensionato il contrasto con sopravvenute disposizioni statali (D.G.R. 2119/2005 sull’affidamento degli incarichi professionali “sotto soglia”) verrà prossimamente approvato dalla Giunta regionale un disegno di legge di modifica di queste disposizioni
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