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Giovanni Andrea Toselli BILANCIO ED ALTRE DETERMINAZIONI DI SINTESI MOMENTI DI INFORMATIVA SOCIETARIA NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS.

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1 Giovanni Andrea Toselli BILANCIO ED ALTRE DETERMINAZIONI DI SINTESI MOMENTI DI INFORMATIVA SOCIETARIA NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

2 Giovanni Andrea Toselli Bilanci pro-forma

3 03/06/2015 Page 3 Bilanci pro-forma I dati pro-forma La normativa regolamentare della Borsa Italiana e della Consob richiede che vengano preparati dati pro-forma (situazioni patrimoniali e conti economici con note esplicative o singoli dati patrimoniali, finanziari ed economici) nel caso in cui vi siano: Prospetti informativi legati a sollecitazione/quotazione di strumenti finanziari relativi a società costituite recentemente o con modifiche sostanziali nella struttura patrimoniale; Richiesta di ammissione alla quotazione di Borsa o alle negoziazioni del Nuovo Mercato;

4 03/06/2015 Page 4 Bilanci pro-forma particolari variazioni della struttura patrimoniale della società: (acquisizioni, cessioni, fusioni e scissioni); cambiamenti di principi contabili. Anche il Regolamento Emittenti (delibera 11971/99 e successive modifiche) richiede che vengano presentate informazioni finanziarie pro-forma nei casi in cui l’emittente sia stato coinvolto in operazioni che hanno apportato modifiche sostanziali alla propria struttura; tali dati devono essere riportati nei prospetti di sollecitazione/quotazione e nei documenti informativi ai sensi degli art. 70 e 71.

5 03/06/2015 Page 5 Bilanci pro-forma Il “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa” (Deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 26 aprile 2007 e approvato dalla Consob con delibera n. 15996 del 26 giugno 2007) stabilisce la necessità di presentare dati pro-forma nelle seguenti situazioni: Parte 2 - Ammissione alle negoziazioni – Condizioni per l’ammissione Capo 1- Azioni Capo 10 - OICR Capo 11 - Azioni di Investment Companies; Parte 2 - Ammissione alle negoziazioni nel mercato expandi Requisiti degli emittenti Azioni

6 03/06/2015 Page 6 Bilanci pro-forma Parametri di significatività Con la Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19-10-1998 vengono dati i parametri di significatività per la redazione dei documenti informativi, specificando che qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni, anche infragruppo, di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto sarà richiesta la redazione dei documenti informativi di cui agli artt. 24 e 25 della delibera Consob n. 11520 del 1.7.1998.

7 03/06/2015 Page 7 Bilanci pro-forma Fusioni e Scissioni Gli indicatori sono: totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto); risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto); totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/ totale patrimonio netto dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto).

8 03/06/2015 Page 8 Bilanci pro-forma Consob in ogni caso richiede la redazione del documento informativo in caso di fusione ( per incorporazione o per unione ) tra società quotate nonché di fusione per unione tra una società quotata ed una non quotata ovvero di incorporazione di una società quotata in una non quotata.

9 03/06/2015 Page 9 Bilanci pro-forma Acquisizioni e Dismissioni Gli indicatori sono: prezzo della società (o del ramo di azienda o delle attività) acquisita (o ceduta)/capitalizzazione media degli ultimi sei mesi dell'emittente; risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto); totale patrimonio netto della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto).

10 03/06/2015 Page 10 Bilanci pro-forma Nel caso in cui l'operazione di cessione/acquisizione abbia ad oggetto un'attività, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a). Resta la possibilità della Consob di richiedere, ai sensi dell'art. 114, comma 3 del d.lgs. n. 58/98, la redazione del documento informativo in argomento sia nel caso di fattispecie equivalenti alle acquisizioni/cessioni (quali, ad esempio, i conferimenti in società), che in relazione a fattispecie aventi soglie dimensionali inferiori ai parametri sopra indicati, a seconda delle caratteristiche dell'operazione e degli emittenti (tipologia di business, dimensione del fatturato, totale attivo, ecc.), al fine di assicurare la necessaria informazione al pubblico. Gli emittenti potranno comunque richiedere di essere dispensati dalla redazione del documento in oggetto, qualora la specificità dell'operazione renda non significativa la predisposizione di detto documento informativo.

11 03/06/2015 Page 11 Bilanci pro-forma Come si ottengono i dati pro-forma I dati pro-forma si ottengono rettificando i dati storici, per valutare, in modo retroattivo, gli effetti di operazioni che sono già avvenute o proposte, come se queste fossero state effettuate precedentemente. In alcune operazioni straordinarie, i dati consuntivi, a cui si devono effettuare le rettifiche pro-forma, si ottengono con l’aggregazione dei dati presi dal bilancio d’esercizio o consolidato della società emittente con i dati storici dell’impresa o del ramo d’azienda acquisito. L’aggregazione dei dati per le rettifiche pro-forma è definita anche “ricostruzione storico-virtuale”. Attenzione: i dati pro-forma non vanno confusi con i dati prospettici che sono presentati nei casi di concentrazioni di imprese.

12 03/06/2015 Page 12 Bilanci pro-forma Le rettifiche pro-forma Le rettifiche pro-forma devono seguire la seguente regola: Stato patrimoniale: si parte dal presupposto che l’operazione straordinaria sia avvenuta alla data di riferimento dello stato patrimoniale stesso; Conto economico: si presuppone che l’operazione straordinaria ci sia stata all’inizio del periodo a cui fa riferimento il conto economico. Le rettifiche devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche: Rappresentare effetti patrimoniali, economici e finanziari di valore significativo, legati all’operazione per la quale si richiedono i dati pro-forma (ad esempio assunzione o estinzione di debiti, emissione di capitale) Rispetto dei criteri di valutazione e dei principi contabili adottati dall’emittente nella preparazione dei dati consuntivi;

13 03/06/2015 Page 13 Bilanci pro-forma Essere supportate da evidenze oggettive e per le quali si possano effettuare delle verifiche; Essere determinate applicando modalità e criteri uniformi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio o consolidato successivo a quello in cui saranno riflessi gli effetti dell’operazione; Dare origine a dati adeguati e non svianti; Essere supportate da spiegazioni nelle note esplicative.

14 03/06/2015 Page 14 Bilanci pro-forma Limiti dei dati pro-forma Gli utilizzatori dei bilanci e gli investitori devono stare attenti a non confondere i dati pro-forma con una previsione della futura redditività che sorgerà in seguito all’operazione. L’attendibilità dei dati è influenzata dal tipo di operazione straordinaria e dalla lunghezza del periodo di tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la data a cui si riferiscono i dati pro-forma. Più è lungo l’intervallo di tempo fra le due date è maggiore è il rischio di inattendibilità dei dati pro-forma.

15 03/06/2015 Page 15 Bilanci pro-forma Relazione della società di revisione Il Regolamento Emittenti richiede che la società di revisione esprima un parere sulle informazioni pro-forma. Dopo aver analizzato i dati pro-forma, la società di revisione deve esprimere un giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati stessi, sulla correttezza dei principi contabili adottati e della metodologia utilizzata.

16 Giovanni Andrea Toselli Patrimoni destinati a uno specifico affare

17 03/06/2015 Page 17 Patrimoni destinati a uno specifico affare Il Patrimonio destinato ad uno specifico affare è disciplinato dal codice civile dagli Art. 2447–bis a Art.2447-novies ed è trattato ampiamente nel documento OIC 2. Una società per azioni può enucleare dal proprio patrimonio un insieme di beni e destinarli allo svolgimento di uno specifico affare. La società può costituire più patrimoni e destinarli ciascuno ad un affare specifico. I patrimoni non possono essere costituiti per un valore superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società. I beni che compongono il patrimonio destinato devono essere specificati nella delibera istitutiva.

18 03/06/2015 Page 18 Patrimoni destinati a uno specifico affare Delibera istitutiva La delibera istitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione o di gestione della società e deve indicare: L’affare al quale è destinato il patrimonio; Beni e rapporti giuridici; Eventuali apporti di terzi; Il piano economico-finanziario; La possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare; La nomina di una società di revisione; Le regole per la rendicontazione

19 03/06/2015 Page 19 Patrimoni destinati a uno specifico affare Diritti dei creditori Entro sessanta giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono opporsi. Decorso tale termine, il patrimonio destinato non costituisce più garanzia dei creditori generali della società fino alla cessazione della destinazione del patrimonio stesso. Per quanto riguarda le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, la società risponde solo con il patrimonio destinato, cioè con i beni entrati originariamente o successivamente; non rispondono gli altri beni della società. Solo per le obbligazioni da fatto illecito vi è la responsabilità illimitata della società.

20 03/06/2015 Page 20 Patrimoni destinati a uno specifico affare Piano economico-finanziario Il piano economico-finanziario è pluriennale in quanto riguarda tutta la durata prevista dell’affare; è costituito da: piano economico; piano finanziario; piano degli investimenti. Nel piano deve risultare: la capacità di coprire con i ricavi tutti i costi sostenuti per l’affare e il conseguimento di un margine positivo; La possibilità di ottenere i finanziamenti necessari per la realizzazione dell’affare, considerando sia le attività finanziarie del patrimonio destinato sia quelle rese disponibili dalla società.

21 03/06/2015 Page 21 Patrimoni destinati a uno specifico affare Scritture contabili Per ogni specifico affare, la società deve tenere (Art.2214 c.c. e seg.): Libro giornale e libro inventari; Contabilità separata in partita doppia con conto economico e stato patrimoniale dell’affare. Se l’affare dura più di un esercizio, la società dovrà effettuare una chiusura periodica dei conti nella contabilità separata; quindi dovrà far confluire la contabilità separata in quella generale.

22 03/06/2015 Page 22 Patrimoni destinati a uno specifico affare Nel caso in cui vengano emessi strumenti finanziari, la società deve tenere un libro con indicazione di: Caratteristiche; Ammontare degli strumenti emessi ed estinti; Generalità dei titolari; Trasferimenti e vincoli relativi

23 03/06/2015 Page 23 Patrimoni destinati a uno specifico affare Rendiconto finale L’affare, oltre ad essere specifico, deve avere durata determinata; quando si realizza o diviene impossibile, gli amministratori devono redigere un rendiconto finale che, con la relazione dei sindaci e della società di revisione, deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. Una volta che l’affare è realizzato o se ne è accertata l’impossibilità di realizzazione, il patrimonio destinato rientra a far parte del patrimonio generale della società.

24 03/06/2015 Page 24 Patrimoni destinati a uno specifico affare Rendiconto dello specifico affare Il Rendiconto deve essere costituito dai seguenti documenti: Stato patrimoniale dello specifico affare, secondo quanto previsto dallo schema dell’art. 2424 del c.c.; Conto economico dello specifico affare, secondo quanto previsto dallo schema dell’art. 2425 del c.c.; Una nota di commento, secondo art. 2427 n.1 e 2426 del c.c.; Le regole di rendicontazione dell’affare; Riferimento al contenuto della delibera di costituzione del patrimonio destinato

25 Giovanni Andrea Toselli Offerta pubblica di acquisto o di scambio

26 03/06/2015 Page 26 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio Il TUF (Art.1 par 1.V) definisce offerta pubblica di acquisto o di scambio ogni offerta effettuata in qualunque forma, con la finalità di acquisto o scambio di prodotti finanziari, e rivolta a: un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall’art. 100 (vedi nota); Nonché di ammontare complessivo superiore a quanto indicato nello stesso regolamento. Chi effettua un’offerta pubblica di acquisto o di scambio deve darne preventiva comunicazione alla Consob, allegando un documento con tutte le informazioni necessarie ai destinatari per avere un giudizio sull’offerta. Nota: Tuf è cambiato di recente e attualmente il Re è in fase di aggiornamento, quindi non si riescono a trovare i riferimenti di cui sopra.

27 03/06/2015 Page 27 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio TUF Art. 102 : obblighi degli offerenti Entro 15 giorni dalla comunicazione, la Consob deve indicare agli offerenti: le informazioni integrative da fornire; le modalità per la pubblicazione del documento di offerta; le garanzie da prestare Il documento può essere pubblicato decorso tale termine.

28 03/06/2015 Page 28 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio TUF Art. 103 : Svolgimento dell’offerta L’offerta è irrevocabile ed è rivolta a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. La Consob disciplina: Il contenuto del documento da pubblicare e le modalità per la sua pubblicazione; La correttezza e trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari che sono oggetto dell’offerta; Le offerte di aumento e quelle concorrenti ; non vengono limitati i numeri di rilancio che si possono effettuare fino alla scadenza di un termine massimo.

29 03/06/2015 Page 29 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio RE Art. 38: Documento d’offerta Il documento d’offerta è diffuso con: pubblicazione integrale su organi di stampa; tramite la consegna presso gli intermediari e contemporanea pubblicazione su organi di stampa; con altri mezzi concordati con la Consob. Una copia del documento viene inviato alla Consob su supporto informatico. Nel caso in cui si verifichi un nuovo evento o ci sia un’inesattezza nel documento d’offerta che possa incidere sulla valutazione degli strumenti finanziari, nel periodo compreso tra la pubblicazione del documento d’offerta e il termine del periodo di adesione, verrà preparato un supplemento da allegare e pubblicare seguendo la stessa prassi del documento d’offerta.

30 03/06/2015 Page 30 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio RE Art. 41: Norme di trasparenza L’offerta contiene dichiarazioni e comunicazioni del soggetto che le ha fornite; queste devono essere espresse secondo i principi di chiarezza, completezza e conoscibilità di tutti i destinatari. La Consob, secondo gli art.114 commi 5 e 6 del TU, nell’intervallo di tempo compreso tra la data di pubblicazione del documento di offerta fino alla chiusura, può richiedere che siano forniti e resi pubblici dati e documenti utili per l’informazione del pubblico.

31 03/06/2015 Page 31 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie RE Art. 45 (Acquisto indiretto) 1. L'acquisto,anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 105 del Testo unico, di una società quotata o il controllo di una società non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lettera a), del Testo unico, quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 105 del Testo unico di una società quotata.

32 03/06/2015 Page 32 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio 2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma 1, quando il patrimonio della società di cui si detengono le azioni è costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate o in società che detengono in misura prevalente partecipazioni in società quotate. 3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi che precedono, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti: a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di un terzo dell'attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio della società partecipante; b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di un terzo e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto delle azioni della società partecipante.

33 03/06/2015 Page 33 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio 4. Se il patrimonio della società indicata nel comma 2 è in prevalenza costituito da partecipazioni in una pluralità di società quotate, l'obbligo di offerta pubblica riguarda le azioni delle sole società il cui valore rappresenta almeno il trenta per cento del totale di dette partecipazioni.

34 03/06/2015 Page 34 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio Il TUF disciplina i seguenti tipi di offerta: Art. 106: offerta pubblica di acquisto totalitaria Art. 107: offerta pubblica di acquisto preventiva Art. 108: offerta pubblica di acquisto residuale

35 03/06/2015 Page 35 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio TUF Art. 106: offerta pubblica di acquisto totalitaria 1. Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105. 2. Per ciascuna categoria di azioni di cui al comma 1, l'offerta è promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni della medesima categoria; qualora non siano stati effettuati acquisti, l'offerta è promossa al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.

36 03/06/2015 Page 36 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio 5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di altri soci che detengono il controllo o sia determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi; b) trasferimento delle azioni previste dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione; c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente; d) operazioni di carattere temporaneo; e) operazioni di fusione o di scissione.

37 03/06/2015 Page 37 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio TUF Art. 107: offerta pubblica di acquisto preventiva 1. Oltre che nei casi indicati nell’art.106,commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 (Disposizioni generali), ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza

38 03/06/2015 Page 38 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta; b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti soci che possiedano la maggioranza delle azioni previste dall’articolo 106, comma 1, escluse dal computo le partecipazioni detenute, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1; c) la Consob accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).

39 03/06/2015 Page 39 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio 3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva: a) l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva; b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.

40 03/06/2015 Page 40 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio TUF Art. 108: offerta pubblica di acquisto residuale 1. Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento delle azioni ordinarie promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro centoventi giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. 2. L'obbligo di acquisto sussiste anche per chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento in una categoria delle azioni previste dall'articolo 105, quotate in mercati regolamentati italiani. In tal caso l'offerta è rivolta solo ai possessori di azioni della medesima categoria.

41 03/06/2015 Page 41 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio RE Art. 50: OPA residuale 1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria. 3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente; b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre; c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente; d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.

42 03/06/2015 Page 42 OPA e OPSC: offerta pubblica di acquisto o di scambio TUF Art. 109: acquisto di concerto 1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108, quando vengano a detenere, a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli: a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

43 Riferimenti Codice civile Documento OIC 2 Documento Consob: Principi di redazione dei dati pro-forma – Luglio 2001 “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa” (Deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 26 aprile 2007 e approvato dalla Consob con delibera n. 15996 del 26 giugno 2007) Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19-10-1998 Consob – Dlgs.58/98 – TUF: Testo unico della finanza Consob – Regolamento Consob n.11971- RE: Regolamento Emittenti – Giugno 2007


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