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PubblicatoCristoforo Baroni Modificato 9 anni fa
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Avv. Giovanni Fontana Corso per Dirigenti ed operatori delle ASD Ariccia 30 aprile 2015 Ariccia 30 aprile 2015 Il rapporto di lavoro con tecnici e collaboratori
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Associazione non riconosciuta: artt. 36 e ss codice civile: forma più comune, facilità di costituzione, pochi costi, responsabilità personale dei dirigenti Associazione riconosciuta: DPR 361/00 poco utilizzata, maggiori oneri per la costituzione, responsabilità limitata al fondo sociale Società sportiva dilettantistica a r.l.: art. 90 c 18 L. 289/02: forma che si sta diffondendo, maggiori oneri per costituzione e gestione ma responsabilità limitata
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Aspetti sportivi Professionismo: L. 91/81 Dilettantismo: tutto il resto Aspetti civilistici Volontariato (L. 266/91) Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) Lavoro dell’atleta (natura ludica, contratto atipico) Redditi diversi?
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all’art. 2 che “..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” “Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata” Il lavoro si presume oneroso
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In caso di contenzioso è il gestore dell’impianto (società sportiva) che deve dare la prova di volontariato Accorgimenti: comunanza dello scopo sociale, associato e tesserato (art. 51 L. 289/02), dichiarazione scritta o verbale d’assemblea controfirmato, autonomia, rimborso a piè di lista (non forfettario), mancanza di reciproci impegni o pretese civilmente rilevanti Anche il pubblico dipendente può essere volontario previa sola comunicazione
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Lavoro dell’atleta: lavoro dipendente solo per sportivi professionisti. L. 91/81 Lavoro del tecnico: possibilità che si concreti sia in lavoro subordinato che autonomo Lavoro del custode: lavoro subordinato Lavoro del collaboratore amministrativo- gestionale: in genere lavoro subordinato Per assurdo lo sportivo professionista ha meno garanzie non applicandosi ad esso lo Statuto dei Lavoratori, mentre tale normativa dovrebbe applicarsi allo sport dilettantistico con aumento dei costi ed oneri per le società dilettantistiche
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Evitare l’instaurarsi di rapporti di lavoro subordinato (laddove possibile) per evitare la crescita esponenziale di costi ed obblighi
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Autonomo: autonomia nella prestazione (scelta degli orari, modalità), mancanza di controllo gerarchico, lavoro prestato per più soggetti (a.s.d. o s.s.d.), compenso a prestazione, volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione Subordinato: imposizione di direttive, orari, controllo gerarchico, utilizzo dei mezzi del datore di lavoro, compenso predeterminato e continuativo
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Solo il legislatore fiscale disciplina come categoria a sé stante il lavoro sportivo DPR art. 67 917/86 TUIR (dalla L. 342/00): Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
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Redditi diversi: indennità trasferta, rimborsi forfettari, premi e compensi Mancanza di un limite massimo, riduzione dei benefici fiscali all’aumentare del compenso No Inps ed Inail (vedasi loro circolari 32/01 e 42/03), si a polizza federale con tesseramento (D.M. 16.04.08) Iscrizione al Registro CONI. Il CONI è l’unico soggetto che certifica il possesso dei requisiti soggettivi dell’erogante per il pagamento di redditi diversi
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Art. 90 comma 3 lett. A L. 289/02 ricomprende nelle agevolazioni fiscali dell’art. 67 TUIR anche le collaborazioni amministrativo-gestionali necessità che manchi il rapporto di subordinazione (segretaria) e la natura professionale (commercialista o ragioniere che porta la contabilità) Comunicazione ai centri per l’impiego per co.co.co amministrativo-gestionali
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E’ reddito diverso quello conseguito dall’allenatore E’ reddito diverso quello della collaboratrice amministrativo gestionale (se non ha rapporto di subordinazione) E’ reddito diverso quello dello studente, o impiegato che si occupa della tenuta della contabilità, non così se è un ragioniere o commercialista E’ reddito diverso quello del commercialista che fa l’allenatore
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Posizione CONI: poiché il legislatore tributario ha catalogato i redditi sportivi quali redditi diversi non c’è attività professionale e sottoposizione alla contribuzione previdenziale Posizione ENPALS (ora INPS): devono essere iscritti obbligatoriamente all’Enpals impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici, istruttori, massaggiatori e dipendenti delle società sportive
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D.M. Ministero del Lavoro pubblicato il 7.4.05 e Circolari Enpals n. 7/8 e 13 del 2006 vanno a ricomprendere tutti i lavoratori sportivi tra i soggetti iscritti obbligatoriamente all’Enpals, siano essi lavoratori autonomi o subordinati. Esclusi volontari
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Circolare 13/06: Professionale abituale anche se non esclusiva Possesso di conoscenze tecnico-giuridiche Non marginalità del compenso: limite della no tax area di euro 4.500,00 Reddito diverso: no Enpals; arti e professioni: Enpals L’istruttore che lo fa professionalmente perde anche i benefici fiscali: non è un reddito diverso
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Professione non abituale (studente, impiegato, professionista) Reddito marginale (fino almeno a 7.500,00) Attività sportiva non prevalente L. 14/09 di conversione del D.L. 207/08: sono redditi diversi e non soggetti all’Enpals anche l’attività didattica, formativa, di preparazione ed assistenza all’attività sportiva dilettantistica purchè non svolte in via professionale
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E’ dovuta da: ◦ Lavoratori autonomi tutta a loro carico ◦ Lavoratori subordinati 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore
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Art. 1 comma 217 L. 662/96: a) tasso di interesse maggiorato di 3 punti (omessa contribuzione) b) ipotesi di evasione della contribuzione applicabile alle a.s.d. in quanto vi è evasione per omesse registrazioni e denuncie obbligatorie, la sanzione diventa del 50% della somma evasa (Trib. Milano 19.09.11)
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Trib. Venezia 380 del 27.5.14 il D.M. 15/03/2005 in sede di adeguamento delle categorie dei soggetti iscrivibili all’ENPALS ha escluso, “per precisa scelta normativa”, gli atleti e gli allenatori delle squadre dilettantistiche “sicché il riferimento ad altri criteri come quello della professionalità quale conseguenza della abitualità e non marginalità dei redditi conseguiti dagli atleti ed allenatori, si appalesa come totalmente erroneo Trib. Roma 9824 del 11.7.13 Anche se svolta in piena autonomia la prestazione di un tecnico, allorchè palesi professionalità, abitualità e non marginalità del compenso obbliga alla contribuzione previdenziale
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Consigli Corsi e lezioni solo ai tesserati (anche di altre a.s.d.) Non superare la soglia dei 7.500,00 euro annuali Fare un contrattino ove l’istruttore sceglie gli orari di allenamento (limitate a poche ore settimanali); Scegliere istruttori che non lo facciano come professione principale o quantomeno farlo dichiarare nel contrattino Compensare con rimborsi chilometrici o a piè di lista Prevedere il pagamento di premi in caso di raggiungimento di un risultato sportivo
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Circolare del 25.01.2007 n. 9 Agenzia delle Entrate Si profila distribuzione indiretta di utili qualora vengano corrisposti all’associato che presti opera nell’associazione emolumenti superiori al 20% a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche. E’una presunzione di legge che non ammette prova contraria
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Prospettive future Da un punto di vista previdenziale si va verso l’introduzione di forme di tutela previdenziale obbligatorie per gli operatori sportivi, tecnici, allenatori e collaboratori
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I regolamenti sportivi concernenti gli emolumenti ai tecnici e collaboratori Rispettare le norme federali che in alcuni sport impongono limiti agli emolumenti o impongono la registrazione dei contratti Clausola compromissoria e obbligo di agire solo tramite le procedure federali Arbitrato
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Avv. Giovanni Fontana info@fontanastudiolegale.it Tel fax 0773/888434 Mobile 347/2634928
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