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LE FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono "meccanismi" che pongono in essere regole giuridiche. Possibile distinzione: Fonti di produzione  pongono.

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1 LE FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono "meccanismi" che pongono in essere regole giuridiche. Possibile distinzione: Fonti di produzione  pongono in essere nuove regole di comportamento o regole di organizzazione che tutti devono rispettare Fonti sulla produzione  meccanismi attraverso i quali si producono le fonti di produzione Fonti di cognizione  supporti attraverso i quali si rendono conoscibili le fonti di produzione

2 LE FONTI DEL DIRITTO Il moltiplicarsi di centri di produzione del diritto aumenta la complessità del sistema delle fonti, che a sua volta può portare a possibili contraddizioni tra norme, definite antinomie normative Tali antinomie vanno risolte per fare in modo che il sistema delle fonti sia razionale e ordinato

3 LE FONTI DEL DIRITTO I criteri di risoluzione delle antinomie:
1) Criterio gerarchico  Nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte superiore. Effetto dell’utilizzo del criterio gerarchico è l’invalidità dell’atto normativo inferiore, che ne comporta l’annullamento (eliminazione dal sistema giuridico); si presuppone l’esistenza di una struttura gerarchica del sistema delle fonti.

4 LE FONTI DEL DIRITTO I criteri di risoluzione delle antinomie:
2) Criterio della competenza  Nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte competente. Effetto dell’utilizzo del criterio della competenza è ancora una volta l’invalidità e l’annullamento dell’atto: violando il principio di competenza, infatti, si viola indirettamente il principio gerarchico in quanto l’attribuzione di competenze è disciplinata da una fonte di livello superiore

5 LE FONTI DEL DIRITTO I criteri di risoluzione delle antinomie:
3) Criterio cronologico  Nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola più recente. Effetto dell’utilizzo del criterio cronologico è l’abrogazione, fenomeno per cui la norma successiva delimita temporalmente la sfera di applicazione di quella precedente; si presuppone che le regole giuridiche si adeguino, nel tempo, alla realtà

6 LE FONTI DEL DIRITTO Importante distinzione tra le fonti normative è quella tra: Fonti atto  fonti di produzione del diritto che sono il risultato di procedimenti finalizzati a produrre norme giuridiche (fonti scritte) Fonti fatto  fatti normativi, in cui le regole nascono da accadimenti esterni rispetto alla volontà di regolare in un certo modo i comportamenti (consuetudini, convenzioni…)

7 LE FONTI DEL DIRITTO Oggi gran parte delle norme giuridiche è prodotta da fonti atto, ma con alcune distinzioni tra sistemi di: Common Law  ancora ampio utilizzo del diritto consuetudinario e giurisprudenziale Civil Law  alla base della produzione del diritto c’è la codificazione Di recente riavvicinamento dei due sistemi

8 LE FONTI DEL DIRITTO Per quanto riguarda il contenuto delle fonti normative, si indica con disposizione la formulazione linguistica dell’atto e con norma il significato dell’atto Attraverso l’interpretazione è possibile cogliere il significato (norma) della formulazione normativa (disposizione) [disposizione  interpretazione  norma]

9 LE FONTI DEL DIRITTO Disposizione, interpretazione e norma:
1) Non esiste un rapporto biunivoco tra disposizioni e norme  Si possono ricavare norme diverse da una stessa disposizione Una norma può essere il prodotto di più disposizioni

10 LE FONTI DEL DIRITTO Disposizione, interpretazione e norma:
2) Una norma può vivere più a lungo di una disposizione (e viceversa)  Possono essere applicate norme che derivano da disposizioni abrogate Possono esistere disposizioni in vigore ma non più in grado di produrre norme

11 LE FONTI DEL DIRITTO Prendendo in considerazione le norme, alcune distinzioni possibili sono: Tra regole (norme giuridiche specifiche) e principi (norme più generiche)  in caso di contrasto tra regole, si sceglie quale applicare (con i criteri di risoluzione visti), in caso di contrasto tra principi si opera un bilanciamento Tra norme speciali e norme generali  in caso di contrasto, la norma speciale deroga quella generale

12 LE FONTI DEL DIRITTO Il sistema (gerarchico) delle fonti di produzione in Italia: Costituzione e leggi costituzionali Fonti primarie (leggi statali e regionali, atti con forza di legge) Fonti secondarie (regolamenti governativi, regionali e locali) Fonti terziarie (consuetudine, atti amministrativi generali)

13 LE FONTI DEL DIRITTO Per le fonti atto, le fonti di produzione trovano la loro fonte sulla produzione in una norma gerarchicamente superiore Esiste un numero chiuso di fonti primarie: sono tali soltanto quelle che trovano la loro norma sulla produzione in fonti di rango costituzionale


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