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PubblicatoFabrizio Berardino Modificato 9 anni fa
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COMPONENTI NEGATIVE
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AMMORTAMENTI (ART. 102) L’art. 2426, n. 2, c.c., prevede che il costo delle immobilizzazioni materiali o immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzata in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Analoga disposizione si rinviene negli IAS. Al fine di assicurare la certezza del rapporto tributario la normativa tributaria interviene su questa disciplina fissando un limite massimo all’importo dell’ammortamento dei beni strumentali inseribile tra i componenti negativi di reddito Tale limite si ottiene applicando al loro costo dei coefficienti stabiliti con apposito DM. Ne deriva che se la quota indicata nel CE quale ammortamento civilisticamente corretto risulta superiore alla soglia fiscalmente ammessa, l’eccedenza deve deve formare oggetto di una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi
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La finanziaria ha soppresso, a partire dal periodo d’imposta 2008 gli ammortamenti accelerati e anticipati. L’ammortamento è esperibile a partire dall’esercizio in cui il bene viene immesso nel processo produttivo (che non necessariamente coincide con quello di acquisto)
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Ammortamento dei terreni. Il costo dei terreni non è normalmente ammortizzabile. Nella prassi, tuttavia, quando sui terreni insistevano dei fabbricati, il costo del terreno veniva aggregato contabilmente ai secondi e si procedeva all’ammortamento dell’intero costo in ragione della limitata vita utile dei fabbricati. Sino al 2006 la legittimità di tale comportamento veniva giustificata sulla scorta dell’art. 36, co. 2, laddove si precisa che le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari. A partire dal 2006 non è più possibile conteggiare il costo del terreno su cui insiste il fabbricato. Per cui se il costo del terreno è separato in quanto acquistato in via autonoma, quel valore non sarà ammortizzato. Se invece il terreno è stato acquistato insieme al fabbricato il valore non ammortizzabile del terreno è determinato in misura pari al maggiore tra il valore esposto nel bilancio d’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto e quello corrispondente al 20%, ovvero al 30% se si tratta di fabbricato industriale
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Altre spese disciplinate dall’art. 102: - spese di manutenzione e riparazione; - deducibilità canoni di leasing
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AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI (ART. 103) La categoria dei beni immateriali viene divisa in due sottoinsiemi disciplinati rispettivamente dal co. 1 e 2. Il co. 1 individua una serie di beni il cui periodo di ammortamento non può essere inferiore a 2 esercizi (può, invece, essere superiore). Per il co. 2 le quote di ammortamento dei costi ivi indicati sono deducibili in misura corrispondente alla durata della utilizzazione di tali diritti prevista dal contratto e/o dalla legge
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Per avviamento e marchi il periodo di ammortamento risulta particolarmente lungo (diciotto anni)
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SPESE RELATIVE A PIU’ ESERCIZI (ART. 108) Sono ricomprese differenti tipologie: Spese per studi e ricerche Spese di pubblicità e sponsorizzazione Spese di rappresentanza, la cui disciplina è stata modificata dalla finanziaria
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CONSOLIDATO FISCALE (ARTT. 117 – 129) Il combinato disposto degli artt. 117 e 120 definisce il perimetro soggettivo di consolidamento. Deve trattarsi di società che abbia il controllo del 50% della controllata tenendo conto del meccanismo della demoltiplicazione prodotta dalla catena di controllo, e che la controllante partecipi all’utile di bilancio per una percentuale superiore al 50%
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Demoltiplicazione: A controlla B con una partecipazione al capitale e agli utili del 70% e B controlla C con percentuali del 60%. In questo caso la percentuale di controllo di A rispetto a C è solo del 42% Diverso sarebbe se venissero modificate le percentuali e cioè: A controlla B all’80% e B controlla C al 70%: in questo caso A controlla C al 56%
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