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8. Le regole della partecipazione a livello statale: b) Le Autorità indipendenti.

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Presentazione sul tema: "8. Le regole della partecipazione a livello statale: b) Le Autorità indipendenti."— Transcript della presentazione:

1 8. Le regole della partecipazione a livello statale: b) Le Autorità indipendenti

2 LA CONSULTAZIONE NELL’ATTIVITA’ NORMATIVA DELLE AUTORITA’ INDIPENDENTI LA PARTECIPAZIONE COME SURROGATO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA? LA PARTECIPAZIONE COME FATTORE LEGITTIMANTE DEL POTERE NORMATIVO DEI NUOVI ORGANISMI?

3 LA DISCIPLINA DELLA CONSULTAZIONE PER LE AUTORITA’ INDIPENDENTI: UN’ECCEZIONE “SEMI-VIRTUOSA” Art. 12 legge n. 223/2003 (legge di semplificazione per il 2001) “Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione”.

4  RILEVANZA ASSUNTA DALLA REGOLAZIONE INDIPENDENTE  ESIGENZA DI SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DI IMPATTO TUTTE LE REGOLAZIONI GENERALI RILEVANTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DEL REGOLATORE SUPERAMENTO DEL LIMITE POSTO DALL’ART. 13 LEGGE N. 241/1990

5 CONSOB - IL LEGISLATORET.U. intermediaz. Finanz. (1998): “Procedure consultive” LA CONSOB: Documento di consultazione Esito della consultazione - IL LEGISLATORElegge 262/2005 (tutela del risparmio): “Obbligo di consultazione” LA CONSOB : Regolamento attuativo di disciplina delle procedure consultive

6 ISVAP Art. 191 Codice delle assicurazioni private 2005: “I regolamenti dell’Isvap sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. All’avvio della consultazione l’Isvap rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione”.

7 AGCOM L’AGCOM: Regolamento n. 278/1999 Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive IL LEGISLATORE: Codice delle comunicazioni elettroniche (2003) obbligo di consultazioni per “provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento” L’AGCOM:Regolamento n. 453/2003 Procedura di consultazione obbligo di consultazione anche quando “la funzione di regolazione è destinata a tradursi in disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale”

8 AEEG Delibera n. 58/2005: Linee guida sull’introduzione dell’analisi di impatto della regolazione PIANO DI CONSULTAZIONE: I^ fase: rilevare le esigenze dei destinatari rispetto ad alcune ipotesi di intervento II^ fase: raccogliere opinioni sulle opzioni individuate e i loro effetti III^ fase: raccogliere osservazioni sull’opzione scelta

9 Delibera n. 223/2005: avviamento di una fase di sperimentazione con durata triennale (200672008) Delibera n. 39/2005: Guida per la sperimentazione dell’Air nell’AEEG - Unità di impatto regolatorio: assistenza alle Direzioni nello svolgimento dell’Air e verifica dell’esatta applicazione delle indicazioni contenute nella Guida; - Nucleo Air: verifica semestrale della sperimentazione

10 Delibera n. 46/2008: Guida per l’Analisi di impatto della regolazione nell’AEEG “MESSA A REGIME” DELL’AIR - Flessibilità - Processualità - Programmazione - Selettività

11 Consultazioni: - Nella fase iniziale, in merito alle varie opzioni regolatorie prospettate - In una fase più avanzata, in merito allo schema di provvedimento finale che presumibilmente verrà adottato (v. in particolare Allegato 2 alla Guida)


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