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I finanziamenti bancari a breve termine
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Fabbisogni di capitale circolante
I fabbisogni finanziari d’impresa derivano da due tipologie di investimenti: In capitale fisso (impianti, immobili, attrezzature, etc.) In capitale circolante operativo (scorte di magazzino e crediti alla clientela) Il fabbisogno di capitale circolante netto è imprevedibile e rappresenta uno dei problemi più rilevanti della finanza d’impresa. Ciò si traduce nella domanda di forme di finanziamento alle banche che consenta di superare temporanee ma fisiologiche carenze di liquidità.
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Apertura di credito in c/c
La banca si impegna a tenere a disposizione del cliente per un certo periodo o a tempo indeterminato una definita somma (art c.c.). Il cliente l’utilizza a sua discrezione (quando e quanto), anche in più soluzioni e, con versamenti successivi, ne ricostituisce l’ammontare (artt e 1852 c.c.). Il cliente può utilizzare tali somme solo dopo il preventivo affidamento della banca. Se l’apertura di credito è a tempo determinato, la banca non può recedere dal contratto se non per giusta causa. Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dando comunicazione entro 15 giorni. I compensi (interessi) a favore della banca sono conteggiati solo sull’ammontare utilizzato.
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Apertura di credito in c/c: commenti
E’ una forma di finanziamento: molto elastica. onerosa nei limiti del solo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca. in genere non è assistita da garanzia la banca può, però, chiedere garanzie sia reali, sia personali.
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Apertura di credito in c/c: accounting
Le operazioni contabilizzate nel c/c intrattenuto con la banca si distinguono: Operazioni a debito del cliente, riduzione delle sue disponibilità monetarie aumento della sua esposizione debitoria. Esempi: prelevamenti con assegni o tramite ATM, bonifici e giroconti a favore di terzi, acquisto di valute estere. Operazioni a credito del cliente, aumento delle sue disponibilità monetarie diminuzione della sua esposizione. Esempi: versamenti di contante o assegni, bonifici e giroconti a proprio favore, incasso di cedole su valori mobiliari.
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Estratto conto e staffa
L’estratto conto riepiloga con varia periodicità (mensile o trimestrale) le operazioni in ordine cronologico indicando, per ciascuna operazione: data di esecuzione breve descrizione, il segno e la valuta. La staffa (o scalare) è il prospetto nel quale le operazioni registrate nell’estratto conto sono riclassificate per valuta. Fino a un recente passato, le banche sceglievano quando redigere la staffa (e quindi calcolare gli interessi), a seconda che il conto presentasse o meno saldi liquidi di segno dare. Tale pratica è oggi vietata dal D.L. 342/99 che prevede la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
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Apertura credito in c/c: termini
Data contabile: momento dell’effettiva esecuzione di ogni operazione che il cliente ordina alla banca. Saldo contabile: differenza tra il totale delle operazioni a debito e quelle a credito a una certa data contabile. Data valuta: momento di inizio della maturazione degli interessi attivi o passivi per ogni operazione registrata in C/C (accordo interbancario). Saldo liquido: differenza tra il totale delle operazioni a debito e quelle a credito con valuta pari o precedente a quella in cui si procede al calcolo. Data contabile e data valuta possono non coincidere. Capita spesso che a un saldo contabile a credito corrisponda un saldo liquido a debito (“scoperto per valuta”).
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Apertura di credito in c/c: oneri
Le competenze spettanti alla banca sono: Interessi: si calcolano applicando al totale dei numeri dare il tasso passivo concordato con la banca oppure al totale dei numeri avere il tasso attivo predefinito. A tali interessi la banca sottrae la ritenuta fiscale del 27%. Commissione di massimo scoperto: viene conteggiata applicando al massimo saldo liquido dare del trimestre un’aliquota dello 0,25% con un’eventuale limitazione pari a una certa percentuale degli interessi passivi (di solito il 25%). Rimborsi spese: si tratta sia delle spese fisse di chiusura sia di spese proporzionali al numero delle operazioni contabilizzate nella staffa del periodo.
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Apertura di credito in conto: computo degli interessi
DARE AVERE Numeri Saldi liquidi dare * Saldi liquidi avere * giorni da valuta (n-1) giorni da valuta (n-1) a valuta (n) a valuta (n) Calcolo (Totale numeri dare * (Totale numeri avere Interessi tasso dare) / * tasso avere) /
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Lo sconto cambiario Principale forma di smobilizzo crediti di fornitura Un’impresa cede a una banca i propri effetti cambiari non ancora scaduti e la banca, deducendo un compenso proporzionale al tempo (“sconto”), anticipa il valore attuale dei crediti all’impresa cedente (art c.c.). I fornitori rientrano così in possesso di somme prima della loro naturale scadenza. Lo sconto può interessare singole cambiali o consistere in un rapporto continuativo in cui il cliente cede sistematicamente alla banca i crediti rappresentati da effetti entro il limite massimo di fido concesso sotto forma di sconto bancario. Il castelletto di sconto rappresenta il massimo importo di effetti scontabili da un cliente. Il castelletto ha carattere di rotatività, con il reintegro del fido utilizzabile ogni volta che, a scadenza, un effetto scontato va a buon fine.
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Lo sconto cambiario: sottostante
La cambiale pagherò (o vaglia cambiario) è una promessa incondizionata da parte del debitore di pagare a una data scadenza futura (più raro a vista) al beneficiario indicato sull’effetto una specifica somma di denaro. La tratta è l’ordine dato da una parte (traente) a una seconda parte (trattario) di pagare una somma di denaro a vista o a una data scadenza futura a una terza parte (beneficiario). Il trattario è giuridicamente obbligato al pagamento dell’effetto all’atto dell’apposizione della propria firma di accettazione sul fronte della cambiale. Possono essere cedute dal titolare del credito ad altri operatori con la girata. Il girante diviene per legge obbligato in via di regresso. Il titolo cambiario presenta il carattere dell’esecutività che consente al beneficiario di ottenere il recupero forzoso della somma dovuta.
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Lo sconto cambiario: esecuzione
La cessione degli effetti allo sconto presso le banche avviene con girata che il fornitore appone in bianco (senza l’indicazione della banca cessionaria) sul retro dell’effetto. La cessione si realizza con la clausola pro solvendo (salvo buon fine). Se l’obbligato cambiario non onora l’impegno a scadenza, la banca riaddebita il cliente per l’importo anticipato all’atto dello sconto, aumentato delle spese di protesto dell’effetto L’operazione di sconto prevede il computo, da parte della banca, di un compenso proporzionale al periodo intercorrente tra la data di esecuzione dell’operazione e la data di scadenza dell’effetto Tale compenso è sottratto dall’ammontare nominale globale degli effetti presentati al fine della determinazione del netto ricavo da immettere nel conto corrente dell’impresa cedente.
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Computo dello sconto cambiario
L’importo dovuto a titolo di sconto è determinato come: Numeri = valore nominale dell’effetto * gg. di sconto I giorni di sconto decorrono dalla data di ammissione degli effetti allo sconto (compresa) alla data di scadenza (compresa). A questi sono aggiunti altri giorni (da 5 a 10) detti “giorni banca” che alzano il costo dell’operazione
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Lo sconto: altri compensi
Le commissioni di incasso da 2,5 a 4 euro per ciascun effetto scontato I diritti di brevità applicati agli effetti scadenti entro 10 o 20 giorni dalla data di presentazione se, rispettivamente, su piazza o fuori piazza Le commissioni di richiesta esito applicata agli effetti per cui il cliente chiede alla banca comunicazioni sull’esito a scadenza
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Gli anticipi salvo buon fine
L’uso di cambiali è diminuito nel tempo a causa di fattori sia di marketing sia di tipo fiscale. Al loro posto si usano: Ricevute bancarie: costituiscono quietanza di pagamento e non titolo di credito Il venditore, all’atto della fatturazione, emette ricevute con scadenza predefinita che vengono consegnate alla banca, delegando a questa il servizio di incasso. Fatture commerciali la loro emissione, da art. 2 DPR 633/72 (Decreto IVA), documenta la compravendita Su entrambe, e su cambiali, le banche offrono forme di anticipo salvo buon fine. L’anticipo s.b.f. prevede, nella prassi operativa, due modalità: L’accredito diretto in conto corrente Il conto transitorio fruttifero s.b.f.
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Accredito diretto in c/c
Rende disponibili al cliente, sul suo c/c, l’importo delle ricevute bancarie e delle cambiali presentate all’incasso prima della loro scadenza. La registrazione avviene il giorno dell’operazione La valuta dell’accreditamento è fissata nella data di scadenza dell’effetto o della ricevuta, aumentato di un numero di giorni che varia secondo le caratteristiche del documento.
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Gli anticipi s.b.f. su ricevute bancarie e fatture (continua)
È previsto che gli effetti: a scadenza determinata e pagabili su piazza vengano aggiunti 10 giorni valuta; a scadenza determinata e pagabili fuori piazza vengano aggiunti 20 giorni valuta; pagabili a vista su piazza vengano aggiunti 15 giorni valuta; pagabili a vista fuori piazza vengano aggiunti 15 giorni valuta. L’accredito di somme con valuta spesso posticipata può determinare la formazione di scoperti per valuta sui quali il cliente corrisponde interessi passivi.
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Gli anticipi s.b.f. su ricevute bancarie e fatture (continua)
Anche il conto transitorio fruttifero s.b.f. rappresenta una vera e propria concessione di credito nei confronti della clientela cedente. Prevede la tenuta di un conto aggiuntivo detto conto anticipo fruttifero. L’utilizzo di un conto supplementare richiede che ogni operazione subisca un particolare trattamento computistico: accredito del conto anticipo con valuta successiva alla data di presentazione degli effetti; storno, nella sezione dare, dal conto anticipi e contestuale accredito nel conto corrente di corrispondenza (operazione con stessa valuta
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Gli anticipi s.b.f. su ricevute bancarie e fatture (continua)
La differenza tra le due forme tecniche è che: nella prima gli scoperti si formano in caso di effettivo utilizzo delle forme accreditate, nella seconda gli scoperti sono predeterminati e non commisurano il costo all’effettivo utilizzo da parte dell’impresa cedente. A parità di tasso praticato, l’apertura di credito in conto corrente con accredito diretto degli effetti s.b.f. è meno onerosa per il cliente rispetto alla tenuta di un apposito conto transitorio fruttifero.
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