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IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. Il legislatore rinuncia a fornire una definizione generale del concetto di reddito. Si limita, invece, a identificare.

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1 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

2 Il legislatore rinuncia a fornire una definizione generale del concetto di reddito. Si limita, invece, a identificare il presupposto “nel possesso di redditi in denaro o natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6”

3 Categorie di reddito: - redditi fondiari (divisi in redditi dominicali e fondiari); - redditi di capitale; - redditi di lavoro dipendente; - redditi di lavoro autonomo; - redditi d’impresa; - redditi diversi

4 In assenza di una definizione generale di reddito, ogni categoria si caratterizza in base alla particolare fonte produttiva da cui traggono origine i redditi in essa ricompresi, che può essere il capitale o una attività.

5 Eccezione: redditi diversi. Si caratterizzano per una totale eterogeneità delle fonti di derivazione dei redditi ad essa appartenenti

6 Nell’ambito di ciascuna categoria si rinvengono specifiche regole attinenti: A) alla imputazione del singolo elemento reddituale al periodo d’imposta. Il principio generalmente accolto è quello di cassa base al quale i reddito diventano rilevanti sotto il profilo impositivo nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la percezione. Tuttavia per la categoria del reddito d’impresa vale un principio diverso, quello di competenza, secondo il quale ciò che rileva è la maturazione del provento a prescindere dalla percezione

7 B) alla deduzione dei costi sostenuti per la produzione del reddito. Le soluzioni adottate dal legislatore sono le più diversificate: si va dal disconoscimento di qualsiasi costo (redditi di capitale), a una deduzione dei costi attuata in maniera forfetaria (redditi da lavoro dipendente), a un tendenziale riconoscimento di tutti i costi per la produzione del reddito sia pure con peculiarità differenti (impresa e lavoro autonomo)

8 Ogni singolo soggetto può essere titolare di uno o più (fino a ricomprenderle tutte) categoria di redditi sopra elencati. Ciascun soggetto dovrà quindi: determinare il reddito di ciascuna categoria secondo le regole proprie di ciascuna e poi aggregare i singoli risultati così ottenuti al fine di determinare il reddito complessivo (lordo)

9 Al reddito complessivo lordo devono venire dedotti gli oneri deducibili in modo da ottenere il reddito complessivo netto A questa entità, che costituisce la base imponibile, deve essere applicata l’aliquota (o le aliquote come nel caso dell’IRPEF), per ottenere l’imposta lorda All’imposta lorda vengono detratte le detrazioni d’imposta per ottenere l’imposta netta da versare all’erario

10 Riassumendo: Sommatoria dei redditi posseduti - Oneri deducibili = __________________ Reddito netto x aliquote= Imposta lorda – Detrazioni = ______________ Imposta netta

11 Esclusioni Sono esclusi dalla formazione della base imponibile: - i redditi esenti dall’imposta; - i redditi soggetti a ritenuta d’imposta a titolo definitivo (altrimenti detta a titolo d’imposta o ritenuta secca) o a imposta sostitutiva (in relazione ai quali l’onere tributario è già stato assolto)

12 Rapporti tra reddito e territorio Soggetti passivi sono tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Il requisito della residenza nel territorio dello Stato ha particolare valore ai fini della individuazione dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto e il criterio di tassazione dello stesso

13 Infatti: per i soggetti residenti la base imponibile è rappresentata dalla sommatoria di tutti i redditi posseduti qualunque sia la provenienza o la localizzazione (c.d. Worldwide income taxation, in base al quale tutti i redditi ovunque prodotti vengono tassati in Italia).

14 Per i non residenti, al contrario,la tassazione è informata al criterio di territorialità o di localizzazione o della fonte che comporta la limitazione dell’applicazione dell’imposta a quei soli fatti che si ricollegano al territorio di uno Stato diverso da quello di residenza.


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