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PubblicatoTommasa Nicolosi Modificato 9 anni fa
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ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEGLI ENTI LOCALI E DIRITTO DI ACCESSO
D. Lgs. 267/2000 Legge 241/1990 29 maggio 2008 Dott.ssa Luisa Sarri
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Articolo 114 Costituzione vecchia formulazione
“La Repubblica si riparte in Regioni Province e Comuni” Questa definizione evidenzia una visione centralistica dell’apparato statale, che appunto prevede ripartizioni interne della Repubblica
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Articolo 114 Costituzione nuova formulazione
La Repubblica è costituita da: Comuni Province Città Metropolitane Regioni Stato Ai Comuni è attribuito il ruolo primario, in quanto la Costituzione li definisce enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. (è stato invertito il rapporto tradizionale tra enti pubblici territoriali)
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Principi costituzionali in materia di autonomie locali
Riforma del titolo V della Costituzione (L. Cost. n. 3/2001) Ha attribuito pari dignità costituzionale a tutti gli enti pubblici territoriali, CONTITOLARI, nel limite reciproco stabilito dalla Costituzione, di propri: POTERI: sono situazioni soggettive attive che attribuiscono al soggetto che ne è titolare le potestà per realizzare interessi che si riferiscono ad un altro soggetto. FUNZIONI: è l’attività della Pubblica Amministrazione finalizzata alla cura degli interessi della collettività, attuata mediante l'esercizio di poteri amministrativi. L’interesse pubblico è individuato in sede politica attraverso l'indicazione delle scelte (economiche, sociali, istituzionali, etc.) fondamentali.
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IL COMUNE ente necessario
L’Art. 114 della Costituzione esalta la natura del comune come di ente territoriale ORIGINARIO più vicino ai cittadini, come soggetto COSTITUTIVO della Repubblica. Il Comune quindi è ente necessario e ad appartenenza necessaria: tutti i cittadini residenti vi appartengono necessariamente
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Articolo 114 Costituzione
Autonomia degli enti locali: Autonomia normativa: è il potere attribuito dallo Stato (ente superiore originario ed indipendente) agli atti normativi di enti non sovrani di avere efficacia costitutiva ed innovativa dell'ordinamento giuridico generale. Il Comune opera in questo ambito tramite lo Statuto ed i regolamenti; Autonomia politica: è la facoltà attribuita agli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) di perseguire un proprio indirizzo politico indipendente rispetto a quello statale; Autogoverno: capacità di amministrarsi per mezzo di propri componenti, scelti a livello locale mediante elezioni a suffragio universale.
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Articolo 114 Costituzione
Autonomia amministrativa: è la capacità di alcuni enti di avere una propria autonomia organizzatoria; Autonomia finanziaria: è la capacità dell'ente di percepire proventi che provengono direttamente da proprie attività e di gestire autonomamente il proprio bilancio; Autonomia tributaria: è il potere dell'ente di imporre e gestire in modo indipendente propri tributi; Autonomia contabile: è l'adozione da parte dell'ente di una propria contabilità, soggetta a norme che talvolta derogano a quelle statali di contabilità generale.
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PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’
Esprime l’esigenza che le funzioni pubbliche siano attribuite ed esercitate dall’ente territoriale più vicino al cittadino. Lo Stato e le regioni intervengono in via sussidiaria soltanto quando il cittadino (o i corpi intermedi e quindi anche gli altri enti locali) è impossibilitato ad agire per conto proprio. Incontra i soli limiti dell’ADEGUATEZZA e della DIFFERENZIAZIONE: ai Comuni è dunque attribuita la generalità delle funzioni pubbliche, salvo quelle che richiedono un esercizio a livello sovracomunale in relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche. Nell’ambito delle funzioni attribuite o conferite, i Comuni esercitano la loro autonomia statutaria e regolamentare.
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PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ VERTICALE: quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall’azione della pubblica ammistrazione PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE: quando i bisogni possono essere soddisfatti dai cittadini stessi, in forma associata o volontaristica attraverso i corpi intermedi (famiglia,partiti,associazioni…)
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Conseguenze dell’applicazione della sussidiarietà
Un’entità di livello superiore non deve agire in situazioni nelle quali l’entità di livello inferiore (il cittadino per ultimo) è in grado di agire per conto proprio; L’intervento dell’entità di livello superiore deve essere temporaneo e teso a restituire l’autonomia d’azione al livello inferiore; L’intervento pubblico deve essere attuato quanto più vicino possibile al cittadino.
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CONFERIMENTO di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali
REGOLA: la totalità delle funzioni amministrative riguardanti il territorio comunale spetta ai Comuni. L’esercizio di compiti e funzioni amministrative a livello locale diventa principio base.
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Riforma del sistema degli enti locali
SEI principi ispiratori: Semplificazione (semplificazione documentale, sportelli unici) Autonomia Economicità: valutazione comparativa tra finalità perseguita e costo effettivo da sostenere per il suo raggiungimento. Nell’attività della pubblica amministrazione non si applica il semplice calcolo di convenienza economica, ma si deve tenere presente anche il principio di buon andamento e comparare i diversi obiettivi perseguiti o perseguibili da parte della P.A Imparzialità: la Pubblica Amministrazione, nel perseguire l'interesse pubblico cui è finalizzato il potere di cui è titolare, deve valutare tutti gli interessi - pubblici e privati - coinvolti, in qualche modo, dall'emanazione di un provvedimento amministrativo e deve tenerli in debito conto, equamente contemperandoli. Nuove forme di gestione dei servizi Responsabilità dei dirigenti
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Il Comune elementi costitutivi
Territorio: l’area entro la quale gli organi del comune hanno il potere dovere di esercitare le funzioni pubbliche loro attribuite. Popolazione: le persone che risiedono nel territorio comunale; vi si trovano provvisoriamente (lavoro, studio, cura);non vi risiedono ma vi svolgono attività economica, imprenditoriale e professionale;vi transitano Personalità giuridica: titolarità di diritti e posizioni giuridiche soggettive Ordinamento istituzionale: D.lgs. 267/2000; statuto comunale
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Funzioni del Comune Funzioni proprie: il Comune esercita tutte le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico; Funzioni statali delegate: la titolarità delle funzioni rimane del delegante. Sono delegati al Comune i servizi elettorale, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica (funzioni attribuite al Sindaco nella veste di ufficiale di governo) Funzioni statali o regionali conferite: funzioni conferite al Comune. Nel caso del conferimento la titolarità delle funzioni passa al Comune.
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Funzioni del Comune Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
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Sviluppo economico ed attività produttive
Comprende le seguenti materie: artigianato, industria, Suap fiere e mercati commercio, turismo, energia, miniere.
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Territorio ambiente infrastrutture
Comprende le seguenti materie: territorio e urbanistica ambiente, tutela da inquinamento, gestione rifiuti, tutela della natura, risorse idriche, opere pubbliche, viabilità, trasporti protezione civile
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Servizi alla persona e alla comunità
Comprende le seguenti materie: Tutela della salute, Servizi sociali, Istruzione scolastica, Formazione professionale, Beni e attività culturali, Spettacolo, Sport.
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Polizia amministrativa locale
Polizia amministrativa locale: stradale, edilizia, urbana, rurale, commerciale, sanitaria, polizia mortuaria, polizia veterinaria; Polizia di sicurezza: funzioni di vigilanza sulla sicurezza personale dei cittadini e sull’ordine pubblico, ossia garanzia da attentati alle istituzioni, alle strutture democratiche
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Nozione di organo L’organo è lo strumento attraverso cui la persona giuridica agisce. L’azione posta in essere dall’organo si considera posta in essere dalla persona giuridica. Attraverso gli organi la persona giuridica acquista la capacità di agire. Capacità giuridica: idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive, riconosciuta dall’ordinamento (ad es. idoneità ad essere titolare di un diritto) Capacità di agire: capacità di porre in essere azioni idonee ad incidere sulla propria posizione giuridica soggettiva (ad es. idoneità a stipulare un contratto).
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Organi del Comune
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Organi di governo del Comune - modalità di costituzione
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Il Consiglio Comunale E’ organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Sindaco deve presentare al Consiglio il programma amministrativo, che riflette il programma di mandato che accompagna la presentazione delle candidature. Il controllo del consiglio non è un controllo giuridico, per cui i singoli atti in contrasto con l’indirizzo politico espresso dal Consiglio non possono essere annullati. Nel caso di contrasto con l’attività svolta dal Sindaco l’unico strumento a disposizione del Consiglio è la mozione di sfiducia.
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Il Consiglio Comunale - competenze
Le competenze del Consiglio sono caratterizzate da: inderogabilità; esclusività; tassatività. Adozione degli atti in materia di rappresentanza istituzionale: partecipazione a s.p.a. e nomina dei relativi rappresentanti, ove di competenza del Consiglio; indirizzi generali per la nomina dei rappresentanti dell’ente presso enti, aziende, istituzioni, ove di competenza della giunta del sindaco; nomina dei rappresentanti del consiglio negli organi di enti, aziende e istituzioni, società partecipate o controllate dal comune;
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Il Consiglio Comunale - competenze
Adozione degli atti fondamentali dell’Ente: statuto regolamenti criteri generali in materia di organizzazione atti di pianificazione e programmazione (finanziaria, urbanistica e territoriale, opere pubbliche) relazioni previsionali e programmatiche bilancio annuale e relativi allegati (piano triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilancio pluriennale) rendiconto consuntivo convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative istituzione e funzionamento di circoscrizioni comunali principi di organizzazione di pubblici servizi concessione di servizi pubblici istituzione di aziende speciali, istituzioni e approvazione dei relativi atti fondamentali
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Il Consiglio Comunale - competenze
Adozione degli atti in materia finanziaria: determinazione di tributi (no aliquote) e tariffe; contrazione di mutui; assunzione di spese che impegnano i bilanci degli esercizi successivi; acquisti e alienazioni di immobili.
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Il Sindaco Il Sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune. La sua competenza è specifica e tipica. Duplice veste: rappresentante della comunità locale e ufficiale di governo (gli sono delegate funzioni statali).
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Il Sindaco - competenze
Funzioni istituzionali: responsabilità dell’amministrazione; rappresentanza legale dell’ente; convocazione e presidenza della Giunta; esercizio delle funzioni PROPRIE (attribuitegli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti) sovrintendenza delle funzioni DELEGATE o CONFERITE sovrintendenza del funzionamento degli uffici e dei servizi (VERIFICA CHE L’ATTIVITA’ DEGLI UFFICI SI SVOLGA CONFORMEMENTE AL PROGRAMMA POLITICO-AMMINISTRATIVO) Funzioni di autorità locale: ordinanze contingibili e urgenti in materia di tutela ambientale; ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica a carattere locale; per i provvedimenti di competenza dello Stato o della Regione nelle materie sopra indicate, nelle more della loro adozione adotta ordinanze contingibili e urgenti; coordinamento e indirizzo degli orari del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
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Il Sindaco - competenze
Funzioni in materia di nomine: nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’ente presso enti, aziende e istituzioni; nomina, designazione e revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi; definizione degli incarichi dirigenziali (NOMINA I DIRIGENTI ED IL DIRETTORE GENERALE)
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La Giunta Comunale La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed ha durata pari al mandato del Sindaco. Ha competenza residuale (adotta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano di competenza del Consiglio o del Sindaco O DEI DIRIGENTI, SEGRETARIO COMUNALE, DIRETTORE GENERALE; LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA E’ ATTRIBUITA AI DIRIGENTI).
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La Giunta Comunale - competenze
La Giunta comunale inoltre: collabora con il Sindaco nel GOVERNO del Comune; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività adotta i regolamenti in materia di organizzazione (il più importante è il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi); approva il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e le relative variazioni; autorizza l’utilizzazione del fondo di riserva; predispone e presenta al Consiglio lo schema del bilancio annuale di previsione, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale
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Organi preposti alla gestione
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La dirigenza Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Il principio fondamentale sul quale si basa la ripartizione di competenze tra gli organi del Comune è il seguente: i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
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La dirigenza Spettano quindi ai dirigenti tutti i compiti gestionali, comprese: la gestione del personale assegnato al settore; l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, necessari al fine di realizzare gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. Sono soggetti a valutazione (nucleo di valutazione)
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La dirigenza - competenze
presidenza delle commissioni di gara e di concorso; responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; stipulazione dei contratti; adozione degli atti di gestione finanziaria, inclusi gli atti di assunzione degli impegni di spesa; amministrazione e gestione del personale (poteri del privato datore di lavoro); adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione etc. il cui rilascio presupponga accertamenti e/o valutazioni anche discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da atti generali di indirizzo o da norme regolamentari; provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento di manufatti e rimessa in pristino, poteri in materia di vigilanza edilizia e di irrogazione di sanzioni amministrative in tema di prevenzione e repressione degli abusi edilizi; rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, autenticazioni …. costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza; adozione degli atti loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti e loro delegati dal Sindaco.
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Il Direttore Generale E’ ammesso per i soli comuni con più di abitanti. E’ nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato (di durata pari o inferiore a quella del mandato del Sindaco) Funzioni: attua gli indirizzi e gli obiettivi formulati dal sindaco (è posto alle sue dirette dipendenze) sovrintende alla gestione dell’ente; predispone il PDO (piano dettagliato degli obiettivi) e il PEG (piano esecutivo di gestione) al D.G. rispondono i dirigenti (non il segretario). Può essere nominato D.G. anche il segretario comunale
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Dirigenza e incarichi Conferimento di incarichi dirigenziali
Possibili solo a tempo determinato (durata non superiore a quella del mandato del Sindaco) con provvedimento motivato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione. Sono nominati e revocati dal Sindaco. La revoca è ammissibile solo per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal PEG o per gravi e reiterate responsabilità. Incarichi a contratto Possibili se previsti dallo statuto e solo per qualifiche dirigenziali o per alte professionalità. Contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato (in via eccezionale e previa deliberazione motivata della Giunta). Il Regolamento di organizzazione detta criteri, limiti e modalità. Limite massimo: 5% della dotazione organica o 1 unità. Durata non superiore a quella del mandato del Sindaco.
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Il Segretario Comunale
Il Segretario Comunale non è dipendente del comune, ma di una Agenzia Autonoma; è iscritto ad apposito Albo. E’ nominato dal Sindaco previa delibera della Giunta; dipende funzionalmente dal Sindaco. Ha durata pari alla durata del mandato del Sindaco; cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, ma esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo segretario Ha compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa verso gli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Inoltre: a) sovrintende all’attività dei dirigenti e ne coordina l’attività se manca il direttore generale; b) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione; c) svolge attività di rogito dei contratti; d) esercita le funzioni attribuitegli dal Sindaco, dallo Statuto e dai regolamenti Il regolamento di organizzazione può prevedere la figura del vicesegretario
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Gli atti del Comune – Lo Statuto
Lo statuto è approvato dal Consiglio comunale e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
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Gli atti del Comune – I regolamenti
Sono approvati dal Consiglio, tranne il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (ad esempio i regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione)
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Gli atti del Comune – le deliberazioni
Sono gli atti tipici degli organi collegiali: sono quindi gli atti della Giunta e del Consiglio Comunale. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del servizio. Tali pareri sono configurati come OBBLIGATORI MA NON VINCOLANTI, nel senso che la Giunta o il Consiglio non possono non acquisirli, ma possono discostarsene, assumendosi la responsabilità della decisione. Il parere di regolarità contabile è prescritto solo se la delibera comporta impegno di spesa. Questo caso si verifica raramente, poiché gli impegni di spesa vengono assunti con determinazione dai Dirigenti Comunali. Per le deliberazioni aventi natura di atto di mero indirizzo politico, NON è richiesta la preventiva acquisizione dei pareri. Nota Bene: i PARERI vanno nettamente distinti dai VISTI di regolarità contabile che devono essere apposti sulle determinazioni dei dirigenti
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Gli atti del Comune – le determinazioni
Sono gli atti tipici dei Dirigenti. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione da parte del responsabile dell’Ufficio Ragioneria del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.
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Gli atti del Comune – le ordinanze
Generalmente sono provvedimenti adottati da organi monocratici. Sono provvedimenti caratterizzati dal loro effetto tipico, dato dall'imposizione coattiva di un obbligo di fare o dare ad un soggetto, che ha il dovere di adempiere, pena la sostituzione d'ufficio. L'amministrazione impone un determinato comportamento nell'esercizio della propria supremazia (ordinanza del Sindaco con cui si impone la sospensione di determinati lavori edilizi intrapresi senza concessione)
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Il Bilancio di previsione
Accoglie, nelle sue sezioni, due diverse serie di valori: – le entrate, vale a dire i mezzi finanziari che si renderanno disponibili per la realizzazione del programma di attivita’ che si intende attuare; – le uscite, cioe’ gli impieghi che verranno effettuati con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili e la cui effettuazione e’ strumentale al perseguimento degli obiettivi previsti
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Il processo (o ciclo) finanziario
La rilevazione contabile di un’entrata o di una uscita di denaro si fonda sulla distinzione tra due momenti: la fase giuridica (o di diritto) di insorgenza del diritto di acquisire un’entrata o di sostenere una spesa; la fase materiale (o di fatto) in cui si realizzano i flussi finanziari in entrata ed in uscita
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Il ciclo finanziario di entrata
(Previsione) Accertamento (fase di diritto – avvio del ciclo finanziario): momento in cui si acquista il diritto a riscuotere una certa somma. L’accertamento, in quanto diritto a riscuotere, genera, allorche’ contabilizzato, un credito (flusso monetario in entrata). In particolare viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza; Riscossione (fase di fatto – conclusione del ciclo finanziario):atto materiale della riscossione degli importi accertati. Non e’ possibile riscuotere somme non accertate (Versamento)
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Il ciclo finanziario di uscita
(Previsione) Impegno (fase di diritto – avvio del processo finanziario): atto unilaterale che, di norma, si assume a seguito di una obbligazione giuridicamente perfezionata. L’impegno, in quanto obbligo giuridico a pagare, presuppone il formarsi di una obbligazione (debito, ovvero flusso monetario in uscita). In particolare è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'àmbito della disponibilità finanziaria accertata dal responsabile dei servizi finanziari (copertura finanziaria). (Liquidazione) (Ordinazione) Pagamento (fase di fatto – conclusione del ciclo finanziario): esborso delle somme in precedenza impegnate Non e’ possibile pagare somme non impegnate
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Il PEG (Piano esecutivo di gestione)
Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo (Giunta) definisce, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
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Diritto di accesso - Natura giuridica
Il diritto di accesso si configura come un diritto soggettivo perfetto che può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse (soggetto terzo rispetto al procedimento), indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso. L’accertamento dell’esistenza del diritto in concreto è affidato, in prima battuta, all'amministrazione e poi, in caso di contestazione, al giudice. (Cons.Stato Sez. VI, , n. 1896)
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Diritto di accesso Presupposti
Finalità: assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, per il quale la legge assicura "il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione". Risultato perseguito: diffusa conoscenza dei processi decisionali, favorendo la partecipazione ed il controllo degli amministrati sui comportamenti dei soggetti che agiscono per l'Amministrazione, che sono, pertanto, stimolati a comportarsi responsabilmente, con attenzione, diligenza e correttezza e sulla base di parametri di legalità, con il conseguente svolgimento di una attività controllabile e, quindi, qualitativamente migliore.
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Diritto di accesso – soggetti attivi
Interessati L. 241/1990 soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. D. Lgs. 267/2000 “tutti gli atti dell'amministrazione comunale ……… sono pubblici", ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese (art 22 L. n. 241/1990; art. 10 D. Lgs. n. 267/2000)
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Diritto di accesso – soggetti passivi
Autorità competente a formare l’atto o che lo detiene stabilmente e precisamente: soggetti di diritto pubblico (pubbliche amministrazioni) soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (aziende autonome e speciali, enti pubblici economici, gestori di pubblici servizi, autorità di garanzia e vigilanza, enti privati che svolgono servizi di pubblica utilità). (artt. 22 e 23 L. n. 241/1990)
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Dovere di collaborazione e segreto d’ufficio
Codice di comportamento del dipendente pubblico: “Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti”. Il segreto d’ufficio costituisce obbligo di carattere generale, salvo l'esercizio del diritto di accesso (art. 326 c.p.)
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Soggetti da coinvolgere nel procedimento
Controinteressati Soggetti, individuati o individuabili, che dall’esercizio dell’accesso possono vedere pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. Devono essere coinvolti nel procedimento attivato dal richiedente l'accesso. Hanno la possibilità di opporsi alla richiesta. (art 22 L. n. 241/1990)
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Modalità di esercizio Richiesta motivata all’amministrazione
che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Accesso informale e formale (in caso di dubbi o presenza di controinteressati) Avviso ai controinteressati (entro 10 giorni dal ricevimento opposizione motivata) Consultazione/copiatura/estrazione di copia (la p.a. non è tenuta ad elaborare i dati) Entro 30 giorni risposta/decorsi inutilmente 30 giorni rigetto (art. 25 L. n. 241/1990)
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Forme di tutela Ricorso al TAR entro 30 giorni dalla decisione o dal diniego tacito (giurisdizione esclusiva). Il TAR decide entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso e può ordinare l’esibizione del documento. Richiesta di riesame al Difensore civico (anche in questo caso successivamente ricorso al TAR) (art. 25 L. n. 241/1990)
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Obbligo di pubblicazione
La pubblica amministrazione deve pubblicare: direttive, programmi, istruzioni deliberazioni e determinazioni (pubblicazione all’Albo Pretorio) circolari atti in materia di organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti amministrativi atti interpretativi di norme giuridiche dati relativi all’inquinamento; criteri per la concessione di contributi Con la pubblicazione integrale l’accesso si intende realizzato (art. 26 L. n. 241/1990)
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