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PubblicatoAniella Lazzari Modificato 9 anni fa
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 1 ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003 La normativa in materia di emissioni atmosferiche: i controlli e le sanzioni avv. Angelo Merlin Mantovani Merlin & Tonellotto – Studio Legale Associato C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER I CONTROLLI Il controllo delle emissioni rappresenta un momento essenziale per la difesa del patrimonio atmosferico; è dall’efficacia di questo che dipende, in larga misura, l’effettività della tutela ambientale perseguita dal legislatore
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER I SOGGETTI TENUTI AL CONTROLLO l’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all’interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni I soggetti tenuti al controllo delle emissioni vengono menzionati dall’art.9 del D.P.R. 203/1988 il quale si limita a prevedere che l’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all’interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 4 Nel quadro del D.P.R. 203/1988 i soggetti tenuti al controllo devono essere intesi: PREVENTIVOSia con riferimento alle funzioni di tipo PREVENTIVO espletate in ambito procedimentale, prodromiche al rilascio dell’autorizzazione (attività istruttoria); ACCESSIISPEZIONISia con riferimento agli ACCESSI e ISPEZIONI periodiche dirette a monitorare le emissioni.
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 5 I SOGGETTI TENUTI AL CONTROLLO ProvinceProvince; ARPAAgenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA); Corpi di Polizia GiudiziariaTutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia Giudiziaria (N.A.S., N.O.E., Vigili Urbani, Corpo Forestale, ecc..) che possono avvalersi di personale “idoneo” nella qualità di “ausiliari”
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 6 L’attività di controllo può essere legittimamente diretta a procedere alle seguenti verifiche: Accertamento del rispetto dei valori limite di emissione; Accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari; Accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER ATTIVITA’ DI CONTROLLO E PROCEDIMENTO PENALE reato Accade spesso che l’attività amministrativa di controllo rilevi potenziali elementi di reato in capo ai soggetti controllati, e che gli elementi raccolti in sede amministrativa siano poi destinati a confluire come materiale probatorio nel procedimento penale che segue all’ispezione, e che comunque si innesta sull’accertamento amministrativo
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 8 Le garanzie proprie del procedimento penale dovranno essere assicurate quando: L’organo di P.G. agisce fin dall’inizio dell’ispezione in tale veste; ciò accade quando l’atto di accertamento prende le mosse proprio dalla necessità di assicurare fonti di prova relative ad una ipotesi di reato già delineatasi, o comunque seriamente prospettata; Gli atti di accertamento seguono all’effettuazione di campionamenti i cui risultati hanno già evidenziato con chiarezza un superamento di valori limite di emissione di rilevanza penale
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 9 LE METODICHE ANALITICHE L’art.3, comma secondo lett.b), del D.P.R. n.203/1988, stabilisce che i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti debbano essere stabiliti, ed aggiornati, con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con i Ministri di sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER D.M. 25 AGOSTO 2000 D.M. 25.8.2000 Con D.M. 25.8.2000 sono stati aggiornati i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni inquinanti, sostituendo integralmente i metodi riportati nell’Allegato 4 del D.M. 12.7.1990.
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 11 IL SISTEMA SANZIONATORIO PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI Il D.P.R. 203/1988 prevede: 1)Sanzioni amministrative 2)Sanzioni penali
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 12 SANZIONI AMMINISTRATIVE l’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie gradazione connessa alla gravità delle infrazioni Le sanzioni amministrative puniscono l’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie in materia di impianti industriali, secondo una gradazione connessa alla gravità delle infrazioni potenzialmente concorrenti con quelle penaliSono sanzioni potenzialmente concorrenti con quelle penali, laddove l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o impartite dall’autorità amministrativa è qualificata come reato (es.art.25, comma secondo)
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 13 GRADAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 1)DIFFIDA ad eliminare le irregolarità entro un termine (art.10, lett.a); 2)DIFFIDA E CONTESTUALE SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ AUTORIZZATA PER UN TEMPO DETERMINATO, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente; 3)REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E CHIUSURA DELL’IMPIANTO, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l’ambiente.
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 14 SANZIONI PENALI REATI FORMALIREATI FORMALI, consistenti cioè in comportamenti privi del necessario consenso preventivo dell’autorità amministrativa; REATI SOSTANZIALIREATI SOSTANZIALI, consistenti nel superamento dei limiti di emissioni e nella mancata realizzazione del piano di adeguamento degli impianti già esistenti.
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 15 SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI Art.24, comma 1°, D.P.R. n.203/1988: “chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l’autorizzazione, ovvero ne continua l’esercizio con l’autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto, è punito con la pena dell’arresto da 2 mesi a 2 anni e dell’ammenda da € 258 a € 1.032”“chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l’autorizzazione, ovvero ne continua l’esercizio con l’autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto, è punito con la pena dell’arresto da 2 mesi a 2 anni e dell’ammenda da € 258 a € 1.032”
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 16 Natura della contravvenzione La contravvenzione di cui all’art.24, primo comma, è un reato la cui permanenza dura fino al rilascio della prevista autorizzazione;La contravvenzione di cui all’art.24, primo comma, è un reato la cui permanenza dura fino al rilascio della prevista autorizzazione; Il contravventore, a seguito della Sentenza 19 giugno- 15 luglio 1997 n.234 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, può essere ammesso all’oblazione speciale prevista dall’art.162-bis c.p.Il contravventore, a seguito della Sentenza 19 giugno- 15 luglio 1997 n.234 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, può essere ammesso all’oblazione speciale prevista dall’art.162-bis c.p.
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 17 SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI Art.24, comma 2°, D.P.R. n.203/1988: “chi attiva l’esercizio di un nuovo impianto senza aver dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda sino a € 1.032”“chi attiva l’esercizio di un nuovo impianto senza aver dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda sino a € 1.032”
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 18 SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI Art.24, comma 3°, D.P.R. n.203/1988: “chi omette di comunicare alla Regione, nel termine di riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda sino a € 1.032”“chi omette di comunicare alla Regione, nel termine di riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda sino a € 1.032”
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 19 SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI Art.24, commi 4°- 5° e 6°, D.P.R. n.203/1988: “chi, nell’esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell’autorizzazione o quelle imposte dall’autorità competente nell’ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda sino a € 1.032”;“chi, nell’esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell’autorizzazione o quelle imposte dall’autorità competente nell’ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda sino a € 1.032”; “Alla stessa pena soggiace chi non rispetta i valori limite di emissione stabiliti dalla normativa statale e regionale”;“Alla stessa pena soggiace chi non rispetta i valori limite di emissione stabiliti dalla normativa statale e regionale”; “se, con le sopraindicate condotte si determina il superamento dei valori limite di qualità dell’aria la pena prevista è dell’arresto sino ad un anno”“se, con le sopraindicate condotte si determina il superamento dei valori limite di qualità dell’aria la pena prevista è dell’arresto sino ad un anno”
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 20 SANZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ESISTENTI Art.25, comma 1°, D.P.R. n.203/1988: “chi esercitando un impianto esistente non presenta alle autorità competenti la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con la pena dell’arresto da 2 mesi a 2 anni e dell’ammenda da € 258 a € 1.032”“chi esercitando un impianto esistente non presenta alle autorità competenti la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con la pena dell’arresto da 2 mesi a 2 anni e dell’ammenda da € 258 a € 1.032”
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 21 Natura della contravvenzione È un reato formale di pericolo che prescinde dall’effettiva produzione di un evento dannoso, in quanto mira a realizzare, a scopo di prevenzione, un controllo anticipato da parte delle autorità competenti anche per le emissioni degli impianti esistentiÈ un reato formale di pericolo che prescinde dall’effettiva produzione di un evento dannoso, in quanto mira a realizzare, a scopo di prevenzione, un controllo anticipato da parte delle autorità competenti anche per le emissioni degli impianti esistenti La contravvenzione di cui all’art.24, primo comma, è un reato omissivo la cui permanenza dura fino a quando il responsabile dell’impianto esistente non presenti la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte;La contravvenzione di cui all’art.24, primo comma, è un reato omissivo la cui permanenza dura fino a quando il responsabile dell’impianto esistente non presenti la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte;
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER Per le attività a ridotto inquinamento atmosferico Alla omessa presentazione della domanda di autorizzazione per gli impianti esistenti va equiparata la mancata comunicazione prevista dal punto 18 D.P.C.M. 21 luglio 1989 di avvalersi dell’autorizzazione generale della Regione per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, prevista dall’art.5 D.P.R. 25 luglio 1991 (Cfr. Cass.pen., sez.III, 21 settembre 2001)
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 23 ALTRE SANZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ESISTENTI PREVISTI DALL’ART.25 Risultano altresì punite penalmente le seguenti condotte: Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione o quelle imposte dall’autorità competente (comma secondo, oblazionabile con il pagamento di € 516); Mancato rispetto dei valori di emissioni stabiliti dalla normativa statale o regionale (comma terzo, oblazionabile con € 516 a meno che non vengano superati i valori limite di qualità dell’aria; in questo caso la pena è dell’arresto sino ad un anno); Esercizio dell’impianto con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto (comma quinto oblazionabile con € 516).
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER La violazione prevista dal comma settimo dell’art.25 La mancata adozione di tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento anche temporaneo delle emissioni è punita con la pena dell’arresto sino ad un anno o dell’ammenda sino a € 1.032. Non può essere invocato il guasto tecnico per escludere questo obbligo Non può essere invocato il guasto tecnico per escludere questo obbligo.
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 25 Trasferimento e modifiche di impianti ART.25, comma 6 ART.25, comma 6: “chi esegue la modifica o il trasferimento dell’impianto senza l’autorizzazione prescritta dall’art.15 è punito, nel primo caso con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda sino a € 1.032, e, nel secondo caso, con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da € 258 a € 1.032”
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 26 Trasferimento e modifiche di impianti sottoposte a preventiva autorizzazione in mancanza delle quali scatta il reato di cui all’art.25, comma sesto: La modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti(1) La modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti il trasferimento, anche parziale, dell’impianto in altra località(2) il trasferimento, anche parziale, dell’impianto in altra località
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER 27 Trasferimento e modifiche di impianti Si tratta di un reato permanente nel quale la modifica costituisce solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo ed al rilascio dell’autorizzazione (con cui si mira ad accertare la compatibilità di quanto eseguito con la salvaguardia dell’interesse protetto), ovvero sino a che l’agente non abbia desistito dal comportamento o ripristinato la situazione precedente; Solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio può affermarsi che sono venute meno le conseguenze pericolose eliminabili dal contravventore per cui è possibile richiedere l’oblazione speciale.
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER La sanzione prevista dal codice penale Art.674 c.p. nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a € 206.
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER La sanzione prevista dal codice penale purchè ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica La previsione normativa della seconda ipotesi dell’art.674 c.p. nel punire determinati comportamenti molesti (emissioni di gas, di vapori o di fumo) al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l’esercizio di attività socialmente utili, purchè ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica.
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER “Nei casi non consentiti dalla legge” Esiste un rilevante contrasto giurisprudenziale nell’interpretazione della seguente espressione contenuta nell’art.674 c.p.: nei casi non consentiti dalla legge “nei casi non consentiti dalla legge”
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER Prima interpretazione ai fini dell’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art.674 c.p. è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standard fissati dalla legge Poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia (es. D.P.R. 203/1988), ai fini dell’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art.674 c.p. è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standard fissati dalla legge, mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell’art.844 c.c.
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER Seconda interpretazione L’esistenza di una autorizzazione amministrativa per l’esercizio di una industria non esonera l’imprenditore dal dovere di adottare tutte le misure consigliate dall’esperienza e dalla tecnica atte ad evitare un pregiudizio per la salute pubblica; non esclude, di per sé, la configurabilità della contravvenzione prevista dall’art.674 c.p. quando, di fatto, le emissioni di gas, fumi o vapori superino il limite della normale tollerabilità, valutato in relazione agli effetti da esse prodotti in danno dei soggetti che in concreto le subisconoL’avvenuta messa in opera dei dispositivi antinquinamento previsti dalla legge, non esclude, di per sé, la configurabilità della contravvenzione prevista dall’art.674 c.p. quando, di fatto, le emissioni di gas, fumi o vapori superino il limite della normale tollerabilità, valutato in relazione agli effetti da esse prodotti in danno dei soggetti che in concreto le subiscono
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MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO BUTTI PERES & PARTNER Sequestro preventivo degli impianti per impedire che il reato possa giungere ad ulteriori conseguenze o si possa protrarre Sia nei reati formali che nei reati sostanziali previsti dalla disciplina in materia di inquinamento atmosferico è possibile che il Giudice penale emetta un sequestro preventivo degli impianti per impedire che il reato possa giungere ad ulteriori conseguenze o si possa protrarre.
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