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PubblicatoFabiana Pasini Modificato 9 anni fa
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Prescrizioni farmaceutiche e rimborsabilità dei farmaci
PRESCRIZIONE DEI FARMACI : Prescrizioni farmaceutiche e rimborsabilità dei farmaci
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TIPI DI PRESCRIZIONE Per quanto riguarda la prescrizione,
i medicinali si suddividono nelle seguenti categorie: Medicinali senza obbligo di ricetta medica Medicinali soggetti a prescrizione medica Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
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MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA Ricetta ripetibile ( Art
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA Ricetta ripetibile ( Art.88 D.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006) Sono medicinali che devono essere prescritti obbligatoriamente dal medico. La ricetta è necessaria perché si tratta di medicinali che: possono rappresentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico; sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, è probabile che rappresentino un pericolo diretto o indiretto per la salute; contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini; sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le accezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell’AIFA
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Ricetta ripetibile Medicinali inseriti nella tabella 4 della Farmacopea Ufficiale XII ed. e medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione E della tabella 7 della Farmacopea Ufficiale XII ed.
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Ricetta ripetibile D.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006
FORMALISMI DEL MEDICO Compilare con mezzo indelebile Riportare su carta intestata o utilizzare timbro personale la data e la firma.
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Es: Dosaggio non indicato
Ricetta ripetibile ATTENZIONE! La mancata indicazione da parte del medico del dosaggio, qualora ne esista più di uno, della forma farmaceutica e dell’età del paziente, può involontariamente inficiare il successo della terapia. Es: Dosaggio non indicato Il farmacista DEVE dispensare il dosaggio più basso in commercio.
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Ricetta ripetibile VALIDITÁ
TABELLA II-E della tabella 7 F.U. XII ed. (es. benzodiazepine per uso orale) Massimo 3 pezzi nell’arco di 30 giorni TABELLA 4 F.U. XII ed. Massimo 10 pezzi nell’arco di 6 mesi Se il medico modifica la validità nel tempo, il paziente ha sempre diritto a 10 confezioni, viceversa se il medico indica un numero di confezioni superiore all’unità la ricetta, il paziente deve prelevare, anche in momenti successivi, il numero di confezioni specificato dal prescrittore. (Unicamente per i medicinali della tabella 4 F.U. XII ed.)
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Richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico.
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA Ricetta non ripetibile ( Art.89 D.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006) Si tratta di medicinali che possono determinare,con l’uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute. Richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico.
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Ricetta non ripetibile
Per la prescrizione di medicinali inseriti nella tabella 3 e 5 della Farmacopea Ufficiale XII ed. e medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione B, C, D della tabella 7 della Farmacopea Ufficiale XII ed.
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Ricetta non ripetibile Art. 89 comma 4 e 5 del D. L
Ricetta non ripetibile Art.89 comma 4 e 5 del D.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006 FORMALISMI DEL MEDICO La ricetta deve essere redatta con mezzo indelebile Deve contenere: - la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui dipende, stampata o apposta con timbro; - codice fiscale o cognome e nome dell’assistito (l’indicazione delle sole iniziali è ammessa per motivi di riservatezza individuati con decreti ministeriali); data, timbro e firma autografa. Validità: 30 giorni.
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NIMESULIDE L’AIFA, con propria Determinazione del 18/10/2007, pubblicata sulla G.U. n del 26/10/2007, ha modificato il regime di fornitura dei medicinali contenenti Nimesulide/Nimesulide Betaciclodestrina ad uso sistemico, che passa da dispensazione con ricetta medica ripetibile a dispensazione con ricetta medica non ripetibile. Il provvedimento AIFA, che è entrato in vigore dal 3/11/07, ha lo scopo di scoraggiare fenomeni di utilizzo improprio o di abuso del prodotto, soprattutto nelle sintomatologie che trovano adeguato trattamento con altri farmaci. L’AIFA, con Nota Informativa del 08/02/2010 ha limitato l’uso della Nimesulide al trattamento di seconda linea e per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni di terapia.
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A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE
MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE ( Art.90 D.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006) I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.
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TABELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
TESTO UNICO DEGLI STUPEFACENTI TABELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in due tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione. In Tabella I sono comprese le sostanze, indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope, con potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso. In Tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia (farmaci). La tabella II è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso.
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Ricetta ministeriale speciale a ricalco
Per la prescrizione di medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione A e nell’allegato III-bis della tabella 7 della Farmacopea Ufficiale XII ed.
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Ricetta ministeriale a ricalco D.P.R. 309/90-L.N.49/06-D.M. 10/03/06
FORMALISMI DEL MEDICO Compilare in originale con mezzo indelebile Riportare: - cognome e nome dell’assistito; - dose prescritta, posologia e modo di somministrazione (anche in numero); - indirizzo e numero telefonico del medico prescrivente; - data, firma e timbro personale.
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Ricetta ministeriale a ricalco
LIMITE DI PRESCRIZIONE RICETTA TABELLA 2 medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale in due diverse forme farmaceutiche o in due dosaggi diversi tra loro, per un massimo di 30 giorni di terapia. 1copia per il farmacista 1copia inviata al SSN 1 copia trattenuta dall’assistito Allegato III-bis 1 solo medicinale per 30 giorni di terapia 1 copia trattenuta dall’assistito II, sez. A (esclusi i farmaci dell’allegato III-bis)
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Ricetta ministeriale a ricalco
A cura del Farmacista A cura del Farmacista Codice fiscale Cognome Nome Una prescrizione per i farmaci della tabella II sez.A Max due prescrizioni, per i farmaci dell’allegato III bis Specificare dose modo e tempo Timbro e firma. La firma risulterà in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre Data La durata della terapia non deve superare i 30 giorni
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L’assistito a cui vengono prescritti medicinali compresi nella Tabella II, sezione A e allegato III-bis, dovrà conservare la terza copia della ricetta per giustificare il possesso degli stessi medicinali. La copia della ricetta che deve essere conservata è quella che porta la dicitura “copia prescrittore”. Quando i medicinali si esauriscono la copia della ricetta deve essere eliminata.
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Allegato III-bis (legge n. 49/2006)
Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone.
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Allegato III-bis (legge n. 49/2006)
La prescrizione dei medicinali dell’allegato III-bis non è più riferita alle sole malattie degenerative o neoplastiche, ma alla terapia del dolore, indipendentemente dall’origine del dolore stesso. Legge 38/2010 – I composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale, sono inclusi nella sezione D della tabella II. Per la prescrizione, nell’ambito del SSN, di farmaci previsti dall’allegato III bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo può essere utilizzata la normale ricetta SSN, in luogo della ricetta a ricalco.
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Terapia del dolore (TDL)
L’apposizione del codice TDL sulla ricetta consente la prescrizione a soggetti affetti da patologia neoplastica o patologie degenerative in regime di SSN e l’esenzione dal pagamento del ticket per una terapia non superiore a 30 giorni.
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RIMBORSABILITÀ Per quanto riguarda la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, i medicinali si dividono in due classi: Medicinali di fascia A a carico del Servizio Sanitario Nazionale salvo quota di partecipazione quando prevista Medicinali di fascia C a carico dell’assistito** (**tranne che per invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, vittime del terrorismo, affetti da patologie rare, sottoposti a trapianto d’organo…)
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Prescrizione di farmaci a carico del SSN – Ricettario SSN –
Ogni ricetta del SSN può contenere al massimo due confezioni, o tre confezioni nel caso di esenzioni per patologia. Comunque, ai sensi del D.L. n.278/1983 e successive modificazioni, la prescrizione di farmaci non deve superare il quantitativo necessario al paziente per due mesi di terapia. La validità della ricetta è di 30 giorni, escluso il giorno di emissione. La erogabilità SSN di tali medicinali ha valore nell’ambito della regione in cui la ricetta è stata emessa.
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Fanno eccezione al limite dei due pezzi per ricetta:
gli antibiotici monodose, i medicinali contenenti interferone destinati ai soggetti affetti da epatite cronica, i medicinali somministrabili per fleboclisi, per i quali sono prescrivibili 6 pezzi per ricetta Inoltre per gli analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore (TDL) il numero di confezioni prescrivibili è quello che garantisce la terapia massima di 30 giorni.
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Alcuni medicinali sono sottoposti a note limitative alla prescrizione, NOTE AIFA.
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Che cosa sono le note AIFA?
Le Note sono uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei farmaci senza interferire con la libertà di prescrizione del medico. Rappresentano, tuttavia, delle indicazioni che ogni medico deve obbligatoriamente rispettare per poter prescrivere alcuni farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
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Come si deve comportare il medico quando applica una Nota?
Al momento della prescrizione, il medico deve riportare sulla ricetta il numero della Nota relativa a quel farmaco. In questo modo egli dichiara che ricorrono le condizioni di rimborsabilità previste dalla Nota.
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FARMACI PRESCRIVIBILI SOLO SU DIAGNOSI E PIANO TERAPEUTICO
DI CENTRI AUTORIZZATI DALLA REGIONE Per alcune note relative all’uso di farmaci di costo elevato in patologie complesse, necessitanti di un processo diagnostico di particolare impegno e di un progetto terapeutico che richiede competenze e organizzazione proprie di strutture d’alta specializzazione, si è adottata, da parte dell’AIFA, la norma generale che la prescrizione sia possibile anche nel territorio da parte del medico di famiglia sulla base di una “diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di Centri Universitari od Ospedalieri specializzati individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano”.
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Per la prescrizione a carico del SSN di questi farmaci il medico specialista autorizzato deve compilare la specifica scheda in triplice copia. Una copia deve essere trattenuta e conservata a cura dello specialista nella cartella clinica o scheda sanitaria del paziente per renderla disponibile, su richiesta dell’ASL, in caso di controlli. Una copia deve essere consegnata al medico di Cure Primarie che ha in carico l’assistito Una copia deve essere trasmessa mensilmente al Servizio di Farmacoeconomia per il tramite delle farmacie interne o delle Direzioni Sanitarie delle strutture cui appartengono gli specialisti che compilano la scheda.
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Il Piano Terapeutico deve essere compilato correttamente in tutte le sue parti (compresi timbro e firma del medico prescrittore che deve essere chiaramente identificabile) e deve rispettare le indicazioni delle note AIFA e le indicazioni terapeutiche registrate per ciascun farmaco.
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Il piano terapeutico ha una validità limitata
(validità massima 12 mesi salvo diversa indicazione dell’AIFA es. Clopidrogrel) Indicazioni di validità superiori a questo termine (del tipo: validità indefinita, terapia continuativa, ad vitam o sine die) sono da considerarsi non valide. Questa limitazione temporale ha il significato di vincolare l’erogazione del farmaco ad un controllo ricorrente del paziente. Il Piano terapeutico va quindi rinnovato: al cambio della terapia alla scadenza del precedente Piano Terapeutico
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Se un medico, nel prescrivere un medicinale, non si attiene alle indicazioni terapeutiche, si assume la piena responsabilità anche penale, di qualsiasi effetto indesiderato derivasse al paziente.
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L’utilizzo di un farmaco per indicazioni o modalità d’impiego non autorizzate è possibile in singoli casi, ai sensi dell’art. 3 della Legge 8 aprile 1998 n° 94 con la limitazione, prevista dalla finanziaria 2008, della disponibilità almeno di dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Art. 3 della Legge 8 aprile 1998 n° 94 In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità, previa informazione del paziente ed acquisizione del consenso dello stesso impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o utilizzazione diversa da quella autorizzata (…) qualora il medico ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quell’indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale (comma 2).
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In nessun caso il ricorso del medico a tale modalità prescrittiva può costituire riconoscimento del paziente all’erogazione del medicinale a carico del SSN.
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