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G F H E marchi concorrenza sleale diritto antitrust pubblicità.

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Presentazione sul tema: "G F H E marchi concorrenza sleale diritto antitrust pubblicità."— Transcript della presentazione:

1 G F H E marchi concorrenza sleale diritto antitrust pubblicità

2 Codice della proprietà industriale Art.1 Diritti di proprieta' industriale 1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.

3 PROPRIETÀ INTELLETTUALE effetti economici ? - stimolo all‘innovazione, alla creatività -incentivi grazie al diritto esclusivo -„dazio“ per innovazioni successive -utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e cause a danno dei concorrenti) -ecc. ?

4 ENTITÀ che compiono operazioni economiche GRUPPI DI SOCIETÀ IMPRENDITORE commerciale/agricolo piccolo/non piccolo, ecc. SOCIETÀ di persone / di capitali/ cooperative a scopo di lucro / a scopo mutualistico ecc. ALTRO consorzi GEIE associazioni fondazioni

5 2247 – Nozione di contratto di società - due o più persone conferiscono beni o servizi - per l‘esercizio in comune di un‘attività economica - al fine di dividerne gli utili

6 SOCIETÀ SOCIO CREDITORI x x „SCHERMI“

7 A (socio) B (società) C C AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA vantaggi? svantaggi?

8 A (socio) B (società) C C autonomia patrimoniale imperfetta solo dopo i creditori della società chiedere liquidazione della quota? A (socio) B (società) C C A responsabile per le obbligazioni sociali

9 Medioevo COMPAGNIA fraterna compagnia A B obbligazioni assunte da A vincolavano B responsabilità solidale e congiunta no autonomia patrimoniale

10 VULNERABILITÀ compagnia A x y creditore

11 mercanti alle fiere responsabilità solo nei confronti dei creditori presenti alla fiera diritto consuetudinario responsabilità solidale dei mercanti provenienti dalla stessa città vigilanza degli altri mercanti

12 SOCIETÀ IN ACCOMANDITA Firenze, 1408 investitore attivo investitore passivo nei limiti di quanto investito se ingerenza: perdita della responsabilità limitata non limitata a singolo affare

13 XVII secolo grandi imprese commerciali Spagna/Portogallo Stato finanziava Paesi Bassi/ Inghilterra diritti esclusivi di sfruttamento commerciale Stato+privati

14 Compagnia delle Indie Orientali (1602) Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC) responsabilità limitata - no diritto di recesso monopolio responsabilità limitata

15 ALTRE società incorporate CHARTERED COMPANIES Francia Inghilterra

16 Codice di commercio 1882 - società in nome collettivo - società in accomandita - società anonima Codice Civile 1942 Armonizzazione direttive Modelli societari europei Società europea/Società coop. europea Riforma organica del 2003

17 2247. Contratto di società. — Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice SOCIETÀ DI PERSONE società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata SOCIETÀ DI CAPITALI società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea

18 COSTITUZIONE CONTRATTO ATTO UNILATERALE esercizio individuale dell‘impresa esercizio collettivo dell‘impresa

19 patrimonio del socio patrimonio società C C vincolato all‘esercizio di un‘attività economica DEROGA al 2740 c.c. responsabilità patrimoniale con tutti i beni presenti e futuri

20 2247. Contratto di società. — Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. CONFERIMENTO ESERCIZIO DI UN‘ATTIVITÀ ECONOMICA SCOPO ESERCIZIO IN COMUNE

21 patrimonio di A patrimonio SOCIETÀ OBBLIGO DI CONFERIMENTO GODE del bene NE DISPONE DIRITTO PRO QUOTA AGLI UTILI RISCHIO di impresa può anche non ricevere utili può anche perderlo completamente

22 patrimonio SOCIETÀ C conferimento CC C altre attività passività funzione di garanzia del patrimonio sociale VARIA BILANCIO DI ESERCIZIO

23 CAPITALE SOCIALE valore nominale dei conferimenti ex atto costitutivo NON VARIA se non a seguito di modifica dell‘atto costitutivo funzione vincolistica patrimonio „vincolato“ iscritto in bilancio fra le passività funzione organizzativa accertare se vi sono stati utili o perdite utile = attività - passività - cap.soc.nominale

24 ESERCIZIO DI UN‘ATTIVITÀ ECONOMICA OGGETTO SOCIALE  MERO SCOPO DI GODIMENTO disciplina comunione senza autonomia patrimoniale creditori personali aggredire la cosa comune anche singolo affare società occasionale

25 ESERCIZIO IN COMUNE SOLO SE impresa collettiva ad ogni socio diritti partecipativi a contenuto amministrativo relativi all‘organizzazione

26 SCOPO ex art. 2247 cc DIVIDERE GLI UTILI società lucrative però altri scopi possibili scopo mutualistico scopo consortile

27 SCELTA DEL REGIME SOCIETARIO LIMITI NO s.s. per l‘esercizio di attività commerciale Principio di TIPICITÀ VINCOLO AD UN TIPO quando le parti NON hanno scelto quando le parti HANNO scelto limiti all‘autonomia statutaria aspetti tributari

28 „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO

29 COSTITUZIONE forma dell‘atto costitutivo CONFERIMENTI contenuto dell‘atto costitutivo vizi dell‘atto costitutivo natura dell‘atto costitutivo misura tipologia titolo del conferimento stima

30 REGIME DELLA PARTECIPAZIONE partecipazione ai guadagni circolazione della partecipazione sociale natura regime di responsabilità creditori della società creditori personali partecipazione alle perdite

31 REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE decisioni dei soci modalità di assunzione invalidità delle decisioni amministrazione „sistema“ diritti e obblighi degli amministratori responsabilità degli amministratori conflitto di interessi nomina e cessazione degli amministratori conflitto di interessi procedimento di impugnazione

32 CONTROLLO controllo individuale controllo da parte di un organo interno poteri e doveri controllo „esterno“ BILANCIO autorità giudiziaria revisori esterni principi di redazione approvazione destinazione del risultato d‘esercizio

33 MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO procedimento modificativo modifiche del capitale sociale aumento diritto di opzione diminuzione perdite altro

34 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO recesso esclusione SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ morte liquidazione

35 DIRITTO SOCIETARIO ECONOMIA ????

36 Sempre più sovente, l’OCSE e i Governi dei suoi membri hanno riconosciuto la presenza di sinergie fra le politiche macroeconomiche e quelle strutturali per conseguire i più importanti obiettivi dell’azione governativa. Il governo societario è uno degli elementi fondamentali per migliorare l’efficienza economica e la crescita e per aumentare la fiducia degli investitori. PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO DELL’OCSEPRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO DELL’OCSE, 2004

37 La presenza di un efficace sistema di governo societario, per la singola impresa e per l’economia nel suo complesso, contribuisce ad assicurare un adeguato livello di fiducia, necessario al buon funzionamento dell’economia di mercato. Il risultato è di ridurre il costo del capitale e di incoraggiare le imprese a impiegare le risorse in modo più efficiente, stimolando così la crescita

38 Un fattore sempre più importante per le decisioni di investimento è il grado di rispetto dei principi di base del governo societario da parte delle società. Particolare rilievo è assunto dal rapporto fra le pratiche di governo societario e il carattere sempre più internazionale degli investimenti. I flussi internazionali di capitale consentono alle società di accedere alle attività finanziarie di un pool di investitori ben più ampio.

39 Il governo societario definisce la struttura attraverso cui vengono fissati gli obiettivi della società, vengono determinati i mezzi per raggiungere tali obiettivi e vengono controllati i risultati. Un buon governo societario dovrebbe assicurare al consiglio di amministrazione e ai dirigenti incentivi adeguati alla realizzazione di obiettivi in linea con gli interessi della società e dei suoi azionisti e dovrebbe facilitare un efficace controllo.

40 Il governo societario coinvolge un insieme di relazioni fra i dirigenti di una società, il suo consiglio di amministrazione, i suoi azionisti e le altri parti interessate

41 Il governo societario è influenzato dalle relazioni fra gli attori del sistema di governance. Gli azionisti di controllo, che possono essere singole persone, holding familiari, partecipanti a patti di azionisti o altre società che operano per il tramite di una holding o di partecipazioni incrociate, possono incidere notevolmente sul comportamento di una società. In alcuni mercati, gli investitori istituzionali, in qualità di azionisti, chiedono sempre più spesso che sia dato peso alle loro esigenze in materia di governo societario. Generalmente i singoli azionisti non sono interessati a esercitare i diritti di governance ma sono fortemente interessati a ricevere un equo trattamento dagli azionisti di controllo e dai dirigenti.

42 I creditori svolgono un ruolo importante in numerosi sistemi di governance e possono fungere da controllori esterni delle performance societarie. I lavoratori dipendenti e le altre categorie di stakeholders svolgono un ruolo rilevante contribuendo al successo nel lungo termine e ai risultati della società, mentre i governi stabiliscono l’assetto istituzionale e legale generale che disciplina il governo societario.

43 SOCI AMMINISTRATORI CREDITORI

44 Il governo societario è solo una componente del più ampio contesto economico nel quale operano le imprese definito, ad esempio, dall’azione delle politiche macroeconomiche e dall’intensità della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei fattori.

45 PROSPETTIVA COMUNITARIA ALLO STUDIO DEL DIRITTO SOCIETARIO libera circolazione delle persone (fisiche e giuridiche) armonizzazione dei diritti societari nazionali strumenti organizzativi sovranazionali Società Europea, SE „statuto“ per la piccola/ media impresa?

46 „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO

47 COSTITUZIONE forma dell‘atto costitutivo CONFERIMENTI contenuto dell‘atto costitutivo vizi dell‘atto costitutivo natura dell‘atto costitutivo misura tipologia titolo del conferimento stima

48 REGIME DELLA PARTECIPAZIONE partecipazione ai guadagni circolazione della partecipazione sociale natura regime di responsabilità creditori della società creditori personali partecipazione alle perdite

49 REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE decisioni dei soci modalità di assunzione invalidità delle decisioni amministrazione „sistema“ diritti e obblighi degli amministratori responsabilità degli amministratori conflitto di interessi nomina e cessazione degli amministratori conflitto di interessi procedimento di impugnazione

50 CONTROLLO controllo individuale controllo da parte di un organo interno poteri e doveri controllo „esterno“ BILANCIO autorità giudiziaria revisori esterni principi di redazione approvazione destinazione del risultato d‘esercizio

51 MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO procedimento modificativo modifiche del capitale sociale aumento diritto di opzione diminuzione perdite altro

52 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO recesso esclusione SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ morte liquidazione

53 società semplice (s.s.) società in nome collettivo (s.n.c.) società in accomandita semplice (s.a.s.) SOCIETÀ DI PERSONE società per azioni (s.p.a.) SOCIETÀ DI CAPITALI società a responsabilità limitata (s.r.l.) a) chiusa b) mercato del capitale di rischio TIPI società europea (S.E.) società cooperativa (soc.coop.) c) azioni quotate

54 SCELTA DEL REGIME SOCIETARIO LIMITI NO s.s. per l‘esercizio di attività commerciale NORME DI SETTORE VINCOLO AD UN TIPO però autonomia statutaria aspetti tributari !

55 s.s. s.n.c. s.a.s. modello di base delle società di persone s.p.a s.r.l.

56 „GRIGLIA“ CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE

57 Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) (….) L'anno............................., il giorno.................................., del mese di...................................,davanti a me Dott..........................................................., Notaio in………………, iscritto presso il Collegio notarile di………………, ….sono personalmente comparsi i Signori: — Sig ……………….., nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione…………………….. — Sig ……………….., nato a………………..…., il……..….., residente in …………………., via………., n…., cod. fisc. …………………………, di professione…………………….. — ……….. delle cui identità personali io Notaio sono certo. Detti comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue: 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale - il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale - …….. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. …..

58 „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO CONTRATTO NON È NECESSARIA LA FORMA SCRITTA SE NON PER LA NATURA DEI BENI CONFERITI es., conferimento di un immobile verbalmente consenso manifestato per comportamenti concludenti NATURA FORMA 1350 n.9

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