Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoMartino Crippa Modificato 9 anni fa
1
10 marzo 2006Elena Bassoli1 Il SIC (Sistema Informatico Civile) D.M. Giustizia 123/2001
2
10 marzo 2006Elena Bassoli2 Il SIC Il Sistema Informatico Civile: Si inserisce nella RUG (Rete Unitaria Giustizia) La RUG fa parte della RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione)
3
10 marzo 2006Elena Bassoli3 I rapporti tra SIC, RUG E RUPA SIC RUG RUPA
4
10 marzo 2006Elena Bassoli4 STRUTTURA DEL SIC Il SIC è SU 3 LIVELLI DGSIA Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati CISIA Coordinamento interdistrettuale Sistemi in formativi automatizzati Dirigente amministrativo
5
10 marzo 2006Elena Bassoli5 Il DGSIA Direzione generale sistemi informativi automatizzati Si occupa della funzionalità del Gestore centrale
6
10 marzo 2006Elena Bassoli6 Il CISIA COORDINAMENTO INTERDISTRETTUALE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI Si occupa della funzionalità dei GESTORI LOCALI
7
10 marzo 2006Elena Bassoli7 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO È responsabile per ciascun ufficio giudiziario/UNEP della consistenza dei dati
8
10 marzo 2006Elena Bassoli8 IL SIC Permette di individuare ciascun procedimento giudiziario identificando i soggetti coinvolti 1) Procedimenti giudiziari 2) Soggetti coinvolti
9
10 marzo 2006Elena Bassoli9 Come per Polisweb le categorie di soggetti coinvolti sono: a) soggetti interni b) soggetti esterni privati c) soggetti esterni pubblici a) magistrati, cancellieri e ufficiali giudiziari b) Avvocati privati, CTU e CTP, ausiliari del magistrato c) Avvocati dello Stato e delle Pubbliche amministrazioni
10
10 marzo 2006Elena Bassoli10 IL PUNTO DI ACCESSO Funzioni: Struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni i servizi di connessione al gestore centrale per la trasmissione telematica dei documenti informatici
11
10 marzo 2006Elena Bassoli11 Gestori dei PdA Possono essere solo: a) Consigli Ordine Avvocati b) CNF c) Avvocatura Stato e P.A. (per dipendenti) d) Ministero Giustizia (per abilitati interni) e) S.p.A con capitale sociale pari a quelli necessario per la costituzione delle Banche
12
10 marzo 2006Elena Bassoli12 Il PdA garantisce: La consultazione del SIC La trasmissione telematica degli atti
13
10 marzo 2006Elena Bassoli13 IL GESTORE CENTRALE Struttura tecnico-organizzativa appartenente alla RUG che fornisce accesso al SIC È presso il Ministero della Giustizia e gestito dal DGISIA di Napoli
14
10 marzo 2006Elena Bassoli14 Il gestore centrale fornisce due servizi Consultazione SIC Trasmissione e ricezione telematica di atti SIC PdA Gestore centrale Gestore locale
15
10 marzo 2006Elena Bassoli15 Il gestore centrale Dialoga: A) Con PdA tramite canale sicuro con chiave a 1024 bit B) Con Gestori locali tramite RUG Associa ai documenti informatici il time- stamping Tiene l’elenco degli indirizzi e-mail abilitati Verifica l’assenza di virus informatici
16
10 marzo 2006Elena Bassoli16 IL GESTORE LOCALE È la parte di sistema informatico di ciascun ufficio giudiziario o Unep che alimenta il database del SIC e invia i dati al gestore centrale Le comunicazioni sono crittografate in uscita e decriptate in entrata Verifica la firma digitale (integrità e autenticità documento)
17
10 marzo 2006Elena Bassoli17 Ministero della giustizia - Decreto 14 ottobre 2004 Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile introduce la Casella di posta elettronica certificata gestita dal punto di accesso Utilizzabile solo per accedere a RUG
18
10 marzo 2006Elena Bassoli18 Casella di posta elettronica certificata Solo per soggetti esterni abilitati (avvocati) Utilizzabile solo per trasmissioni e ricezioni da e per altri PdA e Gestore centrale Garantisce la conservazione del messaggio per 30 gg. Il mittente ottiene una ricevuta di consegna con time stamping
19
10 marzo 2006Elena Bassoli19 Le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria Possono avvenire al di fuori del sistema RUG con account di posta dichiarato al Consiglio dell’ordine
20
10 marzo 2006Elena Bassoli20 L’UFFICIALE GIUDIZIARIO Art. 6 dpr. 123/2001 Se per una qualsiasi ragione, l'ufficiale giudiziario non è in grado di procedere alla notificazione per via telematica di un atto ricevuto come documento informatico ▼ procede alla notifica nei modi tradizionali, consegnando la copia autenticata su supporto cartaceo e il duplicato del documento informatico (su supporto elettronico facilmente trasportabile), al fine di consentire al destinatario ogni verifica sulla firma digitale apposta sul documento informatico medesimo.
21
10 marzo 2006Elena Bassoli21 Il fascicolo informatico Contiene tutti gli atti e i provvedimenti del giudizio sotto forma di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale È formato dalla cancelleria a fianco al fascicolo cartaceo e reca la medesima numerazione
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.