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“Definizione del contratto pubblico”
Corso di formazione Gli appalti di servizi secondo il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Definizione del contratto pubblico”
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Attività contrattuale della P.A. Contesto
Attività primaria istituzionale La pubblica amministrazione provvede attraverso l’attività amministrativa alla cura e al raggiungimento dei fini d’interesse pubblico previsti dall’ordinamento. L’attività contrattuale della p.a. è attività amministrativa strumentale diretta a procurare i mezzi materiali per il soddisfacimento degli interessi pubblici.
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Attività contrattuale della P.A. Contratti di diritto privato
L’attività contrattuale costituisce manifestazione della capacità di diritto privato della P.A. ed è regolata anche dal diritto privato. I contratti stipulati dalla P.A. sono come natura contratti di diritto privato dove la P.A. è una parte contraente. Sono disciplinati come un contratto concluso tra privati, salvo alcune deroghe. Le più importanti sono: obbligatorietà della forma scritta è quella principale; divieto di compensazione tra crediti e debiti; divieto di cessione del contratto.
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Attività contrattuale della P.A. Diritto pubblico
Il contratto pubblico è il contratto nel quale una delle due parti contraenti è una pubblica amministrazione. Il dato caratterizzante dei contratti pubblici è la rilevanza diretta dell’interesse pubblico. E’ necessario pertanto che l’attività contrattuale per pervenire alla stipula del contratto sia regolata da norme proprie del diritto pubblico. Per questo per la formazione della volontà contrattuale della P.A. è adottato un procedimento c.d. ad evidenza pubblica.
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Attività contrattuale della P.A. Fasi del contratto pubblico
Programmazione dell’attività contrattuale Diritto pubblico Formazione del contratto e determinazione a contrarre Diritto pubblico Negoziazione del contratto Diritto pubblico Affidamento e approvazione del contratto Diritto pubblico Stipula del contratto Esecuzione del contratto Diritto privato
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Attività contrattuale della P. A
Attività contrattuale della P.A. Definizione di contratto ed elementi essenziali L’art del codice civile definisce il contratto: “L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Il contratto non può mai essere unilaterale e deve avere contenuto patrimoniale. Vista la natura privatistica dei contratti pubblici, gli elementi essenziali sono i requisiti fondamentali elencati all’art del codice civile: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma.
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Contratto pubblico Elementi essenziali -L’accordo delle parti-
E’ l’incontro della volontà dei soggetti. L’atto di volontà della P.A. si concreta nella determinazione dell’oggetto contrattuale e delle condizioni generali e particolari a cui l’altro contraente deve sottostare. Pertanto nei contratti pubblici le condizioni contrattuali sono stabilite preventivamente dall’Amministrazione a mezzo di organi tecnici e amministrativi competenti. Al contraente è lasciata la sola facoltà di determinazione dell’offerta, con la presentazione della quale sorge per lo stesso l’impegno contrattuale.
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Contratto pubblico Elementi essenziali - La causa -
La causa è la funzione economico-sociale del contratto, la finalità che l’atto realizza. Oltre ad avere di mira l’interesse particolare dei contraenti, deve avere un’utilità nell’ambito dell’ordinamento. Deve essere lecita. Nei contratti “tipici”, cioè quelli disciplinati dal legislatore, la liceità è già valutata positivamente dalla legge. La P.A. di regola pone in essere contratti tipici.
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Contratto pubblico Elementi essenziali - l’oggetto -
L’oggetto è la cosa, o più in generale il diritto, che il contratto trasferisce da una parte all’altra oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. Di regola, il contratto ha più oggetti. Deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile. Determina la tipologia del contratto.
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Contratto pubblico Elementi essenziali -La forma-
E’ il modo di manifestazione all’esterno della volontà delle parti. E’ obbligatoria quando è richiesta “ad substantiam actus” per la validità del contratto. Per i contratti pubblici la forma scritta costituisce elemento essenziale. Sono nulli i contratti conclusi verbalmente. La forma scritta del contratto pubblico può essere: - per atto pubblico a mezzo di notaio; - pubblico-amministrativa a mezzo di ufficiale rogante; - privata a mezzo di scrittura privata o di sottoscrizione in calce alla proposta dell’Amministrazione.
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Contratto pubblico Limiti
Sotto il profilo della legittimazione negoziale la P.A. può stipulare tutti i tipi di contratti che possono essere stipulati tra privati. Non può stipulare quelli che per la loro stessa natura prevedono la partecipazione di una persona fisica (es. matrimonio). Le ipotesi di limitazione alla suddetta legittimazione negoziale sono da collegarsi a quegli atti di diritto privato che mirano al raggiungimento di fini contrastanti con i fini pubblici.
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Contratto pubblico Contratto di appalto
E’ lo strumento classico utilizzato per i contratti passivi. E’ definito dall’art del Codice civile: “E’ il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
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Contratto pubblico Figure affini al contratto di appalto
Contratto di vendita - art c.c. “Ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Contratto di somministrazione - art c.c. “E’ il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. Contratto d’opera - art c.c. “Ricorre quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
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“L’ambito di applicazione e elementi generali del D.Lgs. 163/06”
Corso di formazione Gli appalti di servizi secondo il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “L’ambito di applicazione e elementi generali del D.Lgs. 163/06”
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Contratto pubblico Normativa statale storica
Legge n. 2248/1865 Legge sulle opere pubbliche. Regio decreto n. 2440/1923 Nuove disposizioni nell’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato: titolo I - Dei contratti Regio decreto n. 827/1924 Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato: titolo II - Dei contratti Rilievo patrimoniale e finanziario della materia contrattuale.
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Contratto pubblico Normativa comunitaria
Nell’ordinamento comunitario i tipi di atti giuridici che gli organi comunitari possono adottare sono: regolamenti direttive decisioni raccomandazioni I regolamenti hanno portata generale e sono immediatamente efficaci negli ordinamenti nazionali. Le direttive sono atti indirizzati alle autorità nazionali. E’ necessario un intervento di recepimento negli ordinamenti nazionali.
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Contratto pubblico Normativa comunitaria
Con sentenze della Corte di Giustizia Europea accolte dalla Corte Costituzionale e dalla magistratura ordinaria italiana è stato affermato il principio in base al quale se le disposizioni delle direttive sono incondizionate e sufficientemente precise, cioè dettagliate, i singoli cittadini possono farle valere davanti ai giudici nazionali nei confronti dello Stato di appartenenza. Ciò significa che in presenza delle suddette condizioni e quando lo Stato destinatario risulti inadempiente in quanto non ha adottato entro il termine stabilito le disposizioni per conformarsi alle direttive (non le ha recepite), esse sono da ritenersi immediatamente applicabili nell’ordinamento statale.
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Contratto pubblico Normativa comunitaria
La materia dei contratti pubblici è disciplinata dall’Unione Europea di norma con direttive. Le disposizioni delle direttive comunitarie emanate per i contratti pubblici sono di solito incondizionate e dettagliate. Lo strumento legislativo di recepimento delle direttive comunitarie solitamente utilizzato dallo Stato italiano è il decreto legislativo.
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Contratto pubblico “Categorie”
Con il recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento interno, i contratti o appalti pubblici sono stati disciplinati come materia a sé stante e distinti in tre categorie: lavori forniture servizi Si applicano norme in parte diverse a seconda che l’oggetto del contratto sia un lavoro o opera pubblica, una fornitura o un servizio. La direttiva comunitaria 2004/18/CE unifica la normativa in materia di appalti pubblici, pur mantenendo le tre categorie di lavori, forniture e servizi.
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Contratti pubblici Normativa in vigore
Dal 1 febbraio 2006 è in vigore la Direttiva n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi “Settori ordinari”
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Contratti pubblici Normativa in vigore
Dal 1 luglio 2006 è in vigore il Decreto legislativo n. 163 di attuazione delle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18 Il decreto disciplina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi indipendentemente dalla rilevanza comunitaria del contratto. Gli appalti di servizi assumono rilievo comunitario quando il loro valore stimato al netto dell’IVA è pari o superiore a Euro.
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Decreto legislativo 12.4.06 n. 163 Norma transitoria – art. 253
Le disposizioni del Codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente Codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte. Il regolamento, con cui lo Stato detta la disciplina esecutiva e attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni e enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice ( ) ed entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione.
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Decreto legislativo 163/06 - Oggetto e principi
Il Codice dei contratti pubblici disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli Enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel Codice. Il principio di economicità può essere subordinato ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
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Decreto legislativo 163/06 - Definizioni
I contratti pubblici sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’esecuzione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o di lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. Gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
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Decreto legislativo 163/06 Definizione di appalto di servizi e ambito oggettivo
Gli appalti pubblici di servizi sono appalti pubblici, diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all’allegato II. L’allegato II è composto da due parti, IIA e IIB, che contengono l’elenco e la denominazione delle categorie di servizi. A ogni categoria sono collegati i numeri di riferimento del vocabolario comune (CPV), che rappresenta un sistema di classificazione per gli appalti pubblici. E’ stato approvato con regolamento CE n. 2151/2003 della Commissione delle comunità europee.
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Decreto legislativo 163/06 - Definizioni
I termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. 240/1991, che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Il termine raggruppamento temporaneo designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta. Il termine consorzio si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica. Il termine operatore economico comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi.
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Contratti misti - art. 14 D.Lgs. 163/06
I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. Un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un appalto pubblico di forniture. Un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all’allegato II è considerato un appalto pubblico di servizi quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto. Un contratto pubblico avente per oggetto servizi di cui all’allegato II e che preveda attività ai sensi dell’allegato I solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto è considerato un appalto pubblico di servizi.
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Decreto legislativo 163/06 Definizione di enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, organismo di diritto pubblico Enti aggiudicatori - Le Amministrazioni aggiudicatrici sono: le amministrazioni dello Stato; gli Enti pubblici territoriali; gli altri Enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Le imprese pubbliche sono le imprese in cui le Amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante. Gli altri soggetti aggiudicatori sono i soggetti privati tenuti all’osservanza dell Codice dei contratti pubblici. L’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, finanziato in modo maggioritario o sostanzialmente controllato da un ente pubblico.
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Decreto legislativo 163/06 Ambito soggettivo
Le norme del Codice relative ai settori ordinari (Parti I, II, IV e V) si applicano ai contratti di servizi: affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici; affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno a oggetto della loro attività la produzione di servizi, non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113bis, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Se ricorrono determinate condizioni, le suddette società non sono tenute a applicare le disposizioni del Codice limitatamente alla gestione del servizio per il quale sono state specificamente costituite.
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Decreto legislativo 12.4.06 n. 163 Struttura
Parte I articoli Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice Parte II articoli Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari Parte III articoli Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali Parte IV articoli Contenzioso Parte V articoli Disposizioni di coordinamento e transitorie, abrogazioni
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Decreto legislativo 12.4.06 n. 163 Contratti sotto soglia comunitaria “Settori ordinari”
Art. 121 Ai contratti pubblici aventi oggetto servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano, oltre alle disposizioni delle parti I, IV, V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dal titolo II (Contratti sotto soglia comunitaria).
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Decreto legislativo 12.4.06 n. 163 Contratti esclusi dall’applicazione del Codice
I contratti esclusi sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del Codice e quelli non contemplati dal Codice. Vari articoli del titolo II definiscono quali sono i contratti esclusi, in particolare l’art. 19 contiene un’elencazione nella quale sono previsti anche quelli concernenti servizi di ricerca, servizi finanziari, contratti di lavoro. L’art. 20 prevede che l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente: dall’art. 68 (specifiche tecniche) dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento)
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Decreto legislativo 12.4.06 n. 163 Contratti esclusi dall’applicazione del Codice
L’art. 27 stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto. La comunicazione interpretativa n. 2006/C 179/02 della Commissione europea (GUCE del C 179/2, riguardo anche agli appalti di servizi di cui all’allegato II B, fornisce chiarimenti sull’interpretazione della giurisprudenza della CGCE e suggerisce alcune buone pratiche per aiutare gli Stati membri a sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno. La comunicazione non crea alcuna nuova disposizione legislativa.
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Contratti pubblici Normativa principale in vigore
Per i contratti pubblici aventi ad oggetto servizi si applicano: il Decreto legislativo n. 163 la normativa statale rimasta in vigore ove esistente, il regolamento contrattuale dell’Ente, se compatibile con le disposizioni del Codice; altrimenti deve essere, in tutto o in parte, disapplicato
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Contratti pubblici Norma transitoria
Il D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) si applica ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al ovvero ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per i quali gli inviti a presentare offerta siano inviati dopo il I contratti per i quali il procedimento di affidamento sia già iniziato prima del continuano ad essere disciplinati dalla previgente normativa.
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“Le procedure di scelta del contraente”
Corso di formazione Gli appalti di servizi secondo il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Le procedure di scelta del contraente”
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Le procedure di scelta del contraente Ambito
Art. 3 comma 36 Le procedure di affidamento (e l’affidamento) comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
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Le procedure di scelta del contraente Definizioni – art. 3 1
Le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta. Le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice.
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Le procedure di scelta del contraente Definizioni – art. 3 2
Le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. Il dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
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Le procedure di scelta del contraente Affidamento – art. 54
Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al Codice. Esse aggiudicano i contratti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste possono aggiudicare i contratti mediante il dialogo competitivo. Nei casi e nelle condizioni specifiche espressamente previste possono affidare i contratti mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
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Le procedure aperte e ristrette Art. 55
Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette: quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione; quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta d’invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera d’invito.
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Le procedure negoziate Previa pubblicazione di un bando - art. 56
L’articolo 56 individua le ipotesi di procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara e nel capitolato, e per individuare l’offerta migliore con i criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto a altri. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando di gara o nel capitolato che la procedura si svolga in fasi successive per ridurre il numero delle offerte da negoziare.
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Le procedure negoziate Senza previa pubblicazione di un bando- art. 57
L’articolo 57 individua le ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Per il ricorso a tale procedura le stazioni appaltanti devono darne conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. Ove possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e tecnica desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.
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“Le acquisizioni di servizi
Corso di formazione Gli appalti di servizi secondo il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Le acquisizioni di servizi in economia”
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Elementi generali Sono disciplinate nell’ambito dei contratti sotto soglia comunitaria. Sono ammesse fino all’importo di euro. Il riferimento normativo di base è l’art. 125 del Codice. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento. Possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
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D.Lgs. 163/06 - art. 125 comma 10 Ricorso in economia
Il primo periodo del comma 10 prevede il ricorso all’acquisizione in economia di forniture e servizi in relazione all’oggetto e ai limiti d’importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
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D.Lgs. 163/06 - art. 125 comma 10 Altre ipotesi di ricorso
Il secondo periodo del comma 10 permette il ricorso all’acquisizione in economia anche nelle seguenti ipotesi: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
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Affidamento con la forma del cottimo fiduciario art. 125, comma 11 D
Affidamento con la forma del cottimo fiduciario art. 125, comma 11 D.Lgs 163/2006 Per servizi e forniture di importo pari o superiore a euro e fino alla soglia di euro, l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante Per servizi e forniture inferiori a euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
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Principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto
L’art. 125, comma 14, D.Lgs 163/2006 prevede che i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
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“Definizione del contratto pubblico”
Corso di formazione Gli appalti di servizi secondo il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Definizione del contratto pubblico”
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Attività contrattuale della P.A. Contesto
Attività primaria istituzionale La pubblica amministrazione provvede attraverso l’attività amministrativa alla cura e al raggiungimento dei fini d’interesse pubblico previsti dall’ordinamento. L’attività contrattuale della p.a. è attività amministrativa strumentale diretta a procurare i mezzi materiali per il soddisfacimento degli interessi pubblici.
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Attività contrattuale della P.A. Contratti di diritto privato
L’attività contrattuale costituisce manifestazione della capacità di diritto privato della P.A. ed è regolata anche dal diritto privato. I contratti stipulati dalla P.A. sono come natura contratti di diritto privato dove la P.A. è una parte contraente. Sono disciplinati come un contratto concluso tra privati, salvo alcune deroghe. Le più importanti sono: obbligatorietà della forma scritta è quella principale; divieto di compensazione tra crediti e debiti; divieto di cessione del contratto.
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Attività contrattuale della P.A. Diritto pubblico
Il contratto pubblico è il contratto nel quale una delle due parti contraenti è una pubblica amministrazione. Il dato caratterizzante dei contratti pubblici è la rilevanza diretta dell’interesse pubblico. E’ necessario pertanto che l’attività contrattuale per pervenire alla stipula del contratto sia regolata da norme proprie del diritto pubblico. Per questo per la formazione della volontà contrattuale della P.A. è adottato un procedimento c.d. ad evidenza pubblica.
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Attività contrattuale della P.A. Fasi del contratto pubblico
Programmazione dell’attività contrattuale Diritto pubblico Formazione del contratto e determinazione a contrarre Diritto pubblico Negoziazione del contratto Diritto pubblico Affidamento e approvazione del contratto Diritto pubblico Stipula del contratto Esecuzione del contratto Diritto privato
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Attività contrattuale della P. A
Attività contrattuale della P.A. Definizione di contratto ed elementi essenziali L’art del codice civile definisce il contratto: “L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Il contratto non può mai essere unilaterale e deve avere contenuto patrimoniale. Vista la natura privatistica dei contratti pubblici, gli elementi essenziali sono i requisiti fondamentali elencati all’art del codice civile: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma.
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Contratto pubblico Elementi essenziali -L’accordo delle parti-
E’ l’incontro della volontà dei soggetti. L’atto di volontà della P.A. si concreta nella determinazione dell’oggetto contrattuale e delle condizioni generali e particolari a cui l’altro contraente deve sottostare. Pertanto nei contratti pubblici le condizioni contrattuali sono stabilite preventivamente dall’Amministrazione a mezzo di organi tecnici e amministrativi competenti. Al contraente è lasciata la sola facoltà di determinazione dell’offerta, con la presentazione della quale sorge per lo stesso l’impegno contrattuale.
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Contratto pubblico Elementi essenziali - La causa -
La causa è la funzione economico-sociale del contratto, la finalità che l’atto realizza. Oltre ad avere di mira l’interesse particolare dei contraenti, deve avere un’utilità nell’ambito dell’ordinamento. Deve essere lecita. Nei contratti “tipici”, cioè quelli disciplinati dal legislatore, la liceità è già valutata positivamente dalla legge. La P.A. di regola pone in essere contratti tipici.
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Contratto pubblico Elementi essenziali - l’oggetto -
L’oggetto è la cosa, o più in generale il diritto, che il contratto trasferisce da una parte all’altra oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. Di regola, il contratto ha più oggetti. Deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile. Determina la tipologia del contratto.
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Contratto pubblico Elementi essenziali -La forma-
E’ il modo di manifestazione all’esterno della volontà delle parti. E’ obbligatoria quando è richiesta “ad substantiam actus” per la validità del contratto. Per i contratti pubblici la forma scritta costituisce elemento essenziale. Sono nulli i contratti conclusi verbalmente. La forma scritta del contratto pubblico può essere: - per atto pubblico a mezzo di notaio; - pubblico-amministrativa a mezzo di ufficiale rogante; - privata a mezzo di scrittura privata o di sottoscrizione in calce alla proposta dell’Amministrazione.
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Contratto pubblico Limiti
Sotto il profilo della legittimazione negoziale la P.A. può stipulare tutti i tipi di contratti che possono essere stipulati tra privati. Non può stipulare quelli che per la loro stessa natura prevedono la partecipazione di una persona fisica (es. matrimonio). Le ipotesi di limitazione alla suddetta legittimazione negoziale sono da collegarsi a quegli atti di diritto privato che mirano al raggiungimento di fini contrastanti con i fini pubblici.
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Contratto pubblico Contratto di appalto
E’ lo strumento classico utilizzato per i contratti passivi. E’ definito dall’art del Codice civile: “E’ il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
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Contratto pubblico Figure affini al contratto di appalto
Contratto di vendita - art c.c. “Ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Contratto di somministrazione - art c.c. “E’ il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. Contratto d’opera - art c.c. “Ricorre quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
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“L’ambito di applicazione e elementi generali del D.Lgs. 163/06”
Corso di formazione Gli appalti di servizi secondo il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “L’ambito di applicazione e elementi generali del D.Lgs. 163/06”
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Contratto pubblico Normativa statale storica
Legge n. 2248/1865 Legge sulle opere pubbliche. Regio decreto n. 2440/1923 Nuove disposizioni nell’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato: titolo I - Dei contratti Regio decreto n. 827/1924 Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato: titolo II - Dei contratti Rilievo patrimoniale e finanziario della materia contrattuale.
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Contratto pubblico Normativa comunitaria
Nell’ordinamento comunitario i tipi di atti giuridici che gli organi comunitari possono adottare sono: regolamenti direttive decisioni raccomandazioni I regolamenti hanno portata generale e sono immediatamente efficaci negli ordinamenti nazionali. Le direttive sono atti indirizzati alle autorità nazionali. E’ necessario un intervento di recepimento negli ordinamenti nazionali.
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Contratto pubblico Normativa comunitaria
Con sentenze della Corte di Giustizia Europea accolte dalla Corte Costituzionale e dalla magistratura ordinaria italiana è stato affermato il principio in base al quale se le disposizioni delle direttive sono incondizionate e sufficientemente precise, cioè dettagliate, i singoli cittadini possono farle valere davanti ai giudici nazionali nei confronti dello Stato di appartenenza. Ciò significa che in presenza delle suddette condizioni e quando lo Stato destinatario risulti inadempiente in quanto non ha adottato entro il termine stabilito le disposizioni per conformarsi alle direttive (non le ha recepite), esse sono da ritenersi immediatamente applicabili nell’ordinamento statale.
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Contratto pubblico Normativa comunitaria
La materia dei contratti pubblici è disciplinata dall’Unione Europea di solito con direttive, ma anche con regolamenti. Le disposizioni delle direttive comunitarie emanate per i contratti pubblici sono di solito incondizionate e dettagliate. Lo strumento legislativo di recepimento delle direttive comunitarie solitamente utilizzato dallo Stato italiano è il decreto legislativo.
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Contratto pubblico “Categorie”
Con il recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento interno, i contratti o appalti pubblici sono stati disciplinati come materia a sé stante e distinti in tre categorie: lavori forniture servizi Si applicano norme in parte diverse a seconda che l’oggetto del contratto sia un lavoro o opera pubblica, una fornitura o un servizio. La direttiva comunitaria 2004/18/CE unifica la normativa in materia di appalti pubblici, pur mantenendo la distinzione fra le tre categorie di lavori, forniture e servizi.
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Contratti pubblici Normativa in vigore
Dal 1 febbraio 2006 è in vigore la Direttiva n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi “Settori ordinari”
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Contratti pubblici Normativa in vigore
Dal 1 luglio 2006 è in vigore il Decreto legislativo n. 163 di attuazione delle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18 Il decreto disciplina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi indipendentemente dalla rilevanza comunitaria del contratto. Gli appalti di servizi assumono rilievo comunitario quando il loro valore stimato al netto dell’IVA è pari o superiore a Euro.
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Decreto legislativo 12.4.06 n. 163 Norma transitoria – art. 253
Le disposizioni del Codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente Codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte. Il regolamento, con cui lo Stato detta la disciplina esecutiva e attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni e enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice ( ) ed entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione.
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Decreto legislativo 163/06 - Oggetto e principi
Il Codice dei contratti pubblici disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli Enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel Codice. Il principio di economicità può essere subordinato, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
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Decreto legislativo 163/06 - Definizioni
I contratti pubblici sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’esecuzione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o di lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. Gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
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Decreto legislativo 163/06 Definizione di appalto di servizi e ambito oggettivo
Gli appalti pubblici di servizi sono appalti pubblici, diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all’allegato II del Codice. L’allegato II è composto da due parti IIA e IIB che contengono l’elenco e la denominazione di categorie di servizi. A ogni categoria sono collegati i numeri di riferimento del vocabolario comune (CPV), che rappresenta un sistema di classificazione per gli appalti pubblici. E’ stato approvato con regolamento CE n. 2151/2003 della Commissione delle comunità europee.
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Allegato II B Categoria 26 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Servizi di biblioteche Servizi di amministrazione di biblioteche Servizi di biblioteche e archivi Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali Servizi di catalogazione
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Decreto legislativo 163/06 - Definizioni
I termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. 240/1991, che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Il termine raggruppamento temporaneo designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta. Il termine consorzio si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica.
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Contratti misti - art. 14 D.Lgs. 163/06
I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. Un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un appalto pubblico di forniture. Un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all’allegato II è considerato un appalto pubblico di servizi quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto. Un contratto pubblico avente per oggetto servizi di cui all’allegato II e che preveda attività ai sensi dell’allegato I solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto è considerato un appalto pubblico di servizi.
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Decreto legislativo 163/06 Definizione di enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, organismo di diritto pubblico Enti aggiudicatori - Le Amministrazioni aggiudicatrici sono: le amministrazioni dello Stato; gli Enti pubblici territoriali; gli altri Enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Le imprese pubbliche sono le imprese in cui le Amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante. Gli altri soggetti aggiudicatori sono i soggetti privati tenuti all’osservanza del Codice dei contratti pubblici. L’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, finanziato in modo maggioritario o sostanzialmente controllato da un ente pubblico.
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Decreto legislativo 12.4.06 n. 163 Struttura
Parte I articoli Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice Parte II articoli Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari Parte III articoli Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali Parte IV articoli Contenzioso Parte V articoli Disposizioni di coordinamento e transitorie, abrogazioni
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Decreto legislativo 12.4.06 n. 163 Contratti sotto soglia comunitaria “Settori ordinari”
Art. 121 Ai contratti pubblici aventi oggetto servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano, oltre alle disposizioni delle parti I, IV, V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dal titolo II (Contratti sotto soglia comunitaria).
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Decreto legislativo 12.4.06 n. 163 Contratti esclusi dall’applicazione del Codice
I contratti esclusi sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del Codice e quelli non contemplati dal Codice. Vari articoli del titolo II definiscono quali sono i contratti esclusi, in particolare l’art. 19 contiene un’elencazione nella quale sono previsti anche quelli concernenti servizi di ricerca, servizi finanziari, contratti di lavoro. L’art. 20 prevede che l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente: dall’art. 68 (specifiche tecniche) dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento)
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Decreto legislativo 12.4.06 n. 163 Contratti esclusi dall’applicazione del Codice
L’art. 27 stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto. La comunicazione interpretativa n. 2006/C 179/02 della Commissione europea (GUCE del C 179/2, riguardo anche agli appalti di servizi di cui all’allegato II B, fornisce chiarimenti sull’interpretazione della giurisprudenza della CGCE e suggerisce alcune buone pratiche per aiutare gli Stati membri a sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno. La comunicazione non crea alcuna nuova disposizione legislativa.
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Contratti pubblici Normativa principale in vigore
Per i contratti pubblici aventi ad oggetto servizi si applicano: il Decreto legislativo n. 163 la normativa statale rimasta in vigore ove esistente il regolamento contrattuale dell’Ente se compatibile con le disposizioni del Codice, altrimenti deve essere, in tutto o in parte, disapplicato
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Contratti di forniture e di servizi della Giunta regionale Applicazione
Il D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) si applica ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al ovvero ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per i quali gli inviti a presentare offerta siano inviati dopo il I contratti per i quali il procedimento di affidamento sia già iniziato prima del continuano ad essere disciplinati dalla previgente normativa.
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“Le procedure di scelta del contraente”
Corso di formazione Gli appalti di servizi secondo il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Le procedure di scelta del contraente”
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Le procedure di scelta del contraente Ambito
Art. 3 comma 36 Le procedure di affidamento (e l’affidamento) comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
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Le procedure di scelta del contraente Definizioni – art. 3 1
Le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta. Le procedure ristrette sono le alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice.
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Le procedure di scelta del contraente Definizioni – art. 3 2
Le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. Il dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
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Le procedure di scelta del contraente Affidamento – art. 54
Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al Codice. Esse aggiudicano i contratti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste possono aggiudicare i contratti mediante il dialogo competitivo. Nei casi e nelle condizioni specifiche espressamente previste possono affidare i contratti mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
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Le procedure aperte e ristrette Art. 55
Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette: quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione; quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta d’invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera d’invito.
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Le procedure negoziate
L’articolo 56 individua le ipotesi di procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. L’articolo 57 individua le ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Per il ricorso a tale procedura le stazioni appaltanti devono darne conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre
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“Le acquisizioni di servizi
Corso di formazione Gli appalti di servizi secondo il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Le acquisizioni di servizi in economia”
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Norma transitoria comma 22 art. 253
In relazione all’art. 125, fino all’entrata in vigore del regolamento (attualmente ipotizzabile per il ), le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole Amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell’art. 2 del D.P.R. 384/2001.
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Elementi generali Sono disciplinate nell’ambito dei contratti sotto soglia comunitaria. Sono ammesse fino all’importo di euro. Il riferimento normativo di base è l’art. 125 del Codice. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento. Possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
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D.lgs. 163/06 - art. 125 comma 10 Ricorso in economia
Il primo periodo del comma 10 prevede ricorso all’acquisizione in economia di forniture e servizi in relazione all’oggetto e ai limiti d’importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
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D.lgs. 163/06 - art. 125 comma 10 Altre ipotesi di ricorso
Il secondo periodo del comma 10 permette il ricorso all’acquisizione in economia anche nelle seguenti ipotesi: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
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Affidamento con la forma del cottimo fiduciario art. 125, comma 11 D
Affidamento con la forma del cottimo fiduciario art. 125, comma 11 D.lgs 163/2006 Per servizi e forniture di importo pari o superiore a euro e fino alla soglia di euro l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante Per servizi e forniture inferiori a euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
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Principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto
L’art. 125, comma 14, D.lgs 163/2006 prevede che i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
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“La partecipazione alla gara e i requisiti di ammissione”
Corso di formazione Gli appalti di servizi secondo il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “La partecipazione alla gara e i requisiti di ammissione”
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Art. 34, comma 1, D.Lgs 163/2006 Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane; c) i consorzi stabili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
101
Art. 34, I comma, D.Lgs 163/2006 Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti: d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c); e) i consorzi di concorrenti di cui all’art del codice civile costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c); f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).
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Requisiti di ammissione
Requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/2006) Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art D.Lgs. 163/2006)
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Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, NE’ POSSONO ESSERE AFFIDATARI DI SUBAPPALTI (DIVIETO), e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (non richiamati amministrazione controllata e amministrazione straordinaria) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
104
Requisiti di ordine generale
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; in ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
105
Requisiti di ordine generale
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990 n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di tasse e imposte, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
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Requisiti di ordine generale
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
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Requisiti di ammissione
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alle gare e l’istituto dell’avvalimento
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Disposizioni generali
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e i loro livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto. I requisiti sopra menzionati attengono al soggetto che partecipa alla gara
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Requisiti economico-finanziari
Art. 41, comma 1: lettera a): “idonee dichiarazioni bancarie”; lettera b): “bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa; lettera c): “dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.
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Requisiti economico-finanziari
Art. 41, comma 4 Il requisito di cui al comma 1, lett. a), è comprovato direttamente in gara con dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati. Il requisito previsto nelle lettere b) e c) dello stesso comma 1, in sede di gara, è semplicemente dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000. Art. 41, comma 3 Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
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Requisiti tecnico-organizzativi
Art. 42, comma 1: a) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici del concorrente (in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità); e) indicazione dei titoli di studio o professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa, e in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione;
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Requisiti tecnico-organizzativi
Art. 42, comma 1 (continua): f) indicazione, nei casi appropriati stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto; g) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; h) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto.
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Avvalimento (art. 49 D.Lgs 163/2006)
Il concorrente, singolo consorziato o raggruppato in relazione a una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto
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Avvalimento (art. 49 D.Lgs 163/2006)
Il rapporto contrattuale si instaura solo fra l’impresa contraente e la stazione appaltante; Nei confronti della stazione appaltante sussiste responsabilità solidale del concorrente e dell’impresa ausiliaria.
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Criteri di aggiudicazione (art. 81 D.Lgs 163/2006)
L’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio: - del prezzo più basso; - dell’offerta economicamente più vantaggiosa Le stazioni appaltanti scelgono, tra i due criteri, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto Il criterio di aggiudicazione viene dettagliato nel capitolato speciale d’appalto e va indicato: - nel bando di gara nelle procedure aperte; - nel bando di gara e lettera d’invito in caso di procedure ristrette; - nella lettera di richiesta di preventivo nel caso di procedure negoziate Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
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Criterio del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs 163/2006)
Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato: per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara o mediante offerta a prezzi unitari; per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara o mediante offerta a prezzi unitari; per i contratti da stipulare in parte a corpo e in parte a misura, mediante offerta a prezzi unitari. All’aggiudicazione procede l’Autorità che presiede la gara (cioè, il soggetto incaricato con atto formale della stazione appaltante del compito di presiedere la gara).
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Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 163/2006) - 1 L’offerta è valutabile in base ad elementi variabili (detti criteri di valutazione) pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto quali a titolo esemplificativo: il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, la data di consegna o il termine di consegna o esecuzione, l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza dell’approvvigionamento. Il bando di gara elenca i criteri di valutazione con la relativa ponderazione: quando ciò sia oggettivamente impossibile, i criteri di valutazione scelti vanno semplicemente indicati nel bando di gara e nel capitolato in ordine decrescente d’importanza.
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Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 163/2006) - 2 Il bando, per ciascun criterio di valutazione, prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi; Ove la stazione appaltante non è in grado di stabilirli con la propria organizzazione provvede a nominare, con il decreto o la determina a contrarre, uno o più esperti, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione il punteggio prestabilito dal bando.
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La Commissione giudicatrice (art. 84 D.Lgs 163/2006) - Composizione
Alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa provvede una Commissione giudicatrice nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. La Commissione: è composta da un numero dispari di componenti, in un numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente; i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante e non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativo al contratto oggetto di gara; è nominata dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle offerte.
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La Commissione giudicatrice -Incompatibilità
Non possono essere nominati commissari: - coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni per le quali hanno prestato servizio; - coloro che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici, hanno concorso con dolo o colpa grave, accertata con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; - i soggetti per i quali ricorrono le cause di astensione di cui all’art. 51 cod. Proc. Civ. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, alla nuova valutazione procede la stessa commissione.
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La Commissione giudicatrice Membri esterni
In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra: professionisti con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza; Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
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Controlli in gara (art 48 D.Lgs 163/2006)
L’Autorità che presiede la gara o la Commissione, prima di procedere all’apertura delle offerte tecniche o economiche, richiede a un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, scelti mediante sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti dal bando.
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Anomalia dell’offerta
Gli articoli 86, 87 e 88 del Codice individuano i criteri e stabiliscono procedure e parametri per la verifica delle offerte anormalmente basse.
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Applicazione di istituti contrattuali nell’esecuzione dell’appalto
L’Art. 256 del Codice ha abrogato la quasi totalità della normativa contrattuale preesistente, già prevedendo un’ulteriore serie di norme che automaticamente sono abrogate con l’entrata in vigore del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice stesso. Rimangono comunque in vigore le disposizioni riguardanti la possibilità di imporre al contraente con la P.A. un aumento o una diminuzione del contratto entro il 20% dell’importo contrattuale (c.d. quinto d’obbligo). Le altre specifiche e tassative ipotesi che permettono di affidare o proseguire un contratto prescindendo dalle procedure ordinarie di scelta del contraente (aperte e ristrette), sono quelle previste agli art. 56 e 57 (Procedure negoziate) e all’art. 125del Codice (sulle acquisizioni in economia). In particolare si richiama l’attenzione sull’ipotesi dell’ art. 57, comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 (c.d. rinnovo), e su quella dell’art.125, comma 10, lett. c), fattispecie quest’ultima assimilabile alla proroga del contratto.
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