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UNIVERSITA’ DI CATANIA FACOLTA’ DI INGEGNERIA
SEMINARIO FORMATIVO PER CANDIDATI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
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FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE
Legislazione di riferimento sui lavori pubblici
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Lavoro pubblico È costituito dalle attività materiali, tecniche e strumentali realizzate da un Ente pubblico. È definito dà un solo elemento soggettivo in quanto rappresenta ogni lavoro eseguito dallo Stato o da un altro Ente pubblico.
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Opera pubblica Trae origine dal lavoro pubblico ed è caratterizzata anche dalla destinazione della stessa e dal carattere immobiliare di ciò che si intende realizzare. L'opera diventa pubblica soltanto a costruzione ultimata e dopo aver acquisito l’oggettiva destinazione di bene demaniale o di bene patrimoniale indispensabile.
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Le opere pubbliche sono quindi destinate al conseguimento di un pubblico interesse. Si connotano per essere fruibili da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. A titolo d'esempio sono da considerare opere pubbliche le strade, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le carceri, le costruzioni militari (caserme) e quelle civili (palazzi, scuole etc.).
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Quadro normativo sui lavori pubblici in Sicilia
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE Quadro normativo sui lavori pubblici in Sicilia
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NORMATIVA NAZIONALE Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (in seguito indicato come Codice dei contratti) D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N. 554 (Regolamento di attuazione della Legge 109 costituito da 232 articoli)
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Codice dei contratti Il codice è già operativo a livello nazionale, ma non è entrato in vigore nella sua pienezza e la sua intera operatività si completerà con l’emanazione del regolamento di esecuzione, pertanto da quel momento cesserà l’efficacia di tutta una serie di norme regolamentari contenute nel DPR 554 e che sono allo stato attuale ancora vigenti.
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Sicilia - Regione a Statuto Speciale
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE Sicilia - Regione a Statuto Speciale La Regione Siciliana anche in materia di lavori pubblici ha competenza legislativa esclusiva, che deriva dall'art. 14, lettera g) dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con Regio Decreto Legge 15 maggio 1946 n. 455, ma che trova, comunque, il suo limite nell'osservanza delle leggi statali di riforma economico-sociale, nei principi generali dell'ordinamento, nonché nell'adempimento degli obblighi internazionali contratti dallo Stato.
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Fatta salva l'immediata operatività, nell'ambito della Regione, della normativa europea disciplinante i rapporti al di sopra della soglia comunitaria, nonché delle norme statali sulla prevenzione della criminalità mafiosa e sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'adeguamento alla disciplina nazionale, in materia di lavori pubblici, è riservata alle autonome scelte del legislatore regionale. Quindi, le modifiche o le abrogazioni apportate dal legislatore statale alla normativa nazionale recepita, non hanno effetto sull'ordinamento della regione, se non a seguito di un'ulteriore intervento del legislatore regionale, ad eccezione di quelle norme concernenti materie che sono riservate all'esclusiva competenza dello Stato (ad esempio la materia dell'arbitrato o della giurisdizione sulla quale la regione siciliana non ha potestà legislativa).
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Al di fuori delle suddette ipotesi, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163, e sino all'emanazione della normativa regionale di adeguamento, trova applicazione in Sicilia la legislazione regionale in materia di lavori pubblici, fermo restando l'obbligo della regione di adeguarsi ai principi fondamentali del codice dei contratti che costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Per tale motivo in Sicilia continua ad applicarsi la L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e ss. mm. ii., con la quale è stata recepita staticamente con modifiche ed integrazioni la legge nazionale n. 109/1994, nel testo vigente alla data di approvazione della legge regionale, che entrata in vigore il 9/9/2002.
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Il comma 2 dell’art 1 della L.R. n. 7/2002 cita le ulteriori norme che si applicano nel territorio della regione, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina dettata dal legislatore siciliano Trattasi, in particolare, del: D.P.R. n Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di ll.pp.n 109/1994 e ss.mm.; D.M. n 145/ Capitolato generale d'appalto; D.P.R. n. 34/ Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici; D.M. n. 294/ concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici; D.M. n 398/ recante le norme di procedura del giudizio arbitrale.
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Applicazione in Sicilia del DPR n. 554
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE Applicazione in Sicilia del DPR n. 554 In Sicilia alcuni articoli del DPR 554/ Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109/1994) – non sono applicabili, in quanto non compatibili con le attuali norme regionali, mentre altri articoli dello stesso DPR possono trovare applicazione con le necessarie precisazioni (vedasi in proposito la circolare dell’Assessorato regionale LL.PP. del 24 ottobre 2002, successivamente modificata con la circolare 5 agosto 2003).
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Norme in atto vigenti in Sicilia
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE Norme in atto vigenti in Sicilia L.R. 7/2002 L.R. 7/2003 L.R. 16/2005 L. 109/94 nel testo vigente alla data del recepimento con le modifiche ed integrazioni ad esso apportate dal legislatore siciliano D.P.R. 554/99 ove compatibile con le norme regionali D.P.R. 34/2000 T.U. Espropriazioni 387/2001 D.Lvo 163/2006 solo relativamente alla fase di gara d’appalto ed affidamento degli incarichi a professionisti esterni alla stazione appaltante.
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I RUOLI PROFESSIONALI NELLA PROGETTAZIONE Progettista Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Coordinatore Sicurezza in fase progettuale
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LE FASI PROGETTUALI La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici Progettazione preliminare Progettazione definitiva Progettazione esecutiva
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Progettazione preliminare Sono stabiliti i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento. Esso è costituito dai seguenti elaborati (art.18 e 24 del Regolamento): Relazione illustrativa (contenente la specifica delle ragioni della scelta della soluzione progettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili e la sua fattibilità amministrativa e tecnica); Relazione tecnica; Schemi grafici (che debbono consentire di individuare le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'opera); Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza; Calcolo sommario della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera;
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Progettazione definitiva Tale fase progettuale deve individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso è costituito dai seguenti elaborati (art. 25 e 34 del Regolamento): Relazione descrittiva: Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica e sismica; Relazioni tecniche specialistiche; Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; Elaborati grafici; Studio di impatto ambientale, ove previsto dalle vigenti normative, ovvero studio di fattibilità ambientale; Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; Piano particellare di esproprio; Computo metrico estimativa; Quadro economica.
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Progettazione esecutiva Tale fase progettuale deve essere conforme a quella definitiva e deve essere tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere costituito dai seguenti elaborati (art. 35 del Regolamento ): Relazioni dettagliate; Calcoli esecutivi di strutture ed impianti; Elaborati grafici in scale adeguate compresi i particolari costruttivi; Capitolato Speciale d‘Appalto; segue
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Schema di contratto; Computo metrico estimativo; Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi; Piano di sicurezza e coordinamento; Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera; Eventuali ulteriori studi di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali che si rendessero necessari; Cronoprogramma, ove necessario; Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI (Art. 17 L. 109/94) Dagli Uffici Tecnici delle stazioni appaltanti; Dagli Uffici consortili di progettazione e Direzione Lavori costituiti fra comuni, consorzi, unioni, Aziende unità sanitarie locali, Enti di industrializzazione ed Enti di bonifica; Organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni possono avvalersi Da liberi professionisti singoli o associati; Società di professionisti; Società di Ingegneria; Raggruppamenti temporanei (D, E, F); Consorzi stabili di professionisti e di Società di ingegneria.
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AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI Le relative procedure sono disciplinate: (Art. 17 commi 9, 10, 11, 12 della legge 109/94) per importo pari o superiore a ,00 Euro, IVA esclusa : dalla direttiva 92/50/CEE del 18/06/92 e dal D.Lgs. 17/03/95, n. 157 e s. m.; per importo compreso tra ,00 e ,00 Euro, IVA esclusa: da gara ad evidenza pubblica disciplinata da apposito regolamento e successivo bando tipo che deve emanare l'Assessore ai LL.PP. Regionale; segue
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per importo inferiore a € , IVA esclusa: a mezzo gara informale nel rispetto della trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, secondo il criterio del prezzo più basso (non vigendo più l’obbligo dei minimi tariffari) o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; per importo inferiore a € ,00, IVA esclusa, ove il regolamento interno della Stazione Appaltante lo prevedano: da rapporto fiduciario secondo i criteri di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento introdotti nella Regione Siciliana con L.R. 16/2005. I compensi relativi all'attività tecnico-amministrativa non possono essere subordinati all'ottenimento del finanziamento dell'opera
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AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI Gli studi e progetti redatti dai soggetti A, B, C (Pubblici dipendenti) devono essere redatti da tecnici abilitati all’esercizio della professione. I Tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti degli ordinamenti professionali, se in servizio presso l’Amministrazione o altra Amministrazione da almeno cinque anni.
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SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI Sono le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di: persone (Capi II, III e IV Titolo V libro quinto Codice Civile); nella forma di società cooperativa (Capo I Titolo VI libro quinto Codice Civile), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza.
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SOCIETÀ DI INGEGNERIA Sono le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
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Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, (art c.c.) controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
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PUBBLICITÀ INCARICHI PROFESSIONALI La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale dell'ente.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO La designazione di un responsabile del procedimento per ciascuna delle fasi di progettazione, affidamento e direzione dei lavori testimonia il chiaro intento del legislatore di voler individuare un soggetto ben preciso a cui demandare la cura dell’opera pubblica. Ne consegue l’univoca individuazione della responsabilità legata a un complesso di attività che vanno dalla programmazione dell’opera al controllo finale della sua corretta esecuzione. Il legislatore, introducendo nell’ordinamento tale figura, ha voluto ripartire le funzioni tra amministratori e dirigenti, con l’attribuzione a questi ultimi di effettivi poteri gestionali e di adeguate risorse. segue
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Infatti, le sterminate funzioni attribuite al RUP prevedono essenzialmente compiti di programmazione, coordinamento e controllo, mentre risultano abbastanza limitate le attività operative vere e proprie, le quali, evidentemente, sono svolte dagli altri soggetti. Al Responsabile Unico viene quindi attribuito il ruolo di interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli interessi della Pubblica Amministrazione, e quindi della comunità che questa rappresenta, e a vigilare sul più esaustivo ed efficace soddisfacimento e tutela degli stessi. Nell’esercizio di tale ruolo il Responsabile Unico del Procedimento diviene, in tutte le attività finalizzate alla realizzazione di un’opera pubblica, il punto di riferimento per ogni altro soggetto coinvolto in tali attività e per tutta la durata dello stesso, dalla programmazione al collaudo.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 7 Legge 109/94) I soggetti di cui all'art. 2. comma 2. lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto n e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione. dell’affidamento e dell'esecuzione. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia de! lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. segue
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Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali: assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. segue
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Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto n e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. segue
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Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dell’Ente presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto lgs 17 marzo n. 157 - a professionisti singoli o associati - alle società aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario. amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. segue
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Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
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Art. 7/bis Legge 109/94, comma 1 Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria (pari a euro) il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
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II Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici Art. 7 D.Lgs 554/99 Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.
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Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni : nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni; sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
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Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) del D.P.R. 554/99, e di interventi di importo superiore a Euro.
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In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a abitanti e per appalti di importo inferiore a Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
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I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 1 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.
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Funzioni e compiti del RUP Art. 8 D.P.R. 554/99 Il responsabile del procedimento fra l'altro: a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonee a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica; c) redige il documento preliminare alla progettazione; coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; segue
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e) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, vérificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonchè alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; f) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; g) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti; richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici; segue
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adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per 1'esecuzione dei lavori; l) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire, la piena disponibilità degli immobili; m) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta: l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti; la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare 1'intero lavoro; l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento; segue
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svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza; accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratte; assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; segue
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irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni del direttore dei lavori; accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) del D.P.R. 554/99; propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori. gli altri compiti sono afferenti alla fase di Direzione Lavori.
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FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
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FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale. Art. 18 comma 2-quater L. 109/94: E’ vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse.
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FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, fermo restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.
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ASSICURAZIONE PROGETTISTA (art. 30 comma 5 Legge 109/94) Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della L. 109/94 resesi necessarie in corso di esecuzione.
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La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di Euro. per lavori di importo inferiore a 5 milioni di Euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila Euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di Euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati.
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ASSICURAZIONE PROGETTISTA (art. 105 comma D.P.R. 554/99) Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
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Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
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Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
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Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
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I RUOLI PROFESSIONALI NELL’ESECUZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA
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UFFICIO DIREZIONE LAVORI RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 109/94: artt 17 e 27 Regolamento DPR 554/99: artt Capitolato d’appalto DM ll.pp. 145/00: artt
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Art. 123 Regolamento (D.P.R. 554/99) Le stazioni appaltanti istituiscono l’Ufficio Direzione Lavori prima della gara Per acquisire attestazione sullo stato dei luoghi e fattibilità opera prima di avviare procedura scelta contraente (art. 71 Regolamento) Per impedire composizione che potrebbe essere influenzata dal soggetto aggiudicatario appalto
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Art. 123 Regolamento (D.P.R. 554/99) COMPOSIZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI DIRETTORE LAVORI (obbligatorio) DIRETTORE OPERATIVO ASSISTENTI (eventuali) ISPETTORE DI CANTIERE
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COMPITI DEL DIRETTORE LAVORI Gli articoli 124 e successivi del Regolamento attribuiscono al Direttore dei lavori tutti i compiti definiti per legge e richiamano alcuni compiti specifici, che si possono così sintetizzare: Verifiche ed interventi finalizzati all'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto; coordinamento e supervisione dell'attività dell'Ufficio di direzione dei lavori; rapporti con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; accettazione dei materiali e relativi controlli qualitativi e quantitativi; verifica periodica del rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; verifica costante della validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a lavori ultimati; svolgimento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora provvisto dei relativi requisiti.
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COMPITI DIRETTORI OPERATIVI I direttori operativi collaborano direttamente col Direttore dei Lavori nel verificare che le singole lavorazioni (ad esempio impianti termoidraulici od elettrici) siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. L'art. 125 del Regolamento consente di affidare loro i seguenti compiti: verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi; assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; segue
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individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa in esercizio degli impianti; controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttori di cantiere; collaborare alla tenuta dei libri contabili.
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COMPITI ISPETTORI DI CANTIERE L'articolo 126 del Regolamento consente di affidare agli ispettori di cantiere i seguenti compiti: la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; il controllo sulle attività dei subappaltatori; il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; l'assistenza alle prove di laboratorio; l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori, Gli ispettori in genere dovrebbero essere in possesso di un diploma tecnico o comunque di una certa professionalità tecnica.
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DIRETTORE DEI LAVORI LA LEGGE PREVEDE LA FIGURA DEL DIRETTORE LAVORI: SI TRATTA DI UN (1) SOLO NOMINATIVO. PRIORITAMENTE L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI E’ AFFIDATA AL PROGETTISTA.
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soggetti ai quali può essere affidato l’incarico di Direttore Lavori Ufficio tecnico Stazione appaltante. Uffici consortili istituiti tra Enti pubblici. Uffici o organismi altre Amministrazioni. Liberi professionisti singoli o associati. Società di professionisti. Società di ingegneria. Raggruppamenti temporanei di liberi professionisti, Società di professionisti e di ingegneri.
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NELLA REGIONE SICILIANA COMPETE AL CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE LA NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI ORGANO ESECUTIVO E’ IL SINDACO O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PER LA REGIONE: PRESIDENTE O ASSESSORI REGIONALI
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Il Direttore Lavori può essere il RUP, tranne che nei seguenti casi: OPERE PER IMPORTI SUPERIORI A ,00 EURO; OPERE E IMPIANTI DI SPECIALE COMPLESSITA’ O DI PARTICOLARE RILEVANZA SOTTO IL PROFILO TECNOLOGICO (art. 2, comma i, lettera h del Regolamento). PROGETTI INTEGRATI (art. 2, comma i, lettera i del Regolamento).
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dell’Amministrazione
Consegna dei lavori (art. 129 del regolamento) Approvazione del contratto o aggiudicazione definitiva (nel caso di ragioni di urgenza) Il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo dove avviene la consegna dei lavori Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo dove avviene la consegna dei lavori La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore. Da tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore. Da tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori La consegna avviene non oltre 45 giorni dalla data di perfezionamento del contratto La consegna avviene non oltre 45 giorni dalla data di perfezionamento del contratto Possibile ritardo nella consegna Per causa dell’Appaltatore Per causa dell’Amministrazione (stazione appaltante) Il Direttore dei lavori stabilisce un altro termine per la consegna, inutilmente trascorso il quale la Stazione appaltante può risolvere il contratto ed incamerare la cauzione L’Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto La Stazione appaltante può Non accogliere l’istanza e procedere alla consegna tardiva, nel qual caso l’appaltante ha diritto ad un compenso per gli oneri aggiuntivi dipendenti dal ritardo Accogliere l’istanza di recesso e rimborsare i danni Non può esercitarsi da parte della Stazione appaltante la facoltà di rigetto della domanda di recesso se il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale
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Differenze riscontrate all’atto della consegna
(art. 131 del regolamento) Il direttore dei lavori per poter effettuare la consegna deve accertare la corrispondenza tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo La corrispondenza è verificata La corrispondenza non è verificata Il Direttore dei Lavori procede alla consegna Il Direttore dei lavori: Indica le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo: Ne riferisce immediatamente al responsabile del Procedimento; Propone i provvedimenti da adottare
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Cessazione delle cause
Ripresa dei lavori (art. 133 del regolamento) Cessazione delle cause di sospensione Mancata ripresa dei lavori, L’Impresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo dove avviene la consegna dei lavori Ripresa dei lavori di cui viene redatto verbale Firmato dal Direttore dei lavori ed inviato al Responsabile del procedimento Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale Quando la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata contrattuale, o comunque quando superino i sei mesi La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore Intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione Il Responsabile del procedimento dà avviso All’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (mod. R133/09/01) L’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità Se la Stazione appaltante si oppone allo Scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione Dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della Sospensione oltre i termini suddetti
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variazione apportate durante i lavori L’appaltatore ha l'obbligo di realizzare l’opera appaltata conformemente al progetto, allegato al contratto d'appalto, e non può apportare di sua iniziativa alcuna variazione a quanto progettato, anche se le variazioni non comportano un maggiore onere per l’Amministrazione ed addirittura apportano vantaggi all'opera stessa. All'appaltatore, che di sua iniziativa ha apportato delle migliorie all'opera, non vengono riconosciuti i maggiori o diversi lavori effettuati ed il corrispettivo viene determinato come se i lavori fossero stati eseguiti secondo le modalità, qualità e quantità stabilite in contratto e nel caso l'amministrazione non volesse accettare le variazioni indebitamente introdotte può ordinare la loro demolizione ed il completo ripristino a cure e spese dello stesso appaltatore. segue
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Viceversa viene riconosciuto all‘Amministrazione il diritto di apportare variazioni alI’opera, purché esse siano contenute entro determinati limiti. La procedura con la quale I'ente appaltate attua questo suo potere di modica dell’opera in fase di realizzazione si esplica attraverso lo strumento della perizia che può essere di variante o di variante e suppletiva. La perizia di variante si ha quando, pur modificando quantitativamente e/o qualitativamente alcune categorie di lavori ed eventualmente introducendone anche nuove lavorazioni, inizialmente non previste in contratto, stipulando quindi un verbale di concordamento dei nuovi prezzi, non varia l’importo contrattuale. La perizia di variante e suppletiva invece si ha quando le predette modificazioni comportano anche la variazione dell'importo contrattuale.
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VARIANTI IN CORSO D’OPERA RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 25 Legge 109/94 Art. 134 Regolamento DPR 554/99 Art. 10 Capitolato Generale d’Appalto D.M. 145/00
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Ammissibilità delle VARIANTI in corso d'opera Art. 25, comma 1 Legge 109/94 Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. Per cause impreviste o imprevedibili. Per l’intervenuta possibilità di uso materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione e che possono fornire significativi miglioramenti qualità dell’Opera. b-bis) Per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni oggetto d’intervento verificati in corso d’opera. Per rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale. segue
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Art c.c. e cioè: - Se per circostanze imprevedibili si sono verificati aumenti o diminuzioni nel costo di materiali e mano d’opera superiore al decimo dell’importo complessivo dei lavori (su richiesta appaltatore e committente) la revisione solo per differenza eccedente il decimo - Se in corso d’opera si manifestano difficoltà esecutive per cause: - Geologiche - Idriche che rendano più onerosa la prestazione. Per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera o la sua ultimazione.
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Art. 25, comma 2 Legge 109/94 I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della progettazione di cui al comma 1 lett. d) Art. 25, comma 1 Legge 109/94 Il Responsabile del Procedimento nel verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 lettera d) deve dare immediata comunicazione all’Osservatorio ed al progettista.
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Art. 25, comma 1 Legge 109/94 REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE Il RUP deve sentire il Progettista ed il Direttore dei Lavori
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NON SONO VARIANTI Art. 25, comma 3 Legge 109/94, 1° capoverso Disposizioni della D.LL. per modifiche atte a risolvere aspetti di dettaglio nel limite del - 10% importo contratto lavori di recupero, restauro, manutenzione - 5% importo contratto per gli altri lavori Non necessitano di perizia L’importo di contratto deve mantenersi invariato Le percentuali di variazioni del 5% e 10% sono riferite alle categorie di lavoro (gruppi omogenei di lavorazione ai sensi art. 10 D.M. 145/00)
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PERIZIA DI VARIANTE Art. 25, comma 3, 2° capoverso Varianti nel limite del 5% o 10% (per lavori di restauro, recupero, manutenzione) per miglioramento funzionalità opera senza modifiche sostanziali e copertura della spesa nel finanziamento originario. Art. 25, comma 4 Nel caso di variante per errori progettuali di importo superiore al quinto si deve procedere alla risoluzione del contratto e indizione nuova gara.
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PERIZIE DI VARIANTE Le perizie di variante di cui ai commi a), b) prima ipotesi, b-bis) e c) non prevedono alcun limite di spesa Le perizie di variante di cui al comma b) seconda ipotesi debbono essere contenute entro il quadro economico di progetto ed in tale ipotesi necessita sempre l’accordo con l’appaltatore. Le perizie di variante di cui al comma d) debbono essere contenute entro il quinto dell’importo originario del contratto.
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COLLAUDO STATICO in presenza di opere strutturali che sono stato oggetto, in fase di progettazione esecutiva, di visto da parte del Genio Civile si procede al collaudo statico. Esso viene redatto da Professionista, con almeno dieci anni di iscrizione all’Albo Professionale, incaricato dall’Amministrazione e tale documento è obbligatorio al fine del rilascio da parte dell’Ufficio del Genio civile del Certificato di conformità.
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COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO Le operazioni di collaudo in corso d’opera e finale hanno, rispettivamente, lo scopo di verificare e certificare, durante l’esecuzione dei lavori ed alla fine di essi, se le opere sono eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni stabilite e contrattualmente pattuite. Nelle attività di collaudo sono inoltre comprese le verifiche tecniche, previste dalle leggi di settore, degli atti contabili e dei documenti giustificativi in rapporto alle risultanze di fatto per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali e delle provviste, nonché relative al tempestivo e diligente espletamento delle procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore. segue
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La legge 109/94, come reperita in Sicilia, ed il Regolamento sanciscono e disciplinano i casi in cui è obbligatorio il collaudo in corso d’opera ed i requisiti che debbono possedere i soggetti destinatari del conferimento dell’incarico di collaudatore. Come nel caso dell’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori anche per i collaudi è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento la competenza ad accertare e certificare le eventuali carenze nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, cui è subordinata la possibilità di affidare detti incarichi a professionisti esterni. segue
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Già all’origine dell’attività di collaudo il RUP rende nota all’organo di collaudo la propria valutazione sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore, per le quali non sia intervenuto accordo bonario, trasmettendo allo stesso, insieme a tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, la propria relazione riservata sul conto finale redatto dal Direttore Lavori. Il RUP continua, anche in questa ultima fase. ad esercitare un ruolo di indirizzo e controllo nell’interesse della Stazione Appaltante. Egli riceve tutti i verbali di visita dei collaudi in corso d’opera con i quali viene informato sull’andamento dei lavori, sul rispetto dei termini contrattuali, che gli consentono di esercitare il suo ruolo di controllo e di intervenire con ordini di servizio nei confronti dell’appaltatore per il tramite del Direttore dei Lavori. segue
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CERTIFICATO DI COLLAUDO L’organo di collaudo formula nel relativo certificato le proprie valutazioni in ordine al raffronto dei dati di fatto risultanti dai verbali di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula, altresì, le proprie considerazioni sul modo con cui l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. In tale documento il collaudatore espone le proprie conclusioni in forma particolareggiata circa la collaudabilità delle opere, le condizioni o le restrizioni che consentono il collaudo, i provvedimenti da adottare nel caso di non collaudabilità, le modifiche da introdurre nel conto finale ed il credito liquido dell’appaltatore. Apporta le opportune rettifiche al conto finale, ove rilevi discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto,
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DIFETTI E MANCANZE NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA RISCONTRATE IN SEDE DI COLLAUDO Il collaudatore può rilevare difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera, in tale ipotesi si hanno le tre seguenti situazioni: segue
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i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, nel qual caso prescrive le lavorazioni ed il termine per eseguirle; il relativo certificato viene rilasciato dopo l’ acquisizione di apposita dichiarazione del D.L., confermata dal RUP, dalla quale risulti l’avvenuta esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni prescritte, salva la facoltà dell’organo di collaudo di eseguire direttamente la verifica; i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, nel qual caso l’organo di collaudo determina, nel certificato, la somma che deve detrarsi dal credito dell’appaltatore; i difetti e le mancanze sono tali da rendere l’opera assolutamente inaccettabile, allora il collaudatore non emette il certificato e ne informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le relative proposte dei provvedimenti.
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Lavorazioni meritevoli di collaudo Può, inoltre, presentarsi il caso in cui, in fase di collaudo, vengano riscontrate lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e per le quali sia stato, conseguentemente, sospesa l’emissione del certificato di collaudo, sulla base delle proposte formulate dallo stesso organo di collaudo, il Responsabile Unico del Procedimento trasmette le stesse alla Stazione Appaltante, formulando nel merito il proprio parere.
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE La legge 109/94, come reperita in Sicilia, ed il Regolamento sanciscono e disciplinano i casi in cui è possibile emettere, in sostituzione del certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione. Tra gli altri adempimenti, che chiamano in causa il Responsabile Unico del Procedimento nella fase di collaudo, si evidenzia, infine, quello relativo alla conferma del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, quando ciò sia consentito dalla legge
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